Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 13/05/2022, n. 15324
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Ordinanza 13 maggio 2022

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In tema di agevolazioni in favore della piccola proprietà contadina relative all'imposta di registro, nell'ipotesi in cui il contribuente, intendendo fruire dei relativi benefici, all'atto della registrazione si limiti a dichiarare di possedere i requisiti di coltivatore diretto, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 604 del 1954, senza consegnare al pubblico ufficiale rogante la relativa certificazione, e ometta, altresì, di attivare la procedura di cui all'art. 4, comma 1, della medesima legge, producendo l'attestazione provvisoria, trova applicazione il termine di decadenza triennale per l'esercizio della pretesa tributaria, di cui all'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, con decorrenza dalla data di registrazione dell'atto e non dalla scadenza dell'ulteriore triennio di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 604 del 1954, rilevante con riferimento al diverso caso in cui l'acquirente abbia richiesto l'applicazione dei benefici in via provvisoria, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 4.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 13/05/2022, n. 15324
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15324
    Data del deposito : 13 maggio 2022

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