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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/10/2025, n. 3765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3765 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Gabriella Giammona Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa AT D'NO Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13663 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizio- ne dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata\o a PALERMO (PA), in data 04/01/1959, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. COCO SALVATRICE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...], in data [...], elettivamente domi- Controparte_1 ciliata presso lo studio dell'Avv. D'ALI' ANTONIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
Oggetto: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 17/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità e del tratta- mento di fine servizio dell'ex coniuge, depositato l'8.11.2024, ha con- Parte_1 venuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale coniuge superstite di Controparte_1 [...]
, e l deducendo: (i) di aver contratto, in data 14.1.1974, matrimonio Persona_1 CP_2 concordatario in Palermo con il sig. , nato a [...] l'[...]; (ii) che, Persona_1 con decreto del 28.6.1996, il Tribunale Civile di Palermo ha omologato la loro separazione consensuale, riconoscendo un assegno di mantenimento di € 50,00 in suo favore;
(iii) che, con sentenza n. 2329/2003 del 19.9.2003, il medesimo Tribunale ha pronunciato la cessa- zione degli effetti civili del loro matrimonio, ponendo a carico del l'obbli- Persona_1 go di corrisponderle un assegno divorzile dell'importo di € 50,00; (iv) che il Sig. in Per_1 data 29.6.2006 ha contratto nuovo matrimonio con la Sig.ra ed è poi de- Controparte_1 ceduto in data 23.11.2021; (v) di non aver contratto nuove nozze e conseguentemente di aver maturato il diritto alla percezione di una quota della pensione di reversibilità e dell'indennità di fine rapporto, nei limiti del 40%, ai sensi degli artt. 9 e 12-bis della L. n.
898/1970, dovute al sig. , per la sua attività professionale prestata, nella Persona_1 forma del rapporto di lavoro dipendente, presso la l'Istituto CO OL (con sede in Paler- mo, Via Ugo La Malfa).
La ricorrente ha chiesto, pertanto, all'adito Tribunale l'accertamento del suo diritto alla quota della pensione di reversibilità e del trattamento di fine servizio, determinatisi in esito al decesso dell'ex coniuge , nato a [...] l'[...] e ivi deceduto il Persona_1
23.11.2018, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del medesimo.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato quanto dedotto dalla parte ri- Controparte_1 corrente e chiesto il rigetto del predetto ricorso, deducendo che: (i) la sig.ra non Parte_1 ha mai percepito alcun assegno divorzile, in ragione della compensazione disposta in seno alla citata sentenza di divorzio, la quale ha statuito, in particolare, che "la suddetta Pt_2
era comunque obbligata al mantenimento del figlio minorenne affidato al
[...] Per_2 padre e che allo stesso per il mantenimento era tenuta a corrispondere la somma di
€.50,00", con la conseguenza “che le due somme secondo un criterio meramente aritmetico devono ritenersi compensate”; (ii) benché con decreto del 14.12.2021, il Tribunale di Pa- lermo abbia revocato l'obbligo della ricorrente di corrispondere l'assegno di € 50,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , il sig. è comunque Per_2 Per_1 deceduto il 23.11.2021, in data antecedente al deposito di tale decisione, con la conseguen- za che non è mai sorto l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere l'importo di
€.50,00 in favore dell'ex coniuge;
(iii) la ricorrente non ha, pertanto, alcuno titolo per frui- re pro quota della pensione di reversibilità del sig. e, in assenza dei presupposti di Per_1 cui all'art. 5, L. 898/1970, non può nemmeno fruire della quota del richiesto trattamento di fine servizio.
Nessuno si è, invece, costituito per l . Controparte_3
Con ordinanza del 22.7.2025, sentite le richieste istruttorie delle parti e ritenuta la causa di natura documentale, si è rinviato “per discussione e decisione all'udienza del
17/09/2025 in trattazione scritta con termine per note fino al 17/09/2025”.
In mancanza di ulteriori atti di istruzione probatoria, esaminate le note autorizzate delle parti, all'udienza del 17/9/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
In via preliminare, si deve dichiarare la contumacia dell il quale, seppure rego- CP_2 larmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.
Nel merito la domanda proposta da parte ricorrente è fondata e va accolta sulla scorta delle considerazioni che seguono. Va rilevato che, ai sensi dell'art. 9, co. 3, della L. n. 898/1970, “Qualora esista un coniu- ge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui allo articolo
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia suc- cessivamente morto o passato a nuove nozze”.
Dall'esame della predetta normativa si ricava che il coniuge divorziato ha diritto alla cor- responsione di una quota del trattamento pensionistico spettante all'ex coniuge, purché sia titolare, alla data del decesso, di un assegno divorzile e sempre che il rapporto di lavoro da cui origina il trattamento pensionistico sia coinciso temporalmente anche solo per un certo periodo con il rapporto di coniugio.
