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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/06/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3211/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AN ER Presidente
Dott. SI D'AN Consigliere rel
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3211/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE MONTE Parte_1 C.F._1
NERO 17 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. PALMIERI GUIDO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
BECCARIA 5 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. DANIELI MIRKO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
E
pagina 1 di 10 (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_2 C.F._2
PODGORA, 11 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BORDINO GIUSEPPE NICOLA, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
Conclusioni delle parti
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Milano, in riforma integrale della sentenza impugnata, così giudicare:
- Accertare e dichiarare la nullità della notifica del procedimento cautelare sino al provvedimento adottato e anche in sede di reclamo nei confronti di Parte_1
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'attore in relazione al Parte_1 ricorso introdotto dal e con l'intervento adesivo della Controparte_3 CP_2
e rubricato al n. RGn 19297/2020 avanti al Tribunale di Milano e alle seguenti fasi di
[...] reclamo.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria e diversa domanda, deduzione ed eccezione:
Nel merito: rigettare l'appello promosso da avverso la sentenza n. 8812/2024 del Tribunale di Parte_1
Milano, per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per Controparte_2
“Piaccia all'On.le C.A. contrariis reiectis e con vittoria delle spese del giudizio:
Respingere l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 8812/2024 del Tribunale di Milano perché illegittima ed infondata;
pagina 2 di 10 Condannare l'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che verrà ritenuta equa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.12.2020 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Milano il e la sig.ra chiedendo Controparte_4 Controparte_2 di:
“accertare e dichiarare la nullità della notifica e del procedimento cautelare sino al provvedimento adottato e anche in sede di reclamo nei confronti di - accertare e dichiarare il difetto Parte_1 di legittimazione passiva dell'attore in relazione al ricorso introdotto dal Parte_1 [...]
e con l'intervento adesivo della e rubricato al n. 19297/2020 Controparte_3 Controparte_2
R.G. avanti al Tribunale di Milano e alle seguenti fasi di reclamo ed esecuzione, e conseguentemente - revocare la condanna alle spese legali nei confronti di nel procedimento cautelare ed Parte_1 ogni altro atto conseguente e successivo. Con vittoria di spese del presente procedimento. Valuti il
Tribunale anche la condanna al risarcimento del danno ex art 96 cpc”.
L'attore, dopo aver premesso di essere un ufficiale dello Stato Maggiore della Marina Militare, con grado di tenente di vascello e con funzioni di ufficiale di rotta di un sottomarino, che ha diritto a ricevere le notificazioni nei modi indicati dall'art. 146 c.p.c., assumeva che il Condominio convenuto aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti di e Persona_1 Controparte_5 [...]
al fine di ottenere l'accesso al loro appartamento, sito al secondo piano del condominio di Pt_1 [...]
, in Milano, per poter effettuare delle riparazioni alla braga degli scarichi condominiali, da cui CP_1 fuoriusciva acqua, che recava danni all'appartamento sottostante di proprietà di Controparte_2
Il procedimento, rubricato al n. r.g. 19297/2020, era stato deciso, senza considerare che
[...] non aveva partecipato al giudizio stante la nullità della notifica del ricorso, non eseguita nelle Pt_1 forme di cui all'art. 146 c.p.c.
Il provvedimento cautelare (che ordinava di consentire al Condominio l'accesso nell'appartamento per ispezionare e riparare il guasto all'impianto condominiale) veniva impugnato da e Controparte_5
il quale non risultava titolare di alcun diritto reale sull'immobile, di cui l'attore Persona_1 era nudo proprietario e la madre usufruttuaria. Parte_1 CP_5
pagina 3 di 10 Con ordinanza in data 16.10.2020 il Tribunale di Milano accoglieva il reclamo per ma Persona_1 non anche per Parte_1
L'attore assumeva, pertanto, la nullità della notifica di tutti i provvedimenti relativi al suddetto giudizio cautelare, avendo egli il diritto di ricevere le notificazioni mediante il Pubblico Ministero (che ne avrebbe curato l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene).
