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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/08/2025, n. 6064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6064 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA ex art. 441 bis c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 3929/2025
TRA
difeso dall'avv. RUBINO GIUSEPPE Parte_1
RICORRENTE
E
difesa dall'avv. PIACCI BRUNO;
Controparte_1
difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN CP_2
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21/02/25, il ricorrente in epigrafe espone di aver svolto attività di lavoro subordinato, «giusta contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di ARR livello 2A
(autista, addetto alla conduzione di automezzi per la raccolta rifiuti) a far data del 04/10/20 sino al 09/08/24» data in cui il rapporto cessava a seguito di licenziamento disciplinare.
Espone di essere stato tenuto a svolgere le attività di guida di mezzi d'opera pesante, così come è il caso del “cassone scarrabile”, su di un posto vacante, atteso che l' è in carenza di organico, con «l'orario di CP_1 lavoro predisposto in una turnazione notturna e diurna, che si alterna ogni
15 giorni, così come tra l'altro risulta sulle buste paga e cioè: turno notturno dalle ore 23.00 alle 5.10 ovvero turno mattutino dalle ore 06.00 alle 12.20».
Espone che «in data 05/08/2024 la società resistente disponeva a carico del ricorrente la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art 68 co.3 lett. G pt. K “Sanzioni espulsive” Ccnl Servizi
Ambientali/Utilitalia, “[…] per aver lo stesso dal giorno 21 giugno 2024 al giorno 29 giugno 2024 senza alcuna autorizzazione e senza fornire alcuna sua comunicazione in merito alla gerarchia aziendale, pertanto in maniera del tutto arbitraria, non si presentava in servizio, risultando, assente
1 ingiustificato per l'intero periodo suindicato”; fatti contestati con la contestazione disciplinare di cui al provvedimento n. 277 del 01/07/2024».
Tanto premesso, e deducendo l'illegittimità del licenziamento per mancata affissione del codice disciplinare, per essere stato irrogato in costanza di malattia depressiva, per mancanza di giusta causa essendo l'assenza giustificata da temporanea impossibilità e per difetto di proporzionalità chiede
«a) Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e la resistente, ai sensi Parte_1 dell'art. 2094 c.c. con diritto del ricorrente, per le causali sopra indicate, all'inquadramento del livello 3 A CCNL Igiene Ambientale e per l'effetto condannare la società al pagamento alla giusta retribuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 Cost , al pagamento nei confronti del ricorrente del complessivo importo di euro 141.269,77, di cui euro
92.864,05 a titolo di differenze di retribuzione maturate sul livello 3a, nonché euro 48.405,72 a titolo di TFR su livello 3a, ovvero ad altra somma maggiore o minore che l'On.Le Giudicante riterrà di giustizia, anche all'esito della espletanda CTU che sin da ora si richiede in caso di contestazione b) Accertare e dichiarare illegittima la sanzione disciplinare del licenziamento irrogato al ricorrente con provvedimento del 05/08/2024, per i motivi espositi in ricorso, ovverosia perché affetto da malattia depressiva, per nullità del procedimento disciplinare, per falsa applicazione di legge e di contratto nonché per mancato rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni ovvero per illegittimità della sanzione disciplinare ed insussistenza del fatto contestato e/o mancata previsione della condotta realizzata tra le condotte punite con la sanzione espulsiva;
c) E per l'effetto condannare, in ogni caso, la società a: 1) CP_1 reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro;
2) condannare, altresì, il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 2.075,00 (retribuzione utile ai fini del TFR Settembre 2024), maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, per un importo non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto, ovvero altro importo che sarà accertato in corso di causa;
d) in via subordinate dichiarare il licenziamento inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15
2 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della l. 300/70, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, attribuendo al lavoratore un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo e) In via gradata, nella denegata ipotesi in cui l'On.Le Giudicante ritenga non applicabile la previsione normativa di cui all'art. 18, legge 300/70: accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia del licenziamento e per l'effetto condannare la resistente al ripristino del rapporto di lavoro ed al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino all'effettiva riassunzione.
f) In via ulteriormente gradata condannare la resistente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, della legge 604/70.
g) Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria.
h) Condannare, altresì, la convenuta o chi per essi alla ricostruzione ed alla regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell' CP_2 in favore del ricorrente in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro effettivamente svolto e che risulterà in corso di causa.
i) Con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari».
La società convenuta si costituisce eccependo, per quanto in questa sede rileva la decadenza dall'impugnativa di licenziamento, per essere stata l'impugnativa stragiudiziale inviata ad indirizzo non riferibile al datore di lavoro.
Espone in proposito: «deve osservarsi che tale indirizzo pec non corrisponde assolutamente a quello di che come si evince Controparte_1 dal sito INIPEC (di cui si produce la schermata), e che possiede valore legale per la riferibilità dei domini pec ad aziende e professionisti
(Cass. n. 2460 del 3 febbraio 2021), è Email_1
Ed infatti, sul portale INIPEC, sul quale è possibile ricercare un indirizzo pec con l'inserimento del codice fiscale o della partita iva, inserendo il codice fiscale di peraltro perfettamente a CP_1 conoscenza del lavoratore in quanto indicato, in uno all'indicazione del destinatario, nella nota del suo legale, l'unico indirizzo pec risulta essere Email_1
Sul punto, si osserva, ad ulteriore conferma di quanto appena dedotto che il domicilio legale della convenuta è l'unico ad Email_2 essere riportato anche sulla visura camerale della Società che si produce,
3 oltre ad essere l'unico riportato sulla homepage della , che del pari CP_1 si produce, e quindi di immediata reperibilità.
