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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/12/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 487/2022 R. G., vertente tra
nata a [...] il [...], c.f.: , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Barcellona P.G., via Cairoli n. 1, presso lo studio dell'avv. Angela Pino (con PEC indicata), dalla quale è rappresentata e difesa per procura su foglio separato, allegato all'atto di appello,
APPELLANTE contro nato a [...] il [...], c.f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Milazzo, via G. Medici n. 47, presso l'avv. Daniela Cultrera (con PEC indicata), dalla quale è rappresentato e difeso per procura su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATO
_____________________
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. n. 1299/2021 del 21 dicembre
2021 in materia di accertamento comproprietà immobile.
***************
CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “insiste in tutte le domande di cui all'atto introduttivo e (…) in ogni atto e verbale di causa”.
1 Per l'appellato: “si precisano le conclusioni, ribadendo quanto dedotto ed eccepito anche nei successivi atti e verbali di causa”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20 giugno 2022 ha proposto appello, contro Parte_1
avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Barcellona P.G., Controparte_1 ha rigettato le sue domande - volte ad ottenere che si accertasse e dichiarasse la comproprietà, in capo a lei, della quota di ½ indiviso dell'immobile sito in Milazzo, alla via Risorgimento, angolo via Sac.
, ubicato a piano terra, in catasto al foglio n. 5, mappale 264, sub. 45, categoria c/3, classe 2, di CP_2 mq. 68, acquistata dal coniuge previo accertamento che l'acquisto è avvenuto Controparte_1 in regime di comunione legale coniugale, e che si condannasse il l pagamento, in favore CP_1 di lei, della somma da quantificare in corso di causa, pari alla metà della quota di proprietà dell'immobile stesso detenuta dai coniugi – e l'ha condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata per le ragioni di cui si dirà più avanti ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fossero accolte le domande avanzate in primo grado (come sopra riportate).
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 14 ottobre 2022 si è costituito CP_1
, resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per violazione
[...] del disposto dell'art. 342, comma 1, c.p.c.; nel merito ne ha contestato in ogni caso i motivi, chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre alla condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. – giusta ordinanza di questa Corte del 7 luglio 2023 –, è stata fissata l'udienza del 15 aprile 2024 per la precisazione delle conclusioni, aggiornata poi, per il carico del ruolo, al 9 dicembre 2024.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione del disposto del primo comma dell'art. 342 c.p.c., dato che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del
2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle
2 questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante, seppure a tratti ripetitive delle questioni già sollevate in primo grado e disattese dal primo Giudice, risultano comunque esposte in modo da poter enucleare le ragioni di critica avverso l'impianto motivazionale della pronuncia impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Ciò posto e venendo al merito, con un unico motivo di appello, variamente articolato, Pt_1 si duole della decisione di prime cure sostenendo che il Tribunale avrebbe valutato
[...] erroneamente i presupposti giuridici della domanda da lei proposta, con particolare riferimento al disposto dell'art. 177 c.c..
Detta norma – evidenzia - fa ricadere in comunione, tra gli altri, gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali di cui all'art. 179 c.c. - che contempla solo pochi casi eccezionali -, tale che, in regime di comunione legale dei beni, non può ritenersi consentito al coniuge di rinunziare validamente alla comproprietà di singoli beni, poiché l'unico modo per evitare che un acquisto ricada in comunione è quello di modificare previamente il regime patrimoniale sussistente fra i coniugi.
Richiama in proposito talune pronunce della Suprema Corte (per le quali si rimanda qui, per brevità, alla pag. 3 dell'atto di appello).
Evidenzia, inoltre, riguardo agli effetti dell'intervento del coniuge all'atto di acquisto, che, secondo costante interpretazione giurisprudenziale, la mancata contestazione ovvero l'esplicita conferma da parte del coniuge non acquirente dell'affermazione dell'acquirente circa la natura personale del bene non ha efficacia negoziale o dispositiva, sotto forma di rinuncia, del diritto alla comunione sul bene acquisendo, né serve ad escludere l'acquisto alla comunione, ma ha mera valenza di testimonianza privilegiata, con carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione resa dall'altro coniuge circa la natura personale del bene, sempreché tale natura sussista oggettivamente.
Tre sarebbero, dunque – continua l'appellante -, le condizioni indispensabili perché un acquisto possa essere escluso dalla comunione, ossia: 1) la sussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d)
3 e f) del comma 1 dell'art. 179 c.c.; 2) la partecipazione all'atto da parte dell'altro coniuge;
3)
l'espressa esclusione dalla comunione legale risultante dall'atto di acquisto;
più in particolare – rileva ancora -, nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, secondo comma, c. c., costituirebbe condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo, a tal fine, non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, primo comma, lett. c), d) e f),
c.c..
Con la conseguenza che la mancanza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, anche quando il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi (richiama alcune pronunce della Suprema Corte anche a sezioni unite).
Assume che nel caso di specie non risulterebbe in alcun modo dimostrata la qualità di bene personale del della quota d'immobile in questione, il quale, piuttosto, era destinato all'esercizio CP_1 dell'azienda in comproprietà di entrambi i coniugi e nella quale ella avrebbe sempre prestato la propria attività lavorativa, come documentato in atti.
Aggiunge, peraltro, che il locale commerciale in questione sarebbe stato acquistato con denaro ricavato proprio dall'esercizio della suddetta azienda familiare, in cui entrambi i coniugi avrebbero prestato la loro attività, evidenziando anche come dall'atto notarile di acquisto emerga solo una dichiarazione generica in ordine alla presunta personalità del bene, che non varrebbe ad integrare gli estremi richiesti dalla normativa sopra richiamata per potersene riconoscere efficacia confessoria.
