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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/03/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Rovigo
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso - Giudice dott. Nicola Del Vecchio - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 1930/2024 R.G. promossa da
) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CAPUZZI DANIELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente nei confronti di ( ) rappresentato e difeso TE C.F._2 dall'avv. BOMBARDA JACOPO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente e Parte resistente
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 4-12-2024, ha proposto nei confronti di Parte_1
ex art. 473-bis. 29 c.p.c., una domanda avente ad oggetto TE la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio depositata il 30-11- 2021 dal Tribunale di Chisinau (Repubblica Moldava), sede , in relazione al CP_2 contributo paterno al mantenimento dei figli (nata il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]), collocati entrambi presso la madre.
- 1 - La ricorrente ha dedotto che il giudice moldavo ha stabilito l'obbligo del CP_1 di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione della somma mensile di 1.220,00 liei, ossia di 62,94 euro, e che dell'adempimento di tale obbligo si è sinora fatto carico il padre del resistente, residente in Moldavia, il quale è solito delegare al padre della il versamento periodico di circa Pt_1
125,00 euro al mese, somma che tuttavia perviene alla ricorrente a intervalli irregolari ed è comunque decurtata degli oneri inerenti al cambio della valuta e alle spese di accredito. La ha inoltre precisato che il si reca a Pt_1 CP_1 visitare i figli non più di una volta al mese. Con riferimento alla condizione dei minori, la ricorrente ha dedotto che la primogenita, figlia adottiva, frequenta con profitto la classe seconda di un liceo scientifico di Monselice ed è affetta da 'neurofibromatosi di tipo 1 con conferma molecolare (variante in eterozigosi c.2594 del Cp. (Pro865Hisfs*13))', patologia che richiede monitoraggio e verifiche continue, oltre che un'attenta allerta in ordine allo sviluppo di sintomi avversi, mentre presenta una grave forma Per_2 di autismo che lo rende del tutto incapace di provvedere alle proprie esigenze, sicché necessita di continua sorveglianza e assistenza, tanto che gli è stata riconosciuta un'invalidità totale ed è benficiario di un assegno erogato dall' CP_3 dell'importo di 520,00 euro mensili, del quale tuttavia la ricorrente non può disporre in quanto la somma è gestita dal tutore nominato dal Tribunale per i Minorenni (docc. sub 12). A tal proposito, la ha precisato che, a seguito del trasferimento presso la Pt_1 località di Grumolo delle Abadesse e del verificarsi di episodi di maltrattamenti di cui è stato autore l'ex compagno della stessa (padre del terzo figlio, nato il 23-4- 2022) alla presenza dei minori, il Tribunale per i Minorenni ha disposto l'affidamento di e ai Servizi Sociali del Comune di Solesino e Per_1 Per_2 nominato un tutore. Ha soggiunto che, dopo aver vissuto per circa un anno con tutti e tre i figli presso la Comunità familiare Koinonia, Controparte_4
di Cavarzere, con decreto del 16-2-2024 è stata autorizzata a fare ritorno
[...] insieme ai figli presso l'abitazione familiare, nella quale vive la madre della stessa , che aiuta la figlia anche dal punto di vista economico. Ha inoltre Pt_1 affermato di aver percepito sino ad alcuni mesi prima del deposito del ricorso un assegno unico universale di circa 850,00 euro, poi ridotto nell'ultimo anno a 581,00 euro. Ha infine sostenuto di poter lavorare solo saltuariamente, essendo impegnata nella cura e nell'accudimento dei figli, in particolare del secondogenito. La ricorrente ha quindi chiesto l'aumento a 350,00 euro mensili per ogni figlio del contributo al mantenimento stabilito dal Tribunale di Chisinau a carico del resistente, oltre al pagamento della quota di metà delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei due figli del CP_1
2. Con decreto depositato il 9-12-2024 la Presidente ha designato sé stessa giudice relatore e fissato l'udienza camerale del 21-3-2025 per la comparizione personale delle parti.
3. Costituitosi in giudizio, il ha eccepito in via preliminare di rito CP_1
l'inammissibilità della domanda, sul rilievo che la sentenza di scioglimento del
- 2 - matrimonio pronunciata dal Tribunale di Chisinau è stata trascritta nel 2025, dopo il deposito del ricorso. Nel merito il resistente ha dedotto di svolgere l'attività di operaio, con contratto a tempo determinato, presso un cantiere in cui viene realizzata la costruzione di un impianto sportivo destinato alle Olimpiadi invernali che si terranno nel febbraio 2026. Ha dedotto di dover sostenere l'onere del pagamento dell'importo di 730,00 euro mensili per la restituzione della somma oggetto del mutuo da lui contratto per l'acquisto dell'immobile in cui vive con la sua nuova compagna e di poter quindi corrispondere alla non più di 250 euro al mese per entrambi i Pt_1 figli.
4. All'udienza camerale del 21-3-2025 il collegio, preso atto della circostanza per cui l'ammontare delle retribuzioni percepite dal negli ultimi mesi del CP_1
2024 e nel gennaio 2025 è pari a circa 2.300/2.400,00 euro, ha formulato alle parti una proposta conciliativa in virtù della quale il resistente sarebbe tenuto, dal mese di aprile 2025, al pagamento di un assegno ex art. 337-ter c.c. di 250,00 euro per ciascuno dei due figli, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie ordinariamente previste dal Tribunale di Rovigo a carico di entrambi i genitori. Le parti hanno accettato tale proposta e i difensori, precisate le conclusioni conformemente alla proposta conciliativa formulata dal giudice, hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art.473-bis.22 quarto comma c.p.c., sicché il collegio si è riservato di decidere.
5. Tanto premesso, va osservato che, in considerazione dell'ammontare della retribuzione percepita dal ricorrente e delle esigenze di cura e di accudimento di e l'accordo raggiunto dalle parti risulta conforme alla legge e Per_1 Per_2 risponde all'interesse morale e materiale dei minori, la cui collocazione presso la madre merita un adeguato supporto economico da parte del anche alla CP_1 luce di quanto emerge dalla relazione a firma della dott.ssa (doc. Persona_3
20) e dei documenti prodotti dalla (docc. 4, 5, 15 e 17), che dimostrano Pt_1 come quest'ultima si prenda adeguatamente cura dei figli. Si considerino, infatti, i frequenti controlli medici cui i minori sono stati sottoposti nel 2024 e il fatto che in data 7-2-2024 è stato attribuito alla primogenita, dall'istituto scolastico da lei frequentato, un premio quale vincitrice del concorso “Be the Change” – Uniti contro il bullismo, a seguito della valutazione di una performance che verosimilmente non sarebbe stata in grado di eseguire senza Parte_2 avere alle spalle un ambiente familiare accudente.
6. Le spese straordinarie, analiticamente indicate al dispositivo, sono poste a carico di entrambi i genitori in pari misura.
7. Come richiesto dalle parti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 1930/2024 R.G., promosso da e Parte_1 da con l'intervento del Pubblico Ministero, TE
- 3 - a parziale modifica della sentenza n. 2-7412-2021 del Tribunale di Chisinau (Moldavia), trascritta nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Solesino (PD) al n. 2, Parte II, Serie C, anno 2025,
- prende atto dell'obbligo assunto da di corrispondere a TE
, a decorrere dal mese di aprile 2025 ed entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
l'importo di 500,00 euro (250,00 euro per ogni figlio) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat FOI, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie da sostenere per i figli e come di seguito Per_1 Per_2 individuate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) vacanze e campi estivi;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 21 marzo 2025 la Presidente est.
Paola Di Francesco
- 4 -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - Presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso - Giudice dott. Nicola Del Vecchio - Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile 1930/2024 R.G. promossa da
) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CAPUZZI DANIELA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente nei confronti di ( ) rappresentato e difeso TE C.F._2 dall'avv. BOMBARDA JACOPO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni ex art. 473-bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente e Parte resistente
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 4-12-2024, ha proposto nei confronti di Parte_1
ex art. 473-bis. 29 c.p.c., una domanda avente ad oggetto TE la modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio depositata il 30-11- 2021 dal Tribunale di Chisinau (Repubblica Moldava), sede , in relazione al CP_2 contributo paterno al mantenimento dei figli (nata il [...]) e Per_1 Per_2
(nato il [...]), collocati entrambi presso la madre.
- 1 - La ricorrente ha dedotto che il giudice moldavo ha stabilito l'obbligo del CP_1 di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione della somma mensile di 1.220,00 liei, ossia di 62,94 euro, e che dell'adempimento di tale obbligo si è sinora fatto carico il padre del resistente, residente in Moldavia, il quale è solito delegare al padre della il versamento periodico di circa Pt_1
125,00 euro al mese, somma che tuttavia perviene alla ricorrente a intervalli irregolari ed è comunque decurtata degli oneri inerenti al cambio della valuta e alle spese di accredito. La ha inoltre precisato che il si reca a Pt_1 CP_1 visitare i figli non più di una volta al mese. Con riferimento alla condizione dei minori, la ricorrente ha dedotto che la primogenita, figlia adottiva, frequenta con profitto la classe seconda di un liceo scientifico di Monselice ed è affetta da 'neurofibromatosi di tipo 1 con conferma molecolare (variante in eterozigosi c.2594 del Cp. (Pro865Hisfs*13))', patologia che richiede monitoraggio e verifiche continue, oltre che un'attenta allerta in ordine allo sviluppo di sintomi avversi, mentre presenta una grave forma Per_2 di autismo che lo rende del tutto incapace di provvedere alle proprie esigenze, sicché necessita di continua sorveglianza e assistenza, tanto che gli è stata riconosciuta un'invalidità totale ed è benficiario di un assegno erogato dall' CP_3 dell'importo di 520,00 euro mensili, del quale tuttavia la ricorrente non può disporre in quanto la somma è gestita dal tutore nominato dal Tribunale per i Minorenni (docc. sub 12). A tal proposito, la ha precisato che, a seguito del trasferimento presso la Pt_1 località di Grumolo delle Abadesse e del verificarsi di episodi di maltrattamenti di cui è stato autore l'ex compagno della stessa (padre del terzo figlio, nato il 23-4- 2022) alla presenza dei minori, il Tribunale per i Minorenni ha disposto l'affidamento di e ai Servizi Sociali del Comune di Solesino e Per_1 Per_2 nominato un tutore. Ha soggiunto che, dopo aver vissuto per circa un anno con tutti e tre i figli presso la Comunità familiare Koinonia, Controparte_4
di Cavarzere, con decreto del 16-2-2024 è stata autorizzata a fare ritorno
[...] insieme ai figli presso l'abitazione familiare, nella quale vive la madre della stessa , che aiuta la figlia anche dal punto di vista economico. Ha inoltre Pt_1 affermato di aver percepito sino ad alcuni mesi prima del deposito del ricorso un assegno unico universale di circa 850,00 euro, poi ridotto nell'ultimo anno a 581,00 euro. Ha infine sostenuto di poter lavorare solo saltuariamente, essendo impegnata nella cura e nell'accudimento dei figli, in particolare del secondogenito. La ricorrente ha quindi chiesto l'aumento a 350,00 euro mensili per ogni figlio del contributo al mantenimento stabilito dal Tribunale di Chisinau a carico del resistente, oltre al pagamento della quota di metà delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei due figli del CP_1
2. Con decreto depositato il 9-12-2024 la Presidente ha designato sé stessa giudice relatore e fissato l'udienza camerale del 21-3-2025 per la comparizione personale delle parti.
3. Costituitosi in giudizio, il ha eccepito in via preliminare di rito CP_1
l'inammissibilità della domanda, sul rilievo che la sentenza di scioglimento del
- 2 - matrimonio pronunciata dal Tribunale di Chisinau è stata trascritta nel 2025, dopo il deposito del ricorso. Nel merito il resistente ha dedotto di svolgere l'attività di operaio, con contratto a tempo determinato, presso un cantiere in cui viene realizzata la costruzione di un impianto sportivo destinato alle Olimpiadi invernali che si terranno nel febbraio 2026. Ha dedotto di dover sostenere l'onere del pagamento dell'importo di 730,00 euro mensili per la restituzione della somma oggetto del mutuo da lui contratto per l'acquisto dell'immobile in cui vive con la sua nuova compagna e di poter quindi corrispondere alla non più di 250 euro al mese per entrambi i Pt_1 figli.
4. All'udienza camerale del 21-3-2025 il collegio, preso atto della circostanza per cui l'ammontare delle retribuzioni percepite dal negli ultimi mesi del CP_1
2024 e nel gennaio 2025 è pari a circa 2.300/2.400,00 euro, ha formulato alle parti una proposta conciliativa in virtù della quale il resistente sarebbe tenuto, dal mese di aprile 2025, al pagamento di un assegno ex art. 337-ter c.c. di 250,00 euro per ciascuno dei due figli, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie ordinariamente previste dal Tribunale di Rovigo a carico di entrambi i genitori. Le parti hanno accettato tale proposta e i difensori, precisate le conclusioni conformemente alla proposta conciliativa formulata dal giudice, hanno discusso oralmente la causa ai sensi dell'art.473-bis.22 quarto comma c.p.c., sicché il collegio si è riservato di decidere.
5. Tanto premesso, va osservato che, in considerazione dell'ammontare della retribuzione percepita dal ricorrente e delle esigenze di cura e di accudimento di e l'accordo raggiunto dalle parti risulta conforme alla legge e Per_1 Per_2 risponde all'interesse morale e materiale dei minori, la cui collocazione presso la madre merita un adeguato supporto economico da parte del anche alla CP_1 luce di quanto emerge dalla relazione a firma della dott.ssa (doc. Persona_3
20) e dei documenti prodotti dalla (docc. 4, 5, 15 e 17), che dimostrano Pt_1 come quest'ultima si prenda adeguatamente cura dei figli. Si considerino, infatti, i frequenti controlli medici cui i minori sono stati sottoposti nel 2024 e il fatto che in data 7-2-2024 è stato attribuito alla primogenita, dall'istituto scolastico da lei frequentato, un premio quale vincitrice del concorso “Be the Change” – Uniti contro il bullismo, a seguito della valutazione di una performance che verosimilmente non sarebbe stata in grado di eseguire senza Parte_2 avere alle spalle un ambiente familiare accudente.
6. Le spese straordinarie, analiticamente indicate al dispositivo, sono poste a carico di entrambi i genitori in pari misura.
7. Come richiesto dalle parti, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
decidendo nel procedimento n. 1930/2024 R.G., promosso da e Parte_1 da con l'intervento del Pubblico Ministero, TE
- 3 - a parziale modifica della sentenza n. 2-7412-2021 del Tribunale di Chisinau (Moldavia), trascritta nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Solesino (PD) al n. 2, Parte II, Serie C, anno 2025,
- prende atto dell'obbligo assunto da di corrispondere a TE
, a decorrere dal mese di aprile 2025 ed entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
l'importo di 500,00 euro (250,00 euro per ogni figlio) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat FOI, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie da sostenere per i figli e come di seguito Per_1 Per_2 individuate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) vacanze e campi estivi;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 21 marzo 2025 la Presidente est.
Paola Di Francesco
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