Rigetto
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/06/2025, n. 4941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4941 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04941/2025REG.PROV.COLL.
N. 07619/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7619 del 2023, proposto da
LE LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IA S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 01477/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Angri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Lentini e Luigi Tretola.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio la signora LL impugnava il provvedimento n. 25196 del 2.07.2021 del Comune di Angri, con il quale si accertava l’inottemperanza alla ingiunzione di demolizione n. 8/2020, relativa alla costruzione di un fabbricato realizzato in assenza di titolo edilizio, e si disponeva l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime del fabbricato abusivo e l’irrogazione di una sanzione dell’importo di €. 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. n. 380/2001; unitamente a tale provvedimento la signora LL impugnava il verbale di sopralluogo del 4 giugno 2021, la presupposta ordinanza di demolizione n. 8/2020, e il provvedimento n. 15807 del 17 maggio 2023, con il quale era stata respinta l’istanza di sanatoria ex art. 36, relativa alle opere oggetto dell’ordinanza di demolizione.
2. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania dichiarava il ricorso, notificato solo nel settembre 2023, irricevibile relativamente alla impugnazione dell’ordinanza di demolizione n. 8/2020 nonché dell’accertamento di inottemperanza n. 25196 del 2.07.2021.
2.1. La ricorrente aveva affermato, nel ricorso, di non aver mai ricevuto la notifica dell’accertamento di inottemperanza del 2 luglio 2021, sostenendo che a causa di ciò non si sarebbe verificato l’effetto traslativo della proprietà dell’edificio abusivamente realizzato e della relativa area di sedime. L’appellante aveva inoltre precisato di aver esercitato, dopo aver ricevuto il preavviso di diniego sulla istanza di sanatoria, l’accesso agli atti, constatando che l’accertamento di inottemperanza le era stato notificato, ai sensi dell’art.140 c.p.c., dal messo comunale; e che quest’ultimo, nella relata di notifica, non aveva dato atto di aver esperito la ricerca di ulteriori soggetti abilitati a prendere la notifica, non aveva dato atto di aver spedito la raccomandata informativa e, infine, non aveva affisso alla porta dell’abitazione dell’appellante l’avviso di deposito della raccomandata informativa; la ricorrente rilevava, ancora, che anche la relata di notifica relativa alla raccomandata informativa non recava alcuna firma di accettazione, né l’indicazione di irreperibilità o rifiuto a ricevere.
2.2. Il TAR, con la decisione in epigrafe indicata, superava tali eccezioni, affermando quindi la validità della notifica del verbale di accertamento con la seguente motivazione: “ vi è prova in atti che il provvedimento comunale è stato regolarmente notificato, in quanto il messo comunale, in data 5/7/21, in assenza di persone (“vuota”: ecco perché non vi è alcuna firma di rifiuto) ha proceduto ai sensi dell’art. 140 cpc (espressamente indicata nella relata), in virtù del quale è stato lasciato il relativo avviso (alleg 4, ultime pagine), in cui è chiarito al destinatario sig.ra LL, che, ai sensi e per gli effetti del 140 cpc, era stato notificato il 5/7/21 il provvedimento recante n. 147/21 protocollo messi (il medesimo n. 147/21 indicato in alto a destra del provvedimento del 2/7/21, recante prot. gen. 25196), su richiesta dell’Ufficio urbanistica comunale, da ritirare presso il Comune. L’avviso del 5/7/21 è stato spedito con A/R 21050709348, riconsegnato per compiuta giacenza, in cui vi è indicato esattamente (in alto a destra) il predetto avviso del 5/7/21 con il numero di AR 21050709348. Di tutto quanto vi è prova in atti (cfr.: alleg. n. 4), ovvero vi è prova della nota del 2/7/21 (di cui al n. 147/21, protocollo messi, indicato in alto a destra del provvedimento), della relata del messo comunale in calce all’atto che è stato notificato e, dunque, con attestazione fidefacente, con indicazione dell’art. 140 cpc, dell’avviso di deposito trasmesso con A/R del 5/7/21 (lo stesso giorno della notifica), in cui è indicato il n. 147/21(mittente Comune di Angri Crocifisso, 1, 84012 Angri (SA) prot 147/21/messi),restituito per compiuta giacenza. Se non bastasse, vi è in atti anche un’autodichiarazione, ex DPR n. 445/00, del legale rappresentante di IA (alleg. n. 5), che certifica, sulla base dei registri della società, le spedizioni prese in
carico il giorno 5/7/21 (regolarmente lavorate ed esitate), tra cui quella della ricorrente, con data del rilascio dell’avviso del 8/7/21 (la stessa presente nella A/R con firma dell’addetto) e restituzione per compiuta giacenza. La compiuta giacenza equivale alla consegna del plico: quest’ultimo non ritirato è come se fosse stato consegnato nelle mani della persona cui era diretto . Quanto, poi, alla natura giuridica di IA, è stato dimostrato che la stessa è autorizzata alla consegna di corrispondenza giusta licenza individuale n. 684/09 e n. AUG1944/09 (autorizzazione unica generale rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico), a seguito del subentro alla ditta Postal Service s.r.l.”
