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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/03/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. 19772/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19772/2016 R.G. promossa da:
nata a [...] l'[...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Giuseppe Andrea AMATA;
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Filippa Maria Luisa MORINA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter
c.p.c., con ordinanza depositata in data 02.09.2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio l Parte_1 Controparte_2
chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad
[...]
intervento eseguito presso l'Ospedale di Paternò.
Più specificamente, la difesa dell'attrice, premesso il ricovero della propria assistita presso il
P.O. S.S. di Paternò a seguito di trauma al polso destro (con diagnosi di "frattura CP_3
metafisaria distale del radio dx con lieve ingranamento dei monconi"), chiedeva accertarsi la responsabilità dei sanitari per i danni subiti a causa di errate e/o omesse cure, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La difesa di parte attrice esponeva che:
- in data 27/10/2014, a seguito di incidente domestico, aveva Parte_1
riportato un trauma al polso destro, ed era stata conseguentemente ricoverata;
- i sanitari avevano diagnosticato una frattura ed avevano optato per un trattamento conservativo (immobilizzazione e tutore gessato);
- nonostante i controlli e le terapie, la paziente aveva lamentato persistente dolore, ipostenia e limitazione funzionale;
- gli esami radiologici successivi avevano evidenziato esiti di frattura consolidata ma con deformazione e marcata osteoporosi:
- infine, la paziente era stata dimessa.
Ciò premesso, la difesa sosteneva la sussistenza di negligenza, imprudenza ed imperizia dei sanitari (in particolare, l'errata scelta terapeutica, l'omessa informazione alla paziente sulle alternative e sui rischi, e la mancata considerazione delle complicanze), con violazione delle linee guida e conseguente danno all'attrice, e, allegato il grave danno subito, concludeva come sopra riportato.
§§§§§
pagina 2 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La , costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza Controparte_1
delle domande chiedendone il rigetto.
La difesa della sosteneva che i sanitari, in occasione del ricovero e del successivo CP_1
trattamento della paziente, si erano comportati 'in aderenza alle linee di trattamento delle fratture da polso' e che la trasformazione della 'stecca gessata in apparecchio gessato […] è stata eseguita come da programma e non, come sostiene il legale nell'atto di diffida, per le diverse e motivate lagnanze della sig.ra Parte_1
Parte convenuta sosteneva che 'il trattamento con una scelta gessata provvisoria è stata la scelta migliore poiché davanti ad una frattura con edema e tumefazione non si può confezionare un gesso chiuso dal momento che il rischio di comparsa della Sindrome di
VO è elevato'.
Pertanto, la Azienda convenuta concludeva sostenendo che, non sussistendo ipotesi di cd. colpa medica, non vi era alcun danno risarcibile.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. ribadendo e sviluppando le rispettive posizioni.
Con ordinanza del 02/05.03.2018 veniva disposto procedersi ad accertamenti tecnici di tipo medico legale.
Acquisita la relazione tecnica, posta una prima volta la causa in decisione, con successiva ordinanza del 23.06.2023 veniva disposta rimessione sul ruolo ed integrazione della C.T.U.; la relazione integrativa veniva redatta, oltre che dallo specialista ortopedico già nominato, da nuovo professionista specialista in medicina legale, e ciò a causa del decesso del precedente
C.T.U..
Indi, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza depositata in data 02.09.2024 la causa veniva posta in pagina 3 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Il presente giudizio ha ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale fatta valere nei confronti delle parti convenute, a vario titolo, in dipendenza di sostenuta '…colpa, imperizia, incuria e negligenza del personale medico della struttura ospedaliera a cui la paziente è ricorsa con fiducia per il sollievo dei propri mali' (cfr. pag.9 della citazione).
§§§§§
In corso di causa si è proceduto ad accertamenti tecnici medico-legali.
I C.T.U., con la relazione depositata in data 11.06.2019, dopo avere esaminato ed illustrato la documentazione sanitaria acquisita agli atti, fra cui anche quella acquisita nel corso delle operazioni tecnica relativa a successiva frattura al femore ed allo stesso polso destro della a seguito di incidente stradale del 10.04.2017, e dopo avere dato atto dell'esito Pt_1
della visita medica sulla persona della attrice e della esecuzione di ulteriore esame radiografico
(In data 10.05.2018), illustravano i principi medico-legali rilevanti e, in particolare, evidenziavano come 'la riduzione di una frattura ha lo scopo di rimettere in asse i monconi al fine di ripristinare l'anatomia scheletrica, favorire la formazione del callo osseo e, quindi la ripresa della funzionalità'.
Ciò premesso, il C.T.U. rassegnavano che 'dal controllo radiografico in gesso eseguito dall'attrice in data 22.11.14, si evince, in antero-posteriore, una soddisfacente riduzione dei monconi di frattura e dell'asse radiale' e specificavano ulteriormente che '…in latero-laterale, si evince un decalage dorsale dell'epifisi distale del radio con lieve deviazione dorsale della stessa'.
Pertanto, in applicazione dei superiori principi che governano la materia, i C.T.U. rassegnavano che doveva '…pertanto rilevarsi l'insoddisfacente riduzione della frattura e ciò individua
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condotta censurabile del sanitario'.
I C.T.U., inoltre, tenuto conto delle vicende successive, evidenziavano anche che 'su tale condizione anatomica è sopraggiunto un nuovo trauma che ha determinato la rifrattura dell'estremo distale del radio, con in aggiunta distacco dell'epifisi distale dell'ulna ed associata frattura dello scafoide'.
La successiva frattura, le successive cure ed il successivo trattamento cui è stata sottoposta la hanno avuto una incidenza fortemente e positivamente rilevante sulle condizioni Pt_1
fisiche dell'attrice al punto che il C.T.U. evidenziavano che 'l'esito anatomo-funzionale conseguente ai fatti di causa è stato sovvertito, in meglio, dal successivo trattamento cui è stata sottoposta l'attrice a seguito della rifrattura occorsa nel 2017'.
In conseguenza, da un lato non risultava possibile 'risalire agli esiti funzionali del trattamento riservato alla frattura verificatasi nel 2014', dall'altro che non era '…possibile ravvisare danno differenziale da inabilità temporanea in quanto il verificarsi della frattura imponeva, comunque, un periodo di immobilizzazione e riabilitativo, da ritenere compatibile con quello documentato in atti e congruo con la lesione verificatasi'.
I C.T.U. evidenziavano unicamente che, sulla base degli esami strumentali in atti e, segnatamente, della radiografia, risultava che 'l'inidoneo trattamento della frattura verificatasi nel 2014 […] ha comportato un consolidamento viziato del focolaio di frattura' che aveva
'…determinato una lieve deformità in deviazione dorsale e, conseguentemente, un danno differenziale da attribuire alla viziata consolidazione ossea quantificabile, quale danno biologico, nella misura del 2%'.
Tale condizione poteva considerarsi sussistente fino all'evento traumatico del 10.04.2017 a seguito del quale, come già detto, si era resa '…necessaria l'esecuzione di un ulteriore intervento chirurgico, che ha migliorato le preesistenti condizioni anatomo-funzionali'.
§§§§§
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Sulla base dei rilievi di tipo medico-legale svolti dalla convenuta, si rendeva CP_1
necessario svolgere attività tecnica integrativa al fine di chiarire in che termini l''insoddisfacente riduzione della frattura' posta a fondamento delle valutazioni dei C.T.U. per sostenere la sussistenza di colpa dei sanitari integrava 'condotta censurabile del sanitario' anche tenendo conto della individuazione di causa alternativa indicata da parte convenuta in
'una non perfetta calcificazione dell'osso'.
Con relazione tecnica integrativa, il Collegio nominato dal Tribunale, peraltro composto da diverso specialista in medicina legale, aveva modo di ulteriormente chiarire e specificare che:
1) anzitutto, dall'esame radiografico del 22.11.2014 (a meno di un mese dal trauma), risultava 'evidente la presenza di un residuo spostamento dorsale del frammento dell'epifisi distale del radio, che non era stato perfettamente ridotto alla manovra di
“lieve riduzione” effettuata all'indomani del trauma, in data 28.10.14';
2) indi, che la presenza di tale 'spostamento' costituiva 'conseguenza di una incompleta
e non corretta manovra di riduzione della frattura, effettuata dal sanitario ortopedico'; in particolare, la manovra non aveva '…permesso di rimettere in asse i frammenti di frattura e consentire una corretta consolidazione della stessa, permanendo una deviazione dorsale del profilo radiale';
3) in conseguenza, non poteva 'ravvisarsi quale possibile causa alternativa, per come richiamata da parte convenuta “una non perfetta calcificazione dell'osso” in quanto, gli esami radiografici che evidenziano l'errata manovra di riduzione sono stati effettuati, il primo a una settimana circa ed il secondo a meno di un mese dall'evento traumatico, per cui a distanza di così poco tempo non si può ancora parlare di ritardo di consolidazione'
così trovando integrale conferma le conclusioni rassegnate con la relazione principale.
§§§§§
Le conclusioni cui son o pervenuti i C.T.U. risultano pienamente condivisibili siccome fondate pagina 6 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
su completa analisi della documentazione sanitaria in atti, delle condizioni della paziente e delle conseguenze derivate da successivo trauma che aveva interessato (anche) la stessa parte anatomica e non risultano pienamente confermate anche dopo l'esame dei rilievi posti da parte convenuta.
Va ulteriormente evidenziato che, dopo il deposito della relazione integrativa, parte convenuta ha depositato unicamente note di preverbale in data 29.11.2023 con le quali si è limitata a ribadire genericamente i risultati offerti dai C.T.U. ('… inoltre contesta la C.T.U. espletata nella parte in cui non fornisce alcuna giustificazione sull'asserita responsabilità dei sanitari'), reiterando le censure svolte dopo il deposito della relazione principale (sostenendo che la causa delle conseguenze negativa sulla paziente erano unicamente riconducibili a cattiva calcificazione dell'osso: '… solo a causa di una cattiva calcificazione dell'osso che è avvenuta per cause non riconducibili all'operato dei sanitari').
E' evidente come gli ulteriori approfondimenti e chiarimenti offerti dai C.T.U. con la relazione integrativa non sono stati oggetto di alcuna specifica e concreta censura.
§§§§§
Sulla base delle acquisizioni in atti e delle condivisibili valutazioni dei C.T.U., deve affermarsi che nell'operato dei sanitari è ravvisabile censurabile condotta individuabile nella incompleta e non corretta manovra di riduzione e che dalla stessa è derivato un danno biologico quantificabile in misura pari al 2% per il periodo che va dal primo evento (quello che aveva determinato il ricovero per cui è causa) al successivo trauma del 10.04.2017.
