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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Il giorno 31/03/2025, ore 10:07, davanti al g.o.p. Giuseppa Caraccia, chiamato il processo iscritto al n. 3928/2023 R.G.A.C., sono presenti l'Avv. Marcello Madonia per parte opponente e l'Avv. Marilena Filpi in sostituzione dell'Avv. De Lima Souza per parte opposta, i quali concludono come nei rispettivi atti introduttivi, verbali e note conclusive;
l'Avv. Madonia ribadisce l'improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo esperimento di mediazione essendo stata avanzata l'istanza ad un Organismo territorialmente incompetente e l'Avv. Filpi si oppone alla suddetta eccezione;
discutono brevemente la causa e chiedono che venga decisa.
IL G.O.P.
Dopo la camera di consiglio in cui si è ritirato dopo la trattazione degli altri procedimenti, come da odierno ruolo di udienza, alle ore 13:45, riapre il verbale che allega alla sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., di cui, in assenza delle parti, dà lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa
Caraccia, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura
1 in udienza del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3928/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso
DA
, nato a [...] il [...], c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Marcello Madonia ( Email_1 giusta procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
(codice fiscale , con sede in Milano Via San Controparte_1 P.IVA_1
Prospero n.4, in persona dell' (codice fiscale Controparte_2
) corrente in Milano Via Dante n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Gianluca de Lima Souza ( giusta Email_2
procura generale alle liti in notaio Dott. in Milano, Repertorio. n. 45616, Persona_1
Raccolta n. 14719 del 17/02/2021
SOCIETA' OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione decreto ingiuntivo
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ rigetta l'opposizione proposta dai sig.ri e e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4933/2022 emesso dal Tribunale di
ER;
➢ condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite che vanno liquidate in complessive € 2.540,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
➢ lascia a carico degli opponenti le spese del procedimento monitorio.
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Tribunale di ER
Terza Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28/02/2023, i sig.ri, quest'ultima nella qualità di coobbligata, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4933/2022 emesso da questo Tribunale, depositato il 25/11/2022 e notificato il 21/01/2023, con cui ai predetti è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di Controparte_1
€ 16.109,92, oltre interessi come da domanda e le spese della procedura monitoria liquidate in € 567,00 per compensi e in € 145,50 per esborsi, oltre oneri accessori come per legge, quale residuo dovuto in forza di un contratto di finanziamento stipulato il
02/07/2002 con Banca Finconsumo s.p.a.
Gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo eccependo, preliminarmente, l'eccezione decennale della prescrizione del credito essendo trascorsi ben oltre 13 anni dalla scadenza di pagamento dell'ultima rata prima dell'interruzione del termine atteso che la pubblicazione delle cessioni in blocco nella Gazzetta Ufficiale non ha alcuna valenza di costituzione in mora e, quindi, alcun effetto interruttivo della prescrizione ed hanno chiesto la condanna della società opposta ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Si è costituita in giudizio la la quale, previa richiesta di Controparte_1
concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione in fatto ed in diritto contestando l'eccezione di prescrizione e la illegittimità delle condizioni contrattuali per l'applicazione del tasso di interessi al di sotto del tasso soglia di usura;
in via subordinata, ha chiesto la condanna degli opponenti al pagamento della diversa, maggiore o minore somma che sarebbe risultata all'esito dell'attività istruttoria.
Con ordinanza del 06/07/2023 è stata rigettata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ed assegnato termine a parte opposta per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
Con le note scritte per l'udienza cartolare del 25/03/2024, parte opponente ha chiesto dichiararsi la nullità della domanda di mediazione atteso che la società opposta ha chiesto la mediazione ad un organismo non competente per territorio.
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Tribunale di ER
Terza Sezione Civile
Assegnati i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 31/03/2025.
Eccezione improcedibilità per incompetenza territorio organismo di mediazione
Con ordinanza del 06/07/2023, avuto riguardo all'oggetto della presente controversia
(contratto di finanziamento), alla società opposta è stato assegnato il termine di quindici giorni, decorrente dalla data 01/09/2023, per avviare il procedimento di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 (introdotto dall'art. 84, primo comma, lett.
b), D.L. 69/2013, conv. in L. 98/2013) e la causa è stata rinviata all'udienza del
29/01/2024 per il prosieguo.
Con la nota di trattazione scritta per l'udienza del 29/01/2024, la società opposta ha depositato il verbale della mediazione avente esito negativo per la mancata presenza degli opponenti, i quali non hanno, invece, presenziato all'udienza stante il mancato deposito delle note scritte, quindi, la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del
25/03/2024.
Con le note scritte per la predetta udienza, gli opponenti hanno eccepito la nullità della domanda di mediazione rilevando che la società opposta l'avrebbe presentata avanti ad un organismo incompetente per territorio atteso che la citata domanda e l'invito alla mediazione non indicavano una sede fisica in ER.
Nulla, sotto tale profilo, ha dedotto parte opposta né con la nota di trattazione scritta per l'udienza del 01/07/2024 né nelle note conclusive depositate per l'udienza del
31/03/2025.
Ciò posto, l'eccezione è priva di pregio e non merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 4 co. 1 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e ss. Modifiche, la domanda di mediazione va presentata davanti ad uno degli organismi che si trova nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
Secondo condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all'organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e pertanto la stessa deve essere considerata come non espletata con le conseguenze previste dalla legge.
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Tribunale di ER
Terza Sezione Civile
Nella fattispecie, dalla istanza presentata dalla il 18/07/2023 presso Controparte_1
l'organismo prescelto ( con sede legale in Roma via Fregene n. 9) risulta CP_3
che la stessa ha richiesto che la mediazione si svolgesse in ER indicando che la competenza territoriale era di detta città.
Con pec del 19/07/2023, il citato Organismo di mediazione ha invitato il sig. Pt_1
a partecipare all'incontro fissato, in modalità telematica, per il 09/08/2023 ed a
[...] comunicare, almeno cinque giorni prima della data dell'incontro, la propria volontà di aderire al procedimento;
quindi, ha specificato che il link per il collegamento sarebbe stato inoltrato solo dopo formale adesione evidenziando che la sede CP_3
competente era quella di ER (cfr. docc. dep. 20/03/2023 produzione opponenti).
È pur vero, come ha sostenuto parte opponente, che nella lettera di convocazione per il primo incontro in ER non è stata indicata alcuna ubicazione della sede ma, a ben vedere, tale indicazione era irrilevante atteso che l'incontro avrebbe dovuto svolgersi in modalità telematica.
Parte opponente avrebbe dovuto dimostrare semmai che nella sede di ER non vi era una sede secondaria dell'Organismo di mediazione allegando, magari, la copia tratta dal sito web della società contenente l'elenco delle sedi in base all'accordo dell'art. 7 comma 2 lett. c del D.M. n. 180 del 2010.
Ciò non ha fatto e, peraltro, visitando il detto sito web, si evince che ha CP_3
una sede secondaria in ER.
Alla luce di tutto quanto esposto, la domanda proposta dalla parte attrice deve essere rigettata.
Eccezione di prescrizione
Innanzitutto, va rilevato che qualora il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consista in una prestazione unitaria che la parte è tenuta ad eseguire per intero, pur se l'esigibilità della stessa è dilazionata nel tempo, come avviene nel contratto di mutuo, è sempre applicabile il termine di prescrizione decennale non solo per la somma mutuata ma anche per gli interessi pattuiti.
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Tribunale di ER
Terza Sezione Civile
Pertanto, nel caso di contratto di finanziamento, il termine della prescrizione non decorre dalla scadenza delle singole rate ma dalla scadenza contrattualmente statuita per il pagamento dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento e ciò in ragione del fatto che il finanziatore, prima di detta scadenza, non può legittimamente pretenderne il pagamento.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, ormai da tempo, che “Il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. L'unicità del debito non determina il frazionamento di esso neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, o agli interessi moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento” (cfr. Cass. 10.02.2023 n. 4232;
Cass. 08/08/2013 n. 18951; Cass. 30/08/2011 n. 17798; Cass. 10.09.2010 n. 19291;
Cass. 06.02.2004 n. 2301).
Nella fattispecie, dalla documentazione versata in atti (contratto di finanziamento e piano di ammortamento) emerge che la somma finanziata avrebbe dovuto essere rimborsata con n. 36 rate mensili e che la prima rata è stata versata il 15/08/2002 e l'ultima rata avrebbe dovuto essere pagata in data 15/07/2005, dunque, considerando tale data quale dies a quo per il computo della prescrizione decennale, il credito si sarebbe dovuto prescrivere in data 15/07/2015.
Con lettera raccomandata a.r. datata 13/10/2011, ricevuta il 27/10/20211, Toscana
Finanza s.p.a., nel comunicare al sig. la cessione del credito da Parte_1
Santander Consumer Finanza, gli ha intimato il pagamento di quanto dovuto in forza del contratto n. 2277025 ovvero della somma di € 5.936,76, diffida che ha interrotto il termine di prescrizione;
dunque, da tale ultima data ha cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione che andava a scadere il 27/10/2021.
Il decorso predetto termine di prescrizione, successivamente, è stato interrotto dalla raccomandata datata 21/11/2018, missiva non ritirata e tornata al mittente per compiuta giacenza il 10/12/2018, con cui la società ha comunicato al sig. la CP_1 Pt_1
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Tribunale di ER
Terza Sezione Civile
cessione del credito in suo favore e, contestualmente, lo ha diffidato al pagamento di quanto dovuto (cfr. docc. 1 – 7 - 8 – 9 produzione società opposta).
Ciò detto, va osservato che nel caso di mancata consegna, per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a ricevere la lettera raccomandata, questa si presume conosciuta.
In tal caso è previsto che la raccomandata venga depositata presso l'Ufficio postale e di tale formalità venga data comunicazione al destinatario, mediante avviso di giacenza presso l'Ufficio postale, lasciata nella cassetta delle lettere e decorsi trenta giorni senza che il destinatario provveda al ritiro della raccomandata, questa viene restituita al mittente con la dicitura “al mittente per compiuta giacenza”.
Il ritorno al mittente “per compiuta giacenza” non inficia la validità e l'efficacia della spedizione, salvo prova contraria da parte del destinatario (cfr. Cass. 28/11/2013 n.
26708).
Nella fattispecie, gli opponenti non hanno rappresentato né provato circostanze idonee a smentire siffatta presunzione.
In ultimo, va rilevato che “Nel caso di solidarietà tra più obbligati, ex art. 2055 c.c.,
l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art.
1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare” (cfr.
Cass. Sez. Unite, 27/04/2022 n. 13143).
Ne deriva che, la comunicazione interruttiva della prescrizione trasmessa al sig.
è stata idonea ad interrompere la prescrizione anche nei confronti della Pt_1
coobbligata in solido, sig.ra Pt_2
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Tribunale di ER
Terza Sezione Civile
Conseguentemente, considerato che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data
21/03/2023, il credito della società nei confronti degli opponenti non si Controparte_1
è prescritto.
Per le superiori ragioni va rigettata l'opposizione e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 4933/2022 che va dichiarato esecutivo.
Spese processuali
In ultimo, per quanto riguarda le spese del giudizio, gli opponenti va condannati, in solido, al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla società opposta s.p.a. nella presente fase d'opposizione.
Al riguardo, va rilevato che “Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo ad una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite” (cfr. Cass.
11/04/2019 n. 9035).
La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato con il D.M. n. 147 del 13/08/2022, avuto riguardo ai valori minimi della tabella n. 2 per le cause di valore tra € 5.200,01 e € 26.000,00, tenuto conto che il valore della causa rientra nel minimo dello scaglione di pertinenza e che l'istruzione è stata solo documentale.
Va, infine, mantenuta ferma la condanna della parte ingiunta, poi opponente, al pagamento delle spese già liquidate della fase monitoria.
Così deciso in ER, 31 marzo 2025
IL GIUDICE
Giuseppa Caraccia
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