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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/10/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 72 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. nata a [...], il [...], elettivamente domiciliati
[...] C.F._2 in Lamezia Terme, via G. Carducci n. 18, presso lo studio dell'avv. Elio Scaramuzzino, che li rappresenta e difende giuste procure in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-opponenti-
CONTRO
già denominata in persona del l.r.p.t., p.i. Controparte_1 Controparte_1
, con sede legale in Mestre- Venezia, società a socio unico, appartenente al P.IVA_1
CP_ Gruppo Banca e per essa- la mandataria con rappresentanza IFIS NPL Servincing
S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Monterosso Calabro (VV), alla via Conte D'Alife n. 30, presso lo studio dell'Avv. Francesco Parisi;
-opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, i sig.ri e proponevano Pt_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 541/2021, del 24/11/2021, emesso dal
Tribunale di Lamezia Terme e notificato in data 07/12/2021, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore dell'odierna opposta, la somma di euro 27.428,29 per capitale, oltre interessi come da domanda e spese e competenze della procedura monitoria, in forza di insoluti inerenti ai contratti di: apertura di credito (del 19.09.2011) e finanziamento (del
03.09.2013) come in atti meglio identificati.
Deduce l'opponente l'insussistenza del credito vantato dalla controparte e l'ammontare della somma ingiunta, dolendosi di indebita applicazione di interessi in misura non dovuta e/o anatocistici.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta impugnando e Controparte_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, dunque, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, precisate le conclusioni all'udienza del 11.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nelle more, si si costituiva in prosecuzione di la Controparte_2 [...] già denominata e per essa- la mandataria con Controparte_1 Controparte_1 rappresentanza IFIS NPL Servicing S.p.a., in qualità di cessionaria del credito.
Con provvedimento reso fuori udienza in data 13.10.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per il deposito di documenti integrativi relativi al rapporto di cessione del credito tra l'originaria parte opposta e l'attuale parte costituita in Controparte_2 prosecuzione.
All'odierna udienza tenutasi alla presenza delle parti, previa discussione orale, la causa viene trattenuta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito decisa, con lettura in pubblica udienza del dispositivo e deposito contestuale della sentenza nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve rilevarsi la procedibilità della domanda, essendo stato esperito il tentativo mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, sulla scorta delle seguenti motivazioni. In primo luogo, deduce l'opponente che il diritto di credito ex adverso vantato è “privo di fondamento” e che la documentazione prodotta in sede monitoria è “priva di valenza giuridica e probatoria”.
La lagnanza è manifestamente infondata, in quanto in sede monitoria l'odierna opposta ha allegato copia dei due contratti, gli estratti conto, l'estratto della G.U. di cessione (con cui
è divenuta titolare del credito, acquisito da Agos S.p.A., circostanza, peraltro, non contestata dall'opponente) nonché le lettere inviate ai debitori per la decadenza dal beneficio del termine con contestuale diffida e messa in mora.
Dunque, la documentazione versata in atti dall'opposta è, sin dalla sede monitoria, idonea a giustificare il proprio credito.
Semmai, facendo applicazione al caso di specie dei principi generali in tema di onere della prova, spettava all'opponente nel giudizio di opposizione (formalmente attore ma sostanzialmente convenuto), dar prova dei fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi del diritto altrui.
Nulla è accaduto nel caso di specie, ove l'opponente si è limitato ad una mera contestazione apodittica e generica, non supportata da alcuna risultanza probatoria.
Da qui il conseguente rigetto della lagnanza.
In secondo luogo, lamenta l'opponente l'applicazione, da parte dell'Istituto di credito opposto, di interessi in misura non dovuta e/o anatocistici.
La doglianza, per come formulata, si appalesa prima facie inammissibile, in quanto formulata in termini prettamente generici e probabilistici, senza supporto alcuno di allegazioni di parte.