§§§§§
Al fine di procedere alla concreta liquidazione del danno dovrà tenersi conto, specificamente, che il danno biologico si è sostanzialmente eliso per gli effetti del successivo trauma e delle conseguenti cure.
Inoltre, non sussiste alcun danno da invalidità temporanea, dovendosi condividere le pagina 7 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
valutazioni dei C.T.U. secondo cui '…il verificarsi della frattura imponeva, comunque, un periodo di immobilizzazione e riabilitativo, da ritenere compatibile con quello documentato in atti e congruo con la lesione verificatasi'.
Ritiene questo giudice che il danno biologico deve considerarsi sussistente limitatamente all'arco temporale che va dal 27.10.2014 al 10.04.2017 (e, quindi, per 30 mesi).
Sul punto possono richiamarsi i principi espressi dalla Suprema Corte in ipotesi di danno da premorienza.
Secondo l'orientamento risalente e consolidato della Corte, invero, il danno, in applicazione di principi di equità nella liquidazione e per evitare ipotesi di arricchimento senza causa, va quantificato avuto riguardo al concreto danno effettivamente prodotto tenendo conto della effettiva durata della vita e, nel caso peculiare oggetto del presente giudizio (di effetti della lesione eliminati a causa di un successivo ed autonomo evento, tenendo conto della data di ripristino della integrità fisica.
Può, più specificamente richiamarsi quanto sostenuto dalla Corte, secondo cui
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi, cosicché
l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono "iure successionis" va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, per quanto tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi
(Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2003 n.19057; in senso conforme, Cass. civ., sez. III,
31 gennaio 2011 n.2297; Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2019 n.4551).
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Quanto al criterio specificamente utilizzabile, ritiene questo giudice che, fatto riferimento agli importi così come aggiornati con il D.M. 16.07.2024, il danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, e tuttavia diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita effettivamente vissuti patendo la inabilità (mutuando i principi in tema di premorienza di cui Cass. civ., sez. III, 29 dicembre 2021 n.41933).
Il danno non patrimoniale nella misura del 2% (lesioni micro permanenti) in ipotesi di persona di 58 anni al momento del fatto può quantificarsi in complessivi euro 1.583,89.
A questo punto, per procedere alla quantificazione del danno per il periodo di tempo durante il quale in concreto la ha patito la riduzione del 2% della sua integrità deve Pt_1
quantificarsi la durata del detto periodo in rapporto alla restante potenziale durata della vita media di una persona: 30 mesi, rispetto ad una durata residua di circa 360 mesi, sono pari a poco meno del 10% (esattamente, l'8,33%).
Pertanto, il danno in concreto patito può quantificarsi in euro 200,00, da devalutarsi fino al
27.10.2014 e, quindi, rivalutate fino alla data di pubblicazione della presente decisione, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata dal
27.10.2014 fino al momento della liquidazione (data di pubblicazione della sentenza), calcolati sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale.
Su tale somma così complessivamente determinata fino alla pubblicazione, sono dovuti gli ulteriori interessi legali fino al soddisfo.
§§§§§
Parte attrice ha chiesto anche la liquidazione del danno morale nonché la liquidazione di danno patrimoniale indicato in euro 110,00 per spese sostenute ed in euro 1.500,00 per spese medico legali.
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§§§§§
Quanto al danno morale, non risulta nel caso specifico la sussistenza di un patimento ulteriore e rilevante ai fini di una personalizzazione del danno, ulteriore rispetto alla quantificazione e liquidazione nella misura del 2% operata nei termini sopra esposti.
Pertanto, tale parte della domanda non può trovare accoglimento.
§§§§§
Quanto al danno patrimoniale, le spese nella misura di euro 110,00, ritenute congrue anche dai
C.T.U., possono essere integralmente riconosciute.
Su tali somme sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
§§§§§
Quanto alle spese per attività medico-legale, va premesso, in diritto, l'orientamento interpretativo della Suprema Corte, anche da ultimo riaffermato, condiviso da questo giudice, secondo cui 'in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento' (Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2022
n.21402; in senso conforme anche Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2006 n.2605).
Nel caso specifico, parte attrice aveva allegato in citazione spese medico legali per euro
1.500,00 e risulta documentata con un preavviso di parcella del dott. del Per_1
26.06.2015, come pure rilevato dai C.T.U..
L'istruttoria, sul punto, non ha portato novità e anche con la comparsa conclusionale, nonostante quanto opportunamente evidenziato dai C.T.U, la difesa ha ribadito che la somma in questione era documentata 'come da prenotula di parcella depositata in atti'.
Pertanto, coniugando i superiori principi con quanto allegato e documentato dalla parte, non risultando provato l'esborso, la domanda di condanna in parte qua non può essere accolta.
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§§§§§
Parte attrice ha chiesto altresì un risarcimento per mancanza di consenso, allegando unicamente la circostanza che la non era stata informata sul trattamento e sulle conseguenze. Pt_1
Possono richiamarsi testualmente le difese conclusive svolte sul punto con la comparsa conclusionale:
per quanto attiene al “consenso informato” in atti risulta non essere stato sottoposto alla paziente, non è stata resa edotta della possibilità di successo e della probabilità di insuccesso del trattamento da effettuare. Di fatto la paziente fu privata della possibilità di scegliere fra più ipotesi terapeutiche.