Nel caso di specie, risulta che la parte ricorrente abbia contratto matrimonio concordata- rio in Palermo con il sig. in data 14.1.1974 e che, con sentenza n. Persona_1
2329/2003 del 19.9.2003, il Tribunale civile di Palermo abbia pronunciato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, ponendo a carico dell'ex coniuge, , Persona_1
l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile dell'importo di € 50,00.
Risulta, inoltre, che, alla data del decesso del sig. (avvenuto il Persona_1
23.11.2021), la ricorrente fosse ancora titolare del summenzionato assegno divorzile, come riconosciuto in seno alla citata pronuncia n. 2329/2003 del 19.9.2003.
In particolare, è documentalmente provato che, intervenuta la separazione consensuale tra i sig.ri e il 28.6.1996, il Tribunale di Palermo, nel Parte_1 Persona_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, ha reciprocamente bilanciato le partite di € 50,00 rispettivamente dovute a diverso titolo dai sigg.ri e Parte_1
– la prima quale assegno di mantenimento in favore del figlio e Persona_1 Per_2 il secondo quale assegno divorzile in favore dell'ex coniuge – affermando, segnatamente, che “tenuto conto che l è tenuta al mantenimento del figli , affidato al Parte_1 Per_2 padre, e che allo stesso per il mantenimento è tenuta a corrispondere la somma di euro
50,00, le due somme secondo un criterio meramente aritmetico, devono ritenersi compen- sate”.
Si deve, quindi, ritenere che, in ragione di tale statuizione, la sig.ra Parte_1 abbia comunque periodicamente beneficiato, sul versante patrimoniale, della previsione di assegno divorzile ivi contenuta, sotto forma di mancata corresponsione dell'assegno di man- tenimento in favore del figlio, con la conseguenza che non può ora ragionevolmente affer- marsi, come diversamente sostenuto dalla resistente, che la stessa non sia stata titolare dell'assegno di cui all'art. 5 citato ai fini della reversibilità della quota di pensione. Tale conclusione appare, d'altra parte, avvalorata dalla circostanza che, con decreto del
14.12.2021, il Tribunale di Palermo ha poi revocato l'obbligo della ricorrente di corrispon- dere l'assegno di €.50,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_3
[...
, senza invece revocare l'obbligo del sig. di versare l'assegno divorzile in favore Per_1 dell'ex coniuge (importo poi materialmente non versato in ragione del suo decesso del
23.11.2021, in data antecedente al deposito di tale decisione).
Si aggiunga che, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte resisten- te, non può trovare applicazione l'indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 22434 del 24/09/2018, secondo le quali “ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione de- gli effetti civili del matrimonio, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9 nel testo modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 13 la titolarità dell'assegno, di cui all'art. 5 del- la stessa L. 1 dicembre 1970, n. 898, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno divorzile, al momento della morte dell'ex coniuge, e non già come tito- larità astratta del diritto all'assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un'unica soluzione”.
Ciò in quanto, nel caso che ci occupa, non si verte nell'ipotesi in cui l'assegno divorzile sia stato interamente corrisposto in un'unica soluzione, avendo invece la parte ricorrente beneficiato periodicamente dell'assegno divorzile riconosciutole, così da non dovere corri- spondere concretamente l'importo oggetto dell'assegno di mantenimento che la stessa dove- va in favore del figlio.
Si deve, pertanto, ritenere che, sussistendo i presupposti formali di cui all'art. 9, co. 3, della L. 898/1970, la sig.ra – peraltro non passata a nuove nozze – ab- Parte_1 bia conseguentemente maturato il diritto alla quota di pensione di reversibilità riferibile al sig. , per la sua attività professionale prestata, nella forma del rapporto di Persona_1 lavoro dipendente, nel corso degli anni.
Così accertati i presupposti per ritenere fondata, sotto il profilo dell'an, la pretesa della parte ricorrente, con riferimento al quantum debeatur, va premesso che, secondo la più re- cente giurisprudenza di legittimità “Laddove il coniuge divorziato si trovi a concorrere con il coniuge superstite (e/o, eventualmente, con uno o più altri coniugi divorziati), la necessi- tà dell'intervento dell'autorità giudiziaria dipende dal fatto che non si tratta di fare mera ap- plicazione di un "calcolo aritmetico", occorrendo, in coerenza con la funzione solidaristica del trattamento di reversibilità, tener conto, unitamente alla durata dei rapporti, anche di criteri concorrenti, quali le condizioni economiche delle parti, la misura dell'assegno di di- vorzio goduto, i periodi di convivenza prematrimoniale, il contributo dato da ciascuno dei coniugi e ogni altro elemento ritenuto rilevante” (Cass. 15/04/2025, n. 9879).
