Art. 14.
La ripartizione dei posti da mettere a concorso, secondo le specializzazioni, e' determinata, su proposta dei direttori degli istituti e dei centri, con provvedimento insindacabile del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, su conforme parere del consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa del Consiglio stesso, in relazione alle effettive esigenze di funzionamento degli istituti e dei centri medesimi. Nello stesso modo sono determinati i titoli di studio occorrenti per l'ammissione ai concorsi, osservate le disposizioni del secondo comma dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato. Per l'ammissione ai concorsi per i posti di grado iniziale di gruppo C, potra' prescindersi dal titolo di studio, nei confronti degli aspiranti che abbiano esercitato per almeno cinque anni funzioni non inferiori a quelle proprie dei posti messi a concorso.
Salvo quanto e' disposto nel precedente comma, l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 9 e' subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato.
Il limite massimo di eta' e' stabilito in anni 45 per coloro che abbiano compiuto da tre fino a cinque anni di servizio, in anni 50 per coloro che abbiano compiuto piu' di cinque fino a dieci anni di servizio, in anni 55 per coloro che abbiano compiuto piu' di dieci e fino a quindici anni di servizio, in anni 60 per coloro che abbiano compiuto piu' di quindici anni di servizio.
Nella determinazione dell'anzianita' di cui al comma precedente sara' computato il servizio militare prestato.
I concorsi sono banditi con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche la quale conterra' le ulteriori norme per l'espletamento dei concorsi medesimi.
Non potranno prendere parte ai concorsi coloro che, durante il servizio prestato presso il Consiglio, siano incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della censura.
La ripartizione dei posti da mettere a concorso, secondo le specializzazioni, e' determinata, su proposta dei direttori degli istituti e dei centri, con provvedimento insindacabile del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, su conforme parere del consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa del Consiglio stesso, in relazione alle effettive esigenze di funzionamento degli istituti e dei centri medesimi. Nello stesso modo sono determinati i titoli di studio occorrenti per l'ammissione ai concorsi, osservate le disposizioni del secondo comma dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato. Per l'ammissione ai concorsi per i posti di grado iniziale di gruppo C, potra' prescindersi dal titolo di studio, nei confronti degli aspiranti che abbiano esercitato per almeno cinque anni funzioni non inferiori a quelle proprie dei posti messi a concorso.
Salvo quanto e' disposto nel precedente comma, l'ammissione ai concorsi di cui all'art. 9 e' subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato.
Il limite massimo di eta' e' stabilito in anni 45 per coloro che abbiano compiuto da tre fino a cinque anni di servizio, in anni 50 per coloro che abbiano compiuto piu' di cinque fino a dieci anni di servizio, in anni 55 per coloro che abbiano compiuto piu' di dieci e fino a quindici anni di servizio, in anni 60 per coloro che abbiano compiuto piu' di quindici anni di servizio.
Nella determinazione dell'anzianita' di cui al comma precedente sara' computato il servizio militare prestato.
I concorsi sono banditi con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche la quale conterra' le ulteriori norme per l'espletamento dei concorsi medesimi.
Non potranno prendere parte ai concorsi coloro che, durante il servizio prestato presso il Consiglio, siano incorsi in sanzioni disciplinari piu' gravi della censura.