Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere rel.
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 21.09.2024, iscritta al n. 322/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
06.03.2025
d a
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
Gianluca Corriere, Giuseppe Tescione e Giaquinto Antonietta del foro
OGGETTO: di Santa Maria Capua Vetere, domiciliatari giusta delega in atti.
Altre ipotesi
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
in persona
Controparte_1
del rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
dello Stato Distrettuale di Brescia.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 78 del 2024 del Tribunale di Mantova.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n.78/2024, pubblicata il 22 marzo 2024,
il Tribunale di Mantova ha respinto il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, volto ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità
[...]
dell'esclusione del ricorrente dalle graduatorie permanenti ATA
24 mesi, profilo CS (collaboratore scolastico), condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale, sotto un primo profilo, ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato la validità del titolo di studio invocato a sostegno del diritto all'inserimento nelle suddette graduatorie (“diploma di qualifica professionale di operatore dei servizi di ristorazione settore cucina”) e conseguito nel 2013 presso l'Istituto Paritario Professionale “Centro Studi Sannitico” di Durazzano.
Ed infatti, nell'anno 2013 lo svolgimento di esami di qualifica triennale era consentito, ai sensi dell'art. 8 co. 5 del
D.P.R. n. 87 del 2010, in via transitoria e per l'ultimo anno, solo a quegli Istituti professionali che nell'a.s. 2010/2011 avessero deciso di realizzare un corso di durata triennale e che, quindi, - 3 -
fossero stati riconosciuti come scuola paritaria quantomeno dall'a.s. 2010/2011. Questo però non era il caso dell'Istituto
Sannitico, che era stato riconosciuto paritario con provvedimento del 2016 retroattivamente efficace a partire dall'a.s. 2012/2013 e non prima, né era stato autorizzato a svolgere nell'a.s. 2012/2013
esami di qualifica triennale.
Quindi, l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria appariva conseguenza necessaria della non veridicità della sua dichiarazione di possesso del titolo di studio, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 26 dicembre 2000, n. 445, falsità da intendersi in senso meramente oggettivo.
Sotto diverso profilo, il Tribunale ha pure ritenuto che, a prescindere dalla motivazione che precede, e quindi anche voler ritenere, in tesi, che il Centro Sannitico, una volta ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria con effetto retroattivo, fosse legittimato a rilasciare il titolo di studio in esame, nel caso di specie ricorressero elementi idonei a provare, in assenza di elementi di segno contrario che il aveva omesso di Pt_1
fornire, l'inesistenza del titolo in esame per l'assenza di una effettiva sessione d'esame nell'anno 2013 (mancato deposito dei registri degli esami di qualifica, assenza di fatto di un'adeguata struttura aziendale, essendo il centro in condizioni logistiche assai precarie, mancata allegazione dell'attestazione degli esami sostenuti, mancata dimostrazione dell'effettiva frequenza del relativo corso e mera certificazione dell'esistenza del diploma ad - 4 -
opera del coordinatore delle attività didattiche).
Contro la sentenza il ha proposto appello, Pt_1
difendendo la validità del titolo di studio in questione e chiedendo la riforma della decisione, con accoglimento delle proprie domande.
Il si è costituito in giudizio e, in Controparte_1
via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, avendo il impugnato la sentenza unicamente con Pt_1
riferimento alla prima ragione di invalidità del titolo di studio esposta dal giudice e non anche alla seconda ragione, distinta e alternativa, riguardante la mancanza di prova dell'esistenza del diploma richiamato dal Pt_1
Nel merito ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto.
L'udienza di discussione si è svolta con collegamento da remoto, ai sensi dell'art.127 bis c.p.c., e la causa è stata decisa con sentenza, il cui dispositivo è stato letto in udienza e poi comunicato alle parti, avendo queste rinunciato a presenziare alla lettura del dispositivo (mediante un nuovo collegamento telematico).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può trovare accoglimento.
1) È pacifico che il in data 10 maggio 2021, Pt_1
abbia presentato domanda di inclusione nelle graduatorie permanenti ATA-24 mesi (si tratta delle graduatorie provinciali di 3a fascia), nel profilo CS (collaboratore scolastico), della - 5 -
Provincia di Mantova.
