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1 maggio 2004
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10 ottobre 2023
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Articolo 93
Determinazione del premio 1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo e' corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate e' determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita'.
Determinazione del premio 1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo e' corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate e' determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina e' effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
4. La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita'.
Commentari • 6
- 1. Cassazione civile n. 5353/2011https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) In relazione alla procedura prevista dall'art. 44 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 - sostanzialmente trasfusa prima nell'art. 90 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e poi nell'art. 93 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - fino alla determinazione definitiva del premio, o mediante l'accettazione dell'offerta formulata dalla P.A. o a seguito della determinazione dello stesso da parte della commissione di cui al secondo comma del citato art. 44, il privato (proprietario e scopritore) è titolare di un interesse legittimo al corretto svolgimento del relativo procedimento, solo all'esito del quale il diritto soggettivo, concretamente determinato, viene ad esistenza; pertanto, …
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Giurisprudenza • 472
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/2018, n. 13192Provvedimento: e giurisdizione SENTENZA sul ricorso, iscritto al N.R.G. 26699 del 2015, proposto da: COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'Avvocato Giuseppe Sartorio, presso lo studio del quale in Roma, via della Consulta n. 50, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, in persona del Ministro pro tempore; SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI, STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI DI NAPOLI E PROVINCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore; SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI, in persona …Leggi di più...
- art. 133 cod. proc. amm.·
- art. 92 d.lgs. n. 42/2004·
- contributo unificato·
- giurisdizione amministrativa·
- appello per difetto di giurisdizione·
- art. 37 cod. proc. civ.·
- giudicato interno·
- premio per ritrovamenti archeologici·
- soccombenza in giurisdizione