In ogni caso, la lagnanza è comunque infondata nel merito, in quanto evidentemente smentita dalle risultanze dell'espletata C.T.U. (dalle cui conclusioni non si ritiene in questa sede di doversi discostare), dalla quale emerge che (cfr. Consulenza d'Ufficio):
a) non sono state rilevati “interessi, prezzi o condizioni non espressamente previste in contratto (il TAEG ricalcolato alla data di stipula del finanziamento è coincidente con quello riportato in contratto) ha ritenuto di non dover effettuare alcuna rielaborazione sulla base dell'art. 117, c. 7, TUB”;
b) per quel che riguarda l'usura, il nominato C.T.U. non ha rilevato “il superamento del
Tasso Soglia (TS). In particolare, per il prestito finanziario, ha posto a confronto il tasso nominale pari al 9,50% e il TAEG pari al 10,58% con il Tasso Soglia (TS) di riferimento oltre che alla data della stipula (03/09/2013) anche in fase di esecuzione, rilevando il non superamento. Mentre invece, per quanto riguarda la carta revolving, il CTU ha posto a confronto il TAEG pari al 18,43%, con il Tasso Soglia (TS) oltre che alla data di stipula
(15/09/2011) anche nel corso del tempo e fino al mese di dicembre 2024, come da tabella sopra, rilevando il non superamento del Tasso Soglia”.
Da tutto ciò consegue, dunque, l'infondatezza della lagnanza ed il conseguente rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo emesso.
3. Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente a carico di parte opponente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste in solido tra gli opponenti e liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, tutte le fasi, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 72/2022, pendente tra e contro Parte_1 Parte_3 [...] già denominata e per essa – la mandataria con Controparte_1 Controparte_1 rappresentanza IFIS NPL Servicing S.p.a., in persona del l.r.p.t., -opposta- ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 541/2021 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme;
b) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida complessivamente in euro 3.089,00, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Camera Consiglio-Lamezia Terme, lì 23.10.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 72 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, C.F. , nato a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. nata a [...], il [...], elettivamente domiciliati
[...] C.F._2 in Lamezia Terme, via G. Carducci n. 18, presso lo studio dell'avv. Elio Scaramuzzino, che li rappresenta e difende giuste procure in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-opponenti-
CONTRO
già denominata in persona del l.r.p.t., p.i. Controparte_1 Controparte_1
, con sede legale in Mestre- Venezia, società a socio unico, appartenente al P.IVA_1
CP_ Gruppo Banca e per essa- la mandataria con rappresentanza IFIS NPL Servincing
S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Monterosso Calabro (VV), alla via Conte D'Alife n. 30, presso lo studio dell'Avv. Francesco Parisi;
-opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato, i sig.ri e proponevano Pt_1 Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 541/2021, del 24/11/2021, emesso dal
Tribunale di Lamezia Terme e notificato in data 07/12/2021, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore dell'odierna opposta, la somma di euro 27.428,29 per capitale, oltre interessi come da domanda e spese e competenze della procedura monitoria, in forza di insoluti inerenti ai contratti di: apertura di credito (del 19.09.2011) e finanziamento (del
03.09.2013) come in atti meglio identificati.
Deduce l'opponente l'insussistenza del credito vantato dalla controparte e l'ammontare della somma ingiunta, dolendosi di indebita applicazione di interessi in misura non dovuta e/o anatocistici.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta impugnando e Controparte_2 contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto.
Concludeva, dunque, come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, precisate le conclusioni all'udienza del 11.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nelle more, si si costituiva in prosecuzione di la Controparte_2 [...] già denominata e per essa- la mandataria con Controparte_1 Controparte_1 rappresentanza IFIS NPL Servicing S.p.a., in qualità di cessionaria del credito.
Con provvedimento reso fuori udienza in data 13.10.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per il deposito di documenti integrativi relativi al rapporto di cessione del credito tra l'originaria parte opposta e l'attuale parte costituita in Controparte_2 prosecuzione.
All'odierna udienza tenutasi alla presenza delle parti, previa discussione orale, la causa viene trattenuta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed all'esito decisa, con lettura in pubblica udienza del dispositivo e deposito contestuale della sentenza nel fascicolo telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, deve rilevarsi la procedibilità della domanda, essendo stato esperito il tentativo mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente.
2. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, sulla scorta delle seguenti motivazioni. In primo luogo, deduce l'opponente che il diritto di credito ex adverso vantato è “privo di fondamento” e che la documentazione prodotta in sede monitoria è “priva di valenza giuridica e probatoria”.
La lagnanza è manifestamente infondata, in quanto in sede monitoria l'odierna opposta ha allegato copia dei due contratti, gli estratti conto, l'estratto della G.U. di cessione (con cui
è divenuta titolare del credito, acquisito da Agos S.p.A., circostanza, peraltro, non contestata dall'opponente) nonché le lettere inviate ai debitori per la decadenza dal beneficio del termine con contestuale diffida e messa in mora.
Dunque, la documentazione versata in atti dall'opposta è, sin dalla sede monitoria, idonea a giustificare il proprio credito.
Semmai, facendo applicazione al caso di specie dei principi generali in tema di onere della prova, spettava all'opponente nel giudizio di opposizione (formalmente attore ma sostanzialmente convenuto), dar prova dei fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi del diritto altrui.
Nulla è accaduto nel caso di specie, ove l'opponente si è limitato ad una mera contestazione apodittica e generica, non supportata da alcuna risultanza probatoria.
Da qui il conseguente rigetto della lagnanza.
In secondo luogo, lamenta l'opponente l'applicazione, da parte dell'Istituto di credito opposto, di interessi in misura non dovuta e/o anatocistici.
La doglianza, per come formulata, si appalesa prima facie inammissibile, in quanto formulata in termini prettamente generici e probabilistici, senza supporto alcuno di allegazioni di parte.
In ogni caso, la lagnanza è comunque infondata nel merito, in quanto evidentemente smentita dalle risultanze dell'espletata C.T.U. (dalle cui conclusioni non si ritiene in questa sede di doversi discostare), dalla quale emerge che (cfr. Consulenza d'Ufficio):
a) non sono state rilevati “interessi, prezzi o condizioni non espressamente previste in contratto (il TAEG ricalcolato alla data di stipula del finanziamento è coincidente con quello riportato in contratto) ha ritenuto di non dover effettuare alcuna rielaborazione sulla base dell'art. 117, c. 7, TUB”;
b) per quel che riguarda l'usura, il nominato C.T.U. non ha rilevato “il superamento del
Tasso Soglia (TS). In particolare, per il prestito finanziario, ha posto a confronto il tasso nominale pari al 9,50% e il TAEG pari al 10,58% con il Tasso Soglia (TS) di riferimento oltre che alla data della stipula (03/09/2013) anche in fase di esecuzione, rilevando il non superamento. Mentre invece, per quanto riguarda la carta revolving, il CTU ha posto a confronto il TAEG pari al 18,43%, con il Tasso Soglia (TS) oltre che alla data di stipula
(15/09/2011) anche nel corso del tempo e fino al mese di dicembre 2024, come da tabella sopra, rilevando il non superamento del Tasso Soglia”.
Da tutto ciò consegue, dunque, l'infondatezza della lagnanza ed il conseguente rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo emesso.
3. Le spese di C.T.U. vengono poste definitivamente a carico di parte opponente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste in solido tra gli opponenti e liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, tutte le fasi, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 72/2022, pendente tra e contro Parte_1 Parte_3 [...] già denominata e per essa – la mandataria con Controparte_1 Controparte_1 rappresentanza IFIS NPL Servicing S.p.a., in persona del l.r.p.t., -opposta- ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 541/2021 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme;
b) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida complessivamente in euro 3.089,00, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Camera Consiglio-Lamezia Terme, lì 23.10.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone