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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/05/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Giudice Relatore dott. Patrizia Evangelista Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 41/2025 R.G.V.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 27.3.2025, promossa da:
P. VA , e (C.F. Parte_1 P.VA_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Romano C.F._1
Giuseppe;
RECLAMANTI
Contro
P.VA , rappresentata e difesa Controparte_1 P.VA_2 dall'Avv. Adiutrice Barretta;
RECLAMATA
Controparte_2
[...]
[...]
APPELLATA - CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P. G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 8.1.2025 il Tribunale di Lecce ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di su ricorso di , Parte_1 Controparte_1
creditrice della somma di € 77.593,52 nei confronti della predetta società in virtù di decreto ingiuntivo notificato e non opposto.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, stante il titolo su cui si fonda il credito della ricorrente, la qualità di imprenditore commerciale della debitrice, la mancata dimostrazione da parte di quest'ultima del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII
e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati notevolmente superiore al limite di euro 30.000,00 di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Con ricorso depositato in data 10.2.2025 ha proposto Parte_1
reclamo chiedendo la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
si è costituita in giudizio concludendo per il rigetto del Controparte_1
reclamo, mentre la curatela della liquidazione giudiziale è rimasta contumace.
Il P.G., con parere in data 20.2.2025, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 27.3.2025 il Collegio si è riservato di decidere.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo d'impugnazione la reclamante, non costituita in primo grado, deduce l'insussistenza dei requisiti soggettivi/dimensionali di cui all'art. 2, CCII, sostenendo che la stessa debba qualificarsi come “impresa minore” non soggetta a liquidazione giudiziale, tenuto conto delle risultanze della documentazione prodotta.
Il motivo è fondato.
Invero dalla visura camerale storica risulta che la società reclamante ha cessato definitivamente la propria attività nel mese di aprile 2015.
Da tale data, come si evince anche dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno di imposta 2018, e dalle dichiarazioni dei redditi e Irap dal 2019 al 2024, non ha più prodotto ricavi, non ha incrementato i debiti, pari ad euro 133.140,00, mantenendo sostanzialmente invariato l'attivo patrimoniale, pari ad euro 50.578,00.
Nella fattispecie non ricorrono dunque, evidentemente, le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Il reclamo va pertanto accolto.
Le spese processuali vanno integralmente compensate, avendo il reclamante, non costituito in primo grado, prodotto solo in appello la documentazione comprovante l'insussistenza del requisito dimensionale della propria impresa.
P.Q.M.
La corte,
1) In accoglimento del reclamo, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
2) Spese compensate.
3 Lecce, 8.5.2025
Il CONSIGLIERE EST. IL
PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.
Riccardo Mele)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Giudice Relatore dott. Patrizia Evangelista Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 41/2025 R.G.V.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 27.3.2025, promossa da:
P. VA , e (C.F. Parte_1 P.VA_1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Romano C.F._1
Giuseppe;
RECLAMANTI
Contro
P.VA , rappresentata e difesa Controparte_1 P.VA_2 dall'Avv. Adiutrice Barretta;
RECLAMATA
Controparte_2
[...]
[...]
APPELLATA - CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P. G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 8.1.2025 il Tribunale di Lecce ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di su ricorso di , Parte_1 Controparte_1
creditrice della somma di € 77.593,52 nei confronti della predetta società in virtù di decreto ingiuntivo notificato e non opposto.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, stante il titolo su cui si fonda il credito della ricorrente, la qualità di imprenditore commerciale della debitrice, la mancata dimostrazione da parte di quest'ultima del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII
e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati notevolmente superiore al limite di euro 30.000,00 di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Con ricorso depositato in data 10.2.2025 ha proposto Parte_1
reclamo chiedendo la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
si è costituita in giudizio concludendo per il rigetto del Controparte_1
reclamo, mentre la curatela della liquidazione giudiziale è rimasta contumace.
Il P.G., con parere in data 20.2.2025, ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 27.3.2025 il Collegio si è riservato di decidere.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo d'impugnazione la reclamante, non costituita in primo grado, deduce l'insussistenza dei requisiti soggettivi/dimensionali di cui all'art. 2, CCII, sostenendo che la stessa debba qualificarsi come “impresa minore” non soggetta a liquidazione giudiziale, tenuto conto delle risultanze della documentazione prodotta.
Il motivo è fondato.
Invero dalla visura camerale storica risulta che la società reclamante ha cessato definitivamente la propria attività nel mese di aprile 2015.
Da tale data, come si evince anche dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'anno di imposta 2018, e dalle dichiarazioni dei redditi e Irap dal 2019 al 2024, non ha più prodotto ricavi, non ha incrementato i debiti, pari ad euro 133.140,00, mantenendo sostanzialmente invariato l'attivo patrimoniale, pari ad euro 50.578,00.
Nella fattispecie non ricorrono dunque, evidentemente, le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Il reclamo va pertanto accolto.
Le spese processuali vanno integralmente compensate, avendo il reclamante, non costituito in primo grado, prodotto solo in appello la documentazione comprovante l'insussistenza del requisito dimensionale della propria impresa.
P.Q.M.
La corte,
1) In accoglimento del reclamo, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
2) Spese compensate.
3 Lecce, 8.5.2025
Il CONSIGLIERE EST. IL
PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.
Riccardo Mele)
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