Articolo 1 della Legge 23 dicembre 1949, n. 950
Versione
14 gennaio 1950
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Versione
1 febbraio 1951
Art. 1. Articolo unico.

Per l'anno 1950, l'assegno supplementare di contingenza, previsto dall' art. 1 della legge 14 giugno 1949, n. 322 , a favore dei titolari di pensioni di invalidita' e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' corrisposto nella stessa misura stabilita dall'art. 2 della legge predetta per i pensionati di cui alla lettera b) del predetto articolo e nella misura di lire 1100 mensili per i pensionati di cui alla lettera a) dello articolo stesso.
Della corresponsione dell'assegno di cui al precedente comma si tiene conto nella, determinazione degli oneri gravanti sul Fondo di solidarieta' sociale, agli effetti dell' art. 4 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 659 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 dicembre 1950, n. 1119 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ferme restando le disposizioni della legge 23 dicembre 1949, n. 950 , e' prorogata a tempo indeterminato la misura dell'assegno supplementare di contingenza previsto dalla legge stessa a favore dei titolari di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti, liquidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale".
Entrata in vigore il 1 febbraio 1951