In sede di domanda, egli ha indicato quale titolo di accesso al profilo la qualifica di “Operatore dei servizi della
Ristorazione-Settore Cucina” conseguita presso l'Istituto
Paritario “Centro Studi Sannitico” nell' a.s. 2012/2013.
Con provvedimento del 26 giugno 2021, il è Pt_1
stato escluso dalla graduatoria sul presupposto della non validità
il titolo di studio allegato alla domanda.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente ha chiesto di dichiarare l'illegittimità di tutti gli atti che avevano portato a detta esclusione e di ordinare il suo inserimento nella graduatoria, con il punteggio spettantegli.
Il si è costituito eccependo, da una parte, CP_1
l'invalidità della qualifica dichiarata e, dall'altra parte,
l'inesistenza del titolo a fronte di indizi gravi, precisi e concordanti del mancato espletamento dell'esame.
Il Tribunale, come anticipato in premessa, ha accolto entrambe le difese del , richiamando vari precedenti CP_1
giurisprudenziali (anche di questa Corte territoriale).
::::::::::
2) Con l'impugnazione, il ha censurato Pt_1
unicamente la motivazione riguardante la invalidità della qualifica in quanto rilasciata da un istituto scolastico che non poteva rilasciarlo, e ha rilevato che nel 2016 l'Istituto Sannitico
era stato riconosciuto come paritario, con efficacia retroattiva sin - 6 -
dall'a.s. 2012/2013, il che implicava che fin da tale data fosse abilitato ex lege ad emanare titoli idonei e, quindi, legittimi.
Ha aggiunto che, su ricorso dell'Istituto Sannitico, il Tar
Campania aveva, con sentenza n. 414 del 18 gennaio 2023,
dichiarato l'illegittimità del provvedimento dell'
[...]
secondo il quale l'Istituto Controparte_3
Sannitico non risultava destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale.
Ha pure sottolineato che la stessa Corte di Cassazione
aveva statuito, con la sentenza del 15 giugno 2023, che, una volta riconosciuta la parità, la scuola poteva rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole statali e, pertanto, non era possibile disquisire, su richiesta dell'Amministrazione, in merito “alle modalità di concreto svolgimento degli esami per l'acquisizione della qualifica e, a
cascata, sulla validità del diploma conseguito”.
Tale essendo il contenuto dell'impugnazione, deve rilevarsi da subito che la stessa merita il rigetto anche solo per il fatto che non contesta il secondo e autonomo accertamento effettuato dal giudice di primo grado, riguardante l'inesistenza del titolo di studio in esame, per non essere mai stato conseguito a causa del mancato reale espletamento del relativo corso e degli esami finali, accertamento questo del tutto distinto e alternativo rispetto a quello contestato con l'appello (e relativo quest'ultimo alla validità formale dell'asserito titolo di studio, essendo il - 7 -
Centro Sannitico abilitato al suo rilascio, una volta ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria con effetto retroattivo all'anno
2012/2013).
Come fondatamente eccepito dal appellato, il CP_1
ha sostanzialmente prestato acquiescenza al suddetto Pt_1
secondo accertamento, non avendolo impugnato (art.329 c.p.c.),
per cui se anche l'impugnazione proposta dal fosse Pt_1
ritenuta fondata sulla sola – e unica - questione della validità formale dell'asserito titolo di studio essendo il Centro Sannitico
abilitato a rilasciarlo, riproposta dal in sede di Pt_1
impugnazione, residuerebbe il secondo accertamento effettuato dal Tribunale sull'inesistenza in concreto del diploma,
accertamento non contestato dall'appellante e in grado di per sé
stesso di sorreggere il rigetto della domanda del Pt_1
Al riguardo è bene rilevare che il , CP_1
costituendosi in primo grado, aveva eccepito, da un lato,
l'invalidità della qualifica dichiarata e, dall'altro lato,
l'inesistenza del titolo a fronte di indizi gravi, precisi e concordanti del mancato espletamento dell'esame.
