CASS
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2024, n. 40528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40528 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI RI, nata a [...] 11 18/1/2000 assistita e difesa dall'avv. Antonio Alaio - di fiducia avverso l'ordinanza in data 14/5/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 14 maggio 2024 la Corte di appello di Bologna ha rigettato la richiesta formulata nell'interesse di RI LI finalizzata ad ottenere la restituzione nel termine per appellare la sentenza di condanna per i reati di rapina aggravata e di lesioni personali volontarie aggravate emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Forlì in data 3 ottobre 2023 (divenuta esecutiva in data 3 marzo 2024). Penale Sent. Sez. 2 Num. 40528 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 08/10/2024 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore della LI, deducendo con un unico articolato motivo la nullità dell'ordinanza ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ed inesistenza di prova decisiva in relazione all'art. 107 cod. proc. pen. Osserva parte ricorrente che: a) in data antecedente o prossima al 21 dicembre 2023 la LI ebbe a conferire all'avv. Enrico NT mandato per proporre appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Forlì sopra menzionata come dimostrato dal contenuto della PEC inviata in pari data dall'avv. NT al precedente difensore di fiducia della stessa avv. NI;
b) la Corte avrebbe erroneamente affermato che dal dicembre 2023 allo scadere del termine per impugnare (3 marzo 2024) nessun contatto intercorse tra l'imputata ed il suo difensore e che la prima si sarebbe pertanto disinteressata in merito alla predisposizione dell'atto di appello omettendo di vigilare sul rispetto del mandato conferito, elementi questi che però non trovano alcun riscontro negli atti ed anzi sono contraddetti dell'esistenza di sette messaggi di posta elettronica tra la NI ed il NT il che dimostrerebbe non tanto un'omessa vigilanza della NI quanto una grave violazione del mandato professionale da parte dell'avv. NT che non solo non ha contattato la cliente ma non ha neppure mai rinunciato al mandato così consentendole di rivolgersi ad altro professionista;
c) vi è altresì un ulteriore elemento che la Corte di appello avrebbe pretermesso che è quello della valutazione della necessità della comunicazione cliente-avvocato per la predisposizione dell'atto di impugnazione in quanto - ha ancora osservato la difesa della ricorrente - avrebbe dovuto essere approfondito se un diverso e più diligente comportamento della LI avrebbe comportato che l'avv. NT redigesse e presentasse l'atto di impugnazione, se del caso cercando di procurarsi, anche tramite contatti con la stessa cliente, gli elementi eventualmente ed ulteriormente necessari per la predisposizione dell'impugnazione, in tal modo senza tradire l'affidamento che l'imputata, senza alcuna colpa, aveva riposto in lui. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Risulta effettivamente dagli atti allegati al ricorso che: 2 a) in data 21 dicembre 2023 alle ore 12:14:54 l'avv. NT ha inviato una email all'avv.ssa NI informandola dell'avvenuta sua nomina e chiedendole di inviargli la sentenza di primo grado e gli atti contenuti nel fascicolo processuale;
b) a detta richiesta ha poi fatto seguito una serie di messaggi di posta elettronica dai quali emerge che l'avv.ssa NI ha inviato la documentazione processuale all'avv. NT;
c) non sono, invece, presenti in atti copie di messaggi inviati all'avv. NT od all'avv. NI, da parte della LI. La Corte di appello nell'ordinanza impugnata, oltre ad aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia, dopo avere evidenziato l'incontestata circostanza che la LI ha certamente avuto notizia dell'esistenza del processo, ha, innanzitutto, sottolineato la circostanza affermata dall'avv. NT nel messaggio inviato al precedente difensore avv. NI il 21 dicembre 2023 che la cliente «purtroppo non ha saputo darmi altre informazioni relative al procedimento di primo grado» e che per tale ragione era necessario chiedere alla collega di fornirgli - qualora ne fosse in possesso - copia della sentenza di primo grado e degli atti contenuti nel fascicolo. La stessa Corte territoriale ha, poi, dato per assodato che nessun contatto intercorse tra l'imputata ed il difensore incaricato di procedere all'atto di appello nel lungo periodo intercorso tra il conferimento del mandato (21 dicembre 2023) e la scadenza del termine per proporre l'impugnazione (3 marzo 2024) rilevando che è stato lo stesso difensore (avv. Alaio) che ebbe a proporre la richiesta per la rimessione nel termine ad impugnare ad evidenziare che l'imputata si "affidò" al nuovo difensore confidando nella sua professionalità ed essendo impossibilitata ad esercitare un'assidua vigilanza sulle modalità di esecuzione del mandato atteso che per ragioni di lavoro e per motivi affettivi era costretta a viaggiare sul territorio nazionale ed a trascorrere alternati periodi di tempo tra Napoli e Forlì ove erano collocate le sue "due famiglie". 