Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 59
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Sentenza 6 marzo 2025

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La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, ha emesso la sentenza n. 78/2024, confermando il rigetto del ricorso di un lavoratore escluso dalle graduatorie permanenti ATA per la mancanza di un titolo di studio valido. Il ricorrente sosteneva l'illegittimità dell'esclusione, invocando la validità del diploma di qualifica professionale conseguito presso un istituto paritario, riconosciuto retroattivamente. Il Ministero dell'Istruzione, invece, eccepiva l'invalidità del titolo e l'inesistenza del diploma, sostenendo che l'istituto non fosse autorizzato a rilasciare titoli di studio nel periodo in questione.

Il giudice ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato né la validità né l'esistenza del titolo, evidenziando che l'istituto non era stato riconosciuto come paritario fino al 2016 e che non vi erano prove concrete del superamento degli esami. La Corte ha sottolineato l'onere probatorio a carico del ricorrente, che non ha fornito elementi sufficienti a confutare le argomentazioni del Ministero. Pertanto, l'appello è stato respinto, confermando la legittimità dell'esclusione dalle graduatorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 59
    Giurisdizione : Corte d'Appello Brescia
    Numero : 59
    Data del deposito : 6 marzo 2025

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