In particolare, secondo la Suprema Corte la ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per l'ottenimento della stessa, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi ma- trimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Co- stituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che pre- siede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'asse- gno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti questi elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 8263 del 28/04/2020)” (Cass., sez. I,
05/03/2025, n. 5839).
Orbene, nel caso di specie, secondo quanto documentato in atti, il matrimonio tra la ri- corrente ed il defunto titolare della prestazione previdenziale è durato dal 14.1.1974 sino alla sentenza di divorzio n. 2329/2003 del 19.9.2003, mentre il matrimonio tra il coniuge superstite, e il , contratto in data 29.6.2006, si è prolungato sino Controparte_1 Per_1 al decesso di quest'ultimo avvenuto in data 23.11.2021.
Senonché, in quest'ambito, non può non tenersi in considerazione che, già con decreto del 28.6.1996, il Tribunale Civile di Palermo ha omologato la separazione consensuale tra la ricorrente e il , accertandosi, d'altra parte, in sede di divorzio che “in Parte_1 Per_1 questi anni i coniugi non si sono riconciliati ed hanno vissuto separatamente” (pag. 4, sen- tenza di divorzio n. 2329/2003).
È quindi evidente che il rapporto tra la e il , in assenza di prove in or- Parte_1 Per_1 dine ad una loro convivenza prematrimoniale, sia in realtà durato per circa 22 anni, a fron- te del rapporto coniugale durato 15 anni tra il con la sig.ra Per_1 CP_1
Con riguardo alle condizioni economiche delle parti, si deve evidenziare che la sig.ra
è una casalinga e percepisce la suddetta pensione di reversibilità di circa € CP_1
960,00 netti mensili, come da documentazione in atti (cfr. all.n.5, produzione resistente).
Risulta, altresì, che detta pensione di reversibilità costituisca l'unica fonte di reddito della parte resistente, come si evince dal modello 730/2024 riguardante i redditi del 2023 e dalla certificazione unica relativa all'anno 2024 (cfr. all.nn.6 e 7, produzione resistente).
Si aggiunga che la stessa viva coi tre figli , e , nati dal matrimonio Per_4 Per_5 Per_6 con il sig. , come da certificato di stato di famiglia in atti (doc.n. 8, parte resistente). Per_1
Risulta, invece, che la sig.ra non abbia contratto nuovo matrimonio, sia la sola Parte_1 componente del suo nucleo familiare, percepisca l'assegno di inclusione per un reddito complessivo di euro 6.236,00, sia gravata dal canone di locazione annuo di euro 1.800,00 per sua abitazione in via Curreri n. 26 Carini e abbia un indicatore della sua situazione economica pari ad euro 3.721,60, come da attestazione ISEE agli atti presentata il 13.1.2025 (cfr. allegati memoria ricorrente del 10.2.2025).
Ora, a fronte della maggiore durata del rapporto tra la e il – sia che si Parte_1 Per_1 prenda in riferimento l'intero periodo matrimoniale sia che lo si consideri sino alla loro se- parazione personale – assume senz'altro rilievo decisivo, ai fini della determinazione della quota della pensione di reversibilità spettante al ricorrente, la modesta entità dell'assegno divorzile riconosciuto alla ricorrente, pari ad euro 50,00.
Sul punto, invero, si deve rammentare che, nel negare la spettanza del trattamento di re- versibilità al coniuge divorziato allorché il diritto all'assegno divorzile sia già stato definiti- vamente soddisfatto con la sua corresponsione in unica soluzione, le Sezioni Unite di questa
Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22434 del 24/09/2018) hanno rinvenuto il presupposto per l'attribuzione del trattamento di reversibilità a favore del coniuge divorziato nel venir meno del sostegno economico apportato in vita dall'ex coniuge scomparso e la sua finalità nel sopperire a tale perdita economica, così identificando la "titolarità" dell'assegno nella fruizione attuale, da parte del coniuge divorziato, di una somma periodicamente versata dall'ex coniuge.
Nel caso di specie, in ragione dell'esiguo importo dell'assegno divorzile, non si può ra- gionevolmente ritenere che il venir meno del sostegno economico apportato in vita dall'ex coniuge scomparso (pari ad euro 50,00) abbia avuta una particolare refluenza, sotto il pro- filo patrimoniale, nelle condizioni economiche della parte ricorrente.