Pertanto a mente degli arresti giurisprudenziali dei Giudici di legittimità, il danno esitato è sempre risarcibile (anche nel caso di corretta esecuzione della terapia posta in essere).
In ogni caso, ed in via preliminare e definitivamente assorbente, la questione relativa al consenso, nei termini in cui è stata posta, risulta giuridicamente irrilevante.
Va richiamato l'orientamento interpretativo in punto di consenso informato cui è pervenuta la
Suprema Corte all'esito di una evoluzione cristallizzata con le note sentenze di San Martino
2019 e, quanto al tema in esame, con la sentenza n.29985/2019):
Dall'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sul medico possono derivare le seguenti situazioni:
A) omessa/insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute per condotta colposa del medico: se il paziente ha scelto di sottoporsi all'intervento, nelle medesime condizioni, “hic et nunc”, sarà risarcibile il solo danno alla salute, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
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B) omessa/insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute per condotta colposa del medico: se il paziente ha scelto di non sottoporsi all'intervento, sarà risarcibile anche il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione;
C) omessa informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) per condotta non colposa del medico: se il paziente ha scelto di non sottoporsi all'intervento, saranno risarcibili il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo) e il danno alla salute, da valutarsi in relazione all'eventuale situazione “differenziale” tra il maggior danno biologico conseguente all'intervento e il preesistente stato patologico invalidante;
D) omessa informazione in relazione a un intervento che non ha cagionato un danno alla salute: se il paziente ha scelto di sottoporsi all'intervento, nessun risarcimento sarà dovuto;
E) omessa/inadeguata diagnosi che non ha cagionato un danno alla salute del paziente, ma gli ha impedito di accedere a più accurati e attendibili accertamenti: se il paziente allega che dall'omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli sono derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte, sarà risarcibile il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.
(Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019 n.28985).
pagina 12 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Inoltre, lungo il solco della esclusione di ipotesi di responsabilità in re ipsa, la Suprema Corte, anche in tema di deficit relativo ai profili di consenso, è ormai costante nel richiedere da parte dell'attore l'adempimento di specifici oneri di allegazione e prova:
Il paziente che alleghi l'altrui inadempimento sarà dunque onerato della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, posto che: a) il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico;
b) il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicché la distribuzione del relativo onere va individuato in base al criterio della cd. "vicinanza della prova"; c) il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all'"id quod plerumque accidit". Tale prova potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione, non potendosi configurare, "ipso facto", un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'impredicabilità di danni "in re ipsa" nell'attuale sistema della responsabilità civile.
(Cass. civ., sez. III, 26 agosto 2020 n.17806; in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 4 novembre 2020 n.24471).
Ebbene, posto che nel caso in esame risultano sussistenti profili di colpa in capo al medico convenuto e che si è determinato un danno biologico nei termini sopra esposti, deve rilevarsi come parte attrice non abbia allegato che, ove informata, la paziente non si sarebbe sottoposta al trattamento.
Pertanto, il danno in concreto si sovrappone con le conseguenze già valutate in termini di danno biologico e non risultano margini ulteriormente risarcibili.
§§§§§
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con pagamento in favore del difensore antistatario che ne ha fatto rituale richiesta (cfr. comparsa conclusionale in atti).
La liquidazione viene operata avendo riguardo, quale valore della controversia, alla condanna in concreto, secondo valori intermedi fra minimi e medi per fasi studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto anche del ridimensionamento o del rigetto delle domande originarie nei termini sopra esposti.
Il rimborso delle spese vive viene quantificato in euro 326,32 come da nota spese ritualmente depositata.
Le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa con due distinti decreti di liquidazione vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta che, conseguentemente, sarà tenuta a rimborsare parte attrice di quanto dalla stessa parte attrice anticipato in via provvisoria ai
C.T.U..
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quita Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.19772/2016 R.G., in parziale accoglimento delle domande:
- CONDANNA la convenuta al pagamento, in Controparte_4
favore di Parte_1
o della somma di euro 200,00 da devalutarsi fino al 27.10.2014 e, quindi, da rivalutarsi fino alla data di pubblicazione della presente decisione, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata dal 27.10.2014 fino al momento della liquidazione (data di pubblicazione della sentenza), calcolati sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale;
su tale somma così complessivamente determinata fino alla pubblicazione, sono dovuti gli ulteriori interessi legali fino al soddisfo;
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o della somma di euro 110,00 a titolo di rimborso spese (danni patrimoniali), oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- RIGETTA ogni altra domanda;
- CONDANNA la convenuta al pagamento Controparte_4
delle spese processuali in favore dell'avv. Giuseppe Andrea AMATA, difensore antistatario di che liquida in complessivi euro 826,32 (di cui Parte_1
euro 500,00 per compensi ed euro 326,32 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
- PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte convenuta (con onere di rimborso a controparte di quanto eventualmente da questa versato ai C.T.U.).
Catania, 22 marzo 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19772/2016 R.G. promossa da:
nata a [...] l'[...] (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. Giuseppe Andrea AMATA;
ATTRICE
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Filippa Maria Luisa MORINA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter
c.p.c., con ordinanza depositata in data 02.09.2024 la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
conveniva in giudizio l Parte_1 Controparte_2
chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad
[...]
intervento eseguito presso l'Ospedale di Paternò.
Più specificamente, la difesa dell'attrice, premesso il ricovero della propria assistita presso il
P.O. S.S. di Paternò a seguito di trauma al polso destro (con diagnosi di "frattura CP_3
metafisaria distale del radio dx con lieve ingranamento dei monconi"), chiedeva accertarsi la responsabilità dei sanitari per i danni subiti a causa di errate e/o omesse cure, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
La difesa di parte attrice esponeva che:
- in data 27/10/2014, a seguito di incidente domestico, aveva Parte_1
riportato un trauma al polso destro, ed era stata conseguentemente ricoverata;
- i sanitari avevano diagnosticato una frattura ed avevano optato per un trattamento conservativo (immobilizzazione e tutore gessato);
- nonostante i controlli e le terapie, la paziente aveva lamentato persistente dolore, ipostenia e limitazione funzionale;
- gli esami radiologici successivi avevano evidenziato esiti di frattura consolidata ma con deformazione e marcata osteoporosi:
- infine, la paziente era stata dimessa.
Ciò premesso, la difesa sosteneva la sussistenza di negligenza, imprudenza ed imperizia dei sanitari (in particolare, l'errata scelta terapeutica, l'omessa informazione alla paziente sulle alternative e sui rischi, e la mancata considerazione delle complicanze), con violazione delle linee guida e conseguente danno all'attrice, e, allegato il grave danno subito, concludeva come sopra riportato.
§§§§§
pagina 2 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
La , costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza Controparte_1
delle domande chiedendone il rigetto.
La difesa della sosteneva che i sanitari, in occasione del ricovero e del successivo CP_1
trattamento della paziente, si erano comportati 'in aderenza alle linee di trattamento delle fratture da polso' e che la trasformazione della 'stecca gessata in apparecchio gessato […] è stata eseguita come da programma e non, come sostiene il legale nell'atto di diffida, per le diverse e motivate lagnanze della sig.ra Parte_1
Parte convenuta sosteneva che 'il trattamento con una scelta gessata provvisoria è stata la scelta migliore poiché davanti ad una frattura con edema e tumefazione non si può confezionare un gesso chiuso dal momento che il rischio di comparsa della Sindrome di
VO è elevato'.
Pertanto, la Azienda convenuta concludeva sostenendo che, non sussistendo ipotesi di cd. colpa medica, non vi era alcun danno risarcibile.
§§§§§
In corso di causa le parti depositavano memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. ribadendo e sviluppando le rispettive posizioni.
Con ordinanza del 02/05.03.2018 veniva disposto procedersi ad accertamenti tecnici di tipo medico legale.
Acquisita la relazione tecnica, posta una prima volta la causa in decisione, con successiva ordinanza del 23.06.2023 veniva disposta rimessione sul ruolo ed integrazione della C.T.U.; la relazione integrativa veniva redatta, oltre che dallo specialista ortopedico già nominato, da nuovo professionista specialista in medicina legale, e ciò a causa del decesso del precedente
C.T.U..
Indi, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza depositata in data 02.09.2024 la causa veniva posta in pagina 3 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
§§§§§
Il presente giudizio ha ad oggetto ipotesi di responsabilità professionale fatta valere nei confronti delle parti convenute, a vario titolo, in dipendenza di sostenuta '…colpa, imperizia, incuria e negligenza del personale medico della struttura ospedaliera a cui la paziente è ricorsa con fiducia per il sollievo dei propri mali' (cfr. pag.9 della citazione).
§§§§§
In corso di causa si è proceduto ad accertamenti tecnici medico-legali.
I C.T.U., con la relazione depositata in data 11.06.2019, dopo avere esaminato ed illustrato la documentazione sanitaria acquisita agli atti, fra cui anche quella acquisita nel corso delle operazioni tecnica relativa a successiva frattura al femore ed allo stesso polso destro della a seguito di incidente stradale del 10.04.2017, e dopo avere dato atto dell'esito Pt_1
della visita medica sulla persona della attrice e della esecuzione di ulteriore esame radiografico
(In data 10.05.2018), illustravano i principi medico-legali rilevanti e, in particolare, evidenziavano come 'la riduzione di una frattura ha lo scopo di rimettere in asse i monconi al fine di ripristinare l'anatomia scheletrica, favorire la formazione del callo osseo e, quindi la ripresa della funzionalità'.
Ciò premesso, il C.T.U. rassegnavano che 'dal controllo radiografico in gesso eseguito dall'attrice in data 22.11.14, si evince, in antero-posteriore, una soddisfacente riduzione dei monconi di frattura e dell'asse radiale' e specificavano ulteriormente che '…in latero-laterale, si evince un decalage dorsale dell'epifisi distale del radio con lieve deviazione dorsale della stessa'.
Pertanto, in applicazione dei superiori principi che governano la materia, i C.T.U. rassegnavano che doveva '…pertanto rilevarsi l'insoddisfacente riduzione della frattura e ciò individua
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condotta censurabile del sanitario'.
I C.T.U., inoltre, tenuto conto delle vicende successive, evidenziavano anche che 'su tale condizione anatomica è sopraggiunto un nuovo trauma che ha determinato la rifrattura dell'estremo distale del radio, con in aggiunta distacco dell'epifisi distale dell'ulna ed associata frattura dello scafoide'.
