Sentenza 9 ottobre 2020
Ordinanza cautelare 17 settembre 2021
Accoglimento
Sentenza breve 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 12/03/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02049/2025REG.PROV.COLL.
N. 05995/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 5995 del 2021, proposto da
US AR e NC IN, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanna Sarnacchiaro e Vincenzo Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale ARa - Ambito Territoriale per la Provincia di Milano e per la Provincia di Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la ARa (Sezione Terza) n. 2511/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale della ARa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Thomas Mathà;
Nessuno è presente per le parti costituite;
1. La presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto avverso la sentenza n. 2511/2020, pronunciata dalla Sezione III del TAR della ARa, che, sul rispettivo ricorso contro i decreti prot. n. 1747 del 23.9.2020 e n. 5232 del 9.9.2020, nonché contro le graduatorie ‘ GPS ’ delle province di Milano e Varese (classi di concorso A048, A049 e AAAA-EEEE), aveva rilevato il difetto di giurisdizione a favore del G.O. e aveva condannato i ricorrenti, US AR e NC IN, al pagamento delle spese di lite nella misura di 1.500 €, oltre accessori di legge.
2. Con l’odierno gravame, i signori AR e IN censurano la decisione del TAR, limitatamente al capo concernente la condanna alle spese, sostanzialmente per violazione del principio di affidamento, in quanto la stessa P.A. avrebbe indicato nel provvedimento impugnato il TAR come organo dinanzi al quale proporre il rimedio giurisdizionale.
3. Si è costituito in resistenza il Ministero dell’Istruzione, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
4. Con ordinanza n. 5105/2021, la Sezione ha rilevato d’ufficio la possibile tardività dell’appello e ha assegnato alle parti trenta giorni per il deposito di eventuali memorie sul punto.
5. Nei termini assegnati dalla predetta ordinanza, il difensore degli appellanti ha depositato una memoria richiedendo la rimessione in termini, in quanto il procuratore era stato affetto da una malattia causata dal COVID-19 durante la pandemia, come documentato dalla certificazione sanitaria prodotta.
6. All’udienza in camera di consiglio del 6.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
7. Osserva, in primo luogo, il Collegio che sussistono i presupposti per definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ex artt. 60 e 74 c.p.a., atteso che: i) l’istruttoria risulta completa, non dovendosi acquisire alcuna ulteriore prova ex art. 104 c.p.a.; ii) non vi è necessità di integrazione del contraddittorio; iii) le parti assenti all’udienza non evidenziano alcuna ragione ostativa all’adozione della pronuncia.
8. Preliminarmente, il Collegio ritiene che l’istanza di rimessione in termini sia suscettibile di accoglimento.
9. In tema di errore scusabile nel processo amministrativo, tale rimedio, oggi codificato dall'art. 37 c.p.a., presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto tale da provocare – senza alcuna colpa della parte interessata – menomazioni o maggiori difficoltà nell'esercizio dei diritti di difesa.
10. Orbene, lo stato di grave patologia causata dal COVID-19, in cui ha versato il difensore, integra il presupposto del grave impedimento di fatto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 2050/2022).
11. L’istanza di rimessione in termini merita, dunque, accoglimento.
12. Passando all’esame dell’appello nel merito, esso risulta fondato alla luce dei seguenti ragionamenti.
13. Gli appellanti deducono che, in seguito alla pubblicazione dell’ordinanza ministeriale n. 60, sarebbero state istituite le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). L’art. 9, comma 2, del predetto provvedimento ha previsto che: “ Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni. ” Anche i provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la ARa impugnati in primo grado (decreto n. 5232 del 9.9.2020, riguardante la provincia di Varese) hanno previsto all’art. 3 l’identica dicitura: “ Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. ” Infine, anche il decreto n. 1747 del 23.9.2020 (riguardante Milano) ha indicato, nella parte finale, la competenza del giudice amministrativo. Pertanto, gli appellanti si sarebbero affidati alle indicazioni ministeriali, ritenendo valide e corrette le affermazioni del Ministero dell’Istruzione. Da ciò discenderebbe che il capo della sentenza che condannava i ricorrenti alle spese di giudizio, pari a 1.500 € oltre accessori di legge, sarebbe ingiusto, illogico e contraddittorio.
14. Va premesso che la condanna alle spese di lite rappresenta una conseguenza del principio di soccombenza, secondo cui la parte che perde un giudizio deve sostenere le spese legali della controparte. Tuttavia, la dichiarazione di difetto di giurisdizione non implica necessariamente la soccombenza nel giudizio, non entrando il giudice nel merito della causa, ma si limita a stabilire che non ha la competenza giurisdizionale per trattare il caso. Quindi nel caso in cui un processo si concluda con una dichiarazione di difetto di giurisdizione, la determinazione delle spese processuali può assumere caratteristiche peculiari. Quando il giudice dichiara il difetto di giurisdizione, il soccombente è generalmente la parte che ha adito il giudice errato, salvo che l’errore sia dipeso da indicazioni erronee fornite dalla controparte, come nel caso in cui sia stata l'Amministrazione a indirizzare erroneamente il giudizio. Come è noto, l’ente pubblico deve agire con diligenza nella corretta individuazione del giudice competente, evitando di generare confusione o di costringere la parte privata ad avviare un contenzioso davanti a un giudice privo di giurisdizione.
15. Ciò premesso, nel caso di specie, risulta fondato il motivo dell’affidamento dei ricorrenti sulla corretta indicazione del giudice competente a decidere eventuali ricorsi contro le graduatorie provinciali. Tale erronea indicazione, sia nei decreti adottati dagli organi territoriali ma anche nell’ordinanza ministeriale presupposta, doveva essere valutata dal TAR nella decisione sulle spese di lite. Ritiene il Collegio che in base a tale peculiarità sarebbe stato corretto ed equo compensare le spese tra le parti.
16. Per tali ragionamenti, la sentenza va riformata nel capo relativo alle spese del giudizio di primo grado, disponendo la compensazione delle spese del giudizio. Vi sono giustificati motivi per compensare anche le spese dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 5995/2021), lo accoglie, ed in parziale riforma della sentenza gravata, compensa le spese del giudizio di primo grado. Spese compensate del grado di appello.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO