Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia riunito in Camera di Consiglio - nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al R.G.C. 601/ 2024, riservata in decisione all'udienza del 21.1.2025, avente ad oggetto: Separazione
TRA
), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mobilio Francesco - giusta procura in atti -; ricorrente
E
), rappresentato e difeso dall'Avv. Preiti CP_1 C.F._2
Roberto - giusta procura in atti-;
resistente
NONCHE'
P.M. - sede- interventore
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24.4.2024, - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il resistente in data 3.6.1978; che dall'unione coniugale sono nati tre figli, (cl. 1979) Per_1 Per_ e (cl. 1980) - maggiorenni ed autosufficienti - e (cl 2002) ancora a carico dei genitori- Per_2 chiedeva, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, pronunziarsi separazione tra i coniugi.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex artt. 473 bis. 14 c. p. c – ritualmente comunicata al PM – si costituiva tardivamente il resistente il quale aderiva alla domanda di separazione alle condizioni richieste dalla ricorrente.
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- sicché venivano autorizzati a vivere separatamente e ribadivano l'accordo di separazione a cui si riportavano le difese in sede di discussione orale;
previa trasformazione del rito, la causa era trattenuta per la decisione collegiale .
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito, anche in sede di udienza di comparizione, la volontà di non riconciliarsi.
Sulle statuizioni accessorie alla separazione i coniugi hanno raggiunto accordo nei termini che pedissequamente si riportano (cfr. verbale del 21.1.2025):
“- assegnazione alla ricorrente della casa coniugale sita in Serra San Bruno Via Piave n. 24 con assunzione totale di tutte le spese ed oneri;
- nulla per la ricorrente a titolo di mantenimento la quale percepirà la metà del canone di locazione dell'appartamento che le parti hanno in comproprietà presso il Comune di Francavilla
Fontana;
- Interamente a carico del padre il mantenimento ordinario e straordinario del figlio - Per_3 maggiorenne, non autonomo, studente universitario intanto già trasferitosi a vivere con il padre a
Francavilla Fontana (Brindisi)”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi
[...]
e con le condizioni concordate e riportate in Parte_1 Parte_2 parte motiva B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Francavilla Fontana (BR) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 1978, atto n. 57, parte 2, serie A);
C) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vibo Vaelntia nella C.C. del 23.1.2025
La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
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