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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10606 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N.12529/2024 R.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza definitiva riservata all'udienza del 14/11/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.12529/2024 R.G.Cont.
tra
“ ” (C.F. e P.IVA. ), con sede operativa in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Strettola Fontana snc, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. , nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_2
), domiciliato per la carica nella sede della Ditta, rapp.ta e difesa, giusta C.F._1
procura in atti, dall' Avv. Giuseppe Di Paola (C.F.: ) e dall'Avv. Cristina CodiceFiscale_2
LE (C.F. , entrambi del Foro di Napoli, i quali agiscono CodiceFiscale_3
congiuntamente e disgiuntamente, elett.te dom.ta c/o lo studio Di Paola-LE, sito in Maddaloni,
alla Via Mastrantuono, 28 ATTORE
e
– PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL Controparte_1
TRIBUNALE DI NAPOLI (C.F. in persona del pro tempore, P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici, in
Napoli, alla Via Diaz n. 11, domicilia per legge CONVENUTI
nonchè Controparte_3
CONVENUTI
Oggetto : opposizione ex art 170 DPR 115/2002
conclusioni per le parti : come da atti introduttivi e verbale del 14/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso in opposizione del 3/6/2024, la ditta Parte_3
ha impugnato il decreto del 20/2/2024 , comunicato il 3/5/2024, con il quale il Tribunale
[...]
di Napoli, IV sezione penale, nel procedimento penale SIAMM 854/2024 ha liquidato complessivi €374,20 oltre IVA per la conservazione e custodia giudiziaria di n. 21 colli contenenti materiale contraffatto (CD e DVD) affidato all'odierno istante per il periodo di gg 3506 dal
3/11/2013 al 6/6/2023 ritenendo prescritto il diritto al compenso per il periodo anteriore;
in particolare in questa sede la società contesta il criterio equitativo utilizzato dal giudice per la liquidazione del compenso dovuto.
Ora, premesso che oltre che tempestivo il ricorso è stato correttamente notificato al Controparte_1
, ritualmente costituito, ed al P.M., quanto agli eredi dell'imputato , deceduto
[...] CP_3
il 10/11/2016 come da certificato di morte in atti, parte istante non ha ottemperato in modo corretto e solerte all'ordine di questo giudice che, all'udienza dell'11/3/2025 aveva disposto il rinvio al
30/9/2025 invitando a notificare agli eredi di entro il 10/6/2025 con la conseguenza CP_3
che va dichiarata l'estinzione del processo a norma dell'art 307 cpc.
Infatti va rilevato che , come chiarito anche da ultimo dalla S.C. ( cfr Ord Cass n. 13784/2022),
“Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati
nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti
processuali, compreso il P.M. e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto
l'obbligo di corrispondere detto compenso. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti - disposta ex art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui
rinvia l'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - ad uno dei soggetti obbligati al pagamento,
ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l'inammissibilità del ricorso
(dato che il suo deposito realizza la "editio actionis" necessaria all'incardinamento della seconda
fase processuale), ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione
della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa
e rinvio della causa al giudice "a quo") ed in tema di notificazione di atti processuali, vanno applicati i principi desumibili dalle costanti pronunce di legittimità secondo cui “A seguito della
sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale - secondo cui la notifica di un atto processuale
si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale
giudiziario - la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna
della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di
legge e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o
all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante;
pertanto, la data di consegna all'ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l'atto in
questione sia "ab origine" viziato da errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario,
poiché tale indicazione è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante) (sent Cass SU
n. 7607/2010); “In tema di notificazione degli atti processuali, quando la stessa debba avvenire in
un termine perentorio e non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al
richiedente, la parte istante, dopo aver appreso l'esito negativo del procedimento notificatorio, ha
l'onere di attivarsi tempestivamente, entro un termine rispettoso del principio della ragionevole
durata del processo, per evitare decadenze. Ne consegue che, ove la parte istante non si attivi in un
tempo ragionevole, deve escludersi la sussistenza dei presupposti che consentono al giudice di
disporre la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. (In
applicazione di questo principio, la S.C. ha respinto l'istanza di rimessione in termini per la notifica
di un ricorso per cassazione agli eredi di una parte che era risultata deceduta, essendo decorsi sedici mesi dalla notizia della morte, acquisita nel corso dell'attività di notifica, e non essendo
allegate nell'istanza particolari giustificazioni per la protrazione dell'inerzia)” ( sent Cass n.
9114/2012); “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non
imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla
richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con
tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari
alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova
rigorosa” (ord Cass n. 20700/2018, n 17577/2020); “In caso di notifica di atti processuali non
andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della
scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della
conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento
dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è
necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che
quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la
speditezza del procedimento” (Sent Cass SU n. 13394/2022 ); da tali pronunce si evince che la parte onerata della notifica deve dimostrare diligenza, sollecitudine , tempestività nonché la non imputabilità delle nullità e decadenza in cui è incorsa .
Invero nella fattispecie in esame emerge chiara la negligenza e totale responsabilità del Pt_2
che, in presenza di un termine perentorio per il perfezionamento del processo notificatorio (
atteso che il termine perentorio concesso dal giudice è stabilito a tutela del soggetto destinatario della notifica affinchè possa approntare una corretta difesa) , invece di attivarsi, dal mese di marzo,
perché il processo notificatorio si perfezionasse e concludesse entro il 10/6/2025, ha promosso la nuova notifica il giorno stesso in cui l'avrebbe dovuta perfezionare, in tal modo violando il termine perentorio per causa a lui imputabile e rendendo impossibile, con il suo comportamento inattivo, il rispetto di tale termine;
infatti, si ribadisce, anche a voler considerare il principio della scissione del momento perfezionativo della notifica, come sancito dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, comunque il notificante deve attivarsi in modo tempestivo per non incorrere in una nullità imputabile, tanto più che tra l'udienza del 25/10/2024 e quella dell'11/3/2025 ha dimostrato una totale inerzia e passività nel tentare una notifica agli eredi del deceduto nel lontano anno CP_3
2016.
In definitiva non avendo, il ricorrente, neppure tentato di rispettare il termine perentorio stabilito dal giudice, per il completamento del processo notificatorio, ai sensi dell'art 307 terzo comma cpc va dichiarata l'estinzione del giudizio e le spese di lite , liquidate in base al DM55/2014, scaglione fino ad €26.000,00, valore medio ridotto per la semplicità delle questioni, seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Dichiara estinto il giudizio ex art 307 cpc.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
che liquida in € 2.540,00 per compensi oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Napoli 18/11/2025 Il Giudice
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza definitiva riservata all'udienza del 14/11/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.12529/2024 R.G.Cont.
tra
“ ” (C.F. e P.IVA. ), con sede operativa in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Strettola Fontana snc, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. , nato ad [...] il [...] (C.F. Parte_2
), domiciliato per la carica nella sede della Ditta, rapp.ta e difesa, giusta C.F._1
procura in atti, dall' Avv. Giuseppe Di Paola (C.F.: ) e dall'Avv. Cristina CodiceFiscale_2
LE (C.F. , entrambi del Foro di Napoli, i quali agiscono CodiceFiscale_3
congiuntamente e disgiuntamente, elett.te dom.ta c/o lo studio Di Paola-LE, sito in Maddaloni,
alla Via Mastrantuono, 28 ATTORE
e
– PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL Controparte_1
TRIBUNALE DI NAPOLI (C.F. in persona del pro tempore, P.IVA_2 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici, in
Napoli, alla Via Diaz n. 11, domicilia per legge CONVENUTI
nonchè Controparte_3
CONVENUTI
Oggetto : opposizione ex art 170 DPR 115/2002
conclusioni per le parti : come da atti introduttivi e verbale del 14/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso in opposizione del 3/6/2024, la ditta Parte_3
ha impugnato il decreto del 20/2/2024 , comunicato il 3/5/2024, con il quale il Tribunale
[...]
di Napoli, IV sezione penale, nel procedimento penale SIAMM 854/2024 ha liquidato complessivi €374,20 oltre IVA per la conservazione e custodia giudiziaria di n. 21 colli contenenti materiale contraffatto (CD e DVD) affidato all'odierno istante per il periodo di gg 3506 dal
3/11/2013 al 6/6/2023 ritenendo prescritto il diritto al compenso per il periodo anteriore;
in particolare in questa sede la società contesta il criterio equitativo utilizzato dal giudice per la liquidazione del compenso dovuto.
Ora, premesso che oltre che tempestivo il ricorso è stato correttamente notificato al Controparte_1
, ritualmente costituito, ed al P.M., quanto agli eredi dell'imputato , deceduto
[...] CP_3
il 10/11/2016 come da certificato di morte in atti, parte istante non ha ottemperato in modo corretto e solerte all'ordine di questo giudice che, all'udienza dell'11/3/2025 aveva disposto il rinvio al
30/9/2025 invitando a notificare agli eredi di entro il 10/6/2025 con la conseguenza CP_3
che va dichiarata l'estinzione del processo a norma dell'art 307 cpc.
Infatti va rilevato che , come chiarito anche da ultimo dalla S.C. ( cfr Ord Cass n. 13784/2022),
“Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati
nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti
processuali, compreso il P.M. e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto
l'obbligo di corrispondere detto compenso. Ne consegue che l'omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti - disposta ex art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui
rinvia l'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - ad uno dei soggetti obbligati al pagamento,
ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l'inammissibilità del ricorso
(dato che il suo deposito realizza la "editio actionis" necessaria all'incardinamento della seconda
fase processuale), ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione
della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa
e rinvio della causa al giudice "a quo") ed in tema di notificazione di atti processuali, vanno applicati i principi desumibili dalle costanti pronunce di legittimità secondo cui “A seguito della
sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale - secondo cui la notifica di un atto processuale
si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale
giudiziario - la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna
della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di
legge e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o
all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante;
pertanto, la data di consegna all'ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l'atto in
questione sia "ab origine" viziato da errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario,
poiché tale indicazione è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante) (sent Cass SU
n. 7607/2010); “In tema di notificazione degli atti processuali, quando la stessa debba avvenire in
un termine perentorio e non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al
richiedente, la parte istante, dopo aver appreso l'esito negativo del procedimento notificatorio, ha
l'onere di attivarsi tempestivamente, entro un termine rispettoso del principio della ragionevole
durata del processo, per evitare decadenze. Ne consegue che, ove la parte istante non si attivi in un
tempo ragionevole, deve escludersi la sussistenza dei presupposti che consentono al giudice di
disporre la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. (In
applicazione di questo principio, la S.C. ha respinto l'istanza di rimessione in termini per la notifica
di un ricorso per cassazione agli eredi di una parte che era risultata deceduta, essendo decorsi sedici mesi dalla notizia della morte, acquisita nel corso dell'attività di notifica, e non essendo
allegate nell'istanza particolari giustificazioni per la protrazione dell'inerzia)” ( sent Cass n.
9114/2012); “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non
imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla
richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con
tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari
alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova
rigorosa” (ord Cass n. 20700/2018, n 17577/2020); “In caso di notifica di atti processuali non
andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della
scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della
conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento
dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è
necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che
quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la
speditezza del procedimento” (Sent Cass SU n. 13394/2022 ); da tali pronunce si evince che la parte onerata della notifica deve dimostrare diligenza, sollecitudine , tempestività nonché la non imputabilità delle nullità e decadenza in cui è incorsa .
Invero nella fattispecie in esame emerge chiara la negligenza e totale responsabilità del Pt_2
che, in presenza di un termine perentorio per il perfezionamento del processo notificatorio (
atteso che il termine perentorio concesso dal giudice è stabilito a tutela del soggetto destinatario della notifica affinchè possa approntare una corretta difesa) , invece di attivarsi, dal mese di marzo,
perché il processo notificatorio si perfezionasse e concludesse entro il 10/6/2025, ha promosso la nuova notifica il giorno stesso in cui l'avrebbe dovuta perfezionare, in tal modo violando il termine perentorio per causa a lui imputabile e rendendo impossibile, con il suo comportamento inattivo, il rispetto di tale termine;
infatti, si ribadisce, anche a voler considerare il principio della scissione del momento perfezionativo della notifica, come sancito dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale, comunque il notificante deve attivarsi in modo tempestivo per non incorrere in una nullità imputabile, tanto più che tra l'udienza del 25/10/2024 e quella dell'11/3/2025 ha dimostrato una totale inerzia e passività nel tentare una notifica agli eredi del deceduto nel lontano anno CP_3
2016.
In definitiva non avendo, il ricorrente, neppure tentato di rispettare il termine perentorio stabilito dal giudice, per il completamento del processo notificatorio, ai sensi dell'art 307 terzo comma cpc va dichiarata l'estinzione del giudizio e le spese di lite , liquidate in base al DM55/2014, scaglione fino ad €26.000,00, valore medio ridotto per la semplicità delle questioni, seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Dichiara estinto il giudizio ex art 307 cpc.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
che liquida in € 2.540,00 per compensi oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso .
Napoli 18/11/2025 Il Giudice