Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1411/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente rel
Dott. Elisa Einaudi Giudice
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 1411/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. NEGRI GIULIA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'Avv. LISSIGNOLI ELENA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
CONVENUTO/A
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale tra coniugi
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.01.2025 le parti precisavano le conclusioni nel seguente modo, conforme:
1) i coniugi vivranno separati, e i figli e saranno affidati in modo condiviso ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione materna;
2) i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun dei genitori, quando avrà con sé i figli, eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione;
3)nel rispetto delle abitudini, impegni ludici, sportivi e scolastici di e e delle Per_2 Per_1 esigenze lavorative della madre, il padre potrà vedere i figli ogni qual volta lo vorrà e tenerli con sé:
-a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena;
tutti i martedì e giovedì dalle ore 18 al mattino successivo con accompagnamento diretto a scuola nelle settimane in cui il padre non ha il week end;
-durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per venti giorni, anche non consecutivi, con periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- sette giorni nelle vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno del S. Natale e di
Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
Ferma restando la reciproca disponibilità per variazioni negli accordi di cui sopra, per necessità comunicate tempestivamente o concordate preventivamente;
4) il padre, a titolo di concorso per il mantenimento ordinario dei figli, verserà alla madre all'IBAN comunicato, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €.350,00, rivalutabili annualmente ex indici ISTAT. Il padre provvederà a versare il 50% delle spese mediche (non coperte dal S.S.N.), straordinarie e scolastiche ed extrascolastiche, ivi comprese quelle relative a corsi didattici e attività sportive, purchè previamente concordate e poi documentate;
5) il sig , a tacitazione di pregressi rapporti di debito con la moglie sig.ra Controparte_1
, si impegna a trasferire in favore di quest'ultima, entro e non oltre il Parte_2
30.01.2025, la propria quota pari al 50% dell'unità immobiliare sita in 12084 Mondovì (CN),
Via Cuneo 42, censito al catasto urbano Mondovì FG 65 particella 1518 sub 4 cat C 2, classe
3 FG 65 particella 1518 sub 5 cat C 6, classe 4, per il minor importo convenuto pari ad euro
5.500,00.
6)i coniugi concordano che l'attribuzione dell'assegno unico o altro assegno famigliare per i figli sia versato alla madre e si impegnano a rilasciare, se necessario, apposite dichiarazioni all'INPS;
7) i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegni di mantenimento e alimentari, essendo titolari di redditi autonomi sufficienti;
8) i coniugi si concedono altresì reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche con iscrizione dei figli minori;
Per il Pubblico Ministero
Si accolgano le conclusioni condivise.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e contraevano matrimonio concordatario, scegliendo il Parte_1 Controparte_1 regime della comunione dei beni in Rocca de' Baldi il 27.06.2004; dall'unione coniugale nascevano a Mondovì i figli l'8.05.2010 e il 4.08.2015. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 21.06.2024 la sig. chiedeva pronunciarsi la separazione Pt_1 personale dei coniugi con affidamento condiviso dei figli minori, collocazione presso la madre, obbligo per il padre di contribuire al loro mantenimento con il versamento della somma di euro 500,00 oltre al contributo al 50% delle spese straordinarie.
Nominato il Giudice delegato e fissata per la comparizione delle parti l'udienza del
13.11.2024 rinviata di ufficio al 9.01.2025, si costituiva il convenuto, il quale rappresentava che nelle more della udienza di comparizione aveva concordato con la ricorrente le condizioni della separazione.
All'udienza di comparizione le parti confermavano di avere concordato le condizioni della separazione;
il giudice autorizzava le parti a vivere separatamente e, sulle conclusioni conformi, rimetteva la causa in decisione collegiale, con termine per il P.M. per le sue conclusioni.
Il Pubblico Ministero rassegnava le sue conclusioni in calce al verbale in data 22.01.2025
***
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere recepite, essendo conformi alla legge e rispondenti agli interessi dei figli minori e , prevedendo Per_1 Per_2
l'affidamento condiviso e congrui tempi di permanenza presso il genitore non collocatario.
Il contributo al loro mantenimento risulta congruo in relazione alle condizioni economiche dei genitori.
Le parti hanno anche risolto i loro rapporti economici con un assetto che non presenta profili critici.
Le spese sono integralmente compensate tenuto conto della natura del giudizio e dell'accordo delle parti sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
24/04/1978, e , nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 Controparte_1 co. 1 c.c. alle seguenti condizioni che le parti hanno concordemente rassegnato:
1) i coniugi vivranno separati, e i figli e saranno affidati in modo condiviso ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione materna;
2) i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun dei genitori, quando avrà con sé i figli, eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione;
3) nel rispetto delle abitudini, impegni ludici, sportivi e scolastici di e e delle Per_2 Per_1 esigenze lavorative della madre, il padre potrà vedere i figli ogni qual volta lo vorrà e tenerli con sé:
-a fine settimana alternati, dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena;
tutti i martedì e giovedì dalle ore 18 al mattino successivo con accompagnamento diretto a scuola nelle settimane in cui il padre non ha il week end;
-tutti i mercoledì dalle ore 18 al mattino successivo con accompagnamento diretto a scuola nelle settimane in cui il padre tiene i figli nel week end;
-durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé i figli per venti giorni, anche non consecutivi, con periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- sette giorni nelle vacanze natalizie comprendenti ad anni alterni il giorno del S. Natale e di
Capodanno e tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e di Pasquetta;
Ferma restando la reciproca disponibilità per variazioni negli accordi di cui sopra, per necessità comunicate tempestivamente o concordate preventivamente;
4) il padre, a titolo di concorso per il mantenimento ordinario dei figli, verserà alla madre all'IBAN comunicato, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di €.350,00, rivalutabili annualmente ex indici ISTAT. Il padre provvederà a versare il 50% delle spese mediche (non coperte dal S.S.N.), straordinarie e scolastiche ed extrascolastiche, ivi comprese quelle relative a corsi didattici e attività sportive, purchè previamente concordate e poi documentate;
5) il sig , a tacitazione di pregressi rapporti di debito con la moglie sig.ra Controparte_1
, si impegna a trasferire in favore di quest'ultima, entro e non oltre il Parte_2
30.01.2025, la propria quota pari al 50% dell'unità immobiliare sita in 12084 Mondovì (CN),
Via Cuneo 42 , censito al catasto urbano Mondovì FG 65 particella 1518 sub 4 cat C 2, classe
3 FG 65 particella 1518 sub 5 cat C 6, classe 4, per il minor importo convenuto pari ad euro
5.500,00.
6)i coniugi concordano che l'attribuzione dell'assegno unico o altro assegno famigliare per i figli sia versato alla madre e si impegnano a rilasciare, se necessario, apposite dichiarazioni all'INPS;
7) i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegni di mantenimento e alimentari, essendo titolari di redditi autonomi sufficienti;
8) i coniugi si concedono altresì reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche con iscrizione dei figli minori;
spese integralmente compensate.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 23/01/2025
Il Presidente Estensore
Dott. Roberta Bonaudi