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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/07/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 2043 del 22.9.2020
Oggetto: responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. – risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario rel. ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 208/2021 del Ruolo Generale
A.C. Appelli, promossa da
, erede di , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Tommasi, in Parte_1 Persona_1
virtù di procura in atti
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Viola Messa, in virtù di procura in atti Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 21.5.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.3.2018, si rivolgeva al Giudice del lavoro presso il Persona_1
Tribunale di Lecce, deducendo che: 1) in data 05/06/2013, veniva assunto dalla ditta individuale corrente in Lecce alla via strada provinciale Lecce – San Pietro in Lama con la Controparte_1
qualifica di conduttore di impianti di selezione e frantumazione pietre;
2) in data 05/06/2013 mentre attendeva alle sue mansioni nella cava, e precisamente si trovava nella parte superiore della cava intento a riempiere delle taniche di olio motore da utilizzarsi per la pala meccanica, mentre si trovava in prossimità del bordo della cava, probabilmente a causa di un cedimento del terreno, precipitava da un'altezza di circa metri 14 atterrando su un cumulo di tufo. Ripresa conoscenza, essendo da solo provvedeva con il proprio telefonino a contattare il datore di lavoro che, intervenuto e resosi CP_1
conto della situazione, chiamava l'autombulanza che provvedeva al trasporto dell'infortunato presso il locale nosocomio;
3) sul luogo dell'infortunio provvedevano agli accertamenti i locali agenti dello
SPESAL i quali all'esito rilevavano diverse infrazioni ed elevavano verbale di prescrizione e contravvenzione;
4) a seguito dell'infortunio, il ricorrente riportava fratture del massiccio facciale, esiti di trauma cranico con cefalea e vertigini;
5) istruita la pratica presso la competente sede CP_2
venivano riscontrate le predette patologie e riconosciuto un danno biologico di grado complessivo pari a 8% e liquidato un indennizzo complessivo pari a €. 5.726.18.
Tanto premesso, il chiedeva riconoscere il suo diritto al risarcimento dei danni nella misura Per_1
indicata in narrativa del ricorso o in quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa e per l'effetto condannare al risarcimento del danno oltre interessi e rivalutazione dal Controparte_1 di dell'incidente al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Nel corpo del ricorso, il quantificava il danno differenziale richiesto in misura “pari a € Per_1
14.280,08 cui vanno detratti €.
5.726.18 versati dall' in data 10/10/2014, pertanto residuerebbe CP_2 ad oggi la somma di €. 8.553,90 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno dell'incidente al soddisfo”.
Costituendosi in giudizio, contestava la domanda, chiedendo che “l'Ill. mo Sig. Controparte_1
Giudice del Lavoro voglia, gradatamente, dichiarare la nullità del ricorso introduttivo e in subordine, e nel merito, voglia rigettare la richiesta di risarcimento danni così come formulata nell'interesse di in quanto del tutto inammissibile e comunque infondata in fatto Persona_1 ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze”.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove orali, veniva decisa con sentenza n. 2043 pubblicata il 22.9.2020, con cui il Tribunale adito rigettava la domanda compensando fra le parti le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 15.3.202, proponeva appello Per_1
[...]
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto cinque motivi.
Con il primo motivo, rubricato “SULL'ESISTENZA DEL FATTO STORICO”, Persona_1 deduceva di aver assolto all'onere della prova in ordine al verificarsi del fatto storico, avendo allegato e provato “l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione”.
Viceversa, il datore di lavoro non avrebbe provato “la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure necessarie ad evitare il danno, incluse quelle previste, e spesso non scritte, della massima sicurezza tecnologicamente fattibile di cui all'art. 2087 del codice civile”.
Più nello specifico, l'appellante sosteneva che la circostanza che al momento dell'infortunio egli fosse alle dipendenze di è pacifica e provata documentalmente anche con il contratto di Controparte_1 assunzione;
che era precipitato in una cava di proprietà dell'appellato mentre svolgeva attività lavorativa alle sue dipendenze;
che le lesioni da lui riportate in seguito alla caduta erano state accertate dai medici, così come il danno biologico da parte dell' Aggiungeva che la caduta poteva essere CP_2
evitata se la cava fosse stata recintata.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante, sempre a proposito della dinamica dell'infortunio, ribadiva che stava lavorando sul bordo della cava intento a riempiere delle taniche di olio motore da utilizzarsi per la pala meccanica e che in ogni caso, la responsabilità del datore di lavoro non sarebbe venuta meno se fosse risultato accertato che, come dallo stesso sostenuto, il si era recato sul Per_1
bordo della cava per verificare se stesse arrivando un camion.
