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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 2251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2251 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 18709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 18709/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. D'ANTONA PATRIZIA Parte_1 MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CHIAPPERO Controparte_1 PAOLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note ex art. 127 ter c.p.c..
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 GIAVENO (TO) il 13.11.2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIAVENO (atto n. 27 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05.01.1997 e il 29.05.1999, entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 30.07.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 586 del 28.03.2025 pubblicata in data 31.03.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stato assegnato alle parti termine perentorio ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni nonché la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
E' provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art. 127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
E' dimostrato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere più ricostituita.
Vi è accordo economico
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIAVENO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto
DÀ ATTO che i sig.ri e rinunciano a chiedersi reciprocamente contributi al CP_1 Pt_1 mantenimento e dichiarano di aver risolto ogni questione di carattere economico.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/12/2025
Giudice Rel. Il Presidente Lucia Minutella Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 18709/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. D'ANTONA PATRIZIA Parte_1 MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CHIAPPERO Controparte_1 PAOLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note ex art. 127 ter c.p.c..
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1 GIAVENO (TO) il 13.11.2010.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GIAVENO (atto n. 27 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05.01.1997 e il 29.05.1999, entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 30.07.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 586 del 28.03.2025 pubblicata in data 31.03.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stato assegnato alle parti termine perentorio ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni nonché la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
E' provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art. 127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
E' dimostrato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere più ricostituita.
Vi è accordo economico
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GIAVENO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto
DÀ ATTO che i sig.ri e rinunciano a chiedersi reciprocamente contributi al CP_1 Pt_1 mantenimento e dichiarano di aver risolto ogni questione di carattere economico.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/12/2025
Giudice Rel. Il Presidente Lucia Minutella Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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