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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 25/03/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2390/2022: tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DI COLA PAOLO Parte_1
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. POPOLINI PAOLO CP_1
Appellata ha pronunziato la presente
SENTENZA
con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2486 del 2022
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da - assunto il 1.4.1999 dalla Parte_1 [...]
, società del e trasferito ad Controparte_2 CP_3 [...] dal 1.11.2009 a seguito di fusione per incorporazione della in CP_1 CP_2
con inquadramento nel livello 6° - volto ad ottenere: CP_1
1) L'accertamento dello svolgimento dal novembre 2009 di mansioni corrispondenti a quelle previste per il livello 7°A fino al settembre 2018 e per il livello 8° dall'ottobre 2018 e la conseguente condanna di al CP_1 pagamento della complessiva somma di € 46.818,99 a titolo di differenze retributive, come da conteggi in atti (relativo al periodo gen. 2010-set. 2020);
2) L'accertamento del diritto a percepire, con decorrenza da Agosto 2015,
l'indennità per maneggio denaro, per un totale di € 8.587,30;
3) L'accertamento del diritto a percepire l'indennità di reperibilità da marzo
2017, per l'importo complessivo di € 1.720.00, nonché € 654,00 a titolo di rimborso forfettario per l'utilizzo del proprio telefono cellulare;
4) L'accertamento del diritto al riconoscimento degli incentivi previsti dall'art. 113 del Codice degli Appalti, per un importo di € 12.606,00.
2. Il Tribunale ha respinto il ricorso sulla base delle seguenti ragioni:
-non avere il ricorrente evidenziato elementi sufficienti per affermare di aver diritto ad un inquadramento diverso da quello rivestito, né fornito elementi utili al fine di verificare le modalità attraverso le quali ha svolto le mansioni indicate in ricorso;
-quanto alla domanda risarcitoria da perdita di chance, avere la società convenuta rilevato che al momento del termine per la presentazione della domanda per l'affidamento dell'incarico di Responsabile tecnico Albo Gestori
Ambientali il ricorrente non era in possesso della richiesta certificazione
(avendo lo stesso dichiarato nella domanda che avrebbe sostenuto l'esame il
12.3.2019, mentre il termine per la presentazione della domanda era il
5.3.2019), non potendosi quindi addebitare alla società la mancata partecipazione alla selezione;
2 -quanto alla indennità di maneggio denaro non risultare che il ricorrente avesse una specifica responsabilità nel maneggiare le piccole somme di cui assumeva di aver avuto il possesso;
-quanto all'indennità di reperibilità non avere il ricorrente la disponibilità di un telefono di servizio, né risultando che lo stesso si sia trovato a dover rientrare in servizio;
-quanto agli incentivi per le funzioni tecniche non aver il fornito alcuna Pt_1 indicazione circa l'adozione del regolamento e le modalità di calcolo dell'incentivo, stante la previsione di cui all'art. 113, comma 3, del D. Lgs. n.
50/2016.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente affidato ai seguenti motivi:
1) Erronea motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle differenze retributive per il livello superiore, stante l'omessa valutazione della documentazione prodotta in atti;
2) Erronea motivazione in ordine al richiesto risarcimento per perdita di chance, per omessa motivazione sulla discriminazione relativa alla seconda indagine conoscitiva;
3-4-5) Erronea motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'indennità di maneggio denaro, dell'indennità di reperibilità e rimborso forfettario per uso telefono personale e degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016.
4. Si è costituita l' chiedendo il rigetto del gravame e, in via CP_1 subordinata, la riduzione della somma rivendicata, anche tenuto conto della eccepita prescrizione.
5. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'appello merita accoglimento nei soli limiti che seguono.
3 7. Infondato è il primo motivo di gravame, rilevando la Corte come correttamente il primo giudice ha valutato carenti le allegazioni di parte ricorrente in punto di modalità di svolgimento delle mansioni, tenuto conto che i diversi livelli contrattuali si differenziano per il livello di autonomia e di responsabilità richiesti al lavoratore.
7.1 Richiama, preliminarmente, il Collegio il procedimento logico-giuridico che consente la determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, il quale consta di tre fasi imprescindibili: accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti nel contratto collettivo ed, infine, raffronto tra il risultato della prima indagine e di quanto emerso dai testi normativi della seconda.