La successiva frattura, le successive cure ed il successivo trattamento cui è stata sottoposta la hanno avuto una incidenza fortemente e positivamente rilevante sulle condizioni Pt_1
fisiche dell'attrice al punto che il C.T.U. evidenziavano che 'l'esito anatomo-funzionale conseguente ai fatti di causa è stato sovvertito, in meglio, dal successivo trattamento cui è stata sottoposta l'attrice a seguito della rifrattura occorsa nel 2017'.
In conseguenza, da un lato non risultava possibile 'risalire agli esiti funzionali del trattamento riservato alla frattura verificatasi nel 2014', dall'altro che non era '…possibile ravvisare danno differenziale da inabilità temporanea in quanto il verificarsi della frattura imponeva, comunque, un periodo di immobilizzazione e riabilitativo, da ritenere compatibile con quello documentato in atti e congruo con la lesione verificatasi'.
I C.T.U. evidenziavano unicamente che, sulla base degli esami strumentali in atti e, segnatamente, della radiografia, risultava che 'l'inidoneo trattamento della frattura verificatasi nel 2014 […] ha comportato un consolidamento viziato del focolaio di frattura' che aveva
'…determinato una lieve deformità in deviazione dorsale e, conseguentemente, un danno differenziale da attribuire alla viziata consolidazione ossea quantificabile, quale danno biologico, nella misura del 2%'.
Tale condizione poteva considerarsi sussistente fino all'evento traumatico del 10.04.2017 a seguito del quale, come già detto, si era resa '…necessaria l'esecuzione di un ulteriore intervento chirurgico, che ha migliorato le preesistenti condizioni anatomo-funzionali'.
§§§§§
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Sulla base dei rilievi di tipo medico-legale svolti dalla convenuta, si rendeva CP_1
necessario svolgere attività tecnica integrativa al fine di chiarire in che termini l''insoddisfacente riduzione della frattura' posta a fondamento delle valutazioni dei C.T.U. per sostenere la sussistenza di colpa dei sanitari integrava 'condotta censurabile del sanitario' anche tenendo conto della individuazione di causa alternativa indicata da parte convenuta in
'una non perfetta calcificazione dell'osso'.
Con relazione tecnica integrativa, il Collegio nominato dal Tribunale, peraltro composto da diverso specialista in medicina legale, aveva modo di ulteriormente chiarire e specificare che:
1) anzitutto, dall'esame radiografico del 22.11.2014 (a meno di un mese dal trauma), risultava 'evidente la presenza di un residuo spostamento dorsale del frammento dell'epifisi distale del radio, che non era stato perfettamente ridotto alla manovra di
“lieve riduzione” effettuata all'indomani del trauma, in data 28.10.14';
2) indi, che la presenza di tale 'spostamento' costituiva 'conseguenza di una incompleta
e non corretta manovra di riduzione della frattura, effettuata dal sanitario ortopedico'; in particolare, la manovra non aveva '…permesso di rimettere in asse i frammenti di frattura e consentire una corretta consolidazione della stessa, permanendo una deviazione dorsale del profilo radiale';
3) in conseguenza, non poteva 'ravvisarsi quale possibile causa alternativa, per come richiamata da parte convenuta “una non perfetta calcificazione dell'osso” in quanto, gli esami radiografici che evidenziano l'errata manovra di riduzione sono stati effettuati, il primo a una settimana circa ed il secondo a meno di un mese dall'evento traumatico, per cui a distanza di così poco tempo non si può ancora parlare di ritardo di consolidazione'
così trovando integrale conferma le conclusioni rassegnate con la relazione principale.
§§§§§
Le conclusioni cui son o pervenuti i C.T.U. risultano pienamente condivisibili siccome fondate pagina 6 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
su completa analisi della documentazione sanitaria in atti, delle condizioni della paziente e delle conseguenze derivate da successivo trauma che aveva interessato (anche) la stessa parte anatomica e non risultano pienamente confermate anche dopo l'esame dei rilievi posti da parte convenuta.
Va ulteriormente evidenziato che, dopo il deposito della relazione integrativa, parte convenuta ha depositato unicamente note di preverbale in data 29.11.2023 con le quali si è limitata a ribadire genericamente i risultati offerti dai C.T.U. ('… inoltre contesta la C.T.U. espletata nella parte in cui non fornisce alcuna giustificazione sull'asserita responsabilità dei sanitari'), reiterando le censure svolte dopo il deposito della relazione principale (sostenendo che la causa delle conseguenze negativa sulla paziente erano unicamente riconducibili a cattiva calcificazione dell'osso: '… solo a causa di una cattiva calcificazione dell'osso che è avvenuta per cause non riconducibili all'operato dei sanitari').
E' evidente come gli ulteriori approfondimenti e chiarimenti offerti dai C.T.U. con la relazione integrativa non sono stati oggetto di alcuna specifica e concreta censura.
§§§§§
Sulla base delle acquisizioni in atti e delle condivisibili valutazioni dei C.T.U., deve affermarsi che nell'operato dei sanitari è ravvisabile censurabile condotta individuabile nella incompleta e non corretta manovra di riduzione e che dalla stessa è derivato un danno biologico quantificabile in misura pari al 2% per il periodo che va dal primo evento (quello che aveva determinato il ricovero per cui è causa) al successivo trauma del 10.04.2017.