Ciò in quanto l'infortunio era avvenuto durante l'orario lavorativo, mentre il dipendente stava svolgendo mansioni assegnategli e la caduta si era verificata per assenza di protezione della cava: il bordo della cava non aveva né segnalazione né protezione, nè al era stato consegnato Per_1
alcun dispositivo di protezione individuale (casco e cintura per la lavorazione in quota); inoltre, il datore di lavoro era assente e non vi era alcuno a sovraintendere alle operazioni.
Tali fatti storici erano stati confermati dalle dichiarazioni del datore di lavoro, dal contenuto della sua comparsa, dall'intervento dei sanitari, dei funzionari dello Spesal e della polizia.
In relazione alla responsabilità del datore di lavoro, di cui al terzo motivo di appello, Per_1
esponeva che il bordo della cava non era recintato e si apriva uno strapiombo di circa 14 metri di altezza;
che la cava non aveva segnali di pericolo che avvisassero dell'approssimarsi dello strapiombo. Inoltre, lo stato manutentivo della cava, il cui terreno era incolto, ricoperto da oggetti di lavorazione e macchinari costituiva un ostacolo all'apprensione visiva dell'approssimarsi del ciglio.
Infine, il datore di lavoro era assente, e non vi era nessuno che avrebbe potuto avvertire il lavoratore del pericolo.
In diritto, l'appellante osservava che “la ricostruzione dei fatti operata in sentenza, che comunque si contesta, anche ove confermata, non integrerebbe mai quei requisiti di abnormità, imprudenza e imprevedibilità sufficienti ad escludere la responsabilità del datore di lavoro”.
Richiamava, sul punto, giurisprudenza di legittimità circa “gli obblighi di tutela della salute posti a carico del datore di lavoro e l'esclusione del rapporto di causalità tra inadempimento del datore di lavoro ed evento, che avviene esclusivamente quando esso sia autosufficiente nella determinazione dell'evento, cioè se abbia il carattere dell'abnormità per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile”, aggiungendo che “tutti questi elementi non sono stati tenuti in considerazione in sentenza”.
Con altro motivo di appello, affrontava il tema del “valore probatorio della sentenza penale Per_1
e delle contravvenzioni amministrative”.
Esponeva che, con la sentenza 2104/2017, venne condannato, a seguito di Controparte_1 patteggiamento, al pagamento della multa di €. 1.000,00 per aver commesso il reato di cui all'art. 590 co 3 c.p..
Evidenziava, in particolar modo che nell'emettere sentenza ex art. 444 c.p.p. “il Giudice è comunque chiamato alla verifica dell'impossibilità di una pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., tale elemento costituisce comunque una attività istruttoria del giudice penale ed una pronuncia nel merito da parte dello stesso… Inoltre non può sfuggire come la sentenza, pur patteggiata, contenga comunque un'ammissione di colpevolezza tale da determinare un'inversione processuale dell'onere della prova anche in sede civile”.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, secondo l'appellante, per la sanzione amministrativa irrogata dallo Spesal e pagata dal al fine di estinguere il reato, concorrente, di cui all'art. 68 CP_1
d. lgs. n. 81/08 in relazione agli art. 63 e 64.
Con gli ultimi due motivi di appello, l'appellante si soffermava sulla nozione e sulle modalità di calcolo del danno differenziale e sull'entità del danno riportato a seguito dell'infortunio.
In conclusione, l'appellante chiedeva: “riconoscere il diritto di al risarcimento dei Persona_1
danni nella misura indicata in narrativa del ricorso o in quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa e per lo effetto condannare al risarcimento del danno oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione dal di dell'incidente al soddisfo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con memoria depositata il 12.1.2024, si costituiva , che preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per genericità e violazione dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito, contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
A seguito della dichiarazione, da parte del suo procuratore costituito, del decesso di Per_1
il giudizio veniva interrotto, per poi essere riassunto da sua erede.
[...] Parte_1
All'udienza del 21.5.2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Va innanzitutto affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato.
La stessa non è fondata. Invero, l'atto di appello appare conforme alle previsioni di cui agli art. 342 e 434 c.p.c., in quanto esso contiene le indicazioni delle parti del provvedimento oggetto di impugnazione e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Rileva, peraltro, la Corte che, sulla base di quanto statuito dalle Sez. Un. della S.C., con la sentenza n. 27199/2017, l'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al d.l. n. 83 del 2012 – conv. con modif. in l. n. 134 del 2012 – deve essere effettuata nel senso che l'impugnazione individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi dei relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, ma dovendosi escludere, permanendo la natura di “revisio prioris instantiae” dell'appello che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione
La lettura del ricorso dell'appellante consente agevolmente di individuare le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata, sicchè non vi è ragione per dichiararne l'inammissibilità.
I primi tre motivi di appello, che hanno ad oggetto la dinamica dell'infortunio, possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta attinenza.
Orbene, dalla lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente che il primo Giudice abbia dubitato circa la reale dinamica dell'incidente – anche per come rapportata alle allegazioni difensive del ricorrente - a seguito del quale il riportò le lesioni, in relazione alle quali ebbe a Per_1
formulare con il ricorso introduttivo la richiesta di accertamento del danno differenziale.
Non è, tuttavia, revocabile in dubbio che l'infortunio si verificò presso la sede dell'azienda del come dallo stesso dichiarato nel corso del suo interrogatorio formale;
che fu lo stesso CP_1
avvisato telefonicamente dal dipendente, a prestargli i primi soccorsi e a chiedere CP_1
l'intervento dei sanitari del 118; che, sul posto, oltre a coloro che soccorsero il , si portarono Per_1
anche i funzionari dello Spesal che eseguirono i propri accertamenti, poi, verbalizzati e oggetto di informativa di notizia di reato, da cui è scaturito il processo penale a carico dell'odierno appellato, conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p..; che dagli accertamenti dello Spesal emerse che “i bordi della cava non erano protetti contro le cadute dall'alto né tale pericolo risultava segnalate”, tanto da portare i funzionari intervenuti a contestare al CP_1
la violazione dell'art. 63, comma 1, lett. a) in combinato disposto con l'art. 64 comma 1 lett. a) del
D.Lgs. 99.4.2008 n. 8 sanzionato dall'art. 68 comma 1 lett. b) dello stesso decreto.
E se deve convenirsi - anche e soprattutto alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dalla riforma “Cartabia” – sull'irrilevanza anche sul piano probatorio in sede civile della sentenza di patteggiamento (conclusione cui peraltro la giurisprudenza di legittimità era pervenuta anche prima della novella legislativa), non può omettersi di considerare che per emettere sentenza ai sensi della citata disposizione, il Giudice penale comunque deve aver vagliato l'insussistenza dei presupposti per escludere la possibilità di assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p..
Peraltro, non si vede la ragione per cui il non solo ebbe a risolvere la vicenda penale con il CP_1
patteggiamento, ma neppure impugnò la sanzione amministrativa irrogatagli dallo Spesal, e, infine, - il che rileva particolarmente nel presente giudizio - ebbe in sostanza a confermare la veridicità dell'infortunio sul lavoro e della caduta del in sede di interrogatorio formale. Per_1
Alla stregua di quanto precede, la verifica dell'effettiva dinamica del sinistro, assume rilievo non già per escludere che lo stesso si sia verificato, ma per valutare il comportamento delle parti, datore di lavoro e dipendente, e ripartire fra gli stessi il grado di responsabilità nella causazione dell'infortunio.
Ai fini di tale verifica non si potrà omettere di considerare che costituisce un dato non controverso che la caduta si sia verificata dall'altezza di 14 metri;
che in quel punto della cava non vi erano protezioni dei relativi bordi;
che non era segnalato il pericolo di caduta dall'alto; che il non CP_1
era dotato di dispositivi di sicurezza. Per converso, dovrà tenersi conto che il , sebbene fosse Per_1
al primo giorno di lavoro, era stato già in precedenza dipendente del per cui aveva CP_1
sicuramente una conoscenza dei luoghi;
che, indipendentemente da ciò, chiunque si sia portato in una cava o ne abbia soltanto vista una fotografia, sa bene che esiste un notevole rischio di caduta dai bordi della stessa verso la parte già oggetto scavo.
Se, come scrive il primo Giudice, la versione dei fatti allegata in ricorso dal può apparire Per_1 scarsamente credibile, ciò non di meno era compito del – non a caso sanzionato in via CP_1
amministrativa per tale omissione – proteggere i bordi della cava prospicienti il vuoto con altezze superiori a 2 metri (è accertato che la caduta nel vuoto avvenne dall'altezza di 14 metri), e in ogni caso istruire il sui pericoli insiti nel sostare nei pressi del punto di caduta, segnalare il Per_1
pericolo di caduta, dotare il dipendente di dispositivi di sicurezza.
E se dunque potrà dubitarsi che la caduta sia stata provocata dal cedimento del terreno e che il Per_1
si trovasse vicino al bordo della cava intento alle mansioni affidategli dal datore di lavoro (riempire taniche di olio motore), quand'anche la stessa fosse stata determinata dall'essersi il sporto Per_1 per verificare l'arrivo di camion o per causa ancora diversa, non appare convincente la tesi del primo
Giudice secondo cui il comportamento del dipendente sarebbe stato “imprudente ed imprevedibile…rilevante ai sensi dell'art. 41 co. 2 c.p., in quanto causa da sola sufficiente a determinare l'evento e tale quindi da escludere il ruolo di eventuali concause nella determinazione dell'evento lesivo”.
