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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/11/2025, n. 5718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5718 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9998/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9998/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 25 novembre 2025 ad ore 10.36 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. RUSSO MASSIMILIANO Parte_1 Per essuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte precisa le conclusioni come da atti di causa e chiede la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento e la condanna alle spese processuali.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9998/2025 promossa da:
, nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
), elett. dom. domiciliato in VIA NUOVALUCELLO 256 INT.7 CATANIA;
C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO MASSIMILIANO giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
, (C.F. ), nato a [...], il [...], res. in Aci Controparte_1 C.F._2
Castello, via Litteri n.9 sc.A – contumace
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione del 18.07.2025, la ricorrente premetteva di essere proprietaria del locale garage sito in Acireale (frazione Balatelle), via Vitale n. 10, posto al piano seminterrato, di mq 45 circa, riportato nel N.C.E.U. al foglio 48, particella 224, sub 22 cat. C/6, consistenza mq 43, R.C. 142,13.
Detto immobile, giusto contratto di locazione del 01.06.2023 (registrato il 19.5.25 al n. 996 serie 3T presso l'Agenzia delle Entrate sede di Acireale) è condotto in locazione, per uso garage e deposito macchinari, da , per un canone annuo di € 1.320,00, da corrispondersi in n. 4 rate Controparte_1 trimestrali anticipate di euro 330 ciascuna. Tuttavia, rilevava che parte conduttrice si era resa morosa nel pagamento del canone locativo, pari ad € 330,00 quale canone dovuto per il trimestre dicembre
2024-febbraio 2025; € 330,00 quale canone dovuto per il trimestre marzo 2025-maggio 2025; per un totale di € 660,00; oltre a non aver provveduto al pagamento di € 10/mese quale contributo per le spese pagina 2 di 4 di energia elettrica, per un totale di € 60,00. Sicchè, chiedeva la convalida dello sfratto ed il rilascio dell'immobile, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 18.09.2025, tenuto conto della mancata comparizione di parte resistente e dell'inidoneità della notifica ex art. 143 cpc ai fini della convalida dello sfratto per morosità, veniva disposto il mutamento del rito. All'udienza del 25.11.2025, la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalla parte ricorrente come in atti e verbali di causa a seguito di discussione orale ex art.429
c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , non costituito benchè ritualmente Controparte_1 citato.
Nel merito, le domande attoree sono fondate.
Risulta dagli atti di causa, che, con contratto di locazione del 01.06.2023, registrato il 19.05.2025,
l'immobile in oggetto veniva concesso in locazione al resistente, per un canone annuo di € 1.320,00, da corrispondersi in n. 4 rate trimestrali anticipate di euro 330 ciascuna.
Appare, altresì, accertato che il conduttore è rimasto inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione per il trimestre dicembre 2024-febbraio 2025 e per il trimestre marzo 2025-maggio 2025; per un totale di € 660,00.
Ciò premesso, secondo il costante orientamento della Corte di Legittimità, il mancato pagamento del canone di locazione, costituisce grave inadempimento all'obbligazione primaria del conduttore che comporta la risoluzione contrattuale ( cfr ex multis Cass. n. 21242/2006; vd. Cass. n.12769/98).
Per tali motivi, il contratto di locazione oggetto del contendere va risolto per grave inadempimento del conduttore. Ne consegue, altresì, l'immediato rilascio dell'immobile in oggetto.
Le spese processuali, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal primo scaglione delle tabelle n. 2 e 5 allegate al DM n. 55/2014, comprensivo delle spese relative alla fase di convalida, decurtati della fase di studio, introduttiva, istruttoria con riguardo al presente procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, previa dichiarazione di contumacia di , così provvede: Controparte_1
- dichiara risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato in data 01.06.2023, registrato il 19.05.2025, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione;
- ordina l'immeditato rilascio dell'immobile in oggetto da parte di in favore di Controparte_1
; Parte_1
pagina 3 di 4 - Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 725,00 per compensi, oltre € 72,66 per spese vive, oltre IVA , CPA e spese generali (15%), come per legge.
Verbale chiuso alle ore 10.40.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9998/2025
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 25 novembre 2025 ad ore 10.36 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. RUSSO MASSIMILIANO Parte_1 Per essuno è comparso Controparte_1
Il Giudice invita la parte a precisare le conclusioni.
