Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/08/2001, n. 10585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10585 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME1 0 5 8 5 /0 1 REPUBBLICA ITA LA CORTE SUPR MA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 1454/99 - Rel. Consigliere Cron. 23203 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Consigliere Jd.12/06/01 Dott. Florindo MINICHIELLO ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SENTE NZA sul ricorso proposto da: ISITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusto delega in atti;
- ricorrente
contro
IG AL;
2001 - intimato 2758 avverso la sentenza n. 12028/98 del Tribunale di -1- MILANO, depositata il 07/11/98 R.G.N. 1097/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 29 settembre 17 novembre 1998, il Tribunale di Milano, in riforma della sentenza n.3233/1997 del Pretore della stessa sede, che aveva rigettato la domanda del pensionato, sig. VA IG, volta a ottenere la condanna dell'INPS al pagamento di rivalutazione ed interessi su quote aggiuntive di pensione maturate a partire dal 1° gennaio 1988 e pagate in ritardo con aggiunta dei soli interessi, ha condannato l'Istituto a pagare all'appellante la rivalutazione ISTAT sulle quote aggiuntive base dalle singole scadenze dei ratei al saldo, nonché, con la stessa decorrenza, gli interessi sugli importi liquidati come sopra a titolo di rivalutazione. L'INPS è stato altresì condannato nelle spese dei due gradi, distratte in favore del procuratore di controparte. Ha ritenuto il Tribunale, che ha richiamato giurisprudenza di questa Corte, che il ritardo nel pagamento del debito previdenziale, risulti questo da una dichiarazione di illegittimità costituzionale o da una legge di interpretazione autentica, comporta altresì l'obbligo del pagamento della rivalutazione, dovuta, almeno per i debiti sorti prima dell'entrata in vigore dell'art. 16 della legge n.412 del 1991, a prescindere dall'imputabilità soggettiva del ritardato adempimento. Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'Istituto di previdenza con unico motivo. Il pensionato è intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE. 145499.doc 3 L'annullamento della sentenza impugnata è chiesto per violazione e falsa applicazione della legge n.67 del 1988; dell'art.7 legge 11 agosto 1973, n.533 (in relazione all'art. 360 c.p.c., n.ri 3 e 5); si sostiene che, ai sensi dell'art. 7, ult. cit., il silenzio-rifiuto dell'ente di previdenza o assistenza si forma allo scadere di 120 giorni della domanda e tale spatium deliberandi sussisterebbe anche quando l'Istituto debba provvedere al pagamento di somme indipendentemente dalla domanda dell'interessato: in tale ipotesi il termine per provvedere decorrerebbe eche dall'entrata in vigore della legge che riconosce il diritto la quale costituisce pur sempre il presupposto per l'atto amministrativo di riliquidazione. Pertanto, se è vero che in caso di legge interpretativa entrata in vigore dopo la maturazione del diritto non poteva riconoscersi lo spatium deliberandi di cui si è detto, nel caso in esame, il diritto alla quota aggiuntiva derivava non da norma interpretativa, ma dalla legge n.67 del 1988 che aveva introdotto ex novo il diritto di cui si discute con decorrenza dal 1° gennaio 1988 e il giudice di appello avrebbe dovuto riconoscere il diritto del pensionato a rivalutazione ed interessi solo decorso il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge n.67/1988 cit.) anziché dalla data di maturazione dei singoli ratei. Il motivo è fondato. Questa Corte, con sentenza 19 marzo 1999, n.2552, richiamati i principi di cui alle sentenze della Corte costituzionale 12 aprile 1991, n.156 e 27 aprile 1993, n.196 circa il diritto del creditore di prestazioni previdenziali o assistenziali - all'incremento del proprio credito per interessi e rivalutazione dalla data di reiezione della domanda o dalla scadenza del 120° giorno dalla presentazione di essa, ove richiesta, senza che sia intervenuta pronuncia dell'ente, o dalla nascita del diritto, ove non sia prevista domanda - e i principi riaffermati da questa stessa 145499.doc 4 Corte di legittimità circa l'applicabilità dello spatium deliberandi (Cass. 27 aprile 1998, n.4307) dalla data del riconoscimento del diritto (nel caso in cui la legge non richieda la presentazione della domanda da parte dell'interessato) ha affermato che in ipotesi, come quella in esame, in cui il beneficio economico sia riconosciuto dalla legge con decorrenza anteriore alla sua entrata in vigore, la data della nascita del diritto (dalla quale decorre lo spatium deliberandi per l'ente previdenziale) deve identificarsi nel giorno dell'entrata in vigore della legge, non in quello di decorrenza del beneficio. La ragione sta in ciò che prima dell'entrata in vigore della legge il diritto non viene ad esistenza e non essendo, pertanto, azionabile, neppure è concepibile un obbligo di provvedere e un correlativo ritardo. Il Collegio, in assenza anche di argomentazioni contrarie, non ritiene di doversi discostare da tale indirizzo giurisprudenziale, del tutto coerente con i principi dell'ordinamento quali enucleati dalle citate sentenze del giudice delle leggi e di questa stessa Corte. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere accolto;
la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice equiordinato, indicato in dispositivo, il quale deciderà attenendosi al principio di diritto secondo cui su quanto ai pensionati spetta a titolo di quote aggiuntive di cui all'art.21, sesto comma, legge 11 marzo 1988, n.67, competono rivalutazione ed interessi con decorrenza dal centoventunesimo giorno successivo al 14 marzo 1988 o dalla data della relativa maturazione, quanto ai ratei maturati a partire dal centoventunesimo dalla data suddetta, tenuto conto altresì (oltreché di quanto eventualmente già corrisposto dall'INPS per interessi sul capitale non rivalutato) della cumulabilità di rivalutazione ed 145499.doc 5 interessi per i ratei maturati fino al 30 dicembre 1991, rimanendo tale cumulabilità esclusa (ai sensi dell'art. 16, sesto comma, della legge n.412 del 30 dicembre 1991) per quelli successivi a tale data. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, addì 12 giugno 2001. IL PRESIDENTE витаорецити NSORE IL CONSIGLIERE ESTENSORE, Prician не IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, - 2 AGO. 2001 IL CANCELLIERE I D , 0 O 1 L 3 A L . S 3 T O S 5 B R A . T A 7 2 3 7 . 6 145499.doc