Ordinanza 13 maggio 2022
Massime • 1
In tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina relative all'imposta di registro, nell'ipotesi in cui il contribuente, intendendo fruire dei relativi benefici, all'atto della registrazione si limiti a dichiarare di possedere i requisiti di coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 604 del 1954, senza consegnare al pubblico ufficiale rogante la relativa certificazione, e ometta, altresì, di attivare la procedura di cui all'art. 4, comma 1, della medesima legge, producendo l'attestazione provvisoria, trova applicazione il termine di decadenza triennale per l'esercizio della pretesa tributaria, di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, con decorrenza dalla data di registrazione dell'atto e non dalla scadenza dell'ulteriore triennio di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 604 del 1954, rilevante con riferimento al diverso caso in cui l'acquirente abbia richiesto l'applicazione dei benefici in via provvisoria, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 4.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 13/05/2022, n. 15324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15324 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2022 |
Testo completo
- ricorrente -
contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis,
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1832/7/19 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 27 marzo 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 marzo 2022 dalla dott.ssa Milena d'Orlano; RITENUTO CHE: Civile Ord. Sez. 5 Num. 15324 Anno 2022 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: D'ORIANO MILENA Data pubblicazione: 13/05/2022 1. con sentenza n. 1832/7/19, depositata il 27 marzo 2019 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, in riforma della sentenza n. 11169/7/17 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con condanna al pagamento delle spese di lite;
2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione, notificato in data 25-9-2014, con cui l'Agenzia delle Entrate di Roma aveva provveduto alla revoca delle agevolazioni fiscali di cui alla I. n. 604 del 1954, concesse alla società contribuente all'atto del rogito per l'acquisto di porzioni di terreni agricoli nel Comune di Orbetello in data 2-10-2008, in quanto, pur avendo dichiarato il possesso dei requisiti richiesti in conseguenza della qualità di coltivatore diretto in capo ad uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, non aveva prodotto, nel termine dei tre anni successivi, la necessaria certificazione dell'Ispettorato provinciale agrario;
3. la Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo che fosse maturata la eccepita decadenza ai sensi dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986; , 4. la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio rilevando che nella specie, dovendo trovare applicazione il termine concesso al contribuente ai sensi dell'art. 4 della I. n. 604 del 1954 per presentare il certificato definitivo, elevato da uno a tre anni dall'art. 2, comma 1, del d.l. n. 542 del 1996, l'avviso di liquidazione doveva ritenersi tempestivo, decorrendo il termine di decadenza di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 solo dalla scadenza del primo, e che, all'inutile decorso dello stesso conseguiva la perdita definitiva del beneficio, permanendo la necessità di documentare il possesso del requisito mediante la presentazione della certificazione dell'Ispettorato provinciale agrario;
5. avverso la sentenza di appello, la società contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 21 2 ottobre 2019, affidato a cinque motivi;
l'Agenzia si costituiva con controricorso. CONSIDERATO CHE: 1. con il primo motivo di ricorso, la contribuente censurava la sentenza impugnata, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3,4 e 5 della I. n. 604 del 1954 e dell'art. 76, comma 2 del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per aver escluso la decorrenza del termine di decadenza dalla data di registrazione dell'atto, rilevando di non aver presentato alcuna attestazione provvisoria, ai sensi dell'art. 4 della I. 604 cit., sicché la fattispecie doveva ritenersi regolata dall'art. 5 della stessa legge;
2. con il secondo motivo deduceva un omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che individuava nella richiesta di accertamento del possesso dello status di coltivatore diretto in capo alla società; 3. con il terzo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194 del 2009, conv. dalla I. n. 25 del 2010, nonché dell'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la CTR aveva escluso la possibilità di una applicazione retroattiva della disciplina più favorevole che aveva escluso la necessità della presentazione della certificazione dell'Ispettorato provinciale agrario;
4. con il quarto motivo eccepiva la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., risultando l'avviso carente di una specifica motivazione;
5. con il quinto motivo eccepiva la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva condannato l'Agenzia alla refusione delle spese del primo grado. OSSERVA CHE: 1. Il primo motivo merita accoglimento. 3 1.1 La società ricorrente insiste nel ritenere che al momento della notifica dell'avviso di liquidazione fosse decorso il termine triennale dì decadenza di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, dovendosi considerare quale dies a quo la registrazione del contratto, che si era perfezionata nel mese di ottobre del 2008, mentre l'avviso di liquidazione era stato notificato nel settembre del 2014 e, dunque, tardivamente. Questione controversa è dunque la data di decorrenza di tale termine, che a giudizio della CTR, doveva individuarsi nella scadenza del termine triennale previsto dall'art. 4 della I. n. 604 del 1954 per documentare il possesso dei requisiti per il mantenimento dell'agevolazione di cui all'art. 2 della stessa legge, concessa in via provvisoria. 2. Ai sensi dell'art. 3 della I. n. 604 del 1954, il contribuente per ottenere i benefici del trattamento agevolato in favore della piccola proprietà contadina è tenuto a documentare al momento della registrazione dell'atto il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2. L'art. 4 della legge citata consente tuttavia allo stesso contribuente di avvalersi della facoltà di chiedere l'applicazione provvisoria dei benefici contemplati dalla I. n. 604 del 1954 al momento della registrazione dell'atto, presentando l'attestazione di cui al comma 1, a condizione che, nel previsto termine di decadenza di tre anni, produca il certificato definitivo, attestante il possesso dei requisiti prescritti, verificandosi, nel caso in cui non effettui tale produzione nel termine indicato, una condizione risolutiva dei benefici anticipatamente ottenuti, integrata la quale l'Ufficio può richiedere il pagamento delle imposte nella misura ordinaria (v., ex plurimis, Cass., 16 luglio 2020, n. 15156; Cass., 14 novembre 2018, n. 29293; Cass., 5 luglio 2018, n, 17642; Cass., 26 luglio 2016, n. 15489; Cass., 17 dicembre 2015, n. 25438; Cass., 4 marzo 2013, n. 5349; Cass., 8 ottobre 2007, n. 21050; Cass., 23 ottobre 2003, n. 15953); al comma 3 dello stesso articolo è quindi previsto che" 4 Nella ipotesi contemplata dal presente articolo l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente" L'art. 5 della stessa legge prevede ancora che «Quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto né il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell'art. 4, né quello definitivo previsto dall'art. 3, sono dovute le normali imposte dì registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti, presentino apposita domanda all'Ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale di cui al secondo comma dell'art. 4.». Questa Corte ha già evidenziato che la procedura di rimborso risponde a presupposti distinti da quelli previsti dalla I. n. 604 del 1954, art. 4, in quanto presuppone la mancata produzione dell'attestazione provvisoria (di cui all'art. 4, c. 1) e del certificato definitivo (di cui all'art. 3; v. Cass., 8 ottobre 2007, n. 21050; Cass., 23 ottobre 2003, n. 15953), sia pur implicando necessariamente la dichiarazione del contribuente, formulata nell'atto traslativo sottoposto a registrazione, di volersi avvalere dello specifico trattamento agevolato (Cass., 15 giugno 2018, n. 15863). 3. Sulla base di tale quadro normativo va dunque chiarito che il possesso del certificato definitivo per fruire delle agevolazioni va documentato già al momento della registrazione dell'atto, ai sensi dell'art. 3, salvo che il contribuente non produca l'attestazione provvisoria di cui all'art. 4, in tal caso manterrà il diritto al beneficio a condizione che entro il triennio successivo presenti all'Ufficio la certificazione definitiva. Nell'ipotesi in cui sia stata fatta la sola dichiarazione, senza tuttavia produrre né il certificato definitivo né quello provvisorio, l'imposta di registro resta dovuta secondo l'aliquota ordinaria, 5 restando ferma, tuttavia, la possibilità per il contribuente di chiederne il rimborso, documentando il possesso dei requisiti, nel successivo termine di prescrizione triennale dalla registrazione dell'atto. 3.1 Tanto premesso, se il possesso della qualità di coltivatore diretto di cui all'art. 2 della I. n. 604 del 1954, deve essere documentato già al momento della registrazione dell'atto con la presentazione della certificazione definitiva, ne consegue che, fatta salva l'ipotesi in cui venga attivata la procedura di cui all'art. 4 producendo l'attestazione provvisoria, il termine triennale per l'accertamento della sua mancanza non può che decorrere dalla medesima registrazione. Del resto in fattispecie analoga questa Corte ha già affermato che" In tema di imposta di registro, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata di cui all'art. 1, nota I, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per gli agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili, stipulati dagli imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della I. n. 153 del 1975, il termine di decadenza triennale per l'esercizio della pretesa tributaria, previsto dall'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, decorre dalla data di registrazione dell'atto, perché l'acquirente deve consegnare al pubblico ufficiale rogante la certificazione relativa ai requisiti richiesti dall'art. 12 della I. n. 153 del 1975 prima che avvenga la registrazione, non essendo applicabile il più lungo termine per la produzione della richiamata certificazione, indicato nella stessa disposizione della tariffa, con riferimento al diverso caso in cui l'acquirente dichiari, nell'atto di trasferimento, di voler conseguire la qualifica di imprenditore agricolo, che ancora non possiede" (vedi Cass. n. 939 del 2019) 4. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto: "In tema di imposta di registro, nell'ipotesi in cui il contribuente, intendendo fruire dei benefici per la piccola proprietà contadina, all'atto della registrazione si limiti a dichiarare di essere in possesso della qualità 6 di coltivatore diretto di cui all'art. 2 della I. n. 604 del 1954, senza tuttavia consegnare al pubblico ufficiale rogante la certificazione relativa ai requisiti richiesti, né attivare la procedura di cui all'art. 4, comma 1, della stessa legge producendo l'attestazione provvisoria, trova applicazione il termine di decadenza triennale per l'esercizio della pretesa tributaria, di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, con decorrenza dalla data di registrazione dell'atto e non dalla scadenza dell'ulteriore triennio di cui all'art. 4, comma 2, della I. n. 604 del 1954, rilevante con riferimento al diverso caso in cui l'acquirente abbia richiesto l'applicazione dei benefici in via provvisoria, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 4." 5. Nella specie risulta pacifico che la società contribuente abbia fatto la dichiarazione di volersi avvalere delle agevolazioni senza tuttavia documentarne il possesso con la presentazione della certificazione definitiva, né di quella provvisoria, al momento della registrazione dell'atto, con ciò precostituendosi solo la possibilità di chiederne eventualmente il rimborso nel successivo triennio. 5.1. Poiché la società ricorrente aveva indicato di possedere già la qualità di coltivatrice diretta al momento della stipula dell'atto di acquisto sottoposto a registrazione, senza invocare il regime provvisorio, non poteva applicarsi la norma secondo la quale l'acquirente deve produrre la certificazione della sussistenza dei requisiti entro il successivo triennio rispetto all'atto traslativo di cui all'art. 4 della I. n. 604 del 1954, sicché il termine di decadenza triennale, di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, ha iniziato a decorrere sin dalla stipula dell'atto nell'ottobre 2008, risultando quindi ampiamente decorso all'atto della notifica dell'avviso di liquidazione nel 2014. 5.2 Tanto premesso, deve darsi atto che la CTR, ritenendo che il termine di decadenza dovesse decorrere dalla scadenza di quello di cui all'art. 4, non applicabile alla fattispecie, non ha fatto corretta applicazione del principio di cui al punto 4. 7 6. Assorbiti gli altri motivi, la sentenza va pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso della contribuente. 6.1. Quanto alle spese, tenuto conto dell'assenza di specifici precedenti di legittimità, sussistono giusti motivi per una compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso della contribuente;
compensa le spese di tutti i gradi di giudizio. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 2 marzo 2022. Il Presidente Domení hínde