A ciò si aggiunga che, comparando le situazioni reddituali delle due parti, mentre la par- te ricorrente vive da sola e percepisce il reddito di inclusione nella misura sopra detta, al contrario la sig.ra risulta titolare della sola pensione di reversibilità e vive in CP_1 uno ai figli presenti nel suo stato di famiglia.
Alla luce dei seguenti dati, il Tribunale, comparate le situazioni reddituali delle parti e tenuto conto della durata dei rispettivi rapporti coniugali e dell'entità dell'assegno divorzile percepito dalla ricorrente, ritiene congruo che la sig.ra abbia diritto a percepire Parte_1 il 20% del trattamento pensionistico di reversibilità determinato in esito al decesso dell'ex coniuge , nato a [...] l'[...] e ivi scomparso il 23.11.2018. Persona_1
Si deve, inoltre, ritenere che la quota di pensione in questione spetta alla ricorrente dal primo giorno del mese successivo al decesso del de cuius, in linea con quanto statuito dalla
Suprema Corte, secondo la quale: “Il diritto al trattamento di reversibilità del coniuge divor- ziato in concorso con il coniuge superstite nasce, per entrambi, nei confronti dell'Ente ero- gatore (Cass. 14 dicembre 2001 n. 15837) ed è dunque a carico di quest'ultimo, e non an- che del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero ovvero per una quota superiore a quella realmente spettante il trattamento di reversibilità corrisposto dall'Ente medesimo, che debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge” […]. Il soggetto te- nuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può essere che l'ente previden- ziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità e non l'assistito cui la pensione sia stata corrisposta anche perché solo l'ente previdenziale ha titolo per effettuare in modo cor- retto i conteggi relativi al computo delle somme spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa provvedendo, quindi, al recupero delle somme versatele in eccesso e pagando quelle effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote stabilite dal giu- dice (cfr. in questo senso Cass. 2007 n. 2092)” (Cass. n. 22259 del 27.9.2013).
Per le stesse ragioni, va altresì accolta la domanda di attribuzione della quota della som- ma percepita dal a titolo di trattamento di fine servizio. Persona_1
È sufficiente evidenziare che, a norma dell'art. 12 bis della citata Legge, “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civi- li del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro co- niuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibi- le agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Dall'esame di tale disposizione si ricava che il coniuge divorziato ha diritto alla corre- sponsione di una quota del trattamento di fine servizio all'ex coniuge, allorché non con- tragga nuove nozze e sia titolare, alla data del decesso, di un assegno divorzile.
Nel caso di specie, risulta che la ricorrente non abbia contratto nuovo matrimonio, e, per le ragioni sopra esplicitate, sia stata titolare “di assegno ai sensi dell'art. 5”, avendo periodi- camente fruito, sul versante patrimoniale, dell'importo riconosciutole in sede di sentenza divorzile, sotto forma di mancata corresponsione del relativo assegno di mantenimento in favore del figlio.
Sussistendo i requisiti di cui all'art. 12-bis, L. n. 898 del 1970, il ricorso proposto dalla ricorrente deve essere accolto, quindi, anche con riferimento all'attribuzione della quota del trattamento di fine servizio spettante all'ex coniuge.
A norma del citato art. 12-bis, co. 2, la percentuale del suindicato trattamento di fine servizio deve ritenersi pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, ossia dal 14.1.1974 sino alla pronuncia di cessazio- ne dei suoi effetti civili del 19.9.2003; periodo nel quale si deve presumere il abbia Per_1 continuativamente prestato attività lavorativa, in assenza di specifiche contestazioni da par- te della resistente.
In considerazione della singolarità della questione trattata, interessata pure dal dibattito giurisprudenziale sopra evidenziato in ordine alla nozione di titolarità dell'assegno divorzile ex art. 5 citato ai fini della reversibilità della quota di pensione, si ritengono sussistere i mo- tivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: visti gli artt. 5, 9 e 12-bis, L. n. 898/1970,
DICHIARA il diritto della ricorrente a percepire il 20% del trat- Parte_1 tamento pensionistico di reversibilità determinato in esito al decesso dell'ex coniuge Per_1
, nato a [...] l'[...] e ivi deceduto il 23.11.2021, a decorrere dal primo
[...] giorno del mese successivo al decesso del medesimo.
DICHIARA il diritto della ricorrente a percepire la quota parte Parte_1 del 40% dell'indennità totale del trattamento di fine servizio dell'ex coniuge Persona_7
, nato a [...] l'[...] e ivi deceduto il 23.11.2021, per gli anni in cui il rap-
[...] porto di lavoro è coinciso con il matrimonio, ossia dal 14.1.1974 al 19.9.2003.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 02/10/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Giammona
AT D'NO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Salvatore Casarrubea, magistrato or- dinario in tirocinio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Gabriella Giammona Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa AT D'NO Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13663 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizio- ne dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata\o a PALERMO (PA), in data 04/01/1959, elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. COCO SALVATRICE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...], in data [...], elettivamente domi- Controparte_1 ciliata presso lo studio dell'Avv. D'ALI' ANTONIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
Oggetto: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 17/09/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità e del tratta- mento di fine servizio dell'ex coniuge, depositato l'8.11.2024, ha con- Parte_1 venuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale coniuge superstite di Controparte_1 [...]
, e l deducendo: (i) di aver contratto, in data 14.1.1974, matrimonio Persona_1 CP_2 concordatario in Palermo con il sig. , nato a [...] l'[...]; (ii) che, Persona_1 con decreto del 28.6.1996, il Tribunale Civile di Palermo ha omologato la loro separazione consensuale, riconoscendo un assegno di mantenimento di € 50,00 in suo favore;
(iii) che, con sentenza n. 2329/2003 del 19.9.2003, il medesimo Tribunale ha pronunciato la cessa- zione degli effetti civili del loro matrimonio, ponendo a carico del l'obbli- Persona_1 go di corrisponderle un assegno divorzile dell'importo di € 50,00; (iv) che il Sig. in Per_1 data 29.6.2006 ha contratto nuovo matrimonio con la Sig.ra ed è poi de- Controparte_1 ceduto in data 23.11.2021; (v) di non aver contratto nuove nozze e conseguentemente di aver maturato il diritto alla percezione di una quota della pensione di reversibilità e dell'indennità di fine rapporto, nei limiti del 40%, ai sensi degli artt. 9 e 12-bis della L. n.
898/1970, dovute al sig. , per la sua attività professionale prestata, nella Persona_1 forma del rapporto di lavoro dipendente, presso la l'Istituto CO OL (con sede in Paler- mo, Via Ugo La Malfa).
La ricorrente ha chiesto, pertanto, all'adito Tribunale l'accertamento del suo diritto alla quota della pensione di reversibilità e del trattamento di fine servizio, determinatisi in esito al decesso dell'ex coniuge , nato a [...] l'[...] e ivi deceduto il Persona_1
23.11.2018, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del medesimo.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato quanto dedotto dalla parte ri- Controparte_1 corrente e chiesto il rigetto del predetto ricorso, deducendo che: (i) la sig.ra non Parte_1 ha mai percepito alcun assegno divorzile, in ragione della compensazione disposta in seno alla citata sentenza di divorzio, la quale ha statuito, in particolare, che "la suddetta Pt_2
era comunque obbligata al mantenimento del figlio minorenne affidato al
[...] Per_2 padre e che allo stesso per il mantenimento era tenuta a corrispondere la somma di
€.50,00", con la conseguenza “che le due somme secondo un criterio meramente aritmetico devono ritenersi compensate”; (ii) benché con decreto del 14.12.2021, il Tribunale di Pa- lermo abbia revocato l'obbligo della ricorrente di corrispondere l'assegno di € 50,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , il sig. è comunque Per_2 Per_1 deceduto il 23.11.2021, in data antecedente al deposito di tale decisione, con la conseguen- za che non è mai sorto l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere l'importo di
€.50,00 in favore dell'ex coniuge;
(iii) la ricorrente non ha, pertanto, alcuno titolo per frui- re pro quota della pensione di reversibilità del sig. e, in assenza dei presupposti di Per_1 cui all'art. 5, L. 898/1970, non può nemmeno fruire della quota del richiesto trattamento di fine servizio.
Nessuno si è, invece, costituito per l . Controparte_3
Con ordinanza del 22.7.2025, sentite le richieste istruttorie delle parti e ritenuta la causa di natura documentale, si è rinviato “per discussione e decisione all'udienza del
17/09/2025 in trattazione scritta con termine per note fino al 17/09/2025”.
In mancanza di ulteriori atti di istruzione probatoria, esaminate le note autorizzate delle parti, all'udienza del 17/9/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
In via preliminare, si deve dichiarare la contumacia dell il quale, seppure rego- CP_2 larmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.
Nel merito la domanda proposta da parte ricorrente è fondata e va accolta sulla scorta delle considerazioni che seguono. Va rilevato che, ai sensi dell'art. 9, co. 3, della L. n. 898/1970, “Qualora esista un coniu- ge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui allo articolo
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia suc- cessivamente morto o passato a nuove nozze”.
Dall'esame della predetta normativa si ricava che il coniuge divorziato ha diritto alla cor- responsione di una quota del trattamento pensionistico spettante all'ex coniuge, purché sia titolare, alla data del decesso, di un assegno divorzile e sempre che il rapporto di lavoro da cui origina il trattamento pensionistico sia coinciso temporalmente anche solo per un certo periodo con il rapporto di coniugio.
Nel caso di specie, risulta che la parte ricorrente abbia contratto matrimonio concordata- rio in Palermo con il sig. in data 14.1.1974 e che, con sentenza n. Persona_1
2329/2003 del 19.9.2003, il Tribunale civile di Palermo abbia pronunciato la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, ponendo a carico dell'ex coniuge, , Persona_1
l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile dell'importo di € 50,00.
Risulta, inoltre, che, alla data del decesso del sig. (avvenuto il Persona_1
23.11.2021), la ricorrente fosse ancora titolare del summenzionato assegno divorzile, come riconosciuto in seno alla citata pronuncia n. 2329/2003 del 19.9.2003.
In particolare, è documentalmente provato che, intervenuta la separazione consensuale tra i sig.ri e il 28.6.1996, il Tribunale di Palermo, nel Parte_1 Persona_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, ha reciprocamente bilanciato le partite di € 50,00 rispettivamente dovute a diverso titolo dai sigg.ri e Parte_1
– la prima quale assegno di mantenimento in favore del figlio e Persona_1 Per_2 il secondo quale assegno divorzile in favore dell'ex coniuge – affermando, segnatamente, che “tenuto conto che l è tenuta al mantenimento del figli , affidato al Parte_1 Per_2 padre, e che allo stesso per il mantenimento è tenuta a corrispondere la somma di euro
50,00, le due somme secondo un criterio meramente aritmetico, devono ritenersi compen- sate”.
Si deve, quindi, ritenere che, in ragione di tale statuizione, la sig.ra Parte_1 abbia comunque periodicamente beneficiato, sul versante patrimoniale, della previsione di assegno divorzile ivi contenuta, sotto forma di mancata corresponsione dell'assegno di man- tenimento in favore del figlio, con la conseguenza che non può ora ragionevolmente affer- marsi, come diversamente sostenuto dalla resistente, che la stessa non sia stata titolare dell'assegno di cui all'art. 5 citato ai fini della reversibilità della quota di pensione. Tale conclusione appare, d'altra parte, avvalorata dalla circostanza che, con decreto del
14.12.2021, il Tribunale di Palermo ha poi revocato l'obbligo della ricorrente di corrispon- dere l'assegno di €.50,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Per_3
[...
, senza invece revocare l'obbligo del sig. di versare l'assegno divorzile in favore Per_1 dell'ex coniuge (importo poi materialmente non versato in ragione del suo decesso del
23.11.2021, in data antecedente al deposito di tale decisione).
Si aggiunga che, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte resisten- te, non può trovare applicazione l'indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione, n. 22434 del 24/09/2018, secondo le quali “ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione de- gli effetti civili del matrimonio, ai sensi della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9 nel testo modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 13 la titolarità dell'assegno, di cui all'art. 5 del- la stessa L. 1 dicembre 1970, n. 898, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell'assegno divorzile, al momento della morte dell'ex coniuge, e non già come tito- larità astratta del diritto all'assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un'unica soluzione”.
Ciò in quanto, nel caso che ci occupa, non si verte nell'ipotesi in cui l'assegno divorzile sia stato interamente corrisposto in un'unica soluzione, avendo invece la parte ricorrente beneficiato periodicamente dell'assegno divorzile riconosciutole, così da non dovere corri- spondere concretamente l'importo oggetto dell'assegno di mantenimento che la stessa dove- va in favore del figlio.
Si deve, pertanto, ritenere che, sussistendo i presupposti formali di cui all'art. 9, co. 3, della L. 898/1970, la sig.ra – peraltro non passata a nuove nozze – ab- Parte_1 bia conseguentemente maturato il diritto alla quota di pensione di reversibilità riferibile al sig. , per la sua attività professionale prestata, nella forma del rapporto di Persona_1 lavoro dipendente, nel corso degli anni.
Così accertati i presupposti per ritenere fondata, sotto il profilo dell'an, la pretesa della parte ricorrente, con riferimento al quantum debeatur, va premesso che, secondo la più re- cente giurisprudenza di legittimità “Laddove il coniuge divorziato si trovi a concorrere con il coniuge superstite (e/o, eventualmente, con uno o più altri coniugi divorziati), la necessi- tà dell'intervento dell'autorità giudiziaria dipende dal fatto che non si tratta di fare mera ap- plicazione di un "calcolo aritmetico", occorrendo, in coerenza con la funzione solidaristica del trattamento di reversibilità, tener conto, unitamente alla durata dei rapporti, anche di criteri concorrenti, quali le condizioni economiche delle parti, la misura dell'assegno di di- vorzio goduto, i periodi di convivenza prematrimoniale, il contributo dato da ciascuno dei coniugi e ogni altro elemento ritenuto rilevante” (Cass. 15/04/2025, n. 9879).