Il procuratore della parte precisa le conclusioni come da atti di causa e chiede la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento e la condanna alle spese processuali.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9998/2025 promossa da:
, nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
), elett. dom. domiciliato in VIA NUOVALUCELLO 256 INT.7 CATANIA;
C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. RUSSO MASSIMILIANO giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
, (C.F. ), nato a [...], il [...], res. in Aci Controparte_1 C.F._2
Castello, via Litteri n.9 sc.A – contumace
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di intimazione del 18.07.2025, la ricorrente premetteva di essere proprietaria del locale garage sito in Acireale (frazione Balatelle), via Vitale n. 10, posto al piano seminterrato, di mq 45 circa, riportato nel N.C.E.U. al foglio 48, particella 224, sub 22 cat. C/6, consistenza mq 43, R.C. 142,13.
Detto immobile, giusto contratto di locazione del 01.06.2023 (registrato il 19.5.25 al n. 996 serie 3T presso l'Agenzia delle Entrate sede di Acireale) è condotto in locazione, per uso garage e deposito macchinari, da , per un canone annuo di € 1.320,00, da corrispondersi in n. 4 rate Controparte_1 trimestrali anticipate di euro 330 ciascuna. Tuttavia, rilevava che parte conduttrice si era resa morosa nel pagamento del canone locativo, pari ad € 330,00 quale canone dovuto per il trimestre dicembre
2024-febbraio 2025; € 330,00 quale canone dovuto per il trimestre marzo 2025-maggio 2025; per un totale di € 660,00; oltre a non aver provveduto al pagamento di € 10/mese quale contributo per le spese pagina 2 di 4 di energia elettrica, per un totale di € 60,00. Sicchè, chiedeva la convalida dello sfratto ed il rilascio dell'immobile, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 18.09.2025, tenuto conto della mancata comparizione di parte resistente e dell'inidoneità della notifica ex art. 143 cpc ai fini della convalida dello sfratto per morosità, veniva disposto il mutamento del rito. All'udienza del 25.11.2025, la causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalla parte ricorrente come in atti e verbali di causa a seguito di discussione orale ex art.429
c.p.c.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , non costituito benchè ritualmente Controparte_1 citato.
Nel merito, le domande attoree sono fondate.
Risulta dagli atti di causa, che, con contratto di locazione del 01.06.2023, registrato il 19.05.2025,
l'immobile in oggetto veniva concesso in locazione al resistente, per un canone annuo di € 1.320,00, da corrispondersi in n. 4 rate trimestrali anticipate di euro 330 ciascuna.
Appare, altresì, accertato che il conduttore è rimasto inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione per il trimestre dicembre 2024-febbraio 2025 e per il trimestre marzo 2025-maggio 2025; per un totale di € 660,00.
Ciò premesso, secondo il costante orientamento della Corte di Legittimità, il mancato pagamento del canone di locazione, costituisce grave inadempimento all'obbligazione primaria del conduttore che comporta la risoluzione contrattuale ( cfr ex multis Cass. n. 21242/2006; vd. Cass. n.12769/98).
Per tali motivi, il contratto di locazione oggetto del contendere va risolto per grave inadempimento del conduttore. Ne consegue, altresì, l'immediato rilascio dell'immobile in oggetto.
Le spese processuali, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal primo scaglione delle tabelle n. 2 e 5 allegate al DM n. 55/2014, comprensivo delle spese relative alla fase di convalida, decurtati della fase di studio, introduttiva, istruttoria con riguardo al presente procedimento.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, previa dichiarazione di contumacia di , così provvede: Controparte_1
- dichiara risolto per grave inadempimento del conduttore il contratto di locazione stipulato in data 01.06.2023, registrato il 19.05.2025, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione;
- ordina l'immeditato rilascio dell'immobile in oggetto da parte di in favore di Controparte_1
; Parte_1
pagina 3 di 4 - Condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 725,00 per compensi, oltre € 72,66 per spese vive, oltre IVA , CPA e spese generali (15%), come per legge.
Verbale chiuso alle ore 10.40.
IL GIUDICE
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
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