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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/12/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE GIUDICE DEL LAVORO Dott. Marcello Giacalone all'esito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., ha 1 pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2885 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promossa da
Parte_1 (C.F.: ), rappresentato e difeso — congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente — come da procura in allegato dagli avvocati Audenzio Cavallino e Salvatore Aiello, elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale a Palermo, in Corso Calatafimi n. 377 OPPONENTE CONTRO
Controparte_1 c.f. , elettivamente domiciliata in Bagheria (PA), in Via C.F._2 Paterna n.7, nello studio e presso l'Avv. Maria Carollo dalla quale è rappresentata e difesa giusto mandato reso su foglio separato, congiunto al presente atto quale si riferisce e che, pertanto, è da intendersi apposto in calce al medesimo;
OPPOSTA Oggetto: opposizione a precetto FATTO E DIRITTO Con ricorso in opposizione a precetto depositato il 16.8.2023, Parte_1 ha adito il Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese nei confronti di osservando che: la pretesa azionata era infondata in quanto egli Controparte_1 aveva integralmente corrisposto le somme richieste dall'ex convivente more uxorio a titolo di TFR, in parte mediante accredito diretto sul c/c dell'opposta (€ 554,88) e il resto in contanti (€ 1293,02); l'opposta agiva con malafede nei confronti dell'opponente avendo taciuto sia la precedente relazione sentimentale sia l'avvenuto pagamento: pertanto, chiedeva la revocazione del decreto ingiuntivo incolpevolmente non opposto ai sensi degli artt. 645 e 395 c.p.c.; la pretesa era altresì inammissibile in quanto l'opposta aveva instaurato un altro giudizio nei suoi confronti frazionando del tutto illegittimamente e abusivamente il credito attinente al medesimo rapporto di lavoro. Ha pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato in data 08.08.2023 dalla sig.ra e ciò in Controparte_1 considerazione dell'eccezione di pagamento liberatorio evidenziata in parte motiva degli importi declinati in decreto ingiuntivo n. 17/2022 del 17.01.2022 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in funzione di Giudice del lavoro e in ragione delle conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivanti dalla preannunciata
1 esecuzione nonché in riferimento all'ingiustificato e ingiusto arricchimento che ne trarrebbe parte opposta. 3. — IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: in accertamento negativo del credito di lavoro azionato con l'opposto decreto ingiuntivo di cui al n. 17/2022 del 17.01.2022 del Tribunale di Termini Imerese in funzione di Giudice del lavoro, dire e dichiarare che nessuna somma a titolo di T.F.R. è dovuta in favore della sig.ra giacché ogni obbligazione Controparte_1 lavorativa è stata integralmente corrisposta dall'opponente antecedentemente al provvedimento monitorio;
4. — PER L'EFFETTO: dire e dichiarare l'inammissibilità, la nullità e/o inefficacia in toto dell'atto di precetto notificato dalla sig.ra in data 08.08.2023 e nella parte relativa all'indicata Controparte_1 2 sorte capitale, agli interessi e tutti gli accessori pure descritti e, pertanto, dire e dichiarare la revoca del decreto d'ingiunzione n. 17/2022 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 656 C.p.c. in relazione all'art. 395 C.p.c.. 5. — IN SUBORDINE: dire e dichiarare l'abuso del diritto e dello strumento processuale in relazione al credito dedotto in atto di precetto dichiarando l'improcedibilità e/o invalidità della domanda di pagamento e, PER L'EFFETTO: revocare l'opposto atto di precetto. 6. — ANCORA IN SUBORDINE: di nuovo in accertamento negativo del suddetto credito e nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande e alla luce dell'ingiustificato arricchimento che ne trarrebbe parte opposta, rideterminare la sorte capitale ingiunta in € 1.293,02 ovvero nella diversa somma che si accerterà in corso di causa e ciò in ragione dell'acconto T.F.R. liquidato con busta paga di luglio 2021 e offerta in produzione. 7. — PER L'EFFETTO: dire e dichiarare non dovuti gli interessi moratori determinati nell'avversato atto di precetto ovvero rideterminare gli stessi alla luce di quanto eventualmente risulterà ancora dovuto. 8. — Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e C.P.A. e come per legge da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”. La nel costituirsi ha osservato: l'infondatezza dell'opposizione atteso che CP_1 alcuna somma era stata accreditata sul proprio conto corrente e proveniente dall'opponente; alcuna prova era allegata in merito anche al pagamento del saldo in contanti, peraltro contravvenendo all'obbligo legislativo (L. n. 205/2017) di corrispondere le retribuzione al lavoratore con metodi tracciabili;
alcun abuso del diritto e dello strumento processuale era stato realizzato atteso che l'abuso non ricorreva nel caso di giudizi riguardanti crediti diversi ancorchè riconducibili al medesimo rapporto di lavoro. Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 10.12.2025 depositate dalle parti. L'Opposizione è infondata. Invero, incontestata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, l'opposta ha agito nei confronti dell'opponente sulla base di un precetto fondato su decreto ingiuntivo passato in giudicato per ammissione dello stesso opponente. Quest'ultimo, al fine di recuperare la possibilità di proporre la questione di merito coperta dal giudicato – ossia l'asserito adempimento del credito di lavoro vantato dalla – ha invocato CP_1 il coordinato disposto dell'art. 656 c.p.c. e dell'art. 395 n. 1 c.p.c. deducendo che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso per effetto del dolo dell'opposta.
2 A dimostrazione dell'esistenza del dolo egli ha dedotto le seguenti circostanze: l'avere la taciuto la pregressa relazione affettiva more uxorio intercorsa tra CP_1 le parti;
il pagamento del credito per TFR effettuato parte mediante accredito sul c/c della opposta, parte in contanti. Orbene, le risultanze istruttorie mostrano l'assoluta infondatezza dei presupposti per consentire all'opponente di contestare il giudicato conseguente all'omessa tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla atteso che egli CP_1 non solo non ha documentato l'avvenuto accredito parziale ma neppure ha articolato una prova, anche solo presuntiva per dimostrare l'avvenuto pagamento del saldo in contanti, ancorché in violazione della disciplina prevista dalla L. n. 205/2017. 3 E poiché la pregressa convivenza more uxorio è in sé assolutamente irrilevante ai fini della dimostrazione del dolo della revocazione, non può che ritenersi che l'inadempimento dell'opposto al pagamento del credito dell'opponente è irritrattabilmente accertato col predetto decreto ingiuntivo n. 17/2022 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 17.1.2022. Infine, deve dichiararsi l'inammissibilità anche dell'eccezione di abuso del diritto e dello strumento processuale atteso che l'opponente ha omesso del tutto di documentare o comunque di specificare l'ulteriore giudizio pendente tra le parti nonché il relativo credito ivi azionato dalla opponente, non essendo a detto fine sufficiente che anche quest'ultimo sia riconducibile al medesimo rapporto di lavoro già accertato col già citato decreto ingiuntivo. In proposito deve registrarsi il recente ulteriore arresto delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7299/2025 le quali hanno affermato che “in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.”. Orbene, è evidente che l'assenza di allegazioni e produzioni inerenti detto secondo giudizio, non consente a questo giudicante di effettuare la disamina richiesta dalle Sezioni Unite della Cassazione. Atteso l'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
3 Definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione proposta da avverso il precetto notificato Parte_1 in data 8.8.2023 da Controparte_1 condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite a favore dello Stato che liquida in complessivi € 1.400,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Termini Imerese, 10.12.2025.
Il Giudice
Dott. Marcello Giacalone
4
4
Parte_1 (C.F.: ), rappresentato e difeso — congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente — come da procura in allegato dagli avvocati Audenzio Cavallino e Salvatore Aiello, elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale a Palermo, in Corso Calatafimi n. 377 OPPONENTE CONTRO
Controparte_1 c.f. , elettivamente domiciliata in Bagheria (PA), in Via C.F._2 Paterna n.7, nello studio e presso l'Avv. Maria Carollo dalla quale è rappresentata e difesa giusto mandato reso su foglio separato, congiunto al presente atto quale si riferisce e che, pertanto, è da intendersi apposto in calce al medesimo;
OPPOSTA Oggetto: opposizione a precetto FATTO E DIRITTO Con ricorso in opposizione a precetto depositato il 16.8.2023, Parte_1 ha adito il Giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese nei confronti di osservando che: la pretesa azionata era infondata in quanto egli Controparte_1 aveva integralmente corrisposto le somme richieste dall'ex convivente more uxorio a titolo di TFR, in parte mediante accredito diretto sul c/c dell'opposta (€ 554,88) e il resto in contanti (€ 1293,02); l'opposta agiva con malafede nei confronti dell'opponente avendo taciuto sia la precedente relazione sentimentale sia l'avvenuto pagamento: pertanto, chiedeva la revocazione del decreto ingiuntivo incolpevolmente non opposto ai sensi degli artt. 645 e 395 c.p.c.; la pretesa era altresì inammissibile in quanto l'opposta aveva instaurato un altro giudizio nei suoi confronti frazionando del tutto illegittimamente e abusivamente il credito attinente al medesimo rapporto di lavoro. Ha pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato in data 08.08.2023 dalla sig.ra e ciò in Controparte_1 considerazione dell'eccezione di pagamento liberatorio evidenziata in parte motiva degli importi declinati in decreto ingiuntivo n. 17/2022 del 17.01.2022 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in funzione di Giudice del lavoro e in ragione delle conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivanti dalla preannunciata
1 esecuzione nonché in riferimento all'ingiustificato e ingiusto arricchimento che ne trarrebbe parte opposta. 3. — IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: in accertamento negativo del credito di lavoro azionato con l'opposto decreto ingiuntivo di cui al n. 17/2022 del 17.01.2022 del Tribunale di Termini Imerese in funzione di Giudice del lavoro, dire e dichiarare che nessuna somma a titolo di T.F.R. è dovuta in favore della sig.ra giacché ogni obbligazione Controparte_1 lavorativa è stata integralmente corrisposta dall'opponente antecedentemente al provvedimento monitorio;
4. — PER L'EFFETTO: dire e dichiarare l'inammissibilità, la nullità e/o inefficacia in toto dell'atto di precetto notificato dalla sig.ra in data 08.08.2023 e nella parte relativa all'indicata Controparte_1 2 sorte capitale, agli interessi e tutti gli accessori pure descritti e, pertanto, dire e dichiarare la revoca del decreto d'ingiunzione n. 17/2022 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 656 C.p.c. in relazione all'art. 395 C.p.c.. 5. — IN SUBORDINE: dire e dichiarare l'abuso del diritto e dello strumento processuale in relazione al credito dedotto in atto di precetto dichiarando l'improcedibilità e/o invalidità della domanda di pagamento e, PER L'EFFETTO: revocare l'opposto atto di precetto. 6. — ANCORA IN SUBORDINE: di nuovo in accertamento negativo del suddetto credito e nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande e alla luce dell'ingiustificato arricchimento che ne trarrebbe parte opposta, rideterminare la sorte capitale ingiunta in € 1.293,02 ovvero nella diversa somma che si accerterà in corso di causa e ciò in ragione dell'acconto T.F.R. liquidato con busta paga di luglio 2021 e offerta in produzione. 7. — PER L'EFFETTO: dire e dichiarare non dovuti gli interessi moratori determinati nell'avversato atto di precetto ovvero rideterminare gli stessi alla luce di quanto eventualmente risulterà ancora dovuto. 8. — Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e C.P.A. e come per legge da distrarre in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”. La nel costituirsi ha osservato: l'infondatezza dell'opposizione atteso che CP_1 alcuna somma era stata accreditata sul proprio conto corrente e proveniente dall'opponente; alcuna prova era allegata in merito anche al pagamento del saldo in contanti, peraltro contravvenendo all'obbligo legislativo (L. n. 205/2017) di corrispondere le retribuzione al lavoratore con metodi tracciabili;
alcun abuso del diritto e dello strumento processuale era stato realizzato atteso che l'abuso non ricorreva nel caso di giudizi riguardanti crediti diversi ancorchè riconducibili al medesimo rapporto di lavoro. Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione. A seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione previa lettura delle note sostitutive dell'udienza del 10.12.2025 depositate dalle parti. L'Opposizione è infondata. Invero, incontestata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, l'opposta ha agito nei confronti dell'opponente sulla base di un precetto fondato su decreto ingiuntivo passato in giudicato per ammissione dello stesso opponente. Quest'ultimo, al fine di recuperare la possibilità di proporre la questione di merito coperta dal giudicato – ossia l'asserito adempimento del credito di lavoro vantato dalla – ha invocato CP_1 il coordinato disposto dell'art. 656 c.p.c. e dell'art. 395 n. 1 c.p.c. deducendo che il decreto ingiuntivo sarebbe stato emesso per effetto del dolo dell'opposta.
2 A dimostrazione dell'esistenza del dolo egli ha dedotto le seguenti circostanze: l'avere la taciuto la pregressa relazione affettiva more uxorio intercorsa tra CP_1 le parti;
il pagamento del credito per TFR effettuato parte mediante accredito sul c/c della opposta, parte in contanti. Orbene, le risultanze istruttorie mostrano l'assoluta infondatezza dei presupposti per consentire all'opponente di contestare il giudicato conseguente all'omessa tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla atteso che egli CP_1 non solo non ha documentato l'avvenuto accredito parziale ma neppure ha articolato una prova, anche solo presuntiva per dimostrare l'avvenuto pagamento del saldo in contanti, ancorché in violazione della disciplina prevista dalla L. n. 205/2017. 3 E poiché la pregressa convivenza more uxorio è in sé assolutamente irrilevante ai fini della dimostrazione del dolo della revocazione, non può che ritenersi che l'inadempimento dell'opposto al pagamento del credito dell'opponente è irritrattabilmente accertato col predetto decreto ingiuntivo n. 17/2022 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 17.1.2022. Infine, deve dichiararsi l'inammissibilità anche dell'eccezione di abuso del diritto e dello strumento processuale atteso che l'opponente ha omesso del tutto di documentare o comunque di specificare l'ulteriore giudizio pendente tra le parti nonché il relativo credito ivi azionato dalla opponente, non essendo a detto fine sufficiente che anche quest'ultimo sia riconducibile al medesimo rapporto di lavoro già accertato col già citato decreto ingiuntivo. In proposito deve registrarsi il recente ulteriore arresto delle Sezioni Unite della Cassazione n. 7299/2025 le quali hanno affermato che “in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.”. Orbene, è evidente che l'assenza di allegazioni e produzioni inerenti detto secondo giudizio, non consente a questo giudicante di effettuare la disamina richiesta dalle Sezioni Unite della Cassazione. Atteso l'esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
3 Definitivamente pronunciando;
rigetta l'opposizione proposta da avverso il precetto notificato Parte_1 in data 8.8.2023 da Controparte_1 condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite a favore dello Stato che liquida in complessivi € 1.400,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Termini Imerese, 10.12.2025.
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