Era dunque onere del dimostrare non solo la Pt_1
validità formale del titolo in quanto emesso da una scuola riconosciuta come paritaria, ma anche l'esistenza del titolo di studio invocato (a fini dell'inserimento in graduatoria), e ciò ai sensi dell'art. 2697 c.c., a norma del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il - 8 -
fondamento.”
Tale onere non è stato assolto, non avendo il Pt_1
dimostrato non solo la validità (di cui si tratterà più avanti), ma,
prima ancora, neppure l'esistenza del titolo.
Egli, infatti, non ha prodotto il diploma, ma soltanto un documento datato 10 marzo 2017, con il quale il Coordinatore
del Centro Studi Sannitico, “visti gli atti d'ufficio”, ha certificato che aveva conseguito, nella Parte_1
sessione d'esami dell'anno scolastico 2012/2013 presso l'Istituto
Paritario, il diploma di qualifica professionale di “operatore dei servizi di ristorazione del settore cucina” (riportando il voto complessivo di 100/centesimi).
Il contenuto del documento riguarda, pertanto, non l'effettivo conseguimento del diploma, al quale il sottoscrittore neppure afferma di avere assistito, ma il fatto che tale conseguimento risulti dagli atti consultati.
Oltretutto, nella parte finale del certificato è specificato che il certificato è rilasciato a richiesta dell'interessato e che lo stesso non poteva essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione.
Tale documento può al più provare che il Coordinatore
abbia consultato gli atti di ufficio, da cui sarebbe risultato il conseguimento del diploma, ma non che le risultanze di tali atti di ufficio – peraltro neppure prodotti in giudizio dal – Pt_1
corrispondessero al reale accadimento dei fatti e, cioè, la - 9 -
veridicità sostanziale di quanto in essi rappresentato relativamente all'effettivo superamento dell'esame.
Ciò detto per quanto riguarda l'unico elemento di prova prodotto dal ricorrente (ossia la certificazione in esame),
ricorrono invece numerosissime circostanze documentate o comunque pacifiche che inducono a dubitare dell'effettivo possesso del titolo da parte del Pt_1
In particolare, è pacifico che la Controparte_4
, con sede a Durazzano, è stata costituita l'8 marzo
[...]
2012 (cfr. visura camerale prodotta dal ). CP_1
Il 30 marzo 2012, la società chiedeva il riconoscimento dello status di scuola paritaria per l'Istituto sito in Durazzano, via Sant'Alfonso 5, a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013
(cfr. doc. C, 2a del , prodotto in primo grado in data 28 CP_1
agosto 2023, ossia il ricorso al Tar proposto dalla società
avverso il rigetto dell'istanza di riconoscimento).
Nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dello status di scuola paritaria, il 12 giugno 2012 (e cioè pochi giorni prima del termine del 30 giugno 2012 di conclusione del procedimento) un ispettore si è recato presso la sede dell'Istituto
e, in presenza del padre della legale rappresentante della società,
ha constatato che i locali erano inaccessibili per lavori in corso e,
in ogni caso, che mancavano idonei arredi nei locali diversi dalle aule (cfr. doc. C, 2c del : sentenza del Tar di rigetto del CP_1
ricorso proposto dalla società avverso il diniego del - 10 -
riconoscimento dello status di scuola paritaria).
L'istanza di riconoscimento della parità è stata poi rigettata in via amministrativa il 17 luglio 2012, per la mancata indicazione della denominazione dell'istituzione scolastica, il difetto delle autocertificazioni sui carichi pendenti e sull'idoneità
e disponibilità giuridica dei locali, la mancanza del certificato igienico-sanitario, dell'autorizzazione all'uso della cucina del certificato di controllo H.A.C.C.P., l'inutilizzabilità della perizia tecnica di idoneità statica dell'immobile, la mancanza delle certificazioni relative all'agibilità, ai requisiti igienico-santari ed alla prevenzione incendi dei locali, l'inaccessibilità dei locali per lavori in corso, la mancanza di idonei arredi nei locali diversi dalla aule (doc.C, 2c ). CP_1
Secondo i documenti prodotti dallo stesso Centro Studi
Sannitico in un recente giudizio promosso avanti al Tar della
Campania (e riprodotti dal ai docc. C, 7 e 8, fasc.1° CP_1
grado), nonostante il diniego del riconoscimento, l'Istituto nel
2013 avrebbe comunque organizzato una sessione d'esami di qualifica per ben 1400 candidati, i quali avrebbero tutti superato le prove, salvo rarissime eccezioni, con 100/100esimi
(invariabilmente con voto di ammissione pari a 90, voto della prima prova pari a 4 e voto della seconda prova pari a 6).