Si tratterebbe, invero, di una semplice affermazione della presunta destinazione del bene all'uso personale o all'esercizio della professione del a suo dire mai verificatasi nella realtà CP_1 fattuale, che non osta, comunque, stante l'insegnamento giurisprudenziale sopra riportato, all'accertamento negativo della natura personale del bene acquistato sul presupposto dell'effettiva e successiva destinazione del bene.
Conclude, perciò, che avrebbe errato il primo Giudice nel ritenere mancante la prova della non ricorrenza del presupposto di cui all'art. 179, comma 2, c.c., dal momento che – sostiene – detta prova sarebbe stata fornita dalla documentazione in atti e sarebbe in re ipsa.
Il motivo, in ogni sua articolazione, è infondato.
Il richiamo al principio giurisprudenziale secondo il quale, in regime di comunione legale dei beni, non è consentito al coniuge di rinunciare validamente alla comproprietà di singoli beni, essendo necessario, al fine di evitare che un acquisto cada in comunione, che venga modificato previamente
4 il regime patrimoniale esistente tra i coniugi, non è pertinente nel caso in esame poiché si riferisce alla generale fattispecie prevista dall'art. 177, comma 1, lett. a), c.c., secondo la quale i beni acquistati dai due coniugi (sia insieme, che anche separatamente) durante il matrimonio entrano di diritto a far parte della comunione legale, che costituisce il regime legale patrimoniale della famiglia ai sensi dell'art. 159 c.c..
La stessa disposizione fa salvi, però, espressamente, gli acquisti relativi ai “beni personali”, la cui disciplina si trova, invece, nella norma dettata dall'art. 179 c.c., di specifico interesse ai fini della presente contesa.
Se, dunque, è vero che, in linea di principio, il regime di comunione legale è derogabile solo attraverso la stipula di apposite convenzioni matrimoniali ai sensi dell'art. 162 c.c., nondimeno ciò vale solo per gli acquisti che non abbiano ad oggetto “beni personali”, mentre quando, come nella specie, la disputa riguarda proprio la natura personale (o meno) del bene acquistato, riconducibile ad una delle categorie previste dall'art. 179 c.c., la regolamentazione della fattispecie esula dai principi che concernono, in generale, gli acquisti dei beni (non personali) in costanza di matrimonio - tra cui quella della necessaria stipula di convenzioni matrimoniali al fine di derogare al regime legale della comunione -, trovando la sua disciplina, piuttosto, nella speciale disposizione ex art. 179 c.c. e, più in particolare - per quanto qui di specifico interesse -, nella norma di cui al secondo comma dello stesso (della quale si dirà più avanti).
In tal senso è la stessa giurisprudenza richiamata dall'appellante, che in parte motiva così testualmente recita: “se ne deve concludere, come premesso, che, in regime di comunione legale dei beni, il coniuge non può validamente rinunciare alla comproprietà di singoli beni (non appartenenti alle categorie elencate dall'art. 179 c.c.) acquistati durante il matrimonio;
salvo che venga previamente o contestualmente mutato, nelle debite forme di legge e nel suo complesso, il regime patrimoniale della famiglia” (così Cass. civ. n. 2954/2003).
Il Giudice di legittimità ha inteso puntualizzare – è vero - che non è possibile rinunciare alla comproprietà di singoli beni qualora essi cadano automaticamente nella comunione legale, trattandosi
(ad esempio) di acquisti effettuati in costanza di matrimonio ex art. 177, comma 1, lett. a), c.c.: in tali ipotesi, per potere evitare che il bene cada in comproprietà si rende necessario previamente modificare il regime patrimoniale legale, mediante apposita convenzione da stipulare nelle forme di legge.
Diverso ragionamento va fatto, nondimeno, per le ipotesi di cui all'art. 179 c.c., poiché, a differenza di quanto previsto dall'art. 177 c.c., detta norma riguarda i “beni personali” che, per espressa previsione della stessa disposizione (nel suo incipit), “non costituiscono oggetto della comunione”, non ponendosi per essi, perciò, la questione dell'inefficacia della “rinuncia” al regime patrimoniale
5 legale della famiglia e della necessità di stipulare apposita convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c. al fine di escludere la comproprietà del bene acquistato.
Per questa ragione il richiamo, effettuato dall'appellante, alle pronunce nn. 3647/2004 e 2954/2003 della Suprema Corte non è pertinente in relazione alla questione oggetto di causa.
Nella seconda parte del motivo in esame l'appellante richiama una serie di principi – questa volta coerenti con la fattispecie dibattuta – che lo stesso Tribunale ha posto a fondamento della sua decisione.
In particolare, il riferimento è all'insegnamento da tempo invalso nella giurisprudenza della Suprema
Corte secondo il quale, in tema di interpretazione del disposto del secondo comma dell'art. 179 c.c., nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento, da parte dei coniugi, della natura personale del bene medesimo, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c), d) e f), c.c..
Con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando preclusa tale domanda dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi (Cass. civ. nn. 40423/2021;
7027/2019; 29342/2018).
E ancora, sulla stessa scia, la dichiarazione del coniuge non acquirente partecipe all'atto di compravendita, qualora la natura personale del bene dipenda dalla destinazione del bene all'esercizio della professione dell'acquirente, non ha portata confessoria, ma esprime la mera condivisione dell'intento altrui.
Con la conseguenza che la successiva azione di accertamento della comunione legale sul bene acquistato, implica la prova dell'effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell'intento manifestato (così Cass. n. 1523 del 2012, conforme a Cass. S.U. n.
22755/2009).
Alla corretta enunciazione di questi principi, già messi in luce dallo stesso Tribunale, l'appellante non ha fatto seguire, però, le giuste conseguenze sul piano giuridico-processuale e probatorio: ed invero, al lume di tali insegnamenti, una volta che la stessa ha precisato nell'atto notarile in Pt_1 questione (del 27 aprile 2004), unitamente al coniuge , che “pur trovandosi in Controparte_1 regime di comunione legale dei beni, l'immobile come infra acquistato resta bene personale del solo
6 signor in quanto destinato all'attività dello stesso, il tutto ai sensi dell'art. 179 Controparte_1
c.c.” (così testualmente nella premessa del rogito), avendo agito nel presente giudizio per l'accertamento della comproprietà dell'immobile medesimo, sarebbe stato suo preciso onere quello di provare l'effettiva destinazione del bene, e segnatamente dimostrare in concreto la non destinazione dell'immobile all'attività professionale del CP_1
Seguendo, infatti, l'interpretazione dominante della Suprema Corte - secondo la quale, come detto, la dichiarazione di cui all'art. 179, secondo comma, c.c. rappresenta una dichiarazione a carattere meramente ricognitivo e non negoziale, e cioè volta a costituire un mero riscontro obiettivo a quella del coniuge acquirente, in grado di produrre effetto solo qualora ricorrano tutti gli altri essenziali presupposti previsti dalla legge -, conseguenza logico-giuridica è, sul piano processuale, che siffatta dichiarazione di scienza produce, quale unico effetto, l'inversione dell'onere della prova, tale che è il coniuge non acquirente, che voglia impugnare la dichiarazione resa, a dover dimostrare la sua eventuale non veridicità per mancanza di tutti i presupposti dell'acquisto personale, esperendo all'uopo idonea azione (quale nella specie è proprio quella proposta dalla . Pt_1
Sul punto ineccepibile è l'iter argomentativo del primo Giudice secondo il quale “il carattere negativo del fatto da accertare non esonera la parte che lo invoca a fondamento della propria pretesa dall'onere di provarlo, agli effetti dell'art. 2697 c.c., né inverte l'onere suddetto, addossandolo alla controparte. Ciò vieppiù nei casi in cui, come nella specie, il fatto oggetto dell'accertamento (la non destinazione dell'immobile acquistato a sede dell'attività del coniuge, in difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di compravendita) sia comunque suscettibile di essere dimostrato mediante la prova positiva del fatto contrario (e, cioè, quello allegato di destinazione dell'immobile ad esercizio dell'azienda familiare). In conclusione, nella specie, l'attrice avrebbe potuto (anche in considerazione dell'assegnazione dei richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. – cfr. udienza del
12/12/2017) e dovuto dimostrare che, a differenza di quanto dichiarato e riconosciuto (sia pure senza valenza confessoria) in sede di rogito notarile, l'immobile acquistato dal non è stato CP_1 effettivamente destinato a luogo di esercizio dell'attività professionale dallo stesso svolta, essendo rimasta, infatti, circostanza non dimostrata quella per cui l'immobile in parola “era destinato all'esercizio dell'azienda di cui sono comproprietari entrambi i coniugi ed in cui la Sig.ra ha Pt_1 sempre prestato la propria attività lavorativa” (pag. 5 atto di citazione). In coerenza a quanto esposto, dunque, la domanda manca della prova del fatto costitutivo della non ricorrenza del presupposto di cui all'art. 179, co. 2, c.c., donde il rigetto della stessa”.
Il primo Giudice ha evidentemente fatto corretta applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato, secondo il quale, in tema di partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto ex art. 179, secondo comma, c.c., la mancata contestazione ovvero l'esplicita conferma
7 (come è avvenuto nella specie) della dichiarazione dell'acquirente circa la natura persona del bene costituisce un atto cui il legislatore attribuisce valenza di “testimonianza privilegiata”, ricollegandovi l'effetto di una presunzione di esclusione della contitolarità dell'acquisto, salva la prova – che spetta al coniuge non acquirente fornire – che, in effetti, tale bene non abbia natura personale (si veda sul punto, tra le altre citate, anche Cass. civ. n. 6120/2008).
Erra, pertanto, l'appellante quando afferma che “non risulta in alcun modo dimostrata la qualità di bene personale del sig. )”, posto che, alla luce dell'insegnamento ridetto, la dichiarazione CP_1 della (in uno con quella del coniuge) espressa nell'atto di acquisto, secondo cui il bene Pt_1 oggetto dello stesso “resta bene personale del solo signor in quanto destinato Controparte_1 all'attività dello stesso, il tutto ai sensi dell'art. 179 c.c.”, vale come testimonianza “privilegiata” della stessa sul punto specifico, che ha comportato un'inversione dell'onere della prova, nel senso che sarebbe spettato a lei, e non già al dimostrare, in questo quadro, la destinazione non CP_1 personale del bene.
Con l'ulteriore conseguenza che la carenza probatoria sul punto non può che ridondare in senso contrario alla fondatezza della sua pretesa.
Ella ha sostenuto, invero, che l'immobile sarebbe stato destinato all'esercizio dell'azienda appartenuta in comproprietà ad entrambi i coniugi, nella quale la stessa avrebbe sempre prestato la propria attività, oltre ad essere stato acquistato con danaro ricavato dall'esercizio dell'azienda medesima, concludendo che la prova di tutto ciò sarebbe “fornita dalla documentazione in atti” e, inoltre, sarebbe “in re ipsa”.
Questi assunti, però, diversamente da quanto sostiene l'appellante, non trovano riscontro negli atti del giudizio, dove, come bene ha osservato il Tribunale, non risulta acquisita la prova della non destinazione dell'immobile all'esercizio dell'attività professionale del prova che, peraltro, CP_1 la vrebbe dovuto e potuto fornire, avendo anche avuto assegnato i chiesti termini ex art. Pt_1
183, comma 6, c.p.c. (all'epoca vigente), che, invece, sono decorsi senza che l'attrice (così come il convenuto) abbiano depositato memorie con relative richieste istruttorie.
Nell'atto introduttivo di primo grado la con riferimento alla destinazione del bene Pt_1 all'esercizio dell'azienda in comproprietà dei due coniugi, nella quale ella avrebbe prestato la propria attività lavorativa, ha richiamato genericamente il “doc. 5”.
Orbene, seppure non risultino numerati i documenti allegati all'anzidetta citazione, potrebbe individuarsi questo “doc. 5” nel ricorso per separazione giudiziale del novembre 2015: in esso, invero, viene dedotta la circostanza che la donna, in costanza di matrimonio (contratto nel luglio
1993), avrebbe prestato la propria attività nell'azienda della società (del marito) denominata
“Tecnologia di CI US e SI NT s.n.c.” quale addetta alle vendite, ai rapporti con
8 i fornitori e responsabile degli ordini, dei relativi pagamenti e delle fatturazioni, aggiungendo anche che, nell'aprile 2012, il socio CI avrebbe ceduto la propria quota a lei, divenuta così comproprietaria dell'azienda (insieme al . CP_1
Tuttavia, alla mera enunciazione di questi dati fattuali, ricavabili dal ricorso per separazione giudiziale - che è e rimane un atto di parte -, non ha fatto seguito alcuna effettiva dimostrazione probatoria degli stessi nel presente giudizio;
non è stato prodotto, infatti, alcun documento, né articolato alcun mezzo di prova idoneo a riscontrare obiettivamente le circostanze meramente allegate in quel ricorso e apoditticamente ribadite in questa sede.
Non può che confermarsi, perciò, in questo quadro, la carenza probatoria, quella stessa che ha condotto il primo Giudice a ritenere infondata la domanda attorea, dovendosi rigettare l'appello per tutte e ciascuna delle ragioni in diritto ed in fatto sopra illustrate.
Le spese seguono la soccombenza ed il loro rimborso va posto, pertanto, a carico della i Pt_1 sensi del primo comma dell'art. 91 c.p.c., in favore dell'appellato, nella misura da determinare secondo i parametri tariffari di cui al D.M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), avuto riguardo allo scaglione di valore stabilito in base alla domanda
(che costituisce anche il disputatum), che, secondo il disposto dell'art. 15 c.p.c., ammonta a € 43.196
(ossia la rendita catastale risultante dall'atto notarile pari a € 431,96 moltiplicata per 200, trattandosi di accertamento della comproprietà, e diviso per due il risultato, stante che l'acquisto da parte del oggetto di causa) ha riguardato solo ½ del bene immobile medesimo (essendo l'altra metà CP_1 stata acquistata dal CI): lo scaglione di riferimento è, dunque, quello da € 26.001 a € 52.000.
Applicando i parametri tariffari minimi, in considerazione della natura e dell'entità delle questioni trattate, di semplice soluzione, e delle relative prestazioni difensive, può liquidarsi a titolo di onorario l'importo di € 3.473 - di cui € 1.029 per la fase di studio, € 709 per la fase introduttiva e € 1.735 per la fase decisionale -, con esclusione di quella di trattazione in quanto non richiesta dal difensore nella notula dallo stesso prodotta e senza l'aumento – solo facoltativo - di cui all'ottavo comma dell'art. 4 del D.M. 55/2014, pure invocato da parte appellata, non ravvisandosene in concreto i presupposti, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta)
La differenza in minus rispetto all'importo proposto nella notula delle spese depositata in atti dalla difesa del oltre che al motivo da ultimo detto, è dovuta all'applicazione da parte della CP_1
Corte del diverso scaglione di valore sopra indicato, mentre nella notula è utilizzato lo scaglione
“valore indeterminabile-complessità media”, che non è conforme alle regole codicistiche dettate in tema di valore della controversia.
9 Non merita accoglimento, infine, la domanda di risarcimento per “lite temeraria” proposta da parte appellata, non risultando la mala fede o la colpa grave della ell'impugnare la sentenza di Pt_1 primo grado, e neppure sono stati allegati dall'istante, né a fortiori provati, gli elementi di fatto necessari ad identificare concretamente l'esistenza dei pretesi danni ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (da ultimo v. Cass. Civ. n. 15175/2023; in senso conforme, in precedenza, Cass. Civ. nn. 24645/2007; 27383/2005).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto notificato il 20 giugno 2022 nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. n. 1299/2021 del 21 dicembre 2021, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al rimborso delle spese del presente grado in favore dell'appellato, liquidate in complessivi € 3.473 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte appellata;
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
10
Prima Sezione Civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 487/2022 R. G., vertente tra
nata a [...] il [...], c.f.: , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata in Barcellona P.G., via Cairoli n. 1, presso lo studio dell'avv. Angela Pino (con PEC indicata), dalla quale è rappresentata e difesa per procura su foglio separato, allegato all'atto di appello,
APPELLANTE contro nato a [...] il [...], c.f.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Milazzo, via G. Medici n. 47, presso l'avv. Daniela Cultrera (con PEC indicata), dalla quale è rappresentato e difeso per procura su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione in appello,
APPELLATO
_____________________
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. n. 1299/2021 del 21 dicembre
2021 in materia di accertamento comproprietà immobile.
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CONCLUSIONI delle PARTI
Per l'appellante: “insiste in tutte le domande di cui all'atto introduttivo e (…) in ogni atto e verbale di causa”.
1 Per l'appellato: “si precisano le conclusioni, ribadendo quanto dedotto ed eccepito anche nei successivi atti e verbali di causa”.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20 giugno 2022 ha proposto appello, contro Parte_1
avverso la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Barcellona P.G., Controparte_1 ha rigettato le sue domande - volte ad ottenere che si accertasse e dichiarasse la comproprietà, in capo a lei, della quota di ½ indiviso dell'immobile sito in Milazzo, alla via Risorgimento, angolo via Sac.
, ubicato a piano terra, in catasto al foglio n. 5, mappale 264, sub. 45, categoria c/3, classe 2, di CP_2 mq. 68, acquistata dal coniuge previo accertamento che l'acquisto è avvenuto Controparte_1 in regime di comunione legale coniugale, e che si condannasse il l pagamento, in favore CP_1 di lei, della somma da quantificare in corso di causa, pari alla metà della quota di proprietà dell'immobile stesso detenuta dai coniugi – e l'ha condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
L'appellante ha contestato la pronuncia impugnata per le ragioni di cui si dirà più avanti ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fossero accolte le domande avanzate in primo grado (come sopra riportate).
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 14 ottobre 2022 si è costituito CP_1
, resistendo all'appello, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità per violazione
[...] del disposto dell'art. 342, comma 1, c.p.c.; nel merito ne ha contestato in ogni caso i motivi, chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi, oltre alla condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. – giusta ordinanza di questa Corte del 7 luglio 2023 –, è stata fissata l'udienza del 15 aprile 2024 per la precisazione delle conclusioni, aggiornata poi, per il carico del ruolo, al 9 dicembre 2024.
In tale udienza, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione del disposto del primo comma dell'art. 342 c.p.c., dato che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del
2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle
2 questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018).
Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante, seppure a tratti ripetitive delle questioni già sollevate in primo grado e disattese dal primo Giudice, risultano comunque esposte in modo da poter enucleare le ragioni di critica avverso l'impianto motivazionale della pronuncia impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Ciò posto e venendo al merito, con un unico motivo di appello, variamente articolato, Pt_1 si duole della decisione di prime cure sostenendo che il Tribunale avrebbe valutato
[...] erroneamente i presupposti giuridici della domanda da lei proposta, con particolare riferimento al disposto dell'art. 177 c.c..
Detta norma – evidenzia - fa ricadere in comunione, tra gli altri, gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali di cui all'art. 179 c.c. - che contempla solo pochi casi eccezionali -, tale che, in regime di comunione legale dei beni, non può ritenersi consentito al coniuge di rinunziare validamente alla comproprietà di singoli beni, poiché l'unico modo per evitare che un acquisto ricada in comunione è quello di modificare previamente il regime patrimoniale sussistente fra i coniugi.
Richiama in proposito talune pronunce della Suprema Corte (per le quali si rimanda qui, per brevità, alla pag. 3 dell'atto di appello).
Evidenzia, inoltre, riguardo agli effetti dell'intervento del coniuge all'atto di acquisto, che, secondo costante interpretazione giurisprudenziale, la mancata contestazione ovvero l'esplicita conferma da parte del coniuge non acquirente dell'affermazione dell'acquirente circa la natura personale del bene non ha efficacia negoziale o dispositiva, sotto forma di rinuncia, del diritto alla comunione sul bene acquisendo, né serve ad escludere l'acquisto alla comunione, ma ha mera valenza di testimonianza privilegiata, con carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione resa dall'altro coniuge circa la natura personale del bene, sempreché tale natura sussista oggettivamente.
Tre sarebbero, dunque – continua l'appellante -, le condizioni indispensabili perché un acquisto possa essere escluso dalla comunione, ossia: 1) la sussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d)
3 e f) del comma 1 dell'art. 179 c.c.; 2) la partecipazione all'atto da parte dell'altro coniuge;
3)
l'espressa esclusione dalla comunione legale risultante dall'atto di acquisto;
più in particolare – rileva ancora -, nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, secondo comma, c. c., costituirebbe condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo, a tal fine, non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, primo comma, lett. c), d) e f),
c.c..
Con la conseguenza che la mancanza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, anche quando il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi (richiama alcune pronunce della Suprema Corte anche a sezioni unite).
Assume che nel caso di specie non risulterebbe in alcun modo dimostrata la qualità di bene personale del della quota d'immobile in questione, il quale, piuttosto, era destinato all'esercizio CP_1 dell'azienda in comproprietà di entrambi i coniugi e nella quale ella avrebbe sempre prestato la propria attività lavorativa, come documentato in atti.
Aggiunge, peraltro, che il locale commerciale in questione sarebbe stato acquistato con denaro ricavato proprio dall'esercizio della suddetta azienda familiare, in cui entrambi i coniugi avrebbero prestato la loro attività, evidenziando anche come dall'atto notarile di acquisto emerga solo una dichiarazione generica in ordine alla presunta personalità del bene, che non varrebbe ad integrare gli estremi richiesti dalla normativa sopra richiamata per potersene riconoscere efficacia confessoria.
Si tratterebbe, invero, di una semplice affermazione della presunta destinazione del bene all'uso personale o all'esercizio della professione del a suo dire mai verificatasi nella realtà CP_1 fattuale, che non osta, comunque, stante l'insegnamento giurisprudenziale sopra riportato, all'accertamento negativo della natura personale del bene acquistato sul presupposto dell'effettiva e successiva destinazione del bene.
Conclude, perciò, che avrebbe errato il primo Giudice nel ritenere mancante la prova della non ricorrenza del presupposto di cui all'art. 179, comma 2, c.c., dal momento che – sostiene – detta prova sarebbe stata fornita dalla documentazione in atti e sarebbe in re ipsa.
Il motivo, in ogni sua articolazione, è infondato.
Il richiamo al principio giurisprudenziale secondo il quale, in regime di comunione legale dei beni, non è consentito al coniuge di rinunciare validamente alla comproprietà di singoli beni, essendo necessario, al fine di evitare che un acquisto cada in comunione, che venga modificato previamente
4 il regime patrimoniale esistente tra i coniugi, non è pertinente nel caso in esame poiché si riferisce alla generale fattispecie prevista dall'art. 177, comma 1, lett. a), c.c., secondo la quale i beni acquistati dai due coniugi (sia insieme, che anche separatamente) durante il matrimonio entrano di diritto a far parte della comunione legale, che costituisce il regime legale patrimoniale della famiglia ai sensi dell'art. 159 c.c..
La stessa disposizione fa salvi, però, espressamente, gli acquisti relativi ai “beni personali”, la cui disciplina si trova, invece, nella norma dettata dall'art. 179 c.c., di specifico interesse ai fini della presente contesa.
Se, dunque, è vero che, in linea di principio, il regime di comunione legale è derogabile solo attraverso la stipula di apposite convenzioni matrimoniali ai sensi dell'art. 162 c.c., nondimeno ciò vale solo per gli acquisti che non abbiano ad oggetto “beni personali”, mentre quando, come nella specie, la disputa riguarda proprio la natura personale (o meno) del bene acquistato, riconducibile ad una delle categorie previste dall'art. 179 c.c., la regolamentazione della fattispecie esula dai principi che concernono, in generale, gli acquisti dei beni (non personali) in costanza di matrimonio - tra cui quella della necessaria stipula di convenzioni matrimoniali al fine di derogare al regime legale della comunione -, trovando la sua disciplina, piuttosto, nella speciale disposizione ex art. 179 c.c. e, più in particolare - per quanto qui di specifico interesse -, nella norma di cui al secondo comma dello stesso (della quale si dirà più avanti).
In tal senso è la stessa giurisprudenza richiamata dall'appellante, che in parte motiva così testualmente recita: “se ne deve concludere, come premesso, che, in regime di comunione legale dei beni, il coniuge non può validamente rinunciare alla comproprietà di singoli beni (non appartenenti alle categorie elencate dall'art. 179 c.c.) acquistati durante il matrimonio;
salvo che venga previamente o contestualmente mutato, nelle debite forme di legge e nel suo complesso, il regime patrimoniale della famiglia” (così Cass. civ. n. 2954/2003).
Il Giudice di legittimità ha inteso puntualizzare – è vero - che non è possibile rinunciare alla comproprietà di singoli beni qualora essi cadano automaticamente nella comunione legale, trattandosi
(ad esempio) di acquisti effettuati in costanza di matrimonio ex art. 177, comma 1, lett. a), c.c.: in tali ipotesi, per potere evitare che il bene cada in comproprietà si rende necessario previamente modificare il regime patrimoniale legale, mediante apposita convenzione da stipulare nelle forme di legge.
Diverso ragionamento va fatto, nondimeno, per le ipotesi di cui all'art. 179 c.c., poiché, a differenza di quanto previsto dall'art. 177 c.c., detta norma riguarda i “beni personali” che, per espressa previsione della stessa disposizione (nel suo incipit), “non costituiscono oggetto della comunione”, non ponendosi per essi, perciò, la questione dell'inefficacia della “rinuncia” al regime patrimoniale
5 legale della famiglia e della necessità di stipulare apposita convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c. al fine di escludere la comproprietà del bene acquistato.
Per questa ragione il richiamo, effettuato dall'appellante, alle pronunce nn. 3647/2004 e 2954/2003 della Suprema Corte non è pertinente in relazione alla questione oggetto di causa.
Nella seconda parte del motivo in esame l'appellante richiama una serie di principi – questa volta coerenti con la fattispecie dibattuta – che lo stesso Tribunale ha posto a fondamento della sua decisione.
In particolare, il riferimento è all'insegnamento da tempo invalso nella giurisprudenza della Suprema
Corte secondo il quale, in tema di interpretazione del disposto del secondo comma dell'art. 179 c.c., nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento, da parte dei coniugi, della natura personale del bene medesimo, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c), d) e f), c.c..
Con la conseguenza che l'eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando preclusa tale domanda dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi (Cass. civ. nn. 40423/2021;
7027/2019; 29342/2018).
E ancora, sulla stessa scia, la dichiarazione del coniuge non acquirente partecipe all'atto di compravendita, qualora la natura personale del bene dipenda dalla destinazione del bene all'esercizio della professione dell'acquirente, non ha portata confessoria, ma esprime la mera condivisione dell'intento altrui.
Con la conseguenza che la successiva azione di accertamento della comunione legale sul bene acquistato, implica la prova dell'effettiva destinazione del bene, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità dell'intento manifestato (così Cass. n. 1523 del 2012, conforme a Cass. S.U. n.
22755/2009).
Alla corretta enunciazione di questi principi, già messi in luce dallo stesso Tribunale, l'appellante non ha fatto seguire, però, le giuste conseguenze sul piano giuridico-processuale e probatorio: ed invero, al lume di tali insegnamenti, una volta che la stessa ha precisato nell'atto notarile in Pt_1 questione (del 27 aprile 2004), unitamente al coniuge , che “pur trovandosi in Controparte_1 regime di comunione legale dei beni, l'immobile come infra acquistato resta bene personale del solo
6 signor in quanto destinato all'attività dello stesso, il tutto ai sensi dell'art. 179 Controparte_1
c.c.” (così testualmente nella premessa del rogito), avendo agito nel presente giudizio per l'accertamento della comproprietà dell'immobile medesimo, sarebbe stato suo preciso onere quello di provare l'effettiva destinazione del bene, e segnatamente dimostrare in concreto la non destinazione dell'immobile all'attività professionale del CP_1
Seguendo, infatti, l'interpretazione dominante della Suprema Corte - secondo la quale, come detto, la dichiarazione di cui all'art. 179, secondo comma, c.c. rappresenta una dichiarazione a carattere meramente ricognitivo e non negoziale, e cioè volta a costituire un mero riscontro obiettivo a quella del coniuge acquirente, in grado di produrre effetto solo qualora ricorrano tutti gli altri essenziali presupposti previsti dalla legge -, conseguenza logico-giuridica è, sul piano processuale, che siffatta dichiarazione di scienza produce, quale unico effetto, l'inversione dell'onere della prova, tale che è il coniuge non acquirente, che voglia impugnare la dichiarazione resa, a dover dimostrare la sua eventuale non veridicità per mancanza di tutti i presupposti dell'acquisto personale, esperendo all'uopo idonea azione (quale nella specie è proprio quella proposta dalla . Pt_1
Sul punto ineccepibile è l'iter argomentativo del primo Giudice secondo il quale “il carattere negativo del fatto da accertare non esonera la parte che lo invoca a fondamento della propria pretesa dall'onere di provarlo, agli effetti dell'art. 2697 c.c., né inverte l'onere suddetto, addossandolo alla controparte. Ciò vieppiù nei casi in cui, come nella specie, il fatto oggetto dell'accertamento (la non destinazione dell'immobile acquistato a sede dell'attività del coniuge, in difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di compravendita) sia comunque suscettibile di essere dimostrato mediante la prova positiva del fatto contrario (e, cioè, quello allegato di destinazione dell'immobile ad esercizio dell'azienda familiare). In conclusione, nella specie, l'attrice avrebbe potuto (anche in considerazione dell'assegnazione dei richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c. – cfr. udienza del
12/12/2017) e dovuto dimostrare che, a differenza di quanto dichiarato e riconosciuto (sia pure senza valenza confessoria) in sede di rogito notarile, l'immobile acquistato dal non è stato CP_1 effettivamente destinato a luogo di esercizio dell'attività professionale dallo stesso svolta, essendo rimasta, infatti, circostanza non dimostrata quella per cui l'immobile in parola “era destinato all'esercizio dell'azienda di cui sono comproprietari entrambi i coniugi ed in cui la Sig.ra ha Pt_1 sempre prestato la propria attività lavorativa” (pag. 5 atto di citazione). In coerenza a quanto esposto, dunque, la domanda manca della prova del fatto costitutivo della non ricorrenza del presupposto di cui all'art. 179, co. 2, c.c., donde il rigetto della stessa”.
Il primo Giudice ha evidentemente fatto corretta applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale sopra richiamato, secondo il quale, in tema di partecipazione del coniuge non acquirente all'atto di acquisto ex art. 179, secondo comma, c.c., la mancata contestazione ovvero l'esplicita conferma
7 (come è avvenuto nella specie) della dichiarazione dell'acquirente circa la natura persona del bene costituisce un atto cui il legislatore attribuisce valenza di “testimonianza privilegiata”, ricollegandovi l'effetto di una presunzione di esclusione della contitolarità dell'acquisto, salva la prova – che spetta al coniuge non acquirente fornire – che, in effetti, tale bene non abbia natura personale (si veda sul punto, tra le altre citate, anche Cass. civ. n. 6120/2008).
Erra, pertanto, l'appellante quando afferma che “non risulta in alcun modo dimostrata la qualità di bene personale del sig. )”, posto che, alla luce dell'insegnamento ridetto, la dichiarazione CP_1 della (in uno con quella del coniuge) espressa nell'atto di acquisto, secondo cui il bene Pt_1 oggetto dello stesso “resta bene personale del solo signor in quanto destinato Controparte_1 all'attività dello stesso, il tutto ai sensi dell'art. 179 c.c.”, vale come testimonianza “privilegiata” della stessa sul punto specifico, che ha comportato un'inversione dell'onere della prova, nel senso che sarebbe spettato a lei, e non già al dimostrare, in questo quadro, la destinazione non CP_1 personale del bene.
Con l'ulteriore conseguenza che la carenza probatoria sul punto non può che ridondare in senso contrario alla fondatezza della sua pretesa.
Ella ha sostenuto, invero, che l'immobile sarebbe stato destinato all'esercizio dell'azienda appartenuta in comproprietà ad entrambi i coniugi, nella quale la stessa avrebbe sempre prestato la propria attività, oltre ad essere stato acquistato con danaro ricavato dall'esercizio dell'azienda medesima, concludendo che la prova di tutto ciò sarebbe “fornita dalla documentazione in atti” e, inoltre, sarebbe “in re ipsa”.
Questi assunti, però, diversamente da quanto sostiene l'appellante, non trovano riscontro negli atti del giudizio, dove, come bene ha osservato il Tribunale, non risulta acquisita la prova della non destinazione dell'immobile all'esercizio dell'attività professionale del prova che, peraltro, CP_1 la vrebbe dovuto e potuto fornire, avendo anche avuto assegnato i chiesti termini ex art. Pt_1
183, comma 6, c.p.c. (all'epoca vigente), che, invece, sono decorsi senza che l'attrice (così come il convenuto) abbiano depositato memorie con relative richieste istruttorie.
Nell'atto introduttivo di primo grado la con riferimento alla destinazione del bene Pt_1 all'esercizio dell'azienda in comproprietà dei due coniugi, nella quale ella avrebbe prestato la propria attività lavorativa, ha richiamato genericamente il “doc. 5”.
Orbene, seppure non risultino numerati i documenti allegati all'anzidetta citazione, potrebbe individuarsi questo “doc. 5” nel ricorso per separazione giudiziale del novembre 2015: in esso, invero, viene dedotta la circostanza che la donna, in costanza di matrimonio (contratto nel luglio
1993), avrebbe prestato la propria attività nell'azienda della società (del marito) denominata
“Tecnologia di CI US e SI NT s.n.c.” quale addetta alle vendite, ai rapporti con
8 i fornitori e responsabile degli ordini, dei relativi pagamenti e delle fatturazioni, aggiungendo anche che, nell'aprile 2012, il socio CI avrebbe ceduto la propria quota a lei, divenuta così comproprietaria dell'azienda (insieme al . CP_1
Tuttavia, alla mera enunciazione di questi dati fattuali, ricavabili dal ricorso per separazione giudiziale - che è e rimane un atto di parte -, non ha fatto seguito alcuna effettiva dimostrazione probatoria degli stessi nel presente giudizio;
non è stato prodotto, infatti, alcun documento, né articolato alcun mezzo di prova idoneo a riscontrare obiettivamente le circostanze meramente allegate in quel ricorso e apoditticamente ribadite in questa sede.
Non può che confermarsi, perciò, in questo quadro, la carenza probatoria, quella stessa che ha condotto il primo Giudice a ritenere infondata la domanda attorea, dovendosi rigettare l'appello per tutte e ciascuna delle ragioni in diritto ed in fatto sopra illustrate.
Le spese seguono la soccombenza ed il loro rimborso va posto, pertanto, a carico della i Pt_1 sensi del primo comma dell'art. 91 c.p.c., in favore dell'appellato, nella misura da determinare secondo i parametri tariffari di cui al D.M. n. 147/2022 (qui applicabili ratione temporis ai sensi del disposto dell'art. 6 dello stesso), avuto riguardo allo scaglione di valore stabilito in base alla domanda
(che costituisce anche il disputatum), che, secondo il disposto dell'art. 15 c.p.c., ammonta a € 43.196
(ossia la rendita catastale risultante dall'atto notarile pari a € 431,96 moltiplicata per 200, trattandosi di accertamento della comproprietà, e diviso per due il risultato, stante che l'acquisto da parte del oggetto di causa) ha riguardato solo ½ del bene immobile medesimo (essendo l'altra metà CP_1 stata acquistata dal CI): lo scaglione di riferimento è, dunque, quello da € 26.001 a € 52.000.
Applicando i parametri tariffari minimi, in considerazione della natura e dell'entità delle questioni trattate, di semplice soluzione, e delle relative prestazioni difensive, può liquidarsi a titolo di onorario l'importo di € 3.473 - di cui € 1.029 per la fase di studio, € 709 per la fase introduttiva e € 1.735 per la fase decisionale -, con esclusione di quella di trattazione in quanto non richiesta dal difensore nella notula dallo stesso prodotta e senza l'aumento – solo facoltativo - di cui all'ottavo comma dell'art. 4 del D.M. 55/2014, pure invocato da parte appellata, non ravvisandosene in concreto i presupposti, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta)
La differenza in minus rispetto all'importo proposto nella notula delle spese depositata in atti dalla difesa del oltre che al motivo da ultimo detto, è dovuta all'applicazione da parte della CP_1
Corte del diverso scaglione di valore sopra indicato, mentre nella notula è utilizzato lo scaglione
“valore indeterminabile-complessità media”, che non è conforme alle regole codicistiche dettate in tema di valore della controversia.
9 Non merita accoglimento, infine, la domanda di risarcimento per “lite temeraria” proposta da parte appellata, non risultando la mala fede o la colpa grave della ell'impugnare la sentenza di Pt_1 primo grado, e neppure sono stati allegati dall'istante, né a fortiori provati, gli elementi di fatto necessari ad identificare concretamente l'esistenza dei pretesi danni ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (da ultimo v. Cass. Civ. n. 15175/2023; in senso conforme, in precedenza, Cass. Civ. nn. 24645/2007; 27383/2005).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e s. m. i. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto notificato il 20 giugno 2022 nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P. G. n. 1299/2021 del 21 dicembre 2021, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al rimborso delle spese del presente grado in favore dell'appellato, liquidate in complessivi € 3.473 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA (ove dovuta);
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte appellata;
• dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante, in quanto soccombente ut supra, versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con l'avvertenza che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente pronuncia.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) il 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Massimo GULLINO)
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