Sul punto, occorre ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza della S.C. secondo cui
“la circostanza che il prestatore abbia tenuto una condotta negligente o imprudente non è sufficiente, di per sé, ad escludere la responsabilità del datore di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie a tutelare la salute dei lavoratori…” (Cass. 30679/2019); ed ancora: “l'eventuale condotta imprudente del lavoratore diviene una mera occasione dell'infortunio e risulta giuridicamente irrilevante (Cass. 8988/2020).
Dal che deriva che la violazione da parte del datore di lavoro di basilari norme di sicurezza, quali la protezione dei bordi della cava e la mancata messa a disposizione del dipendente di idonei dispositivi di sicurezza, lo rendono senz'altro responsabile ai sensi dell'art. 2087 c.c dell'infortunio.
Il comportamento anomalo, per le ragioni spiegate dal primo Giudice, ed in particolare l'esistenza di un gradino di una quarantina di centimetri da dover superare per arrivare al bordo della cava da cui si è verificata la caduta, alcune imprecisioni/contraddizioni in relazione alle motivazioni per cui si spinse fino al bordo della cava medesima, l'incertezza sull'effettiva fragilità del terreno prospiciente il bordo della cava medesima, sono elementi di cui occorre tener conto, ai fini dell'individuazione di una responsabilità concorrente del . Per_1
Il suo comportamento, se non può essere considerato abnorme, inopinato ed esorbitante, atipico ed eccezionale (cfr. Cass. 4075/2004), sicuramente contribuì a determinare l'infortunio.
La Corte ritiene pertanto di poter affermare che nella specie ricorra un concorso di colpa al 50% fra il datore di lavoro e il dipendente, nella causazione dell'infortunio.
Ricordato che per “danno differenziale” si intende la differenza tra il risarcimento integrale del danno subito da un lavoratore a seguito di infortunio o malattia professionale, e quanto già corrisposto dall' come indennizzo, il nei suoi scritti difensivi ha dedotto e dimostrato di aver CP_2 Per_1 ricevuto dall' il riconoscimento di un'invalidità permanente dell'8%, con corresponsione di un CP_2 indennizzo, in data 10.10.2014, di € 5.706,18, oltre rivalutazione dalla data dell'incidente.
In ordine al grado di invalidità, deve osservarsi che nessuna contestazione risulta formulata dall'appellato, neppure in primo grado, per cui ad avviso della Corte non vi è ragione di discostarsi dalla valutazione già eseguita sia pur in sede diversa dall' . CP_2
Parimenti, nessuna contestazione è stata formulata in relazione alla quantificazione in € 10.710,33 del danno biologico permanente, eseguita dall'appellante sulla scorta delle tabelle del Tribunale di
Milano.
Dal suddetto importo va detratto quello di € 5.706,18 già versato dall' . CP_2
Non si condivide, invece, il riconoscimento di un danno morale nella misura del 33,3%, in quanto l'appellante e la sua erede in sede di riassunzione nulla hanno dedotto per consentire la personalizzazione del danno.
In conclusione, all'appellante, accertata la corresponsabilità di al 50% nella Persona_1 produzione dell'incidente, va riconosciuta a titolo risarcitorio la somma di € 2.492,00 (€ 10.710,33-
5.706,18:2), oltre rivalutazione e interessi dalla data dell'incidente (5.6.2013). Le spese del doppio grado stante l'esito del giudizio, soltanto parzialmente favorevole all'appellante, vanno compensate per metà, mentre la residua metà, per il principio di soccombenza, va posta a carico di parte appellata, nella misura determinata, sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55/2014, in dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro
-visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 15.3.2021 da , Persona_1
nei confronti di e poi proseguito da erede di , avverso Controparte_3 Parte_1 Persona_1
la sentenza n. 2043 del 22.9.2020 del Tribunale di Lecce, così provvede:
-accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore Controparte_1 di erede di , a titolo di danno differenziale, della somma di € 2.492,00, Parte_1 Persona_1
oltre rivalutazione ed interessi dal 5.6.2013;
-condanna l'appellato al pagamento in favore di parte appellante di metà delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida ex d.m. n. 55/2014 e succ. modd. per il primo grado in € 1.313,00 e per il secondo grado in € 1.453,00, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) ed accessori come per legge;
compensa fra le parti l'ulteriore metà delle spese.
Riserva il deposito della sentenza entro gg. giorni.
Così deciso in Lecce il 21.5.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
n. 2043 del 22.9.2020
Oggetto: responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. – risarcimento danni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario rel. ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 208/2021 del Ruolo Generale
A.C. Appelli, promossa da
, erede di , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Tommasi, in Parte_1 Persona_1
virtù di procura in atti
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Viola Messa, in virtù di procura in atti Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 21.5.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.3.2018, si rivolgeva al Giudice del lavoro presso il Persona_1
Tribunale di Lecce, deducendo che: 1) in data 05/06/2013, veniva assunto dalla ditta individuale corrente in Lecce alla via strada provinciale Lecce – San Pietro in Lama con la Controparte_1
qualifica di conduttore di impianti di selezione e frantumazione pietre;
2) in data 05/06/2013 mentre attendeva alle sue mansioni nella cava, e precisamente si trovava nella parte superiore della cava intento a riempiere delle taniche di olio motore da utilizzarsi per la pala meccanica, mentre si trovava in prossimità del bordo della cava, probabilmente a causa di un cedimento del terreno, precipitava da un'altezza di circa metri 14 atterrando su un cumulo di tufo. Ripresa conoscenza, essendo da solo provvedeva con il proprio telefonino a contattare il datore di lavoro che, intervenuto e resosi CP_1
conto della situazione, chiamava l'autombulanza che provvedeva al trasporto dell'infortunato presso il locale nosocomio;
3) sul luogo dell'infortunio provvedevano agli accertamenti i locali agenti dello
SPESAL i quali all'esito rilevavano diverse infrazioni ed elevavano verbale di prescrizione e contravvenzione;
4) a seguito dell'infortunio, il ricorrente riportava fratture del massiccio facciale, esiti di trauma cranico con cefalea e vertigini;
5) istruita la pratica presso la competente sede CP_2
venivano riscontrate le predette patologie e riconosciuto un danno biologico di grado complessivo pari a 8% e liquidato un indennizzo complessivo pari a €. 5.726.18.
Tanto premesso, il chiedeva riconoscere il suo diritto al risarcimento dei danni nella misura Per_1
indicata in narrativa del ricorso o in quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa e per l'effetto condannare al risarcimento del danno oltre interessi e rivalutazione dal Controparte_1 di dell'incidente al soddisfo, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Nel corpo del ricorso, il quantificava il danno differenziale richiesto in misura “pari a € Per_1
14.280,08 cui vanno detratti €.
5.726.18 versati dall' in data 10/10/2014, pertanto residuerebbe CP_2 ad oggi la somma di €. 8.553,90 oltre rivalutazione ed interessi dal giorno dell'incidente al soddisfo”.
Costituendosi in giudizio, contestava la domanda, chiedendo che “l'Ill. mo Sig. Controparte_1
Giudice del Lavoro voglia, gradatamente, dichiarare la nullità del ricorso introduttivo e in subordine, e nel merito, voglia rigettare la richiesta di risarcimento danni così come formulata nell'interesse di in quanto del tutto inammissibile e comunque infondata in fatto Persona_1 ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze”.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove orali, veniva decisa con sentenza n. 2043 pubblicata il 22.9.2020, con cui il Tribunale adito rigettava la domanda compensando fra le parti le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, con ricorso depositato il 15.3.202, proponeva appello Per_1
[...]
A sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto cinque motivi.
Con il primo motivo, rubricato “SULL'ESISTENZA DEL FATTO STORICO”, Persona_1 deduceva di aver assolto all'onere della prova in ordine al verificarsi del fatto storico, avendo allegato e provato “l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione”.
Viceversa, il datore di lavoro non avrebbe provato “la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure necessarie ad evitare il danno, incluse quelle previste, e spesso non scritte, della massima sicurezza tecnologicamente fattibile di cui all'art. 2087 del codice civile”.
Più nello specifico, l'appellante sosteneva che la circostanza che al momento dell'infortunio egli fosse alle dipendenze di è pacifica e provata documentalmente anche con il contratto di Controparte_1 assunzione;
che era precipitato in una cava di proprietà dell'appellato mentre svolgeva attività lavorativa alle sue dipendenze;
che le lesioni da lui riportate in seguito alla caduta erano state accertate dai medici, così come il danno biologico da parte dell' Aggiungeva che la caduta poteva essere CP_2
evitata se la cava fosse stata recintata.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante, sempre a proposito della dinamica dell'infortunio, ribadiva che stava lavorando sul bordo della cava intento a riempiere delle taniche di olio motore da utilizzarsi per la pala meccanica e che in ogni caso, la responsabilità del datore di lavoro non sarebbe venuta meno se fosse risultato accertato che, come dallo stesso sostenuto, il si era recato sul Per_1
bordo della cava per verificare se stesse arrivando un camion.
Ciò in quanto l'infortunio era avvenuto durante l'orario lavorativo, mentre il dipendente stava svolgendo mansioni assegnategli e la caduta si era verificata per assenza di protezione della cava: il bordo della cava non aveva né segnalazione né protezione, nè al era stato consegnato Per_1
alcun dispositivo di protezione individuale (casco e cintura per la lavorazione in quota); inoltre, il datore di lavoro era assente e non vi era alcuno a sovraintendere alle operazioni.
Tali fatti storici erano stati confermati dalle dichiarazioni del datore di lavoro, dal contenuto della sua comparsa, dall'intervento dei sanitari, dei funzionari dello Spesal e della polizia.
In relazione alla responsabilità del datore di lavoro, di cui al terzo motivo di appello, Per_1
esponeva che il bordo della cava non era recintato e si apriva uno strapiombo di circa 14 metri di altezza;
che la cava non aveva segnali di pericolo che avvisassero dell'approssimarsi dello strapiombo. Inoltre, lo stato manutentivo della cava, il cui terreno era incolto, ricoperto da oggetti di lavorazione e macchinari costituiva un ostacolo all'apprensione visiva dell'approssimarsi del ciglio.
Infine, il datore di lavoro era assente, e non vi era nessuno che avrebbe potuto avvertire il lavoratore del pericolo.
In diritto, l'appellante osservava che “la ricostruzione dei fatti operata in sentenza, che comunque si contesta, anche ove confermata, non integrerebbe mai quei requisiti di abnormità, imprudenza e imprevedibilità sufficienti ad escludere la responsabilità del datore di lavoro”.
Richiamava, sul punto, giurisprudenza di legittimità circa “gli obblighi di tutela della salute posti a carico del datore di lavoro e l'esclusione del rapporto di causalità tra inadempimento del datore di lavoro ed evento, che avviene esclusivamente quando esso sia autosufficiente nella determinazione dell'evento, cioè se abbia il carattere dell'abnormità per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile”, aggiungendo che “tutti questi elementi non sono stati tenuti in considerazione in sentenza”.
Con altro motivo di appello, affrontava il tema del “valore probatorio della sentenza penale Per_1
e delle contravvenzioni amministrative”.
Esponeva che, con la sentenza 2104/2017, venne condannato, a seguito di Controparte_1 patteggiamento, al pagamento della multa di €. 1.000,00 per aver commesso il reato di cui all'art. 590 co 3 c.p..
Evidenziava, in particolar modo che nell'emettere sentenza ex art. 444 c.p.p. “il Giudice è comunque chiamato alla verifica dell'impossibilità di una pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., tale elemento costituisce comunque una attività istruttoria del giudice penale ed una pronuncia nel merito da parte dello stesso… Inoltre non può sfuggire come la sentenza, pur patteggiata, contenga comunque un'ammissione di colpevolezza tale da determinare un'inversione processuale dell'onere della prova anche in sede civile”.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi, secondo l'appellante, per la sanzione amministrativa irrogata dallo Spesal e pagata dal al fine di estinguere il reato, concorrente, di cui all'art. 68 CP_1
d. lgs. n. 81/08 in relazione agli art. 63 e 64.
Con gli ultimi due motivi di appello, l'appellante si soffermava sulla nozione e sulle modalità di calcolo del danno differenziale e sull'entità del danno riportato a seguito dell'infortunio.
In conclusione, l'appellante chiedeva: “riconoscere il diritto di al risarcimento dei Persona_1
danni nella misura indicata in narrativa del ricorso o in quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa e per lo effetto condannare al risarcimento del danno oltre Controparte_1 interessi e rivalutazione dal di dell'incidente al soddisfo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Con memoria depositata il 12.1.2024, si costituiva , che preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per genericità e violazione dell'art. 342 c.p.c.. Nel merito, contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
A seguito della dichiarazione, da parte del suo procuratore costituito, del decesso di Per_1
il giudizio veniva interrotto, per poi essere riassunto da sua erede.
[...] Parte_1
All'udienza del 21.5.2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
Va innanzitutto affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellato.
La stessa non è fondata. Invero, l'atto di appello appare conforme alle previsioni di cui agli art. 342 e 434 c.p.c., in quanto esso contiene le indicazioni delle parti del provvedimento oggetto di impugnazione e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Rileva, peraltro, la Corte che, sulla base di quanto statuito dalle Sez. Un. della S.C., con la sentenza n. 27199/2017, l'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al d.l. n. 83 del 2012 – conv. con modif. in l. n. 134 del 2012 – deve essere effettuata nel senso che l'impugnazione individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi dei relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, ma dovendosi escludere, permanendo la natura di “revisio prioris instantiae” dell'appello che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione
La lettura del ricorso dell'appellante consente agevolmente di individuare le ragioni di dissenso rispetto alla decisione impugnata, sicchè non vi è ragione per dichiararne l'inammissibilità.