Rilevava, inoltre, che, in qualità di nudo proprietario, non avendo il possesso del bene, era carente di legittimazione passiva nel suddetto procedimento cautelare. Pertanto, le spese legali sostenute dalle controparti non potevano essere poste a suo carico, essendo il provvedimento cautelare nullo, prima ancora che infondato.
Osservava poi che il procedimento cautelare passa in giudicato soltanto con il giudizio di merito, sicché le spese legali dovevano essere regolate dal Giudice adito.
Aggiungeva, infine, che le parti convenute erano a conoscenza della qualifica di nudo proprietario dell'attore, estraneo alla causa, e ciò giustificava la sua richiesta di condanna dei convenuti ex art. 96
c.p.c.
Si costituiva in giudizio il Condominio, deducendo che la causa aveva natura ostruzionistica e che l'eccezione di nullità della notifica, avendo natura endoprocedimentale, doveva essere svolta nel corso del giudizio cautelare.
Osservava altresì che anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'attore era infondata, in quanto la domanda ex art. 843 c.c., riguardante non solo l'accesso all'immobile, ma anche la rottura della muratura per l'ispezione, la riparazione del guasto e il successivo ripristino, configurava un'obbligazione propter rem attinente al diritto di proprietà, di cui l'attore era titolare.
Rilevava infine che, essendo stato eseguito l'accesso, come pure le riparazioni del guasto, il non aveva interesse a formulare alcuna domanda di merito. CP_1
La sig.ra si costituiva in giudizio aderendo alle deduzioni del e chiedendo la CP_2 CP_1 condanna dell'attore ex art. 96 cpc.
Con sentenza n. 8812/2024, pubblicata in data 10 ottobre 2024, il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile la domanda e condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
pagina 4 di 10 In particolare, il Giudice di prime cure osservava che la domanda attorea era inammissibile in quanto la stessa era “diretta ad ottenere - attraverso una causa ordinaria di cognizione diversa dalla causa di merito successiva al cautelare- l'effetto della revoca/modifica del provvedimento cautelare assunto dal
Giudice cautelare di prime cure e del reclamo nella parte delle spese di lite, senza avvalersi degli appositi rimedi previsti dal codice di rito per l'impugnazione/revoca/modifica delle statuizioni cautelari, né del rimedio dell'opposizione a precetto, indicato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11370/2011, peraltro invocata dallo stesso attore” (così pagg.
7-8 sentenza impugnata).
Riteneva, quindi, preclusa la disamina del merito e, solo per completezza, puntualizzava l'infondatezza della domanda anche nel merito, sia riguardo all'asserita nullità della notifica, non avendo l'attore provato di essere stato impegnato in un'attività di servizio in occasione delle tre notifiche ex art. 700
c.p.c., sia in merito alla lamentata carenza di legittimazione passiva, in quanto l'attore, in qualità di proprietario, era destinatario dell'obbligazione di consentire l'accesso al proprio fondo, e la sua obbligazione includeva anche quella di consentire eventuali demolizioni di muri e relativi ripristini.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello per i motivi che saranno di seguito Parte_1 esaminati chiedendo, in integrale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
Il e si sono costituiti in giudizio insistendo per il Controparte_4 Controparte_2 rigetto del gravame.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 17 giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini calcolati a ritroso rispetto alla data di detta udienza, di giorni 40 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito di note di replica.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 17 giugno 2025 e decisa nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
pagina 5 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che la causa de quo non rappresenti il giudizio di merito successivo al cautelare, in quanto l'attore non ha svolto domanda “diretta ad accertare l'inesistenza del diritto del di accedere all'appartamento, né ha chiesto il risarcimento del danno per il CP_1 pregiudizio patito al suo diritto di proprietà nuda all'esito dell'avvenuto accesso”.
