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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/04/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1455/2023 R.G., promossa con ricorso depositato in data
25.7.2023
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dagli Avv.ti GIANNIOTTI ISABELLA e VIANELLO FRANCESCA,
come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il suo loro studio in Venezia
Mestre Viale Ancona n. 43/6.
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
– resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. CONTE GIORGIO , come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto presso il suo lro studio in Via Allegri n. 29 - Mestre Venezia
O G G ETTO : Ri sarci mento dan ni da deq ual i f i cazi one .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
In via principale di merito
1 A) accertare l'illegittimità della dequalificazione operata da ai danni del sig. CP_1 Parte_1
a partire dall'aprile 2020 e ordinare alla Società resistente di ripristinare immediatamente il sig.
nella pienezza delle mansioni svolte fino al marzo 2020, riconducibili all'inquadramento Pt_1
nel profilo professionale di specialista tecnico amministrativo, corrispondente al parametro 193 –
area professionale 2^ del Ccnl Controparte_2
B) condannarsi al risarcimento dei danni patrimoniali subiti fino ad ora dal sig. CP_1 Pt_1
quantificati in euro 100.735,95 a titolo di danno da dequalificazione, o nella diversa somma
[...]
che dovesse essere ritenuta di giustizia;
C) condannarsi al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti fino ad ora dal sig. CP_1 Pt_1
quantificati in euro 20.000 a titolo di danno biologico/esistenziale, o nella diversa somma
[...]
che dovesse essere ritenuta di giustizia;
D) condannarsi al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, patiendi, e ad CP_1
oggi ancora non quantificabili per il protrarsi della dequalificazione ai danni del sig. oltre Pt_1
la data di deposito del presente ricorso;
E) con integrale rifusione di spese ed onorari professionali con distrazione a favore dei procuratori.
Per parte resistente:
Rigettarsi le domande del ricorrente siccome infondate e sprovviste di prova.
Onorari, accessori e spese rifusi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di fin CP_1
dal 1982 da ultimo con inquadramento in 2^ area professionale del CCNL
Autoferrotramvieri con profilo di Specialista Tecnico Amministrativo, lamentando il demansionamento asseritamente attuato nei suoi confronti da aprile 2020 presso l'ufficio
Programmazione Navale ( , periodo dal quale era stato lasciato sostanzialmente CP_3
inattivo fino a gennaio 2023, per poi attribuirgli mansioni meramente esecutive. Agiva in giudizio nei confronti di affinché, accertato il demansionamento, la società fosse CP_1
condannata a riassegnargli mansioni consone all'inquadramento posseduto nonché a risarcirgli i danni patiti sia per perdita della professionalità che biologico/esistenziali.
2 2. Costituendosi in giudizio negava che il ricorrente fosse stato lasciato in inattività CP_1
o demansionato, sostenendo che gli erano state assegnate anche da aprile 2020 mansioni coerenti all'inquadramento posseduto, ferma restando la facoltà del datore di lavoro di attuare nei suoi confronti la mobilità orizzontale come previsto dalla normativa speciale
(art. 3 del Regolamento allegato al RD 148/1931). Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.
3. Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante assunzione di svariate testimonianze e perveniva infine in decisione all'udienza odierna,
previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § §
4. E' pacifico che il ricorrente fino al marzo 2020 svolgesse all'interno dell'ufficio
Programmazione Navale (NaPro) svariate mansioni coerenti al proprio inquadramento seguendo le direttive dell'ing. , Direttore della Navigazione. In particolare si Tes_1
occupava di programmazione degli orari dei servizi di navigazione di e delle CP_1
società affidatarie di specifici servizi di navigazione, con le quali si interfacciava direttamente, forniva agli altri uffici aziendali dati di navigazione, partecipava ad incontri ufficiali in sostituzione del capoufficio, realizzava studi di fattibilità relativi ad eventuali modifiche di linee o istituzione di nuove linee – da ultimo in relazione alle necessità di rimodulazione del servizio per l'emergenza pandemica nel marzo 2020 -, anche attraverso verifiche sul campo. In questo senso vi è documentazione dimessa da parte ricorrente e si tratta di circostanze non contestate da . CP_1
5. Il ricorrente deduce di essere stato posto in sostanziale inattività a far data da aprile 2020
e fino a gennaio 2023, ed in seguito di avere avuto assegnate mansioni prettamente esecutive non coerenti con il proprio inquadramento.
6. La norma di riferimento è costituita dall'art. 2103 c.c., secondo cui “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni
3 riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”; l'art. 3 dell'allegato A del RD 148/31 – secondo cui “L'azienda ha facoltà di passare gli agenti di ruolo da uno ad altro servizio o ramo di servizio con la stessa qualifica o con altra dello stesso grado, come dalle tabelle graduatorie che saranno stabilite dall'azienda.” – reca norma apparentemente sovrapponibile, si rileva peraltro che non sono in atti le “tabelle graduatorie” aziendali.
7. In sostanza, si tratta di verificare se il ricorrente sia stato utilizzato, anche da aprile 2020,
in mansioni coerenti con il suo inquadramento, e – stante le specifiche deduzioni di cui al ricorso a questo proposito – non sia stato lasciato in sostanziale o comunque significativa inattività.
8. L'istruttoria svolta a parere del giudicante non consente di ritenere provati gli assunti di cui al ricorso: la documentazione dimessa da parte resistente – ci si riferisce alle mail dimesse sub docc. 3, 4 e 5 resist. – attesta che anche in questo periodo al ricorrente vennero formulate svariate richieste nell'ambito dell'attività di ufficio, in parte assegnandogli incarichi specifici, in parte tramite direttive rivolte a tutto il personale dell'ufficio relative sia a reportistica sull'attività di navigazione che a verifiche di CP_3
fattibilità di modifiche temporanee o meno delle linee che alla realizzazione di servizi particolari. Che il ricorrente fosse coinvolto nell'attività dell'ufficio e destinatario di incarichi risulta altresì confermato oltre che dal direttore anche dai colleghi Tes_1
e Parte_2 Parte_3
8.1 Quanto alla costruzione degli orari dei servizi di navigazione, le testimonianze assunte consentono di ritenere accertato che il ricorrente fin da prima di marzo 2020 non se ne occupasse in via esclusiva, sia in quanto dal 2010 detta attività veniva svolta in autonomia anche da (inserito nell'ufficio dal 2005) sia perché egli non era coinvolto Parte_2
nella fase di industrializzazione degli orari occupandosi, con l'avvento dei nuovi software
(2012/2013 secondo quanto ricostruito dai testi) della sola fase propedeutica di studio ed elaborazione di tabelle Excel. Quindi, anche se deve ritenersi provato che da aprile 2020 il
4 ruolo del ricorrente a questo proposito venne ridotto – ma non escluso, non essendoci ragioni obiettive per non attribuire credibilità a quanto riferito sul punto dal teste Tes_1
– in contemporanea con l'ampliamento dell'organico dell'ufficio e la concomitante assegnazione di incarichi di costruzione degli orari anche ai colleghi e da Parte_2
marzo 2020 a impiegati anche per la industrializzazione tramite i Parte_3
nuovi software, ciò non conteste di ricavarne una sostanziale sottoutilizzazione del ricorrente.
9. Infatti per quanto fin qui argomentato è da ritenersi accertato che anche da aprile 2020 il ricorrente ha svolto comunque una pluralità di attività tipiche del suo profilo di inquadramento.
10. La circostanza che il ricorrente non venne adibito, da aprile 2020, ad altre attività tra quelle svolte in precedenza – ci si riferisce alle verifiche sul campo ed alla sostituzione del capoufficio in riunioni ufficiali ed al suo coinvolgimento diretto nei rapporti con le aziende affidatarie di servizi – non esclude che quanto sia residuato relativamente alla normale attività dell'ufficio lo impiegasse comunque in maniera qualitativamente e quantitativamente rilevante. Ciò, anche in considerazione del numero limitato di verifiche sul campo ed incontri in sostituzione del dirigente realizzati negli anni precedenti (sulla limitata frequenza di incarichi comportanti verifiche sul campo si vedano anche le deposizioni di e ) . Testimone_2 Testimone_3
11.
Considerato che
i testi hanno riferito dell'attività del ricorrente per il e del suo CP_3
coinvolgimento in attività dell'ufficio anche in relazione al periodo successivo a gennaio
2023, quando allo vennero assegnate anche mansioni ulteriori relative alle Pt_1
segnalazioni del personale di bordo circa non conformità ed ai reclami da parte degli utenti,
deve ritenersi non provato neppure per questo periodo il demansionamento.
12. Il ricorso va quindi rigettato.
13. Le spese di lite sono compensate tra le parti a fronte della diversa qualità delle parti e di quanto emerso in giudizio a proposito di una effettiva modifica delle mansioni del
5 ricorrente a far data da aprile 2020, sia pure non tale da determinare il suo demansionamento.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Venezia, 04/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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