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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7251 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 14.10.2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 13504/2025
Tra
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/12/1992, elettivamente domiciliato in Capodrise (Ce) alla Via Roma n. 19 – Parco
Margherita - presso lo studio dell'Avv.to Ciro Cutillo (C.F.: ) CodiceFiscale_2 che lo rappresenta e difende.
RICORRENTE
E
– Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) e in persona del legale
[...] P.IVA_1 Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417- bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano (C.F.
), elettivamente domiciliato presso l' C.F._3 Controparte_2
, sito in alla Via Ponte della Maddalena, n. 55.
[...] CP_3
RESISTENTE FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.6.25 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, deducendo di essere docente precario e di essere stato destinatario di incarichi di supplenza per gli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e di non aver goduto di tutte le ferie maturate nel corso delle predette annualità. Indi chiedeva condannarsi il CP_1 convenuto al pagamento, a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non godute, della somma di euro 4.409,88, oltre interessi legali, dalla maturazione al saldo.
Sulla base di articolate considerazioni giuridiche, rassegnava le seguenti conclusioni: -
Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente, Prof. , all'indennità Parte_1 sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie fruiti d'ufficio durante il periodo di sospensione delle lezioni e giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti, così come sopra ed in atti precisati;
- Per
l'effetto, condannare il al pagamento Controparte_1 dell'indennità per ferie maturate e non godute da parte ricorrente pari all'importo monetario pari ad € 4.409,88 per gli anni scolastici 2016/2017, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo oppure, in via subordinata, a, quella diversa somma, maggiore e/o minore, che risulterà dovuta in corso di causa, oltre naturalmente rivalutazione monetaria ed interessi, dal dì del fatto sino al saldo. • Vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi
a favore del procuratore anticipatario.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva il , Controparte_1 anche per l' che, con richiamo alla disciplina in materia, deduceva CP_4
l'infondatezza della domanda, in fatto e in diritto. Ad ogni modo, eccepiva la prescrizione quinquennale delle somme richieste, attesa la natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Concludeva: Voglia Codesto Onorevole Giudicante, contrariis reiectis, • rigettare integralmente l'avverso ricorso, poiché infondato, per tutto quanto innanzi esposto, sia in fatto che in diritto. • Nella denegata ipotesi di riconoscimento della domanda di parte ricorrente, dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme richieste, con conseguente ricalcolo sulla scorta di quanto rappresentato. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c. All'udienza del 14.10.2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente, quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, viene in rilievo che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3021 del 10 febbraio 2020, ha statuito che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute è soggetto a prescrizione decennale, rappresentando la stessa un elemento della retribuzione di natura mista, sia retributiva che indennitaria. Con ordinanza n. 17643 del 20.06.2023, la Cassazione ha poi affermato il seguente principio di diritto: “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere
l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Pertanto, in applicazione dei principi su esposti, rilevato che il contratto relativo alla prima annualità dedotta in giudizio cessava in data 30/06/2017, vista la diffida stragiudiziale notificata al resistente il 23/01/25, il termine di prescrizione non risulta decorso.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Gli artt. 13 e 19 del CCNL 2007 Comparto Scuola prevedevano, per il personale a tempo sia indeterminato che determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti e non godute all'atto della cessazione del rapporto. In particolare, per il personale a tempo determinato,
l'art. 19 prevedeva la non obbligatorietà della fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico. Il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito nella L. 7 luglio 2012, n. 135 ha, invece, vietato la monetizzazione delle ferie, disponendo che "le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale... delle pubbliche amministrazioni... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto...".
La L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 54, 55, 56, (legge di stabilità 2013 entrata in vigore l'1.1.2013) ha, poi, stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato ed alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica” (comma 54). Al D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” (comma 55). 56. “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013".
Alla luce di tale previsione normativa si evince, quindi, che il generalizzato divieto di monetizzazione delle ferie, vigente sia nel pubblico impiego che nel comparto scuola, è derogato in favore degli insegnanti a tempo determinato. In particolare, l'obbligo di fruizione delle ferie maturate nei giorni previsti di sospensione delle attività didattiche consente ai docenti di ottenere la corresponsione dell'indennità sostitutiva, nei soli limiti della differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli in cui è loro consentito di fruirne, ovvero i giorni in cui sono sospese le lezioni e non sono previste ulteriori attività. Non è, invece, previsto un onere per il docente a tempo determinato di richiedere la fruizione dei giorni di ferie residui nei periodi in cui le attività didattiche non sono sospese.
Pertanto, deve escludersi, come sostenuto dalla difesa del convenuto, che in CP_1 assenza di una specifica richiesta inviata al Dirigente Scolastico di fruizione delle ferie residue consegua la perdita del diritto alla loro monetizzazione.
Nel merito, poi, non vi è alcuna specifica contestazione in ordine al numero di giorni di ferie residuate per ciascun anno scolastico in favore della parte ricorrente, determinato attraverso la differenza tra i giorni di ferie maturati ed i giorni di ferie effettivamente fruiti durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche. Pertanto, deve riconoscersi in favore del ricorrente, , il diritto alla Parte_1 percezione della relativa indennità sostitutiva, nella misura di € 4.409,88, così come correttamente quantificata nel ricorso introduttivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott. Maria Pia Mazzocca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al pagamento della somma di € 4.409,88, in favore di
[...] Pt_1
, a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute, oltre
[...] interessi legali, dalla maturazione fino all'effettivo soddisfo;
- condanna il al pagamento della somma di € Controparte_1
500,00 a titolo di compensi professionali, oltre ad € 75,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di € 575,00, oltre IVA e CPA, con attribuzione all'avvocato anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 14.10.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Pia Mazzocca