Secondo i citati documenti, tra i quali 14 verbali tutti denominati «verbale n. 8 A.S. 2012/2013», gli scrutini si sarebbero tenuti in date che vanno dal 10.3.2013 (domenica) al - 11 -
7.10.2013.
Nel medesimo giudizio, ha Controparte_4
anche prodotto i “registri” degli esami, dai quali però non risulta la data di svolgimento delle prove, né il contenuto delle stesse.
Con sentenza dell'11 giugno 2014, il Tar della Campania ha rigettato il ricorso proposto dalla Controparte_4
avverso il rigetto dell'istanza di riconoscimento dello status di scuola paritaria (doc.C,2c ). CP_1
Successivamente, il 15 ottobre 2015, il Consiglio di Stato
ha annullato il diniego di riconoscimento dello status di scuola paritaria per difetto di istruttoria, affermando che l'amministrazione avrebbe dovuto disporre una nuova visita ispettiva nei locali della scuola e prendere in considerazione i documenti integrativi che la società aveva inviato per posta (il merito dei quali non veniva comunque esaminato dal Consiglio
di Stato).
Con provvedimento dell'11 gennaio 2016, l
[...]
, richiamata la sentenza del Controparte_5
Consiglio di Stato e senza dare conto di alcun accertamento sulla sussistenza dei relativi requisiti, ha riconosciuto al Centro Studi
Sannitico lo status di scuola paritaria con decorrenza dall'anno scolastico 2012/2013.
Solo nel dicembre del 2019, il Centro Studi Sannitico ha depositato i registri degli esami del 2013 presso l
[...]
(doc. C, c 9 ). Controparte_5 CP_1 - 12 -
Ebbene, tutti gli elementi che precedono (richiamati anche dal giudice di primo grado) inducono a dubitare dell'effettiva esistenza del titolo di studio invocato dal Pt_1
apparendo altamente improbabile che il Centro Studi Sannitico
possa avere, nel suo primo anno di attività, raccolto ben 1400
candidati (esterni) agli esami di qualifica, nonostante si fosse visto rigettare l'istanza di riconoscimento come scuola paritaria e pur non avendo né chiesto, né ottenuto una sospensiva di tale rigetto.
Appare, inoltre, davvero poco credibile che tutti i 1400
candidati abbiano superato l'esame e che, salvo rarissimi casi,
abbiano riportato, come detto, il medesimo punteggio di
100/centesimi (90+6+4 punti).
Si tratta di dubbi del tutto ragionevoli ed è certo che, a fronte di tali elementi, fosse onere del lavoratore fornirne di contrari, in grado di superare le suddette risultanze, non essendo a questi fini sufficiente l'unico documento prodotto dal Pt_1
e di cui sopra.
Di questi elementi non vi è alcuna traccia in atti - avendo anzi il omesso addirittura di contestare le circostanze di Pt_1
fatto allegate dal - e la loro mancanza si aggiunge al CP_1
quadro indiziario di segno opposto fornito dall'amministrazione.
Così stando le cose, ritiene il Collegio che il Pt_1
come accertato dal giudice di primo grado con statuizioni non contestate dall'appellante, non abbia fornito la prova, come era - 13 -
invece suo onere, dell'esistenza del titolo di studio invocato per l'inserimento in graduatoria.
Di conseguenza, il ha operato correttamente, CP_1
emettendo il decreto di esclusione dalle graduatorie in questione,
come accertato dal Tribunale.
Soltanto per questa ragione l'appello deve essere respinto.
::::::::::
3) In ogni caso, anche a voler entrare nel merito dell'impugnazione, le censure del andrebbero Pt_1
comunque disattese, come questa Corte territoriale ha già
affermato in altri precedenti analoghi.
Come detto, il Tribunale, oltre ad aver accertato quanto precede, ha respinto il ricorso ritenendo altresì che non vi fosse prova della validità del titolo vantato dal ricorrente, posto che il
Centro Studi Sannitico in base alla normativa di riordino dell'istruzione professionale non era autorizzato a svolgere nell'a.s. 2012/2013 esami di qualifica triennale.
Si è già anticipato sopra che il dopo aver Pt_1
chiarito di non essere in possesso del titolo in originale in quanto l' non aveva mai consegnato le Controparte_3
pergamene al Centro Sannitico, ma di aver depositato in giudizio un certificato di diploma rilasciato dallo stesso Centro Sannitico,
sostiene con l'appello che la sentenza contrasta con il principio di retroattività degli effetti giuridici derivanti dal riconoscimento - 14 -
dello status di scuola paritaria con decorrenza dall'a.s.
2012/2013, con tutti gli effetti che ne conseguono, tra i quali quello di rendere regolare lo svolgimento degli esami di qualifica professionale svolti presso il Centro Studi Sannitico per l'a.s. 2012/2013, come dimostrato dal «verbale n. 8 A.S.
2012/2013» degli scrutini in data 12.6.2023 e dal registro con il nominativo dei commissari, depositati in atti.
Aggiunge che è illegittimo il disconoscimento del valore di atto pubblico del diploma di qualifica professionale conseguito presso il Centro Studi Sannitico e richiama la giurisprudenza favorevole del giudice amministrativo, dei giudici di merito e ora anche della Corte di Cassazione (sent.n.
17223/23).
Come anticipato, le difese non possono essere condivise.
E' fuori dubbio che l' nel 2016, a seguito CP_6
della sentenza del Consiglio di Stato, abbia attribuito al Centro
Studi Sannitico lo status di scuola paritaria con decorrenza dall'a.s. 2012/2013 e quindi con effetto retroattivo.
L'Amministrazione ha però contestato la validità dell'esame di qualifica professionale, affermando che la scuola non era mai stata autorizzata allo svolgimento di esami di qualifica triennale (v. relazione dell'USR Campania – Ambito
Territoriale di Benevento, prodotta dal ). CP_1
Come detto, è pacifico che la decorrenza giuridica dello
status di scuola paritaria riconosciuto al Parte_2 -
[...]
risalga all'a.s. 2012/2013.
Ciò, però, non esclude che l'Amministrazione, in sede di verifica dei titoli vantati dai soggetti che hanno ottenuto l'iscrizione nelle graduatorie di Istituto e il conferimento degli incarichi di supplenza, possa svolgere controlli sulla regolarità
dei titoli.
Si tratta di un potere di controllo che, sotto un profilo di ordine generale, discende dai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e che, con riferimento specifico all'aggiornamento delle graduatorie provinciali permanenti per l'assunzione a termine, è espressamente previsto dai DM che disciplinano l'iscrizione e l'aggiornamento delle graduatorie: si veda l'art. 7, co. 5 del DM
614/17, valido per il triennio scolastico 2018/2021, e l'art. 6, co.
1, del DM 50/2021, valido per il triennio 2021/2024, secondo i quali il dirigente scolastico che ha conferito la supplenza ha l'obbligo di effettuare i controlli che riguardano «il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante».
E nel complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante rientra certamente anche il possesso di un valido titolo di studio,
primo requisito necessario per l'iscrizione nelle graduatorie.
Il Collegio è consapevole che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17223/23, pronunciata in un caso analogo che vedeva coinvolto il Centro Studi Sannitico, ha affermato che,
una volta intervenuto il riconoscimento dello status di scuola - 16 -
paritaria, «non abbia senso scrutinare, come invece ha fatto il
giudice d'appello su richiesta dell'Amministrazione, se gli esami fossero o meno stati espletati in conformità all'O.M. 90/2001
(art. 26-28), per poi tenere in non cale il conseguito diploma di
qualifica triennale per presunte irregolarità». E questo perché
l'art. 5 della L. 20.3.1865, n. 2248, all. E, «non esprime un potere generalizzato di disapplicazione degli atti amministrativi
per esigenze di diritto oggettivo, bensì persegue il fine precipuo
della tutela dei diritti soggettivi che si trovino ad essere lesi
dall'attività provvedimentale della p.a.; sicché anche nel
giudizio intrapreso dal privato per il riconoscimento del suo
diritto all'inclusione delle graduatorie di istituto sulla base del
conseguito diploma di qualifica triennale rilasciato da istituto
parificato, non può compiersi tale disapplicazione su richiesta
dell'amministrazione che vi ha dato causa, in odio ha il diritto
soggettivo, con il risultato di premiare la scorrettezza dei
pubblici poteri (v. Cass., Sez. L., n. 5703 del 2010 ; Cass.. Sez.
L., n. 13941 del 2009; Cass., Sez. L., n. 1365 del 2005, cui adde
Cass. n. 348/2002 e Cass. n. 48584/1998)». Orbene [prosegue la
S.C.], avendo il decreto n. 360/11.1.2016 dell CP_7
riconosciuto (come si è visto) la parità ai sensi della
[...]
legge n. 62/2000, cit., a decorrere dall'a.s. 2012/2013, ciò non può che aver comportato l'abilitazione del ' Parte_3
a rilasciare, già a far tempo da tale annualità, titoli di
[...]
studio aventi lo stesso valore di quelli rilasciati dalle scuole - 17 -
statali…»
Tuttavia, il Collegio, pur riconoscendo l'autorevolezza della decisione, ritiene di non poterla condividere, in ragione della diversità della fattispecie concreta rispetto a quelle oggetto del suddetto principio e tenuto altresì anche conto che si tratta di una pronuncia ancora isolata.
Nella specie, non si tratta di disapplicare il provvedimento di riconoscimento della parità con effetto dall'anno 2012/2013 da parte dell Controparte_8
ma solo di verificare se, per ciò solo, il titolo vantato
[...]
dal per ottenere l'iscrizione alle graduatorie sia Pt_1
legittimo.
Negare in radice tale verifica comporterebbe, in caso di accertata illegittimità del titolo, che né i soggetti inseriti in graduatorie e illegittimamente scavalcati dal né la Pt_1
scuola che ha accertato di aver illegittimamente preferito il ad altri aspiranti, potrebbero ripristinare la situazione di Pt_1
legittimità.
Ed invero, nel caso di specie il diritto spettante al lavoratore non è attribuito direttamente dal provvedimento di riconoscimento della parità adottato dall' Controparte_5
e del quale venga accertata l'illegittimità, con
[...]
conseguente disapplicazione a danno del lavoratore.
Nel caso di specie, il diritto del lavoratore ad essere inserito nelle graduatorie discende non dal provvedimento di - 18 -
riconoscimento della parità scolastica (che del resto nessuno giudica illegittimo), bensì dal superamento di una prova di esame che (come di seguito si cercherà di dimostrare) il Centro
Studi Sannitico, pur riconosciuto, non aveva il potere di tenere e organizzare, in quanto in violazione della normativa in vigore al momento della prova esame.
Occorre considerare che con DPR 87/2010, adottato a norma dell'art. 64, co. 4, DL 112/08, conv. in L. 133/08, è stato disciplinato il riordino dell'istruzione professionale. In
particolare, si è stabilito che gli istituti professionali fanno parte dell'istruzione secondaria superiore e si è previsto (tra l'altro), che a partire già dall'a.s. 2010/2011 la durata dei corsi da triennale sarebbe diventata quinquennale.
Quindi, partire dall'a.s. 2010/2011 le classi prime sono state organizzate secondo corsi di durata quinquennale e non era più possibile ottenere i diplomi di qualifica di durata triennale previsti dal regime precedente.