2.3. Quanto al diniego di sanatoria il TAR riteneva il ricorso infondato, in quanto correttamente assunto sul presupposto che ormai il bene oggetto di sanatoria era stato acquisito al patrimonio del Comune, ragione per cui la signora LL non ne aveva più la disponibilità.
3. Quest’ultima ha proposto impugnazione, articolando un motivo d’appello e riproponendo i motivi non esaminati in primo grado.
3.1. In particolare l’appellante ripropone la tesi secondo cui la notifica del verbale di accertamento non sarebbe valida in quanto non risulta che il messo comunale, nel giorno in cui ha esperito il tentativo di notifica, abbia posto in essere gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c., ovvero la attestazione di assenza del destinatario o del rifiuto del medesimo a ricevere l’atto, la ricerca di uno dei soggetti indicati dalla norma, abilitati a ricevere la notifica; per l’effetto di soggetto irreperibile è stata posta in essere senza che fosse accertata la sussistenza dei relativi presupposti: la parola “vuota”, che compare nella relata di notifica, non sarebbe affatto idonea allo scopo.
L’appellante afferma, inoltre, di non aver mai ricevuto la raccomandata che avrebbe dovuto avvisarla dell’avvenuto deposito dell’atto: il fatto che sulla ricevuta di ritorno di tale raccomandata vi sia l’indicazione “compiuta giacenza” nonché il numero di protocollo dell’atto oggetto di notifica, non sarebbe sufficiente, essendo affetta dagli stessi vizi rilevati nella notifica dell’atto
Per l’effetto la notifica del verbale di accertamento di inottemperanza sarebbe nulla, con l’ulteriore. conseguenza che non si sarebbe verificato l’effetto traslativo a favore del Comune.
3.2. La censura non coglie nel segno.
3.3. L’art. 139 c.p.c., al quale rinvia l’art. 140 c.p.c., stabilisce che l’ufficiale giudiziario deve effettuare la notifica al destinatario presso l’abitazione o l’ufficio, consegnando l’atto a mani proprie ovvero a mani di “ una persona di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio….” o, in mancanza, al portiere dello stabile o a un vicino che accetti di ricevere l’atto: al comma 4 la norma precede che “ Se la copia è consegnata al portiere o al vicino, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l'identità, e dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata ”.
3.3.1. La norma impone, dunque, di menzionare nella relata di notifica solo la circostanza che la copia dell’atto è stata consegnata al portiere o a un vicino, e di precisare, in tal caso, la modalità seguita per l’identificazione della persona: la menzione delle attività di ricerca di ulteriori soggetti, invece, non è indicata dalla norma quale adempimento necessario, evidentemente per la ragione che se il plico viene consegnato a persona addetta alla casa o all’ufficio si può presumere che essa sia incaricata a ricevere le notifiche, essendo inoltre implicito che la consegna a uno di tali soggetti sia direttamente conseguente all’assenza del destinatario dell’atto.