3. Ritiene l'odierno Collegio che l'ordinanza impugnata sia esente da vizi di motivazione rilevabili in questa sede. Infatti, sebbene - almeno astrattamente - sia ipotizzabile anche una condotta non rispondente ai doveri professionali del difensore incaricato di predisporre l'atto di impugnazione il quale sì cercò comunque di procurarsi le informazioni utili (che l'imputata, come dallo stesso asserito nella comunicazione del 21 dicembre 2023, non era in grado di fornirgli) ma non è emerso che poi si attivò ulteriormente per contattare la stessa, va detto che un eventuale concorso di colpa dello stesso nella mancata predisposizione dell'impugnazione non appare di per sé idoneo ad escludere una parallela negligenza da parte dell'imputata la 3 quale, a fronte della perseverante inerzia del proprio legale, dato il tempo comunque a disposizione avrebbe avuto la autonoma possibilità di procedere alla revoca del mandato e di conferirlo tempestivamente ad altro professionista. La situazione descritta non consente, quindi, come vorrebbe parte ricorrente, di scaricare tutta le responsabilità dell'omessa presentazione dell'atto di appello sull'avv. NT e, per quel che più conta in questa sede, non consente di ritenere configurabili gli elementi di caso fortuito o di forza maggiore richiesti all'art. 175 cod. proc. pen. per accogliere la richiesta di restituzione della ricorrente nel termine per impugnare. Per il resto ritiene l'odierno Collegio di confermare e ribadire i principi di diritto già richiamati dalla stessa Corte di appello secondo i quali: a) la tardività dell'appello non può perciò ritenersi conseguenza di un "caso fortuito" o di "forza maggiore;
ed è peraltro assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (cfr., in tal senso, Sez. 2 n. 32119 del 2021 non mass.; Sez 4, 18.10.2017 n. 55.106, Hudorovic;
Sez. 6, 20.12.2016 n. 3.631, Porricelli;
Sez. 2, 21.7.2016 n. 48.737, Startari;
Sez. 6, 31.3.2016 n. 18.716, Saracinelli;
Sez. 2, 2.4.2015 n. 16.066, Costica ed altro;
Sez. 4, 9.5.2013 n. 31.408, Meo;
Sez. 4, 14.3.2012 n. 20.655, Ferioli); b) il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell'assistito sull'esatta osservanza dell'incarico conferito ed il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667). 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità 4 emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 8 ottobre 2024.
sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Sassone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 14 maggio 2024 la Corte di appello di Bologna ha rigettato la richiesta formulata nell'interesse di RI LI finalizzata ad ottenere la restituzione nel termine per appellare la sentenza di condanna per i reati di rapina aggravata e di lesioni personali volontarie aggravate emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Forlì in data 3 ottobre 2023 (divenuta esecutiva in data 3 marzo 2024). Penale Sent. Sez. 2 Num. 40528 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 08/10/2024 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore della LI, deducendo con un unico articolato motivo la nullità dell'ordinanza ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ed inesistenza di prova decisiva in relazione all'art. 107 cod. proc. pen. Osserva parte ricorrente che: a) in data antecedente o prossima al 21 dicembre 2023 la LI ebbe a conferire all'avv. Enrico NT mandato per proporre appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Forlì sopra menzionata come dimostrato dal contenuto della PEC inviata in pari data dall'avv. NT al precedente difensore di fiducia della stessa avv. NI;
b) la Corte avrebbe erroneamente affermato che dal dicembre 2023 allo scadere del termine per impugnare (3 marzo 2024) nessun contatto intercorse tra l'imputata ed il suo difensore e che la prima si sarebbe pertanto disinteressata in merito alla predisposizione dell'atto di appello omettendo di vigilare sul rispetto del mandato conferito, elementi questi che però non trovano alcun riscontro negli atti ed anzi sono contraddetti dell'esistenza di sette messaggi di posta elettronica tra la NI ed il NT il che dimostrerebbe non tanto un'omessa vigilanza della NI quanto una grave violazione del mandato professionale da parte dell'avv. NT che non solo non ha contattato la cliente ma non ha neppure mai rinunciato al mandato così consentendole di rivolgersi ad altro professionista;
c) vi è altresì un ulteriore elemento che la Corte di appello avrebbe pretermesso che è quello della valutazione della necessità della comunicazione cliente-avvocato per la predisposizione dell'atto di impugnazione in quanto - ha ancora osservato la difesa della ricorrente - avrebbe dovuto essere approfondito se un diverso e più diligente comportamento della LI avrebbe comportato che l'avv. NT redigesse e presentasse l'atto di impugnazione, se del caso cercando di procurarsi, anche tramite contatti con la stessa cliente, gli elementi eventualmente ed ulteriormente necessari per la predisposizione dell'impugnazione, in tal modo senza tradire l'affidamento che l'imputata, senza alcuna colpa, aveva riposto in lui. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Risulta effettivamente dagli atti allegati al ricorso che: 2 a) in data 21 dicembre 2023 alle ore 12:14:54 l'avv. NT ha inviato una email all'avv.ssa NI informandola dell'avvenuta sua nomina e chiedendole di inviargli la sentenza di primo grado e gli atti contenuti nel fascicolo processuale;
b) a detta richiesta ha poi fatto seguito una serie di messaggi di posta elettronica dai quali emerge che l'avv.ssa NI ha inviato la documentazione processuale all'avv. NT;
c) non sono, invece, presenti in atti copie di messaggi inviati all'avv. NT od all'avv. NI, da parte della LI. La Corte di appello nell'ordinanza impugnata, oltre ad aver richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia, dopo avere evidenziato l'incontestata circostanza che la LI ha certamente avuto notizia dell'esistenza del processo, ha, innanzitutto, sottolineato la circostanza affermata dall'avv. NT nel messaggio inviato al precedente difensore avv. NI il 21 dicembre 2023 che la cliente «purtroppo non ha saputo darmi altre informazioni relative al procedimento di primo grado» e che per tale ragione era necessario chiedere alla collega di fornirgli - qualora ne fosse in possesso - copia della sentenza di primo grado e degli atti contenuti nel fascicolo. La stessa Corte territoriale ha, poi, dato per assodato che nessun contatto intercorse tra l'imputata ed il difensore incaricato di procedere all'atto di appello nel lungo periodo intercorso tra il conferimento del mandato (21 dicembre 2023) e la scadenza del termine per proporre l'impugnazione (3 marzo 2024) rilevando che è stato lo stesso difensore (avv. Alaio) che ebbe a proporre la richiesta per la rimessione nel termine ad impugnare ad evidenziare che l'imputata si "affidò" al nuovo difensore confidando nella sua professionalità ed essendo impossibilitata ad esercitare un'assidua vigilanza sulle modalità di esecuzione del mandato atteso che per ragioni di lavoro e per motivi affettivi era costretta a viaggiare sul territorio nazionale ed a trascorrere alternati periodi di tempo tra Napoli e Forlì ove erano collocate le sue "due famiglie". 3. Ritiene l'odierno Collegio che l'ordinanza impugnata sia esente da vizi di motivazione rilevabili in questa sede. Infatti, sebbene - almeno astrattamente - sia ipotizzabile anche una condotta non rispondente ai doveri professionali del difensore incaricato di predisporre l'atto di impugnazione il quale sì cercò comunque di procurarsi le informazioni utili (che l'imputata, come dallo stesso asserito nella comunicazione del 21 dicembre 2023, non era in grado di fornirgli) ma non è emerso che poi si attivò ulteriormente per contattare la stessa, va detto che un eventuale concorso di colpa dello stesso nella mancata predisposizione dell'impugnazione non appare di per sé idoneo ad escludere una parallela negligenza da parte dell'imputata la 3 quale, a fronte della perseverante inerzia del proprio legale, dato il tempo comunque a disposizione avrebbe avuto la autonoma possibilità di procedere alla revoca del mandato e di conferirlo tempestivamente ad altro professionista. La situazione descritta non consente, quindi, come vorrebbe parte ricorrente, di scaricare tutta le responsabilità dell'omessa presentazione dell'atto di appello sull'avv. NT e, per quel che più conta in questa sede, non consente di ritenere configurabili gli elementi di caso fortuito o di forza maggiore richiesti all'art. 175 cod. proc. pen. per accogliere la richiesta di restituzione della ricorrente nel termine per impugnare. Per il resto ritiene l'odierno Collegio di confermare e ribadire i principi di diritto già richiamati dalla stessa Corte di appello secondo i quali: a) la tardività dell'appello non può perciò ritenersi conseguenza di un "caso fortuito" o di "forza maggiore;
ed è peraltro assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (cfr., in tal senso, Sez. 2 n. 32119 del 2021 non mass.; Sez 4, 18.10.2017 n. 55.106, Hudorovic;
Sez. 6, 20.12.2016 n. 3.631, Porricelli;
Sez. 2, 21.7.2016 n. 48.737, Startari;
Sez. 6, 31.3.2016 n. 18.716, Saracinelli;
Sez. 2, 2.4.2015 n. 16.066, Costica ed altro;
Sez. 4, 9.5.2013 n. 31.408, Meo;
Sez. 4, 14.3.2012 n. 20.655, Ferioli); b) il mancato o l'inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è di per sé idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, dovendosi valutare, caso per caso, le modalità di controllo dell'assistito sull'esatta osservanza dell'incarico conferito ed il quadro normativo in cui si inserisce la vicenda oggetto del procedimento (Sez. 6, n. 2112 del 16/11/2021, dep. 2022, Coppola, Rv. 282667). 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità 4 emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 8 ottobre 2024.