In particolare, secondo la Suprema Corte la ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, aventi entrambi i requisiti per l'ottenimento della stessa, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi ma- trimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Co- stituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che pre- siede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'asse- gno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti questi elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 8263 del 28/04/2020)” (Cass., sez. I,
05/03/2025, n. 5839).
Orbene, nel caso di specie, secondo quanto documentato in atti, il matrimonio tra la ri- corrente ed il defunto titolare della prestazione previdenziale è durato dal 14.1.1974 sino alla sentenza di divorzio n. 2329/2003 del 19.9.2003, mentre il matrimonio tra il coniuge superstite, e il , contratto in data 29.6.2006, si è prolungato sino Controparte_1 Per_1 al decesso di quest'ultimo avvenuto in data 23.11.2021.
Senonché, in quest'ambito, non può non tenersi in considerazione che, già con decreto del 28.6.1996, il Tribunale Civile di Palermo ha omologato la separazione consensuale tra la ricorrente e il , accertandosi, d'altra parte, in sede di divorzio che “in Parte_1 Per_1 questi anni i coniugi non si sono riconciliati ed hanno vissuto separatamente” (pag. 4, sen- tenza di divorzio n. 2329/2003).
È quindi evidente che il rapporto tra la e il , in assenza di prove in or- Parte_1 Per_1 dine ad una loro convivenza prematrimoniale, sia in realtà durato per circa 22 anni, a fron- te del rapporto coniugale durato 15 anni tra il con la sig.ra Per_1 CP_1
Con riguardo alle condizioni economiche delle parti, si deve evidenziare che la sig.ra
è una casalinga e percepisce la suddetta pensione di reversibilità di circa € CP_1
960,00 netti mensili, come da documentazione in atti (cfr. all.n.5, produzione resistente).
Risulta, altresì, che detta pensione di reversibilità costituisca l'unica fonte di reddito della parte resistente, come si evince dal modello 730/2024 riguardante i redditi del 2023 e dalla certificazione unica relativa all'anno 2024 (cfr. all.nn.6 e 7, produzione resistente).
Si aggiunga che la stessa viva coi tre figli , e , nati dal matrimonio Per_4 Per_5 Per_6 con il sig. , come da certificato di stato di famiglia in atti (doc.n. 8, parte resistente). Per_1
Risulta, invece, che la sig.ra non abbia contratto nuovo matrimonio, sia la sola Parte_1 componente del suo nucleo familiare, percepisca l'assegno di inclusione per un reddito complessivo di euro 6.236,00, sia gravata dal canone di locazione annuo di euro 1.800,00 per sua abitazione in via Curreri n. 26 Carini e abbia un indicatore della sua situazione economica pari ad euro 3.721,60, come da attestazione ISEE agli atti presentata il 13.1.2025 (cfr. allegati memoria ricorrente del 10.2.2025).
Ora, a fronte della maggiore durata del rapporto tra la e il – sia che si Parte_1 Per_1 prenda in riferimento l'intero periodo matrimoniale sia che lo si consideri sino alla loro se- parazione personale – assume senz'altro rilievo decisivo, ai fini della determinazione della quota della pensione di reversibilità spettante al ricorrente, la modesta entità dell'assegno divorzile riconosciuto alla ricorrente, pari ad euro 50,00.
Sul punto, invero, si deve rammentare che, nel negare la spettanza del trattamento di re- versibilità al coniuge divorziato allorché il diritto all'assegno divorzile sia già stato definiti- vamente soddisfatto con la sua corresponsione in unica soluzione, le Sezioni Unite di questa
Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22434 del 24/09/2018) hanno rinvenuto il presupposto per l'attribuzione del trattamento di reversibilità a favore del coniuge divorziato nel venir meno del sostegno economico apportato in vita dall'ex coniuge scomparso e la sua finalità nel sopperire a tale perdita economica, così identificando la "titolarità" dell'assegno nella fruizione attuale, da parte del coniuge divorziato, di una somma periodicamente versata dall'ex coniuge.
Nel caso di specie, in ragione dell'esiguo importo dell'assegno divorzile, non si può ra- gionevolmente ritenere che il venir meno del sostegno economico apportato in vita dall'ex coniuge scomparso (pari ad euro 50,00) abbia avuta una particolare refluenza, sotto il pro- filo patrimoniale, nelle condizioni economiche della parte ricorrente.
A ciò si aggiunga che, comparando le situazioni reddituali delle due parti, mentre la par- te ricorrente vive da sola e percepisce il reddito di inclusione nella misura sopra detta, al contrario la sig.ra risulta titolare della sola pensione di reversibilità e vive in CP_1 uno ai figli presenti nel suo stato di famiglia.
Alla luce dei seguenti dati, il Tribunale, comparate le situazioni reddituali delle parti e tenuto conto della durata dei rispettivi rapporti coniugali e dell'entità dell'assegno divorzile percepito dalla ricorrente, ritiene congruo che la sig.ra abbia diritto a percepire Parte_1 il 20% del trattamento pensionistico di reversibilità determinato in esito al decesso dell'ex coniuge , nato a [...] l'[...] e ivi scomparso il 23.11.2018. Persona_1
Si deve, inoltre, ritenere che la quota di pensione in questione spetta alla ricorrente dal primo giorno del mese successivo al decesso del de cuius, in linea con quanto statuito dalla
Suprema Corte, secondo la quale: “Il diritto al trattamento di reversibilità del coniuge divor- ziato in concorso con il coniuge superstite nasce, per entrambi, nei confronti dell'Ente ero- gatore (Cass. 14 dicembre 2001 n. 15837) ed è dunque a carico di quest'ultimo, e non an- che del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero ovvero per una quota superiore a quella realmente spettante il trattamento di reversibilità corrisposto dall'Ente medesimo, che debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato, sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge” […]. Il soggetto te- nuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può essere che l'ente previden- ziale tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità e non l'assistito cui la pensione sia stata corrisposta anche perché solo l'ente previdenziale ha titolo per effettuare in modo cor- retto i conteggi relativi al computo delle somme spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa provvedendo, quindi, al recupero delle somme versatele in eccesso e pagando quelle effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote stabilite dal giu- dice (cfr. in questo senso Cass. 2007 n. 2092)” (Cass. n. 22259 del 27.9.2013).
Per le stesse ragioni, va altresì accolta la domanda di attribuzione della quota della som- ma percepita dal a titolo di trattamento di fine servizio. Persona_1
È sufficiente evidenziare che, a norma dell'art. 12 bis della citata Legge, “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civi- li del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro co- niuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibi- le agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
Dall'esame di tale disposizione si ricava che il coniuge divorziato ha diritto alla corre- sponsione di una quota del trattamento di fine servizio all'ex coniuge, allorché non con- tragga nuove nozze e sia titolare, alla data del decesso, di un assegno divorzile.
Nel caso di specie, risulta che la ricorrente non abbia contratto nuovo matrimonio, e, per le ragioni sopra esplicitate, sia stata titolare “di assegno ai sensi dell'art. 5”, avendo periodi- camente fruito, sul versante patrimoniale, dell'importo riconosciutole in sede di sentenza divorzile, sotto forma di mancata corresponsione del relativo assegno di mantenimento in favore del figlio.
Sussistendo i requisiti di cui all'art. 12-bis, L. n. 898 del 1970, il ricorso proposto dalla ricorrente deve essere accolto, quindi, anche con riferimento all'attribuzione della quota del trattamento di fine servizio spettante all'ex coniuge.
A norma del citato art. 12-bis, co. 2, la percentuale del suindicato trattamento di fine servizio deve ritenersi pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, ossia dal 14.1.1974 sino alla pronuncia di cessazio- ne dei suoi effetti civili del 19.9.2003; periodo nel quale si deve presumere il abbia Per_1 continuativamente prestato attività lavorativa, in assenza di specifiche contestazioni da par- te della resistente.
In considerazione della singolarità della questione trattata, interessata pure dal dibattito giurisprudenziale sopra evidenziato in ordine alla nozione di titolarità dell'assegno divorzile ex art. 5 citato ai fini della reversibilità della quota di pensione, si ritengono sussistere i mo- tivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: visti gli artt. 5, 9 e 12-bis, L. n. 898/1970,
DICHIARA il diritto della ricorrente a percepire il 20% del trat- Parte_1 tamento pensionistico di reversibilità determinato in esito al decesso dell'ex coniuge Per_1
, nato a [...] l'[...] e ivi deceduto il 23.11.2021, a decorrere dal primo
[...] giorno del mese successivo al decesso del medesimo.
DICHIARA il diritto della ricorrente a percepire la quota parte Parte_1 del 40% dell'indennità totale del trattamento di fine servizio dell'ex coniuge Persona_7
, nato a [...] l'[...] e ivi deceduto il 23.11.2021, per gli anni in cui il rap-
[...] porto di lavoro è coinciso con il matrimonio, ossia dal 14.1.1974 al 19.9.2003.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 02/10/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Giammona
AT D'NO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Salvatore Casarrubea, magistrato or- dinario in tirocinio