Peraltro, si fa rilevare che, essendo pacifica tale circostanza, il ricorrente proprio a tale ultimo indirizzo ha poi notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Pertanto, la notifica dell'impugnativa stragiudiziale del licenziamento è totalmente priva di effetti giuridici, con conseguente avveramento della decadenza ex art. 6 L. n°604/66 ed art. 32 L. n°183/2010 in capo al ricorrente, tenuto conto che tale atto non può considerarsi assolutamente
“idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore” di impugnare il licenziamento.
...
Per quanto concerne, infine, l'indirizzo utilizzato dal ricorrente per la notifica stragiudiziale, e cioè , si osserva Email_3 che lo stesso è relativo alla Centrale di Committenza (cdc) per gli appalti che il ha con Controparte_3 Controparte_1
Ed infatti, il Codice dei contratti pubblici ha previsto che gli Enti, e quindi il possano acquisire lavori, servizi o forniture Controparte_3 facendo ricorso a centrali di committenza anche raggruppandosi o consorziandosi con Aziende, e cioè nel caso di specie come da CP_1 documentazione che si produce.
In tale ambito e quindi ai fini dei rapporti interni o comunque relativi alle predette centrali di committenza è stato creato tale indirizzo pec.
Pertanto, l'indirizzo pec a cui è stata notificata l'impugnativa stragiudiziale è riferibile a tale Ente e non alla Società convenuta, con ulteriore conseguente inesistenza, e in ogni caso nullità, della notifica così come operata dal sig. ». Pt_1
Si costituisce l' in relazione alla domanda di regolarizzazione CP_2 contributiva.
Tanto premesso, ai sensi dell'art. 441 bis comma 4 c.p.c., va decisa separatamente la controversia avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento.
L'eccezione di decadenza va accolta.
L'art. 6 l. 15/07/66 n. 604, nel testo vigente a far tempo dal 18/07/12 stabilisce:
«1. Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
4 2. L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato».
Nella specie, l'impugnativa stragiudiziale di licenziamento costituisce un atto recettizio soggetto alla disciplina generale di cui all'art. 1335 c.c.
Tale norma pone com'è noto una presunzione di conoscenza dell'atto purché lo stesso pervenga all'indirizzo del destinatario.
Ora, presupposto necessario per potersi configurare una valida impugnativa
è che l'atto sia effettivamente spedito ad un indirizzo qualificabile come indirizzo del destinatario.
Il principio invocato dalla parte ricorrente, espresso da Cass. Sez. U,
Sentenza n. 8830 del 14/04/2010, è a tal proposito inconferente: la
Cassazione ha infatti unicamente chiarito che - per il noto principio di scissione, valido anche per gli atti recettizi, tra momento utile ai fini della validità dell'atto per il notificante e momento utile ai fini della conoscenza per il destinatario - purché la spedizione dell'atto sia avvenuta entro il termine di decadenza, diviene poi irrilevante, ai fini della validità dell'impugnativa, che la consegna dello stesso al destinatario sia avvenuta successivamente al predetto termine. Tale principio tuttavia non confligge ed anzi presuppone il principio per cui per la validità dell'impugnativa l'atto deve essere spedito ad un valido indirizzo riferibile al destinatario.
Nel caso di specie, tale presupposto non può ritenersi verificato.
Anche a prescindere dal fatto che non vi è alcuna prova che l'atto sia effettivamente pervenuto all'indirizzo pec cui sarebbe stato spedito
(mancano infatti sia la ricevuta di accettazione che quella di consegna, avendo la parte unicamente depositato una copia scannerizzata di un tipico report di invio di mail semplice datato 28/08/24), il suddetto indirizzo pec ( ) risulta riferibile non già all' Email_3 CP_1 bensì alla Centrale di Committenza composta dal (Ente Controparte_3
Aderente) ed (Ente Capofila) ai sensi dell'art. 37, Controparte_1 comma 10, del D.Lgs n. 50 del 18/04/16, nel testo abrogato a far tempo dal
30/06/23 e tuttavia applicabile ai sensi dell'art. 226 comma 2 d.lgs.
31/03/23 n. 36.
In base a tale norma «10. Due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell'appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altresì ad individuare un unico responsabile
5 del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell'atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31».
Ora, in alcun modo questa Centrale di committenza, centrale relativa alla sola esecuzione dell'appalto e con essa l'indirizzo pec ivi CP_4 associato, può essere ritenuta una sede idonea cui far pervenire comunicazioni recettizie del tutto estranee all'appalto e relative al rapporto di lavoro che lega l' a propri dipendenti. CP_1
L'azienda convenuta ha peraltro documentato come al protocollo informatico obbligatoriamente tenuto dall' ai sensi del d.p.c.m. 03/12/13, non CP_1 risulti pervenuta alcuna comunicazione di impugnativa di licenziamento da parte dell'attore, diversamente dalla notifica del ricorso introduttivo, correttamente effettuata presso l'indirizzo legale della società in data
28/02/25.
Va pertanto dichiarata la decadenza del ricorrente dall'impugnativa di licenziamento, che va pertanto respinta.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta le domande di cui ai capi b, c, d, e, f del ricorso introduttivo;
b) dispone con separata ordinanza per l'ulteriore prosieguo della causa avente ad oggetto le altre domande;
c) spese al definitivo.
Napoli, 02/08/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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