3.3.2. Dunque la relata di notifica apposta in calce al verbale di inottemperanza, notificato il 5 luglio 2021, non si può ritenere invalida solo perché non reca la precisazione che la destinataria non è stata reperita, che è stata effettuata la ricerca di ulteriori soggetti e che questi non sono stati ritrovati: si tratta di precisazione che – come rilevato – non era obbligatoria in base a quanto previsto dall’art. 139 c.p.c., e che peraltro è implicita nella indicazione – presente nella relata di notifica – che la notificazione è stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
3.4. Chiarito quanto sopra, non colgono nel segno neppure le osservazioni dell’appellante relative alla fase della notifica che si compendia nell’invio della raccomandata informativa.
3.4.1. Merita rammentare che l’art. 140 c.p.c. stabilisce che “ Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento ”.
3.4.2. Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione (c.f.r. Cass. Civ. n. 14817/2005) “ La notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario e che la copia da notificare non sia stata consegnata per difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell'art. 139 cod. proc. civ. Il perfezionamento della predetta notificazione richiede il compimento degli adempimenti stabiliti dal citato art. 140 cod. proc. civ. (deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento); nel caso in cui siano state omesse le modalità di affissione dell'avviso, non consegue la nullità della notificazione ove si sia provveduto al rituale adempimento della terza formalità costituita dalla notizia dell'avvenuto deposito con raccomandata con ricevuta di ritorno (formalità, peraltro, che non necessariamente presuppone la consegna del plico al destinatario, il quale potrebbe renderla impossibile per propria iniziativa), che deve essere allegata all'originale dell'atto e la cui mancanza, rendendo impossibile il controllo in ordine alla circostanza che l'avviso sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, determina la nullità della notificazione, comunque sanabile con la costituzione dell'intimato oppure con la rinnovazione della notifica stessa ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ ..”.: l’omessa affissione, alla porta dell’abitazione o dell’ufficio, dell’avviso che comunica l’avvenuto deposito dell’atto alla casa comunale non costituisce, quindi, causa di nullità della notifica ex art. 140 c.p.c le quante volte sia stato comunicato l’avvenuto deposito nella casa comunale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, raccomandata che segue le regole di spedizione che si specificano qui di seguito.
3.4.3. La Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civile, ord. n. 26864 del 2014), quanto alle formalità della raccomandata, ha anche avuto modo di precisare che “ In tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. (Nell'enunciare l'anzidetto principio la S.C., ha escluso che la mancata specificazione, sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determinasse la nullità della notificazione). ”..
3.4.4. Nel caso di specie, effettuato inutilmente l’esperimento di notifica a mano, i messi comunali hanno spedito alla signora LL, una comunicazione che avvisava la stessa che in data 5 luglio 2021 era stato depositato, presso la Casa Comunale, l’atto “ demolizione di opere abusive ordinanza n. 8 LL LE n. 147/21 su richiesta del “ufficio urb. Comune di Angri ”: l’avviso è stato inviato alla signora LL tramite raccomandata spedita da IA s.r.l., società esercente il servizio postale per il Comune di Angri, a ciò legittimata da autorizzazione generale rilasciata dal Ministero. IA restituiva il plico al Comune di Angri con la dicitura, apposta sulla busta, “ compiuta giacenza ”. Infine, come pure rilevato dal primo giudice, vi è in atti anche un’autodichiarazione, ex DPR n. 445/00, del legale rappresentante di IA (doc. 5 del Comune), che certifica, sulla base dei registri della società, di aver lavorato la raccomandata diretta alla signora LL, lasciandole avviso della giacenza della stessa in data 8 luglio 2021.
3.4.5. Alla luce degli elementi di fatto dianzi richiamati non v’è motivo per dubitare che la raccomandata informativa non sia stata spedita e non sia pervenuta nella sfera giuridica della appellante; conseguentemente, la notifica del verbale di inottemperanza del 5 luglio 2021, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., deve ritenersi regolare, risultando essere stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti, a pena di nullità, dagli artt. 139 e 140 c.p.c.
4. L’appello è, conclusivamente, infondato.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune di Angri, delle spese relative al presente giudizio d’appello, che si liquidano in €. 3.000,00 (tremila), oltre accessori, se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO