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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 05/02/2026, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 501/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4185/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sessa Aurunca - Via Xxi Luglio Snc 81037 Sessa Aurunca CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Vincenzo Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220004299584501 IMU 2013
- ATTO n. 1578/2013 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato al Comune di Sessa Aurunca e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha impugnato la cartella di pagamento n. 028
2022 00042995 84 501 notificata a mezzo posta, in qualità di erede, in data 02/07/2025, riferita ad IMU, annualità 2013 di euro 1058,44.
Fa presente che la suddetta cartella di pagamento le è stata notificata in qualità di erede del defunto padre Nominativo_1, venuto a mancare in data 03/02/2014; che non le è stato mai notificato, prima della cartella di pagamento, alcun atto né tantomeno l'atto 1578/2013 emesso dal Comune di Sessa
Aurunca in data 26/11/2018 e assunto notificato in data 05/12/2018.
Tanto premesso, eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto nonché la prescrizione del credito.
Il Comune di Sessa Aurunca, regolarmente costituito in giudizio in data 22 dicembre 2025 contrasta le eccezioni della ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative depositate in data 16 gennaio 2026 la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ancorché regolarmente adita non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'adita Corte in composizione monocratica osserva che non è in contestazione la data del 2 luglio 2025 come quella di avventa notifica del provvedimento impugnato, il cui ruolo era stato consegnato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 10 gennaio 2022. Tanto chiarito, anche volendo ritenere per ipotesi provato che, come sostenuto dal Comune di Sessa Aurunca, l'avviso di accertamento n. 1578 del
26/11/2018, atto presupposto della cartella di pagamento n. 028 2022 00042995 84 501, sia stato regolarmente notificato in data 5 dicembre 2018, il credito preteso risulta in ogni caso prescritto ai sensi dell'art 2948, n 4, del codice civile.
Motivi di opportunità e di equità legittimano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Caserta in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr. IA TO
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4185/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sessa Aurunca - Via Xxi Luglio Snc 81037 Sessa Aurunca CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Vincenzo Lamberti Fabbr. A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220004299584501 IMU 2013
- ATTO n. 1578/2013 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come rappresentata e difesa, con tempestivo ricorso notificato al Comune di Sessa Aurunca e all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha impugnato la cartella di pagamento n. 028
2022 00042995 84 501 notificata a mezzo posta, in qualità di erede, in data 02/07/2025, riferita ad IMU, annualità 2013 di euro 1058,44.
Fa presente che la suddetta cartella di pagamento le è stata notificata in qualità di erede del defunto padre Nominativo_1, venuto a mancare in data 03/02/2014; che non le è stato mai notificato, prima della cartella di pagamento, alcun atto né tantomeno l'atto 1578/2013 emesso dal Comune di Sessa
Aurunca in data 26/11/2018 e assunto notificato in data 05/12/2018.
Tanto premesso, eccepisce la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto nonché la prescrizione del credito.
Il Comune di Sessa Aurunca, regolarmente costituito in giudizio in data 22 dicembre 2025 contrasta le eccezioni della ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.
Con memorie illustrative depositate in data 16 gennaio 2026 la ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ancorché regolarmente adita non si è costituita in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'adita Corte in composizione monocratica osserva che non è in contestazione la data del 2 luglio 2025 come quella di avventa notifica del provvedimento impugnato, il cui ruolo era stato consegnato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 10 gennaio 2022. Tanto chiarito, anche volendo ritenere per ipotesi provato che, come sostenuto dal Comune di Sessa Aurunca, l'avviso di accertamento n. 1578 del
26/11/2018, atto presupposto della cartella di pagamento n. 028 2022 00042995 84 501, sia stato regolarmente notificato in data 5 dicembre 2018, il credito preteso risulta in ogni caso prescritto ai sensi dell'art 2948, n 4, del codice civile.
Motivi di opportunità e di equità legittimano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Caserta in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico dr. IA TO