Ritiene l'appellante, per contro, che nell'odierno giudizio di merito si chiede di accertare che
[...]
in qualità di nudo proprietario, non aveva il potere di intervenire sull'uso del bene, Pt_1 concedendo o negando l'accesso all'immobile, ragion per cui il ricorso ex art 700 c.p.c. era infondato nei suoi confronti per carenza di legittimazione passiva, nota alle controparti, che hanno prodotto la visura dell'immobile da cui si evince chiaramente la titolarità del bene e l'esistenza di un diritto reale di usufrutto in favore di . Controparte_5
Nell'ambito dello stesso motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che l'attore avrebbe dovuto “avvalersi degli appositi rimedi previsti dal codice di rito per
l'impugnazione/revoca/modifica delle statuizioni cautelari” oppure “del rimedio dell'opposizione a precetto”.
Sostiene invece l'appellante che, essendo cessata la materia del contendere nel procedimento cautelare, in quanto il provvedimento era stato eseguito, egli non aveva interesse alla proposizione del giudizio di merito: l'unica sede in cui far valere la sua estraneità al procedimento cautelare è pertanto il presente giudizio.
Con il secondo motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione, in quanto il primo Giudice avrebbe dovuto esaminare la questione preliminare della legittimazione passiva dell'attore, anziché affrontare prima la questione della nullità della notifica.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità della notifica.
Sostiene l'appellante di aver dimostrato di essere un militare in Servizio Permanente Effettivo attraverso la produzione delle buste paga, da cui risulta la sua qualifica di sottotenente di vascello s.p., che implica lo svolgimento di “attività di servizio”, da non intendersi come missione specifica o altro, ma come attività contrapposta allo stato di congedo. pagina 6 di 10 Con il quarto motivo ha censurato la pronuncia nella parte in cui ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'appellante, sulla base dell'assunto che, ai sensi dell'art. 843 c.c., il destinatario dell'obbligazione di consentire l'accesso al proprio fondo sia il proprietario e che l'obbligazione includa, nel caso di specie, anche quella di consentire eventuali demolizioni di muri e relativo ripristino, salvo il diritto all'indennità.
Sostiene l'appellante che il primo Giudice ha confuso il soggetto tenuto a pagare gli oneri al per l'esecuzione dei lavori straordinari, con il soggetto che è tenuto a permettere l'accesso CP_1 alla proprietà privata: poiché soltanto l'usufruttuario ha il diritto d'uso del bene, l'unico soggetto legittimato a consentire l'accesso all'immobile è l'usufruttuario.
Con il quinto motivo l'appellante, dopo aver premesso che “le spese legali della fase cautelare non sono in contestazione perché non si è costituito in quel giudizio”, ha dedotto che Parte_1
“quello che oggi è in contestazione è la sua legittimazione passiva nella domanda volta a dichiarare che quale nudo proprietario, fosse il soggetto tenuto a permettere l'accesso” (così Parte_1 pag. 13 atto d'appello) ed ha quindi concluso per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Il primo motivo, con il quale l'appellante censura la pronuncia nella parte in cui il primo Giudice ha dichiarato inammissibile la domanda, è infondato.
Invero, nel presente giudizio ha chiesto di dichiarare la nullità della notifica del Parte_1 procedimento cautelare promosso nei suoi confronti e di accertare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al ricorso cautelare e alla successiva fase di reclamo ed esecuzione, con conseguente revoca della condanna alla rifusione delle spese legali pronunciata in detto procedimento.
Va peraltro considerato, in senso contrario, che la domanda qui proposta da Parte_1 presuppone la revoca del provvedimento cautelare reso dal Tribunale di Milano in data 25.08.2020, che ordinava a nella sua qualità di nudo proprietario dell'appartamento sito in Milano, Parte_1 [...]
, di permettere l'accesso nell'appartamento, al fine di eseguire i lavori di ricerca e CP_4 individuazione della causa delle perdite d'acqua nell'appartamento sito al primo piano, di CP_2
e di provvedere alle relative riparazioni e la revoca del provvedimento di condanna alla
[...]
pagina 7 di 10 rifusione delle spese di lite in favore del Condominio e della parte intervenuta: in sede cautelare, infatti, veniva riconosciuta la legittimazione passiva di quale nudo proprietario, con Parte_1 conseguente condanna del resistente alla rifusione delle spese processuali.