§§§§§
Al fine di procedere alla concreta liquidazione del danno dovrà tenersi conto, specificamente, che il danno biologico si è sostanzialmente eliso per gli effetti del successivo trauma e delle conseguenti cure.
Inoltre, non sussiste alcun danno da invalidità temporanea, dovendosi condividere le pagina 7 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
valutazioni dei C.T.U. secondo cui '…il verificarsi della frattura imponeva, comunque, un periodo di immobilizzazione e riabilitativo, da ritenere compatibile con quello documentato in atti e congruo con la lesione verificatasi'.
Ritiene questo giudice che il danno biologico deve considerarsi sussistente limitatamente all'arco temporale che va dal 27.10.2014 al 10.04.2017 (e, quindi, per 30 mesi).
Sul punto possono richiamarsi i principi espressi dalla Suprema Corte in ipotesi di danno da premorienza.
Secondo l'orientamento risalente e consolidato della Corte, invero, il danno, in applicazione di principi di equità nella liquidazione e per evitare ipotesi di arricchimento senza causa, va quantificato avuto riguardo al concreto danno effettivamente prodotto tenendo conto della effettiva durata della vita e, nel caso peculiare oggetto del presente giudizio (di effetti della lesione eliminati a causa di un successivo ed autonomo evento, tenendo conto della data di ripristino della integrità fisica.
Può, più specificamente richiamarsi quanto sostenuto dalla Corte, secondo cui
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi, cosicché
l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono "iure successionis" va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, per quanto tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d'animo è più intenso rispetto ai periodi successivi
(Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2003 n.19057; in senso conforme, Cass. civ., sez. III,
31 gennaio 2011 n.2297; Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2019 n.4551).
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Quanto al criterio specificamente utilizzabile, ritiene questo giudice che, fatto riferimento agli importi così come aggiornati con il D.M. 16.07.2024, il danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, e tuttavia diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita effettivamente vissuti patendo la inabilità (mutuando i principi in tema di premorienza di cui Cass. civ., sez. III, 29 dicembre 2021 n.41933).
Il danno non patrimoniale nella misura del 2% (lesioni micro permanenti) in ipotesi di persona di 58 anni al momento del fatto può quantificarsi in complessivi euro 1.583,89.
A questo punto, per procedere alla quantificazione del danno per il periodo di tempo durante il quale in concreto la ha patito la riduzione del 2% della sua integrità deve Pt_1
quantificarsi la durata del detto periodo in rapporto alla restante potenziale durata della vita media di una persona: 30 mesi, rispetto ad una durata residua di circa 360 mesi, sono pari a poco meno del 10% (esattamente, l'8,33%).
Pertanto, il danno in concreto patito può quantificarsi in euro 200,00, da devalutarsi fino al
27.10.2014 e, quindi, rivalutate fino alla data di pubblicazione della presente decisione, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata dal
27.10.2014 fino al momento della liquidazione (data di pubblicazione della sentenza), calcolati sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale.
Su tale somma così complessivamente determinata fino alla pubblicazione, sono dovuti gli ulteriori interessi legali fino al soddisfo.
§§§§§
Parte attrice ha chiesto anche la liquidazione del danno morale nonché la liquidazione di danno patrimoniale indicato in euro 110,00 per spese sostenute ed in euro 1.500,00 per spese medico legali.
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§§§§§
Quanto al danno morale, non risulta nel caso specifico la sussistenza di un patimento ulteriore e rilevante ai fini di una personalizzazione del danno, ulteriore rispetto alla quantificazione e liquidazione nella misura del 2% operata nei termini sopra esposti.
Pertanto, tale parte della domanda non può trovare accoglimento.
§§§§§
Quanto al danno patrimoniale, le spese nella misura di euro 110,00, ritenute congrue anche dai
C.T.U., possono essere integralmente riconosciute.
Su tali somme sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
§§§§§
Quanto alle spese per attività medico-legale, va premesso, in diritto, l'orientamento interpretativo della Suprema Corte, anche da ultimo riaffermato, condiviso da questo giudice, secondo cui 'in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento' (Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2022
n.21402; in senso conforme anche Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2006 n.2605).
Nel caso specifico, parte attrice aveva allegato in citazione spese medico legali per euro
1.500,00 e risulta documentata con un preavviso di parcella del dott. del Per_1
26.06.2015, come pure rilevato dai C.T.U..
L'istruttoria, sul punto, non ha portato novità e anche con la comparsa conclusionale, nonostante quanto opportunamente evidenziato dai C.T.U, la difesa ha ribadito che la somma in questione era documentata 'come da prenotula di parcella depositata in atti'.
Pertanto, coniugando i superiori principi con quanto allegato e documentato dalla parte, non risultando provato l'esborso, la domanda di condanna in parte qua non può essere accolta.
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§§§§§
Parte attrice ha chiesto altresì un risarcimento per mancanza di consenso, allegando unicamente la circostanza che la non era stata informata sul trattamento e sulle conseguenze. Pt_1
Possono richiamarsi testualmente le difese conclusive svolte sul punto con la comparsa conclusionale:
per quanto attiene al “consenso informato” in atti risulta non essere stato sottoposto alla paziente, non è stata resa edotta della possibilità di successo e della probabilità di insuccesso del trattamento da effettuare. Di fatto la paziente fu privata della possibilità di scegliere fra più ipotesi terapeutiche.
Pertanto a mente degli arresti giurisprudenziali dei Giudici di legittimità, il danno esitato è sempre risarcibile (anche nel caso di corretta esecuzione della terapia posta in essere).
In ogni caso, ed in via preliminare e definitivamente assorbente, la questione relativa al consenso, nei termini in cui è stata posta, risulta giuridicamente irrilevante.
Va richiamato l'orientamento interpretativo in punto di consenso informato cui è pervenuta la
Suprema Corte all'esito di una evoluzione cristallizzata con le note sentenze di San Martino
2019 e, quanto al tema in esame, con la sentenza n.29985/2019):
Dall'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sul medico possono derivare le seguenti situazioni:
A) omessa/insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute per condotta colposa del medico: se il paziente ha scelto di sottoporsi all'intervento, nelle medesime condizioni, “hic et nunc”, sarà risarcibile il solo danno alla salute, nella sua duplice componente, morale e relazionale;
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B) omessa/insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute per condotta colposa del medico: se il paziente ha scelto di non sottoporsi all'intervento, sarà risarcibile anche il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione;
C) omessa informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute (inteso anche nel senso di un aggravamento delle condizioni preesistenti) per condotta non colposa del medico: se il paziente ha scelto di non sottoporsi all'intervento, saranno risarcibili il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo) e il danno alla salute, da valutarsi in relazione all'eventuale situazione “differenziale” tra il maggior danno biologico conseguente all'intervento e il preesistente stato patologico invalidante;
D) omessa informazione in relazione a un intervento che non ha cagionato un danno alla salute: se il paziente ha scelto di sottoporsi all'intervento, nessun risarcimento sarà dovuto;
E) omessa/inadeguata diagnosi che non ha cagionato un danno alla salute del paziente, ma gli ha impedito di accedere a più accurati e attendibili accertamenti: se il paziente allega che dall'omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli sono derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, salva possibilità di provata contestazione della controparte, sarà risarcibile il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.
(Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2019 n.28985).
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Inoltre, lungo il solco della esclusione di ipotesi di responsabilità in re ipsa, la Suprema Corte, anche in tema di deficit relativo ai profili di consenso, è ormai costante nel richiedere da parte dell'attore l'adempimento di specifici oneri di allegazione e prova:
Il paziente che alleghi l'altrui inadempimento sarà dunque onerato della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, posto che: a) il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico;
b) il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicché la distribuzione del relativo onere va individuato in base al criterio della cd. "vicinanza della prova"; c) il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all'"id quod plerumque accidit". Tale prova potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione, non potendosi configurare, "ipso facto", un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'impredicabilità di danni "in re ipsa" nell'attuale sistema della responsabilità civile.
(Cass. civ., sez. III, 26 agosto 2020 n.17806; in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 4 novembre 2020 n.24471).
Ebbene, posto che nel caso in esame risultano sussistenti profili di colpa in capo al medico convenuto e che si è determinato un danno biologico nei termini sopra esposti, deve rilevarsi come parte attrice non abbia allegato che, ove informata, la paziente non si sarebbe sottoposta al trattamento.
Pertanto, il danno in concreto si sovrappone con le conseguenze già valutate in termini di danno biologico e non risultano margini ulteriormente risarcibili.
§§§§§
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con pagamento in favore del difensore antistatario che ne ha fatto rituale richiesta (cfr. comparsa conclusionale in atti).
La liquidazione viene operata avendo riguardo, quale valore della controversia, alla condanna in concreto, secondo valori intermedi fra minimi e medi per fasi studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto anche del ridimensionamento o del rigetto delle domande originarie nei termini sopra esposti.
Il rimborso delle spese vive viene quantificato in euro 326,32 come da nota spese ritualmente depositata.
Le spese di C.T.U. liquidate in corso di causa con due distinti decreti di liquidazione vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta che, conseguentemente, sarà tenuta a rimborsare parte attrice di quanto dalla stessa parte attrice anticipato in via provvisoria ai
C.T.U..
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quita Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.19772/2016 R.G., in parziale accoglimento delle domande:
- CONDANNA la convenuta al pagamento, in Controparte_4
favore di Parte_1
o della somma di euro 200,00 da devalutarsi fino al 27.10.2014 e, quindi, da rivalutarsi fino alla data di pubblicazione della presente decisione, applicando gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica, oltre interessi al tasso legale sulla somma devalutata dal 27.10.2014 fino al momento della liquidazione (data di pubblicazione della sentenza), calcolati sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale;
su tale somma così complessivamente determinata fino alla pubblicazione, sono dovuti gli ulteriori interessi legali fino al soddisfo;
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o della somma di euro 110,00 a titolo di rimborso spese (danni patrimoniali), oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- RIGETTA ogni altra domanda;
- CONDANNA la convenuta al pagamento Controparte_4
delle spese processuali in favore dell'avv. Giuseppe Andrea AMATA, difensore antistatario di che liquida in complessivi euro 826,32 (di cui Parte_1
euro 500,00 per compensi ed euro 326,32 per spese vive) oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali;
- PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte convenuta (con onere di rimborso a controparte di quanto eventualmente da questa versato ai C.T.U.).
Catania, 22 marzo 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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