Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 02/07/2025, n. 13044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13044 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13044/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01854/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1854 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giorgio Laganà, con domicilio eletto presso il suo studio in Morrovalle (MC), via Alighieri n. 157 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio inadempimento in relazione alla richiesta di concessione di visto per il rapporto di lavoro subordinato per decorso del termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della domanda, come previsto dall’articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di concludere celermente l’ iter procedimentale, con l’adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 il dott. Giovanni Petroni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, con dichiarazione depositata il 30 giugno 2025, parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e di non avere più interesse alla decisione e che l’Amministrazione resistente nulla ha eccepito in proposito;
Ritenuto dunque di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e che le spese processuali, in ragione della decisione in rito, debbano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni Petroni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Petroni | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.