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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 17/09/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.91/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.523/2021 resa dal Tribunale di
Enna in data 9.8.2021 e depositata il 24.8.2021, avente ad oggetto risarcimento danni
vertente tra
nata a [...] il [...] Parte_1
, difesa dall'avv. Alessia Di Giorgio per procura in atti CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Armerina piazza
Alcide De Gasperi
- appellante -
contro
c.f. , in persona del legale rappresentante, difeso CP_1 P.IVA_1
per procura in atti dall'avv. Giuseppe Gioia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Enna viale della Provincia 86
- appellata -
1 All'udienza del 13.3.2025, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.4.2015, Parte_1
conveniva innanzi al Tribunale di Enna, al fine di sentirla
[...] CP_1
dichiarare responsabile, ai sensi dell'art.2051 c.c., dei danni derivanti da un sinistro stradale occorso in data 29.8.2014 intorno alle ore 9:30 al km.154+300
dell'autostrada A19 Palermo-Catania, direzione Catania, in prossimità dello svincolo per Catenanuova.
Esponeva che il signor , in tale circostanza alla guida Controparte_2
del veicolo Fiat 500 targato DW116LN di proprietà dell'attrice, subiva la foratura di uno pneumatico a causa della presenza di “chiavarde di ferro” sulla carreggiata, perdendo il controllo del mezzo e impattando contro il guardrail.
Sul luogo del sinistro interveniva personale della Polizia Stradale di Enna, che procedeva ai rilievi del caso e redigeva apposito verbale e, in conseguenza dell'incidente, il veicolo riportava danni materiali quantificati in € 10.791/00
sulla base di perizia estimativa e documentazione fotografica prodotte in atti.
L'attrice chiedeva, quindi, l'accertamento della responsabilità esclusiva dell convenuto per omessa custodia del tratto autostradale e la CP_3
conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti.
Con comparsa del 9.6.2015 si costituiva eccependo in via CP_1
2 preliminare la nullità dell'atto introduttivo, per essere stato preceduto da un atto di citazione identico, notificato in data 10.12.2014 mai iscritto a ruolo e non ritualmente riassunto ai sensi degli artt.307 e 125 c.p.c.
Secondo parte convenuta, l'atto notificato in data 17.4.2015 non poteva ritenersi né valido atto introduttivo autonomo né atto di riassunzione rituale,
onde doveva considerarsi affetto da nullità insanabile.
In subordine, nel merito contestava integralmente la fondatezza della domanda, deducendo l'assenza di prova in ordine alla dinamica dell'evento,
nonché la sussistenza del nesso causale tra l'omessa custodia del tratto autostradale e il danno lamentato, in ulteriore subordine contestando la sussistenza di un concorso di colpa della danneggiata.
Altresì, disconosceva la valenza probatoria del rapporto redatto dalla Polizia
Stradale, ritenendolo privo di valore rappresentativo della reale dinamica del sinistro, in quanto fondato unicamente sulle dichiarazioni rese dalle parti e non su accertamenti diretti.
In via subordinata, invocava la configurabilità del caso fortuito, costituito dall'improvviso abbandono di elementi metallici da parte di terzi sulla carreggiata, non ascrivibile alla condotta dell'Ente gestore.
Da ultimo contestava anche il quantum debeatur, ritenendolo incongruo,
eccessivo e connotato da intenti meramente speculativi.
Istruita la causa con l'assunzione delle prove testimoniali richieste dall'attrice,
nonché con una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n.523/2021 il
Tribunale di Enna, in via preliminare, rigettava l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per essere stato preceduto da una precedente
3 citazione non iscritta a ruolo, ritenendo applicabile il principio di conservazione degli atti processuali ex art.159 c.p.c., in virtù del quale il secondo atto,
sebbene privo della forma della riassunzione, risultava idoneo a instaurare validamente il contraddittorio.
Nel merito, il Tribunale accertava che il sinistro si era verificato a causa dell'urto del veicolo condotto da con un bullone Controparte_2
metallico presente sulla carreggiata, con conseguente foratura dello pneumatico e perdita di controllo del mezzo.
La dinamica veniva ritenuta provata alla luce della relazione della Polizia
Stradale intervenuta sul posto e della consulenza tecnica d'ufficio, che evidenziava la distruzione del battistrada causata da un oggetto contundente.
Tuttavia, ritenendo che la presenza dei bulloni sulla sede stradale fosse da ricondurre a una perdita accidentale di carico da parte di terzi ignoti e che l'evento, per la sua repentinità e imprevedibilità, integrasse gli estremi del caso fortuito tale da escludere la responsabilità dell'Ente gestore ex art.2051 c.c., il
Tribunale evidenziava come l avesse agito con tempestività nel CP_1
successivo ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata e non risultassero profili di colpa nemmeno ai sensi dell'art.2043 c.c.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda attrice veniva rigettata, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità delle questioni trattate, mentre le spese di CTU venivano poste definitivamente a carico dell'attrice.
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello Parte_1
, affidando il gravame ai motivi appresso compendiati:
[...]
4 VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.2051 C.C.
CP_ La sentenza di primo grado ha escluso la responsabilità di sulla base di una presunta «situazione accidentale e occasionale» di pericolo, ritenendo integrato il caso fortuito.
In punto di fatto, però, l'istruttoria ha accertato (testi e , CTU Ing. ) che le “chiavarde” Tes_1 Tes_2 Per_1
erano presenti sulla strada e che la rimozione è avvenuta solo dopo l'intervento della Polstrada.
Il Giudice di prime cure non ha indicato elementi probatori sul lasso temporale di permanenza degli oggetti né
ha motivato la loro provenienza da un veicolo terzo, pertanto la ritenuta natura «imprevedibile» dell'evento non trova riscontro nelle risultanze istruttorie.
OMESSO ESAME DI ELEMENTI DECISIVI DI PROVA
Il Tribunale ha omesso di valutare:
- le risultanze dei verbali di Polizia stradale, che attribuiscono la causa del sinistro «esclusivamente» alla presenza di bulloni sulla careggiata;
- la CTU, che ha confermato la compatibilità dei danni con la dinamica descritta e ne ha quantificato l'importo in € 10.585,54 IVA inclusa;
CP_
- la circostanza, non contestata da , che nessuna colpa è ravvisabile nella condotta di guida del conducente, il quale procedeva «a velocità moderata».
CONTRADDITTORIETÀ TRA LA SENTENZA IMPUGNATA E UN GIUDICATO FORMATOSI SUI MEDESIMI FATTI
Con sentenza n.403/2019 (proc. n. 1146/2015 R.G.) divenuta irrevocabile, il Tribunale di Enna ha accertato la
CP_ responsabilità di per lo stesso sinistro, ritenendo che «l'Ente gestore deve garantire che la
CP_ pavimentazione dell'Autostrada A19 non crei pericoli» e che «l'onere di custodia ricade comunque su anche per oggetti insidiosi pur appartenenti a terzi», con riferimento all'autonoma azione risarcitoria incoata dal conducente non proprietario, per il risarcimento del danno alla sua persona.
La sentenza gravata n.523/2021, pur concernendo gli stessi fatti, giunge a conclusione opposta, creando un contrasto insanabile.
5 COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOCCOMBENZA
Nonostante la richiesta risarcitoria fosse fondata su elementi probatori acquisiti e non contestati nel merito, il
Tribunale ha compensato integralmente le spese, senza indicare ragioni che giustifichino una deroga al principio di soccombenza.
Con comparsa di risposta del 24.5.2022, si costituisce chiedendo CP_1
rigettarsi l'infondato gravame per i motivi già espressi nel giudizio avanti al
Tribunale, in rito ribadendo l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, in quanto l'attrice ha notificato un atto di citazione in precedenza (10.12.2014) senza riassumere la causa ex art.307 c.p.c.
Nel merito, contesta la non operatività dell'art.2051 c.c. (manca il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, poiché la presenza del bullone è
accidentale, non prevedibile e non imputabile ad , così anche CP_1
dell'art.2043 c.c. (manca la prova del fatto illecito, del danno e del nesso causale).
In subordine, assume che vi è quantomeno un concorso di colpa della danneggiata ex art.1227 c.c., a causa della guida imprudente del conducente,
che non ha prestato attenzione alla presenza di intralci sulla careggiata.
In assoluto subordine contesta l'inattendibilità della CTU, poiché non è stato possibile ispezionare il veicolo, già riparato e trasferito a , rendendo CP_4
inattendibili le valutazioni basate solo su documentazione di parte.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 13.3.2025, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è fondato.
Preliminarmente è a dirsi che, in coerenza alla giurisprudenza di legittimità
(così, tra le altre, Cass. n.24542/2009), “Il Giudice non è tenuto ad occuparsi
espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed
argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente ex art.132 co.2
n.4 c.p.c., che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti
a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti
gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati,
siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo
seguito”.
L'appello proposto dalla signora verte sulla riforma della Parte_1
sentenza n.523/2021 del Tribunale di Enna, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla Fiat 500 targata DW116LN a seguito di sinistro stradale verificatosi il 29.8.2014 lungo l'A19, causato dalla foratura improvvisa dello pneumatico posteriore destro dovuta alla presenza di bulloni metallici sulla carreggiata.
La responsabilità ex art.2051 c.c. del custode della strada può CP_1
sussistere anche quando il corpo estraneo – in questo caso i bulloni metallici –
fosse stato abbandonato da terzi ignoti e non sia dimostrabile da quanto tempo fosse giacente sulla carreggiata.
Il danneggiato deve solo dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia (la strada) e l'evento dannoso (foratura → perdita di controllo → collisione), che nel caso in specie è comprovato dalle risultanze del verbale di accertamento
7 della Polizia Stradale di Enna, redatto a seguito dell'intervento degli agenti e . Testimone_3 Testimone_4
Quest'ultimo, escusso all'udienza del 10.10.2016, ha peraltro dichiarato:
"Conosco le circostanze perché ho rilevato il sinistro, in qualità di capopattuglia
della Polizia Stradale di Enna, essendo intervenuto nell'immediatezza del
sinistro medesimo. Posso dire che sul manto stradale abbiamo trovato la
presenza di diversi bulloni di diametro grosso, simili a quelli usati per il
fissaggio di guardrail stradali".
L'Ente custode può liberarsi solo provando il caso fortuito, ossia un evento inevitabile ed eccezionale. Tuttavia, l'intervento di un terzo che possa aver causato la presenza dei bulloni abbandonati non integra di per sé il caso fortuito, se il gestore non dimostra di aver adottato un'effettiva e periodica attività di vigilanza e pulizia.
La responsabilità ex art.2051 c.c. è oggettiva e non richiede la prova di colpa,
ma solo l'accertamento del nesso causale.
Pertanto, anche senza prova dell'anzianità della presenza dei bulloni sulla carreggiata e con terzo ignoto, è configurabile la responsabilità del gestore stradale ex art.2051 c.c., salvo che questi riesca a provare il caso fortuito,
dimostrando – ad esempio – l'effettuazione di controlli costanti e tempestivi ex ante, che nel caso di specie non risultano essere stati allegati.
L'ing. , nella Relazione Tecnica d'Ufficio (pagg. 12-13), ha Persona_2
accertato la piena compatibilità dei danni con la dinamica narrata,
evidenziando che "i danni riportati dal veicolo attoreo risultano compatibili con
la dinamica del sinistro stradale riportato nei fascicoli di parte procedente e nel
8 verbale delle dichiarazioni della polizia stradale, con verifica delle quote d'urto
misurate in dei veicoli e barriere di protezione similari a quelli coinvolti nel
suddetto incidente".
Sul punto ha altresì rilevato – con ragionamento privo di vizi logici – che "Al
fine di poter verificare i danni subiti sul veicolo si è provveduto ad acquisire su
di un veicolo similare le altezze e confrontarli con quelli del dispositivo di
protezione a bordo ponte similare alla strada in questione, potendo asserire
che le incisioni riscontrate sono compatibili fra detti urti, avendo riscontrato che
le onde della barriera hanno una altezza che va da cm.50 a cm.100, come
pure i maggiori urti subiti dal veicolo rientrano in detta fascia.
… dopo aver accertato la compatibilità dei danni riportati dal veicolo dell'attore
con la dinamica del sinistro sostenuto da parte procedente, al fine di poter
quantificare i danni riportati, ho provveduto ad appurare ed individuare, da
indagini e accertamenti eseguiti presso operatori specializzati del settore, gli
effettivi interventi di riparazione per il regolare ripristino del veicolo,
relativamente ai pezzi di ricambio necessari ed alle ore di manodopera
occorrenti … Quanto stimato risulta essere l'intervento di riparazione più
congruo in relazione alla dinamica del sinistro ed ai danni subiti nel sinistro
stradale, al fine del risarcimento di quanto dovuto."
La quantificazione finale è stata quindi stimata in € 10.585/54 (IVA inclusa).
Dai rilievi del verbale di Polizia Stradale (all.2 all'atto di citazione - pagg.8 e 13)
emerge che "L'urto di forte entità si concretizzava tra la parte anteriore del
veicolo e il guardrail di sinistra, che veniva entroflesso per metri 9,30. Dopo il
primo urto l'autovettura effettuava un giro di 180° finendo la propria corsa dopo
9 metri 93", mentre dai rilievi fotografici si evince l'apertura dell'airbag, tuttavia non emerge quale fosse il limite di velocità nel tratto autostradale teatro del sinistro, né risulta sia stata elevata contravvenzione al conducente per violazione dei limiti di velocità, né la circostanza è specificata o evincibile nella
CTU, in conclusione non potendo ritenersi integrata la prova di un concorso di colpa ex art.1227 co.1 c.c.
Quale logico corollario trova accoglimento anche il motivo di appello relativo alle spese del giudizio di primo grado, che devono porsi a carico di
[...]
e vanno liquidate secondo il D.M. n.55/2014 ratione temporis vigente, CP_1
avuto riguardo allo scaglione di valore da € 5.201/00 ad € 26.000/00 sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
Le spese di CTU, così come liquidate dal Tribunale, devono essere poste integralmente a carico della convenuta.
Allo stesso modo, vengono poste a carico dell'appellata le spese del procedimento di gravame, liquidate secondo il D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore da € 5.201/00 ad € 26.000/00 sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al r.g. n.91/2022,
ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita, in riforma della sentenza n.523/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 9.8.2021 e depositata il
10 24.8.2021, condanna – in persona del legale rappresentante – al CP_1
risarcimento della somma di € 10.585/54 in favore di a Parte_1
titolo di risarcimento del danno subito all'autoveicolo di sua proprietà Fiat 500
targato DW116LN, derivante dal sinistro stradale occorso in data 29.8.2014 al km.154+300 dell'autostrada A19 Palermo-Catania, oltre interessi legali dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio avanti il CP_1
Tribunale in favore dell'attrice, che liquida in € 2.738/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, € 273/50 per spese, C.P.A. e I.V.A.
Pone a carico della convenuta le spese di CTU, come già CP_1
liquidate dal Tribunale.
Condanna l'appellata al pagamento delle spese del giudizio di CP_1
gravame in favore dell'appellante , che liquida in €1.984/00, Parte_1
oltre 15% per rimborso forfetario spese € 382/50 C.P.A. e I.V.A.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
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