Ciò posto, considerato che la revoca del provvedimento cautelare può essere pronunciata soltanto dal
Tribunale in sede di reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., oppure dal giudice della causa di merito, giusta la previsione di cui all'art. 669 decies c.p.c., deve ritenersi – così come ha condivisibilmente osservato il Giudice di prime cure - che la domanda di parte attrice “è inammissibile, atteso che è diretta ad ottenere - attraverso una causa ordinaria di cognizione diversa dalla causa di merito successiva al cautelare- l'effetto della revoca/modifica del provvedimento cautelare assunto dal
Giudice cautelare di prime cure e del reclamo nella parte delle spese di lite, senza avvalersi degli appositi rimedi previsti dal codice di rito per l'impugnazione/revoca/modifica delle statuizioni cautelari”.
Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo alla pronuncia di condanna alle spese del procedimento cautelare.
Invero, come già evidenziato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 11370/2011, richiamata dal
Giudice di prime cure, “il principio che appare consono alla strumentalità della tutela cautelare è allora che la statuizione sulle spese del procedimento cautelare di entrambi i gradi scaturita dalle decisioni del giudice del reclamo cautelare di rigetto della misura cautelare o di accoglimento di una misura cautelare anticipatoria oppure assunta solo sulle spese è ridiscutibile nel giudizio di merito che
l'interessato può iniziare”.
Ove, invece, la parte non abbia interesse ad instaurare il giudizio di merito, essendo stato già eseguito il provvedimento cautelare, considerato che il provvedimento di condanna alle spese di lite reso in sede cautelare “è espressamente definito titolo esecutivo, si deve ritenere che il mezzo di tutela sia quello esperibile contro ogni titolo esecutivo, cioè l'opposizione al precetto intimato sulla base del provvedimento o all'esecuzione iniziata sulla base di esso, ma con la particolarità che, inerendo tale mezzo di tutela alla cognizione piena e, quindi, alla tutela dei diritti in funzione del giudicato, il provvedimento risulta sulla liquidazione delle spese ridiscutibile, come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale e ciò perché si è formato sulla base di una cognizione sommaria senza che si stato
pagina 8 di 10 ridiscusso nell'ambito dell'ordinaria cognizione” (così in motivazione, la citata pronuncia n.
11370/2011).
In definitiva, in considerazione della natura strumentale del procedimento cautelare rispetto all'azione di merito, lo strumento attraverso il quale possono essere discusse le questioni inerenti al merito della controversia e la regolamentazione delle spese di lite è rappresentato dal giudizio di merito, da instaurarsi nel termine di cui all'art. 669 octies c.p.c., oppure, nel caso in cui non si intenda iniziare il giudizio di merito, ma soltanto contestare la liquidazione delle spese, il rimedio esperibile è rappresentato dall'opposizione al precetto.
Le considerazioni che precedono evidenziano l'inammissibilità del presente giudizio, con il quale l'appellante intende ottenere, attraverso una causa ordinaria di cognizione, la revoca o la modifica del provvedimento emesso in sede cautelare.
Resta così assorbito l'esame degli ulteriori motivi d'appello.
Per tali motivi l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (causa di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure) con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
Deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 9 di 10 respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8812/2024 resa in data 7.10.2024 e pubblicata il 10.10.2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante, a rifondere al e a Parte_1 Controparte_4 CP_2
le spese del grado, che liquida in euro 1.923,00 in favore di ciascuna delle parti, oltre al
[...] rimborso forfetario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Il Consigliere est
SI D'AN
Il Presidente
AN ER
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AN ER Presidente
Dott. SI D'AN Consigliere rel
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3211/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE MONTE Parte_1 C.F._1
NERO 17 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. PALMIERI GUIDO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
BECCARIA 5 27100 PAVIA presso lo studio dell'avv. DANIELI MIRKO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATO
E
pagina 1 di 10 (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_2 C.F._2
PODGORA, 11 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BORDINO GIUSEPPE NICOLA, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
Conclusioni delle parti
Per Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Milano, in riforma integrale della sentenza impugnata, così giudicare:
- Accertare e dichiarare la nullità della notifica del procedimento cautelare sino al provvedimento adottato e anche in sede di reclamo nei confronti di Parte_1
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'attore in relazione al Parte_1 ricorso introdotto dal e con l'intervento adesivo della Controparte_3 CP_2
e rubricato al n. RGn 19297/2020 avanti al Tribunale di Milano e alle seguenti fasi di
[...] reclamo.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria e diversa domanda, deduzione ed eccezione:
Nel merito: rigettare l'appello promosso da avverso la sentenza n. 8812/2024 del Tribunale di Parte_1
Milano, per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per Controparte_2
“Piaccia all'On.le C.A. contrariis reiectis e con vittoria delle spese del giudizio:
Respingere l'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 8812/2024 del Tribunale di Milano perché illegittima ed infondata;
pagina 2 di 10 Condannare l'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella misura che verrà ritenuta equa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.12.2020 conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Milano il e la sig.ra chiedendo Controparte_4 Controparte_2 di:
“accertare e dichiarare la nullità della notifica e del procedimento cautelare sino al provvedimento adottato e anche in sede di reclamo nei confronti di - accertare e dichiarare il difetto Parte_1 di legittimazione passiva dell'attore in relazione al ricorso introdotto dal Parte_1 [...]
e con l'intervento adesivo della e rubricato al n. 19297/2020 Controparte_3 Controparte_2
R.G. avanti al Tribunale di Milano e alle seguenti fasi di reclamo ed esecuzione, e conseguentemente - revocare la condanna alle spese legali nei confronti di nel procedimento cautelare ed Parte_1 ogni altro atto conseguente e successivo. Con vittoria di spese del presente procedimento. Valuti il
Tribunale anche la condanna al risarcimento del danno ex art 96 cpc”.
L'attore, dopo aver premesso di essere un ufficiale dello Stato Maggiore della Marina Militare, con grado di tenente di vascello e con funzioni di ufficiale di rotta di un sottomarino, che ha diritto a ricevere le notificazioni nei modi indicati dall'art. 146 c.p.c., assumeva che il Condominio convenuto aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti di e Persona_1 Controparte_5 [...]
al fine di ottenere l'accesso al loro appartamento, sito al secondo piano del condominio di Pt_1 [...]
, in Milano, per poter effettuare delle riparazioni alla braga degli scarichi condominiali, da cui CP_1 fuoriusciva acqua, che recava danni all'appartamento sottostante di proprietà di Controparte_2
Il procedimento, rubricato al n. r.g. 19297/2020, era stato deciso, senza considerare che
[...] non aveva partecipato al giudizio stante la nullità della notifica del ricorso, non eseguita nelle Pt_1 forme di cui all'art. 146 c.p.c.
Il provvedimento cautelare (che ordinava di consentire al Condominio l'accesso nell'appartamento per ispezionare e riparare il guasto all'impianto condominiale) veniva impugnato da e Controparte_5
il quale non risultava titolare di alcun diritto reale sull'immobile, di cui l'attore Persona_1 era nudo proprietario e la madre usufruttuaria. Parte_1 CP_5
pagina 3 di 10 Con ordinanza in data 16.10.2020 il Tribunale di Milano accoglieva il reclamo per ma Persona_1 non anche per Parte_1
L'attore assumeva, pertanto, la nullità della notifica di tutti i provvedimenti relativi al suddetto giudizio cautelare, avendo egli il diritto di ricevere le notificazioni mediante il Pubblico Ministero (che ne avrebbe curato l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene).
Rilevava, inoltre, che, in qualità di nudo proprietario, non avendo il possesso del bene, era carente di legittimazione passiva nel suddetto procedimento cautelare. Pertanto, le spese legali sostenute dalle controparti non potevano essere poste a suo carico, essendo il provvedimento cautelare nullo, prima ancora che infondato.
Osservava poi che il procedimento cautelare passa in giudicato soltanto con il giudizio di merito, sicché le spese legali dovevano essere regolate dal Giudice adito.
Aggiungeva, infine, che le parti convenute erano a conoscenza della qualifica di nudo proprietario dell'attore, estraneo alla causa, e ciò giustificava la sua richiesta di condanna dei convenuti ex art. 96
c.p.c.
Si costituiva in giudizio il Condominio, deducendo che la causa aveva natura ostruzionistica e che l'eccezione di nullità della notifica, avendo natura endoprocedimentale, doveva essere svolta nel corso del giudizio cautelare.
Osservava altresì che anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'attore era infondata, in quanto la domanda ex art. 843 c.c., riguardante non solo l'accesso all'immobile, ma anche la rottura della muratura per l'ispezione, la riparazione del guasto e il successivo ripristino, configurava un'obbligazione propter rem attinente al diritto di proprietà, di cui l'attore era titolare.
Rilevava infine che, essendo stato eseguito l'accesso, come pure le riparazioni del guasto, il non aveva interesse a formulare alcuna domanda di merito. CP_1
La sig.ra si costituiva in giudizio aderendo alle deduzioni del e chiedendo la CP_2 CP_1 condanna dell'attore ex art. 96 cpc.
Con sentenza n. 8812/2024, pubblicata in data 10 ottobre 2024, il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile la domanda e condannava al pagamento delle spese di lite. Parte_1
pagina 4 di 10 In particolare, il Giudice di prime cure osservava che la domanda attorea era inammissibile in quanto la stessa era “diretta ad ottenere - attraverso una causa ordinaria di cognizione diversa dalla causa di merito successiva al cautelare- l'effetto della revoca/modifica del provvedimento cautelare assunto dal
Giudice cautelare di prime cure e del reclamo nella parte delle spese di lite, senza avvalersi degli appositi rimedi previsti dal codice di rito per l'impugnazione/revoca/modifica delle statuizioni cautelari, né del rimedio dell'opposizione a precetto, indicato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11370/2011, peraltro invocata dallo stesso attore” (così pagg.
7-8 sentenza impugnata).
Riteneva, quindi, preclusa la disamina del merito e, solo per completezza, puntualizzava l'infondatezza della domanda anche nel merito, sia riguardo all'asserita nullità della notifica, non avendo l'attore provato di essere stato impegnato in un'attività di servizio in occasione delle tre notifiche ex art. 700
c.p.c., sia in merito alla lamentata carenza di legittimazione passiva, in quanto l'attore, in qualità di proprietario, era destinatario dell'obbligazione di consentire l'accesso al proprio fondo, e la sua obbligazione includeva anche quella di consentire eventuali demolizioni di muri e relativi ripristini.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello per i motivi che saranno di seguito Parte_1 esaminati chiedendo, in integrale riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande svolte nel giudizio di primo grado.
Il e si sono costituiti in giudizio insistendo per il Controparte_4 Controparte_2 rigetto del gravame.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 17 giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini calcolati a ritroso rispetto alla data di detta udienza, di giorni 40 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito di note di replica.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 17 giugno 2025 e decisa nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
pagina 5 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la domanda ritenendo che la causa de quo non rappresenti il giudizio di merito successivo al cautelare, in quanto l'attore non ha svolto domanda “diretta ad accertare l'inesistenza del diritto del di accedere all'appartamento, né ha chiesto il risarcimento del danno per il CP_1 pregiudizio patito al suo diritto di proprietà nuda all'esito dell'avvenuto accesso”.
Ritiene l'appellante, per contro, che nell'odierno giudizio di merito si chiede di accertare che
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in qualità di nudo proprietario, non aveva il potere di intervenire sull'uso del bene, Pt_1 concedendo o negando l'accesso all'immobile, ragion per cui il ricorso ex art 700 c.p.c. era infondato nei suoi confronti per carenza di legittimazione passiva, nota alle controparti, che hanno prodotto la visura dell'immobile da cui si evince chiaramente la titolarità del bene e l'esistenza di un diritto reale di usufrutto in favore di . Controparte_5
Nell'ambito dello stesso motivo l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che l'attore avrebbe dovuto “avvalersi degli appositi rimedi previsti dal codice di rito per
l'impugnazione/revoca/modifica delle statuizioni cautelari” oppure “del rimedio dell'opposizione a precetto”.
Sostiene invece l'appellante che, essendo cessata la materia del contendere nel procedimento cautelare, in quanto il provvedimento era stato eseguito, egli non aveva interesse alla proposizione del giudizio di merito: l'unica sede in cui far valere la sua estraneità al procedimento cautelare è pertanto il presente giudizio.
Con il secondo motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione, in quanto il primo Giudice avrebbe dovuto esaminare la questione preliminare della legittimazione passiva dell'attore, anziché affrontare prima la questione della nullità della notifica.
Con il terzo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità della notifica.
Sostiene l'appellante di aver dimostrato di essere un militare in Servizio Permanente Effettivo attraverso la produzione delle buste paga, da cui risulta la sua qualifica di sottotenente di vascello s.p., che implica lo svolgimento di “attività di servizio”, da non intendersi come missione specifica o altro, ma come attività contrapposta allo stato di congedo. pagina 6 di 10 Con il quarto motivo ha censurato la pronuncia nella parte in cui ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'appellante, sulla base dell'assunto che, ai sensi dell'art. 843 c.c., il destinatario dell'obbligazione di consentire l'accesso al proprio fondo sia il proprietario e che l'obbligazione includa, nel caso di specie, anche quella di consentire eventuali demolizioni di muri e relativo ripristino, salvo il diritto all'indennità.
Sostiene l'appellante che il primo Giudice ha confuso il soggetto tenuto a pagare gli oneri al per l'esecuzione dei lavori straordinari, con il soggetto che è tenuto a permettere l'accesso CP_1 alla proprietà privata: poiché soltanto l'usufruttuario ha il diritto d'uso del bene, l'unico soggetto legittimato a consentire l'accesso all'immobile è l'usufruttuario.
Con il quinto motivo l'appellante, dopo aver premesso che “le spese legali della fase cautelare non sono in contestazione perché non si è costituito in quel giudizio”, ha dedotto che Parte_1
“quello che oggi è in contestazione è la sua legittimazione passiva nella domanda volta a dichiarare che quale nudo proprietario, fosse il soggetto tenuto a permettere l'accesso” (così Parte_1 pag. 13 atto d'appello) ed ha quindi concluso per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Il primo motivo, con il quale l'appellante censura la pronuncia nella parte in cui il primo Giudice ha dichiarato inammissibile la domanda, è infondato.
Invero, nel presente giudizio ha chiesto di dichiarare la nullità della notifica del Parte_1 procedimento cautelare promosso nei suoi confronti e di accertare il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al ricorso cautelare e alla successiva fase di reclamo ed esecuzione, con conseguente revoca della condanna alla rifusione delle spese legali pronunciata in detto procedimento.
Va peraltro considerato, in senso contrario, che la domanda qui proposta da Parte_1 presuppone la revoca del provvedimento cautelare reso dal Tribunale di Milano in data 25.08.2020, che ordinava a nella sua qualità di nudo proprietario dell'appartamento sito in Milano, Parte_1 [...]
, di permettere l'accesso nell'appartamento, al fine di eseguire i lavori di ricerca e CP_4 individuazione della causa delle perdite d'acqua nell'appartamento sito al primo piano, di CP_2
e di provvedere alle relative riparazioni e la revoca del provvedimento di condanna alla
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pagina 7 di 10 rifusione delle spese di lite in favore del Condominio e della parte intervenuta: in sede cautelare, infatti, veniva riconosciuta la legittimazione passiva di quale nudo proprietario, con Parte_1 conseguente condanna del resistente alla rifusione delle spese processuali.
Ciò posto, considerato che la revoca del provvedimento cautelare può essere pronunciata soltanto dal
Tribunale in sede di reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., oppure dal giudice della causa di merito, giusta la previsione di cui all'art. 669 decies c.p.c., deve ritenersi – così come ha condivisibilmente osservato il Giudice di prime cure - che la domanda di parte attrice “è inammissibile, atteso che è diretta ad ottenere - attraverso una causa ordinaria di cognizione diversa dalla causa di merito successiva al cautelare- l'effetto della revoca/modifica del provvedimento cautelare assunto dal
Giudice cautelare di prime cure e del reclamo nella parte delle spese di lite, senza avvalersi degli appositi rimedi previsti dal codice di rito per l'impugnazione/revoca/modifica delle statuizioni cautelari”.
Ad analoghe conclusioni si perviene con riguardo alla pronuncia di condanna alle spese del procedimento cautelare.
Invero, come già evidenziato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 11370/2011, richiamata dal
Giudice di prime cure, “il principio che appare consono alla strumentalità della tutela cautelare è allora che la statuizione sulle spese del procedimento cautelare di entrambi i gradi scaturita dalle decisioni del giudice del reclamo cautelare di rigetto della misura cautelare o di accoglimento di una misura cautelare anticipatoria oppure assunta solo sulle spese è ridiscutibile nel giudizio di merito che
l'interessato può iniziare”.
Ove, invece, la parte non abbia interesse ad instaurare il giudizio di merito, essendo stato già eseguito il provvedimento cautelare, considerato che il provvedimento di condanna alle spese di lite reso in sede cautelare “è espressamente definito titolo esecutivo, si deve ritenere che il mezzo di tutela sia quello esperibile contro ogni titolo esecutivo, cioè l'opposizione al precetto intimato sulla base del provvedimento o all'esecuzione iniziata sulla base di esso, ma con la particolarità che, inerendo tale mezzo di tutela alla cognizione piena e, quindi, alla tutela dei diritti in funzione del giudicato, il provvedimento risulta sulla liquidazione delle spese ridiscutibile, come se fosse un titolo esecutivo stragiudiziale e ciò perché si è formato sulla base di una cognizione sommaria senza che si stato
pagina 8 di 10 ridiscusso nell'ambito dell'ordinaria cognizione” (così in motivazione, la citata pronuncia n.
11370/2011).
In definitiva, in considerazione della natura strumentale del procedimento cautelare rispetto all'azione di merito, lo strumento attraverso il quale possono essere discusse le questioni inerenti al merito della controversia e la regolamentazione delle spese di lite è rappresentato dal giudizio di merito, da instaurarsi nel termine di cui all'art. 669 octies c.p.c., oppure, nel caso in cui non si intenda iniziare il giudizio di merito, ma soltanto contestare la liquidazione delle spese, il rimedio esperibile è rappresentato dall'opposizione al precetto.
Le considerazioni che precedono evidenziano l'inammissibilità del presente giudizio, con il quale l'appellante intende ottenere, attraverso una causa ordinaria di cognizione, la revoca o la modifica del provvedimento emesso in sede cautelare.
Resta così assorbito l'esame degli ulteriori motivi d'appello.
Per tali motivi l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della pronuncia impugnata.
Il pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (causa di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure) con esclusione della fase istruttoria, non celebrata nel grado.
Deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
pagina 9 di 10 respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8812/2024 resa in data 7.10.2024 e pubblicata il 10.10.2024 che, per l'effetto, conferma;
condanna l'appellante, a rifondere al e a Parte_1 Controparte_4 CP_2
le spese del grado, che liquida in euro 1.923,00 in favore di ciascuna delle parti, oltre al
[...] rimborso forfetario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012.
Il Consigliere est
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Il Presidente
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