7.2 E, al riguardo, il signor - per come evidenziato da - ha Pt_1 CP_1 del tutto omesso di dettagliare nel ricorso introduttivo le mansioni svolte, tanto che dalla lettura dell'atto introduttivo non è dato neanche comprendere quali siano le attribuzioni in concreto svolte dal medesimo nell'ambito dell'organizzazione datoriale, omettendo anche di indicare il contenuto delle declaratorie contrattuali - sia per quanto concerne quella del livello attribuito sia per i due superiori livelli rivendicati - ed omettendo, altresì, di effettuare ogni raffronto tra gli elementi qualificanti le mansioni dei superiori livelli rivendicati e quelli relativi alle mansioni concretamente svolte.
7.3 Nel ricorso di primo grado il signor invero, in maniera peraltro Pt_1 confusa e ripetitiva, si è limitato a richiamare incarichi particolari dal medesimo ricoperti, senza in alcun modo specificare i peculiari profili dell'attività eseguita, che ne consentano la sussunzione nell'ambito della declaratoria contrattuale dei livelli 7° ed 8° del CCNL di categoria rivendicati.
7.4 Come espresso dalla Corte di Cassazione con la sent. n. 8025 del
21.05.2003 “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì
4 espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.”
7.5 In motivazione la Suprema Corte ha precisato come “…. non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e
l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale…” (v. anche Cass. sent. n. 8552 del 2018).
7.6. Tale orientamento deve considerarsi consolidato e, difatti, la Suprema
Corte ha ribadito che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto.” (v. Cass. n. 8993, del 2011, in motivazione).
7.7 Tale profilo è del tutto carente nel ricorso introduttivo del e né è Pt_1 possibile supplire a detta carenza espletando la prova testimoniale richiesta, la quale può limitarsi solamente a confermare o smentire le attività descritte in ricorso (prova testimoniale avente, peraltro, ad oggetto circostanze ininfluenti ai fini del riconoscimento dei superiori livelli di inquadramento rivendicati).
7.8 Nell'atto di gravame l'appellante lamenta ora l'omessa valutazione dei documenti prodotti in atti, senza cogliere le ragioni del rigetto della domanda, tenuto altresì conto che il mero deposito di documenti - anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite - non può supplire alla carenze di allegazione ed assertive, risultando la loro completa formulazione in ricorso un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertare ed eventualmente da provare (se non contestati o ammessi da controparte) e che, altresì, non è consentito supplire
5 alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza (Cass. sent. n. 13825 del 2008).
7.9 I documenti prodotti dall'odierno appellante e richiamati nell'atto introduttivo non comprovano, in ogni caso, lo svolgimento di mansioni rientranti nel livello 7° o 8° del CCNL di settore (contratto collettivo dei servizi ambientali, doc. 2 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), tenuto conto che in ordine all'indicazione dello stesso da parte della in data CP_2
30.6.2004 quale soggetto preposto a dirigere l'attività di autotrasporto (doc. 3)
i funzionari dell'Albo Autotrasportatori della Provincia di Roma esprimevano parere negativo, con sospensione dell'iscrizione della società (doc. 4), che l'indicazione dello stesso in data 3.4.2007 quale Responsabile Tecnico presso l'Albo Smaltitori/Gestori Ambientali (doc. 6) non fornisce alcuna utile indicazione in punto di attività svolta e di autonomia e responsabilità connessi a tale incarico (dal ricoperto sino al 27.1.2010, quindi in un periodo di Pt_1 quasi completo disinteresse ai fini della presente causa – v. doc. 9), che la nomina del medesimo, con ordine di servizio n. 206 del 2019, quale responsabile del Settore Tecnico e Collaudi, è relativa ad incarico rientrante nelle competenze dell'impiegato di 6° livello (v. doc. 39 del fascicolo di primo grado del ricorrente) e che i documenti allegati al numero 45 del ricorso introduttivo (relativi a nomina del quale Direttore di Esecuzione Pt_1
Contratto o, in taluni casi, quale componente e presidente di commissione di collaudi) pure nulla indicano in punto di gradazione ed intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito;
né può rimproverarsi al primo giudice di non aver tenuto conto delle specifiche tecniche di cui ai capitolati di appalto in atti – da cui emergerebbe, secondo l'appellante, l'elevato profilo di responsabilità richiesto – tenuto conto che in tema di produzione documentale è onere della parte allegare specificamente le ragioni della produzione stessa, in relazione al contenuto dei documenti,
6 nonché di evidenziarne il contenuto e la consistenza, non essendo a tal fine sufficiente la loro mera produzione, se non accompagnata da allegazioni inerenti la loro rilevanza ai fini della decisione.
7.10 Inammissibilmente, poi, l'appellante svolge nell'atto di gravame molteplici nuove deduzioni in fatto e in diritto relative alle attività svolte, deduzioni non consentite in appello, in quanto l'onere di allegazione deve essere assolto – ex art. 414 cpc – nell'atto introduttivo ed è in tale atto che deve essere adempiuto con il previsto grado di specificità, con conseguente inammissibilità di ogni attività integrativa al riguardo effettuata.
8. Passando ad esaminare il secondo motivo di doglianza, lamenta l'appellante l'omessa valutazione da parte del primo giudice di quanto dedotto nell'atto introduttivo in ordine alla dedotta discriminazione relativa alla seconda indagine conoscitiva avviata da per il ruolo di Responsabile Tecnico CP_1
Albo Gestori Ambientali in data 28.3.2019 (lamentando di avere i requisiti richiesti e l'illogico rigetto dell'istanza di ammissione alle prove), in punto di domanda risarcitoria per perdita di chance.
8.1 Al riguardo evidenzia, in via preliminare, il Collegio la dirimente circostanza che il signor pur essendosi soffermato nel corpo del ricorso su tale Pt_1 vicenda, non ha poi proposto alcuna domanda risarcitoria al riguardo nelle conclusioni del ricorso stesso.
8.2 A ciò si aggiunga che, in ogni caso, per come evidenziato da nei CP_1 propri scritti, l'incarico di cui l'appellante lamenta la mancata attribuzione non prevede alcuno specifico compenso (e, difatti, nessuna specifica allegazione è contenuta in proposito nell'atto introduttivo), non comprendendosi, quindi, quale danno abbia potuto anche solo ipoteticamente subire il che non Pt_1 ha, in ogni caso, neanche indicato al riguardo elementi da cui poter ipotizzare l'esistenza di una possibilità di accoglimento dell'istanza proposta.
8.3 La doglianza deve essere, quindi, respinta.
9. Pure infondata è la censura con cui l'appellante lamenta il mancato riconoscimento dell'indennità di reperibilità e di rimborso forfettario per l'uso del telefono personale. 7 9.1 Ciò in quanto la contrattazione collettiva (art. 32, lett. G) subordina la corresponsione di tale indennità alla attivazione da parte del datore di lavoro del servizio di reperibilità ed all'inserimento del lavoratore nei turni di reperibilità (non superiori ad 8 per ogni mese), laddove è pacifico che il signor non fosse tenuto ad alcun turno di reperibilità (circostanza neanche Pt_1 dedotta dallo stesso), non essendo quindi neanche tenuto a rispondere ad alcuna telefonata, per come dedotto da CP_1
10. Quanto, poi, agli incentivi per funzioni tecniche dispone l'art. 113, comma
3, del D. Lgs. n. 50 del 2016 che “L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”.
10.1 Correttamente il primo giudice ha, quindi, respinto la domanda sul punto, essendo pacifica la mancata adozione da parte di del Regolamento CP_1 richiamato dalla norma e prevedendo la stessa la necessaria preliminare adozione della disciplina regolamentare, da adottarsi sulla base della previa contrattazione decentrata integrativa;
la legge demanda, invero, al regolamento il compito di fissare le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le varie figure e la nascita del diritto all'incentivo è così condizionata non solo dalla prestazione dell'attività incentivata, bensì anche dall'adozione della suddetta disciplina regolamentare.
10.2 In ordine alla natura dell'emolumento in questione ed ai presupposti condizionanti l'insorgenza del diritto, la giurisprudenza della Suprema Corte, valorizzando la ratio della disposizione, si è, infatti, consolidata nell'affermare che l'incentivo ha carattere retributivo (Cass. n. 21398/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 6) ma ha chiarito che, poiché il legislatore ha rimesso, dapprima alla contrattazione collettiva decentrata e successivamente alla potestà regolamentare attribuita alle amministrazioni la determinazione delle modalità di ripartizione del fondo, la nascita del diritto è condizionata, non dalla sola prestazione dell'attività incentivata, bensì anche
8 dall'adozione del regolamento, in assenza del quale il dipendente può fare valere solo un'azione risarcitoria per inottemperanza agli obblighi che il legislatore ha posto a carico delle amministrazioni appaltanti (Cass. n.
13937/2017, Cass. n. 3779/2012, Cass. n. 13384/2004) (Cass. sent. n. 10222 del 2020).
10.3 E, nel caso di specie, il signor non ha proposto con il ricorso di Pt_1 primo grado alcuna azione di carattere risarcitorio, modificando poi le conclusioni dell'atto di appello relative al diritto agli incentivi in oggetto, ivi inserendo una domanda nuova di carattere risarcitorio - come tale inammissibile ex art. 437 cpc -.
11. Fondata, invece, è la censura con la quale l'appellante lamenta l'erroneo mancato riconoscimento dell'indennità maneggio denaro di cui all'art. 32, lett.
D), del CCNL di categoria.
11.1 Si premette che con l'originario ricorso il signor ha dedotto, al Pt_1 riguardo, che a decorrere dal 10.8.2015 aveva ricevuto molteplici anticipi di cassa al fine di procedere al pagamento delle sanzioni amministrative ricevute dai mezzi di proprietà dell' impegnati nella raccolta dei rifiuti o della Pt_2 tassa di possesso di tali mezzi e di aver svolto tale attività in maniera continuativa (fino all'attualità), con una media mensile di somme di denaro contante custodite di circa € 3.500,00, con conseguente diritto all'indennità prevista dalla contrattazione collettiva a fronte del rischio assunto, maneggiando denaro per conto del datore di lavoro.
11.2 Tale circostanza non è stata in alcun modo contestata dalla società convenuta ed è, altresì, comprovata dalle autorizzazioni relative agli anticipi di cassa prodotti in atti (doc. 11 – 13 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente) nonché confermata dalla mail del 20.7.2017 (doc. 16 del medesimo fascicolo), attestante la definitiva consegna delle chiavi della cassaforte al signor in riferimento alle inerenze di pagamento dei verbali di Pt_1 contravvenzioni.
11.3 Da ciò consegue il diritto del medesimo a percepire l'indennità di maneggio denaro prevista dall'art. 32, lett. D, del CCNL (pari al 5% della
9 retribuzione base parametrale del livello di appartenenza), tenuto conto che tale norma contrattuale lega la corresponsione dell'indennità alla mera circostanza del maneggio di denaro da parte del dipendente, con la conseguenza che erroneamente il Tribunale ha respinto la domanda sulla base del rilievo che non risulta che il ricorrente abbia avuto una specifica responsabilità nel maneggiare le piccole somme di denaro di cui assume di avere avuto il possesso, possesso invero comprovato dalla documentazione in atti (e relativo a somme, comunque, di importo non esiguo); né rileva l'evenienza evidenziata dalla società nei propri scritti, che le autorizzazioni agli anticipi di cassa prodotte dal recano la firma del Dirigente Pt_1 responsabile, che si assume quindi la responsabilità finanziaria di gestione, in quanto l'indennità di cassa è legata al mero maneggio di denaro da parte del dipendente – con i connessi rischi e responsabilità che ne conseguono –.
12. Deve, quindi, in parziale accoglimento dell'appello, accertarsi e dichiararsi il diritto di a percepire, con decorrenza da Agosto 2015 e sino al Parte_1 deposito del ricorso di primo grado, l'indennità per maneggio denaro, da quantificarsi nella misura prevista dalla contrattazione collettiva sulla base della retribuzione parametrale del livello 6° di appartenenza (non potendo, al riguardo, accertarsi la spettanza dell'emolumento nella misura quantificata nei conteggi allegati all'atto introduttivo, in quanto sviluppati sulla base dei livelli
7° ed 8°), oltre interessi e rivalutazione dalla spettanza dei singoli ratei al soddisfo;
né rileva, al riguardo, la prescrizione quinquennale eccepita da
(relativa alle somme pretese per il periodo anteriore al quinquennio CP_1 precedente la notifica del ricorso del 3.3.2021), tenuto conto che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del
2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”, cessazione pacificamente non avvenuta nel caso di specie (Cass. sent. n. 26246 del
10 2022).
13. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio debbono essere compensate nella misura di nove decimi (9/10), mentre la restante parte segue le regole della soccombenza.
P.Q.M.
- In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata – confermata nel resto – accerta e dichiara il diritto di Pt_1
a percepire, con decorrenza da Agosto 2015 e sino al deposito del
[...] ricorso di primo grado, l'indennità per maneggio denaro, da quantificarsi nella misura prevista dalla contrattazione collettiva sulla base della retribuzione parametrale del livello 6° di appartenenza, oltre interessi e rivalutazione dalla spettanza dei singoli ratei al soddisfo;
- Compensa le spese di lite del doppio grado nella misura di nove decimi
(9/10) e condanna alla rifusione della restante parte, spese che CP_1 vengono liquidate per l'intero in € 4.000,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 4.500,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%.
Roma, 25/03/2025
Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca
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