I primi tre motivi di appello, che hanno ad oggetto la dinamica dell'infortunio, possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta attinenza.
Orbene, dalla lettura della sentenza impugnata emerge chiaramente che il primo Giudice abbia dubitato circa la reale dinamica dell'incidente – anche per come rapportata alle allegazioni difensive del ricorrente - a seguito del quale il riportò le lesioni, in relazione alle quali ebbe a Per_1
formulare con il ricorso introduttivo la richiesta di accertamento del danno differenziale.
Non è, tuttavia, revocabile in dubbio che l'infortunio si verificò presso la sede dell'azienda del come dallo stesso dichiarato nel corso del suo interrogatorio formale;
che fu lo stesso CP_1
avvisato telefonicamente dal dipendente, a prestargli i primi soccorsi e a chiedere CP_1
l'intervento dei sanitari del 118; che, sul posto, oltre a coloro che soccorsero il , si portarono Per_1
anche i funzionari dello Spesal che eseguirono i propri accertamenti, poi, verbalizzati e oggetto di informativa di notizia di reato, da cui è scaturito il processo penale a carico dell'odierno appellato, conclusosi con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p..; che dagli accertamenti dello Spesal emerse che “i bordi della cava non erano protetti contro le cadute dall'alto né tale pericolo risultava segnalate”, tanto da portare i funzionari intervenuti a contestare al CP_1
la violazione dell'art. 63, comma 1, lett. a) in combinato disposto con l'art. 64 comma 1 lett. a) del
D.Lgs. 99.4.2008 n. 8 sanzionato dall'art. 68 comma 1 lett. b) dello stesso decreto.
E se deve convenirsi - anche e soprattutto alla luce delle recenti modifiche normative introdotte dalla riforma “Cartabia” – sull'irrilevanza anche sul piano probatorio in sede civile della sentenza di patteggiamento (conclusione cui peraltro la giurisprudenza di legittimità era pervenuta anche prima della novella legislativa), non può omettersi di considerare che per emettere sentenza ai sensi della citata disposizione, il Giudice penale comunque deve aver vagliato l'insussistenza dei presupposti per escludere la possibilità di assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p..
Peraltro, non si vede la ragione per cui il non solo ebbe a risolvere la vicenda penale con il CP_1
patteggiamento, ma neppure impugnò la sanzione amministrativa irrogatagli dallo Spesal, e, infine, - il che rileva particolarmente nel presente giudizio - ebbe in sostanza a confermare la veridicità dell'infortunio sul lavoro e della caduta del in sede di interrogatorio formale. Per_1
Alla stregua di quanto precede, la verifica dell'effettiva dinamica del sinistro, assume rilievo non già per escludere che lo stesso si sia verificato, ma per valutare il comportamento delle parti, datore di lavoro e dipendente, e ripartire fra gli stessi il grado di responsabilità nella causazione dell'infortunio.
Ai fini di tale verifica non si potrà omettere di considerare che costituisce un dato non controverso che la caduta si sia verificata dall'altezza di 14 metri;
che in quel punto della cava non vi erano protezioni dei relativi bordi;
che non era segnalato il pericolo di caduta dall'alto; che il non CP_1
era dotato di dispositivi di sicurezza. Per converso, dovrà tenersi conto che il , sebbene fosse Per_1
al primo giorno di lavoro, era stato già in precedenza dipendente del per cui aveva CP_1
sicuramente una conoscenza dei luoghi;
che, indipendentemente da ciò, chiunque si sia portato in una cava o ne abbia soltanto vista una fotografia, sa bene che esiste un notevole rischio di caduta dai bordi della stessa verso la parte già oggetto scavo.
Se, come scrive il primo Giudice, la versione dei fatti allegata in ricorso dal può apparire Per_1 scarsamente credibile, ciò non di meno era compito del – non a caso sanzionato in via CP_1
amministrativa per tale omissione – proteggere i bordi della cava prospicienti il vuoto con altezze superiori a 2 metri (è accertato che la caduta nel vuoto avvenne dall'altezza di 14 metri), e in ogni caso istruire il sui pericoli insiti nel sostare nei pressi del punto di caduta, segnalare il Per_1
pericolo di caduta, dotare il dipendente di dispositivi di sicurezza.
E se dunque potrà dubitarsi che la caduta sia stata provocata dal cedimento del terreno e che il Per_1
si trovasse vicino al bordo della cava intento alle mansioni affidategli dal datore di lavoro (riempire taniche di olio motore), quand'anche la stessa fosse stata determinata dall'essersi il sporto Per_1 per verificare l'arrivo di camion o per causa ancora diversa, non appare convincente la tesi del primo
Giudice secondo cui il comportamento del dipendente sarebbe stato “imprudente ed imprevedibile…rilevante ai sensi dell'art. 41 co. 2 c.p., in quanto causa da sola sufficiente a determinare l'evento e tale quindi da escludere il ruolo di eventuali concause nella determinazione dell'evento lesivo”.