Peraltro, con l'art. 8, co. 5, del DPR 87/2010 è stato introdotto un regime transitorio: in caso di mancata adozione, da parte delle Regioni, degli atti dispositivi di cui all'art. 27, co. 2,
D.Lgs. 226/05 e in assenza delle intese tra Stato e Regioni
previste dal co. 2 dell'art. 8 del DPR, gli istituti professionali potevano continuare a realizzare corsi di durata triennale per il conseguimento dei diplomi di qualifica professionale.
In pratica, sussistendone le condizioni previste dalla - 19 -
legge, gli istituti professionali (statali e paritari) potevano continuare, in via transitoria, a realizzare corsi di durata triennale per quegli alunni che, iscrivendosi alla classe prima nell'a.s.
2010/2011, chiedevano di poter conseguire una qualifica professionale a conclusione del terzo anno di corso.
Tale regime transitorio (c.d. surrogatorio) è rimasto in vigore solo un anno, perché a seguito della stipulazione delle previste intese tra Stato e Regioni già dall'a.s. 2011/2012 gli studenti potevano iscriversi solo a corsi di durata quinquennale.
L'anno scolastico 2012/2013 era quindi l'ultimo anno in cui era possibile, per gli iscritti alle prime classi dell'a.s.
2010/2011, sostenere l'esame per il conseguimento della qualifica triennale.
Si può quindi affermare che, in tanto gli istituti professionali, sia statali che paritari, potevano alla fine dell'a.s.
2012/2013 svolgere esami di qualifica triennale, in quanto avevano già in corso e realizzato, a partire dall'a.s.
2010/2011, un corso triennale nell'ambito del regime
transitorio/surrogatorio allora vigente.
Risulta a questo punto chiaro che ai fini della validità del titolo conseguito dal a giugno 2013 non è sufficiente Pt_1
che il Centro Studi Sannitico abbia ottenuto con decorrenza giuridica dall'a.s. 2012/2013 lo status di scuola paritaria, perché in base al regime transitorio/surrogatorio sarebbe stato necessario conseguire il suddetto status sin dall'a.s. 2010/2011. - 20 -
E' chiaro infatti che la possibilità per una scuola paritaria di rilasciare in base al regime surrogatorio il diploma professionale nell'a.s. 2012/2013 presupponeva che tale scuola fosse paritaria sin dall'inizio del relativo corso triennale.
In tal senso, risulta corretta e in questo senso va intesa l'affermazione dell (contenuta nella Controparte_7
richiesta di verifica formulata dall'Istituto scolastico mantovano), secondo cui il Centro Studi Sannitico non ha mai ottenuto alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale: infatti, a tal fine, il Centro Studi Sannitico avrebbe dovuto essere scuola paritaria sin dall'a.s. 2010/2011, perché solo così era autorizzato, nell'ambito del regime surrogatorio transitoriamente in vigore per l'a.s. 2010/2011, a realizzare corsi triennali e, di conseguenza, a svolgere i relativi esami di qualifica triennale.
Non basta, quindi, che l'esame finale si sia di fatto svolto in un momento in cui, per effetto della retroattività del riconoscimento, l'istituto professionale del Centro Studi
Sannitico doveva a posteriori considerarsi in quel momento scuola paritaria, ma era necessario che l'Istituto fosse abilitato,
come scuola paritaria, a realizzare sin dall'a.s. 2010/2011 il corso triennale che, eccezionalmente nell'ambito del regime surrogatorio, poteva concludersi nell'a.s. 2012/2013 con un esame di qualifica triennale.
L'affermare che, avendo il decreto 11.1.2016 dell
[...] [...]
riconosciuto la parità a decorrere dall'a.s. Controparte_9
2012/2013, non può che aver comportato l'abilitazione a rilasciare già da tale annualità titoli parificati a quelli delle scuole statali, trascura di considerare il regime transitorio allora in vigore per gli istituti professionali.
Risulta a questo punto chiaro l'intento perseguito dal
Centro Studi Sannitico: poiché l'a.s. 2012/2013 era l'ultimo in cui gli Istituti professionali che avessero organizzato nell'a.s.
2010/2011 un corso triennale potevano svolgere esami per il conseguimento della qualifica triennale, il Centro Studi
Sannitico richiese nel 2012 il riconoscimento dello status di scuola paritaria per l'a.s. 2012/2013 e nel corso dell'a.s.
2012/2013, realizzò molte sessioni di esami per privatisti
(rectius: candidati esterni, tale infatti era , onde far loro Pt_1
conseguire una qualifica professionale equipollente a quella rilasciata da Istituti professionali statali autorizzati per l'ultima volta a svolgere esami di qualifica triennale.
Insomma, anche se deve riconoscersi che al momento di svolgimento degli esami il Centro Studi Sannitico aveva lo status di scuola paritaria, non per ciò solo era autorizzato allo svolgimento di esami di qualifica triennale.
Nel 2013 lo svolgimento di tali esami era infatti consentito solo a quegli istituti professionali che nell'a.s.
2010/2011 avevano deciso di realizzare, in forza del regime transitorio allora in vigore, un corso di durata triennale. - 22 -
Orbene, se solo questi erano gli istituti professionali che nell'a.s. 2012/2013 potevano ancora svolgere esami di qualifica triennale, ne consegue logicamente che gli stessi esami potevano essere svolti solo da quegli Istituti professionali privati che erano stati riconosciuti come scuola paritaria quantomeno dall'a.s.
2010/2011.
Opinare diversamente, si giunge alla irragionevole conclusione che un istituito professionale rimasto privato (senza alcun riconoscimento di scuola paritaria) durante il corso triennale, rimasto quindi svincolato dall'osservanza dei requisiti previsti dallo specifico ordinamento scolastico per l'ammissione agli esami di qualifica professionale (conformità all'ordinamento scolastico dell'insegnamento, preparazione degli insegnati ecc.) possa, ciononostante, rilasciare ai propri alunni diplomi professionali equipollenti, per il solo fatto di aver ottenuto all'ultimo momento, e soltanto per l'ultimo anno in cui si svolgono gli esami di un corso triennale, lo status di scuola paritaria.
Ed è proprio quello che è accaduto nel caso di specie tramite l'organizzazione nel corso del 2013 da parte del Centro
Studi Sannitico di numerose sessioni di esami di qualifica triennale riservata, come si è visto sopra, a centinaia di candidati esterni (1400).
Alla luce delle considerazioni sino a qui svolte, non è
quindi condivisibile il presupposto su cui si fonda la tesi - 23 -
dell'appellante ossia che il riconoscimento dello status di scuola paritaria con decorrenza 2012/2013 autorizzava per ciò solo il
Centro Studi Sannitico a svolgere nell'a.s. 2013/2013 esami di qualifica triennale.
Ne deriva il rigetto dell'appello anche sotto questo profilo.
Solo per completezza, si aggiunge che se i verbali degli scrutini in atti dimostrano che gli esami si sono formalmente tenuti nel rispetto della normativa tecnica prevista per gli Istituti
professionali dagli artt. 26, 26 e 27 dall'Ordinanza Ministeriale
n. 90/2001 circa le prove d'esame, nessuna prova vi è circa il
Cont rispetto dei requisiti previsti dall'art. 28 della stessa per l'ammissione agli esami di qualifica triennale dei candidati esterni (aver svolto in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni).
In conclusione, l'appello è infondato e la sentenza va confermata sotto tutti i profili.
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4) Per quanto attiene alle spese del presente grado di giudizio, l'esistenza di precedenti di merito e soprattutto di legittimità favorevoli al ricorrente, da cui questa Corte
territoriale ha ritenuto di discostarsi, ne giustifica l'integrale compensazione. - 24 -
Il Collegio dà atto, ai fini della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'importo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12, che l'impugnazione è stata integralmente respinta.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n.78/2024 del
Tribunale di Mantova;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Brescia, 6 marzo 2025
Il Consigliere rel.
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)
Il Presidente
(dott.Antonio Matano)