Sul punto, occorre ricordare il consolidato orientamento della giurisprudenza della S.C. secondo cui
“la circostanza che il prestatore abbia tenuto una condotta negligente o imprudente non è sufficiente, di per sé, ad escludere la responsabilità del datore di lavoro che non abbia adottato le misure necessarie a tutelare la salute dei lavoratori…” (Cass. 30679/2019); ed ancora: “l'eventuale condotta imprudente del lavoratore diviene una mera occasione dell'infortunio e risulta giuridicamente irrilevante (Cass. 8988/2020).
Dal che deriva che la violazione da parte del datore di lavoro di basilari norme di sicurezza, quali la protezione dei bordi della cava e la mancata messa a disposizione del dipendente di idonei dispositivi di sicurezza, lo rendono senz'altro responsabile ai sensi dell'art. 2087 c.c dell'infortunio.
Il comportamento anomalo, per le ragioni spiegate dal primo Giudice, ed in particolare l'esistenza di un gradino di una quarantina di centimetri da dover superare per arrivare al bordo della cava da cui si è verificata la caduta, alcune imprecisioni/contraddizioni in relazione alle motivazioni per cui si spinse fino al bordo della cava medesima, l'incertezza sull'effettiva fragilità del terreno prospiciente il bordo della cava medesima, sono elementi di cui occorre tener conto, ai fini dell'individuazione di una responsabilità concorrente del . Per_1
Il suo comportamento, se non può essere considerato abnorme, inopinato ed esorbitante, atipico ed eccezionale (cfr. Cass. 4075/2004), sicuramente contribuì a determinare l'infortunio.
La Corte ritiene pertanto di poter affermare che nella specie ricorra un concorso di colpa al 50% fra il datore di lavoro e il dipendente, nella causazione dell'infortunio.
Ricordato che per “danno differenziale” si intende la differenza tra il risarcimento integrale del danno subito da un lavoratore a seguito di infortunio o malattia professionale, e quanto già corrisposto dall' come indennizzo, il nei suoi scritti difensivi ha dedotto e dimostrato di aver CP_2 Per_1 ricevuto dall' il riconoscimento di un'invalidità permanente dell'8%, con corresponsione di un CP_2 indennizzo, in data 10.10.2014, di € 5.706,18, oltre rivalutazione dalla data dell'incidente.
In ordine al grado di invalidità, deve osservarsi che nessuna contestazione risulta formulata dall'appellato, neppure in primo grado, per cui ad avviso della Corte non vi è ragione di discostarsi dalla valutazione già eseguita sia pur in sede diversa dall' . CP_2
Parimenti, nessuna contestazione è stata formulata in relazione alla quantificazione in € 10.710,33 del danno biologico permanente, eseguita dall'appellante sulla scorta delle tabelle del Tribunale di
Milano.
Dal suddetto importo va detratto quello di € 5.706,18 già versato dall' . CP_2
Non si condivide, invece, il riconoscimento di un danno morale nella misura del 33,3%, in quanto l'appellante e la sua erede in sede di riassunzione nulla hanno dedotto per consentire la personalizzazione del danno.
In conclusione, all'appellante, accertata la corresponsabilità di al 50% nella Persona_1 produzione dell'incidente, va riconosciuta a titolo risarcitorio la somma di € 2.492,00 (€ 10.710,33-
5.706,18:2), oltre rivalutazione e interessi dalla data dell'incidente (5.6.2013). Le spese del doppio grado stante l'esito del giudizio, soltanto parzialmente favorevole all'appellante, vanno compensate per metà, mentre la residua metà, per il principio di soccombenza, va posta a carico di parte appellata, nella misura determinata, sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55/2014, in dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro
-visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 15.3.2021 da , Persona_1
nei confronti di e poi proseguito da erede di , avverso Controparte_3 Parte_1 Persona_1
la sentenza n. 2043 del 22.9.2020 del Tribunale di Lecce, così provvede:
-accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore Controparte_1 di erede di , a titolo di danno differenziale, della somma di € 2.492,00, Parte_1 Persona_1
oltre rivalutazione ed interessi dal 5.6.2013;
-condanna l'appellato al pagamento in favore di parte appellante di metà delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida ex d.m. n. 55/2014 e succ. modd. per il primo grado in € 1.313,00 e per il secondo grado in € 1.453,00, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) ed accessori come per legge;
compensa fra le parti l'ulteriore metà delle spese.
Riserva il deposito della sentenza entro gg. giorni.
Così deciso in Lecce il 21.5.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi