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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 15/09/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale
TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29.5.2025
da
C.F. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanna Bernini e Mauro
Paladini, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio telematico, in virtù
di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] Controparte_1 C.F._2
a Mosca, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanna Bernini e Mauro
Paladini, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio telematico, in virtù
di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Uggiano La
Chiesa (LE) in data 3.6.2022 in regime di separazione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 29.5.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2- I coniugi hanno convenuto di vendere la casa coniugale sita in Via
Arthuis 39 a terzi e di dividere fra di loro a metà il ricavato della vendita.
La signora andrà ad abitare nell'immobile preso in locazione sito Pt_1
in Piacenza via Veneto mentre il si gnor andrà ad abitare in altro CP_1
immobile, acquistato in proprietà, sempre in comune di Piacenza sito in via Gadolini, 38.
2 3- La piccola verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi Per_1
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre con la quale coabiterà.
Allo stato, il padre potrà vedere e tenere con sé la bambina due volte durante la settimana, preferibilmente nei giorni di martedì e giovedi dalle ore 19:00 alle ore 20:30/21:00 tenendo quindi la bambina per il pasto serale e riportandola a casa alla madre per le ore 20:30/21:00. Per quanto riguarda il weekend il padre potrà tenere il sabato o la domenica Per_1
in via alternata da dopo pranzo alla cena tenendo quindi la bambina per il pasto serale e riportandola a casa alla madre non oltre le ore 20:30/2 1:00.
Nei giorni di spettanza del padre, se la bambina fosse malata o avesse qualche impegno (tipo visita medica o altro), il padre potrà recuperare detto giorno in data da concordare con la moglie.
4- Per quanto riguarda le vacanze estive, stante la tenera età della figlioletta, i coniugi ritengono che, allo stato, la bambina possa stare in vacanza da sola solo con la madre come ha fatto fino ad ora, ma che il padre possa andare a trovarla , con preavv iso alla moglie, in date e con modalità che i coniugi concorderanno di volta in volta. In ogni caso, la madre avrà cura di dare comunicazione al padre del luogo di villeggiatura,
fornendo anche un numero di utenza telefonica.
I coniugi concordano che quanto sopra è un piano minimale per gestire i rapporti dei genitori con la minore che tiene conto della gestione attuale della bambina in modo di cercare di non modificare troppo le sue già
consolidate abitudini, ma che con il buo n senso e nel rispetto delle esigenze dei genitori, delle esigenze della piccola e anche dei suoi desideri
3 che man mano che cresce potrà esprimere, i genitori potranno consensualmente modificare i medesimi accordi.
I coniugi concordano che per mantenere una continuità di rapporto quotidiano anche con il padre, sia garantito a quest'ultimo una videochiamata quotidiana con la bambina in orario da concordare con la madre e ovviamente solo nei giorni in cui non ha con sè la bambina.
5- Eventuali nuovi compagni/e potranno essere presentati alla bambina solo in presenza di una relazione stabile e consolidata, ciò per la tenera età di e per non provocarle confusione sulle figure genitoriali e Per_1
turbamento alcuno.
6- Il signor corrisponderà alla moglie a titolo di contributo CP_1
ordinario per il mantenimento di la somma di 400,00 € mensili Per_1
entro il giorno 15 di ogni mese, contributo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese e anno successivi all'udienza di comparizione coniugi in Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per;
per spese necessarie si intendono al Per_1
momento le spese mediche incluse le medicine, il costo dell'asilo nido e uno sport che data la tenera età allo stato potrà essere indicativamente e non tassativamente il nuoto in acqua. Le spese necessarie di cui sopra si danno già per autorizzate e dovranno solo essere documentate dal genitore anticipatario per l'intero. Invece, le ulteriori spese straordinarie dovranno essere autorizzate da entrambi i coniugi e comunque documentate ai fini del rimborso. Il rimborso al genitore anticipatario per l'intero dovrà
comunque essere effettuato entro 7 giorni dalla richiesta documentata.
4 In ogni caso i coniugi, faranno riferimento, in caso di dubbi, alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Consiglio nazionale Forense 29.11.2017 e successive eventuali modifiche.
7- Il contributo ordinario e i vari rimborsi di spese straordinarie dovranno essere accreditati sul conto corrente personale della signora
Pt_1
8- I coniugi concordano che l'assegno unico relativo alla minore verrà percepito al 100% dalla signora come già in essere Per_1 Pt_1
al momento, e il signor si impegna a sottoscrivere l'eventuale CP_1
documentazione che richiedesse l'INPS o altro Ente.
9- Il conto corrente attualmente intestato ad entrambi i coniugi verrà
chiuso non appena possibile, ossia non appena verrà stipulato il rogito della vendita della casa coniugale, il cui ricavato verrà ivi depositato per poi essere diviso fra i coniugi in par ti uguali;
la provvista attuale e che residuerà sul conto corrente (fermo restando quanto convenuto per il ricavato dalla vendita della casa coniugale) sarà di spettanza esclusiva della signora avendone il sig. già ritirato la metà a lu i Pt_1 CP_1
spettante. Mentre il ricavato da investimento di azioni che pure poggeranno sul predetto conto corrente comune sarà nuovamente diviso a metà fra i coniugi. Il denaro contante accantonato dai coniugi e custodito nella casa famigliare sarà diviso fra i con iugi. I gioielli della bambina saranno custoditi dalla madre.
10- Le parti rinunciano reciprocamente ad un assegno di mantenimento essendo autosufficienti o comunque potenzialmente in grado di esserli.
5 11- I presenti accordi avranno efficacia da quando i coniugi, venduta e liberata la casa coniugale, vivranno ognuno nella propria nuova abitazione,
come meglio descritto sopra.
12- Spese compensate“.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al la figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
6 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Uggiano La Chiesa (LE) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 1,anno 2022, parte 2, serie A).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 15.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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TRIBUNALE ORDINARIO DI PIACENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione consensuale promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29.5.2025
da
C.F. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanna Bernini e Mauro
Paladini, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio telematico, in virtù
di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
e
1 (C.F. ), nato il [...] Controparte_1 C.F._2
a Mosca, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanna Bernini e Mauro
Paladini, presso lo studio dei quali ha eletto domicilio telematico, in virtù
di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Uggiano La
Chiesa (LE) in data 3.6.2022 in regime di separazione dei beni,
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO –
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c.
personalmente sottoscritto e depositato in data 29.5.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di se parazione alle seguenti
CONDIZIONI
“1- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2- I coniugi hanno convenuto di vendere la casa coniugale sita in Via
Arthuis 39 a terzi e di dividere fra di loro a metà il ricavato della vendita.
La signora andrà ad abitare nell'immobile preso in locazione sito Pt_1
in Piacenza via Veneto mentre il si gnor andrà ad abitare in altro CP_1
immobile, acquistato in proprietà, sempre in comune di Piacenza sito in via Gadolini, 38.
2 3- La piccola verrà affidata in maniera condivisa ad entrambi Per_1
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre con la quale coabiterà.
Allo stato, il padre potrà vedere e tenere con sé la bambina due volte durante la settimana, preferibilmente nei giorni di martedì e giovedi dalle ore 19:00 alle ore 20:30/21:00 tenendo quindi la bambina per il pasto serale e riportandola a casa alla madre per le ore 20:30/21:00. Per quanto riguarda il weekend il padre potrà tenere il sabato o la domenica Per_1
in via alternata da dopo pranzo alla cena tenendo quindi la bambina per il pasto serale e riportandola a casa alla madre non oltre le ore 20:30/2 1:00.
Nei giorni di spettanza del padre, se la bambina fosse malata o avesse qualche impegno (tipo visita medica o altro), il padre potrà recuperare detto giorno in data da concordare con la moglie.
4- Per quanto riguarda le vacanze estive, stante la tenera età della figlioletta, i coniugi ritengono che, allo stato, la bambina possa stare in vacanza da sola solo con la madre come ha fatto fino ad ora, ma che il padre possa andare a trovarla , con preavv iso alla moglie, in date e con modalità che i coniugi concorderanno di volta in volta. In ogni caso, la madre avrà cura di dare comunicazione al padre del luogo di villeggiatura,
fornendo anche un numero di utenza telefonica.
I coniugi concordano che quanto sopra è un piano minimale per gestire i rapporti dei genitori con la minore che tiene conto della gestione attuale della bambina in modo di cercare di non modificare troppo le sue già
consolidate abitudini, ma che con il buo n senso e nel rispetto delle esigenze dei genitori, delle esigenze della piccola e anche dei suoi desideri
3 che man mano che cresce potrà esprimere, i genitori potranno consensualmente modificare i medesimi accordi.
I coniugi concordano che per mantenere una continuità di rapporto quotidiano anche con il padre, sia garantito a quest'ultimo una videochiamata quotidiana con la bambina in orario da concordare con la madre e ovviamente solo nei giorni in cui non ha con sè la bambina.
5- Eventuali nuovi compagni/e potranno essere presentati alla bambina solo in presenza di una relazione stabile e consolidata, ciò per la tenera età di e per non provocarle confusione sulle figure genitoriali e Per_1
turbamento alcuno.
6- Il signor corrisponderà alla moglie a titolo di contributo CP_1
ordinario per il mantenimento di la somma di 400,00 € mensili Per_1
entro il giorno 15 di ogni mese, contributo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dal mese e anno successivi all'udienza di comparizione coniugi in Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per;
per spese necessarie si intendono al Per_1
momento le spese mediche incluse le medicine, il costo dell'asilo nido e uno sport che data la tenera età allo stato potrà essere indicativamente e non tassativamente il nuoto in acqua. Le spese necessarie di cui sopra si danno già per autorizzate e dovranno solo essere documentate dal genitore anticipatario per l'intero. Invece, le ulteriori spese straordinarie dovranno essere autorizzate da entrambi i coniugi e comunque documentate ai fini del rimborso. Il rimborso al genitore anticipatario per l'intero dovrà
comunque essere effettuato entro 7 giorni dalla richiesta documentata.
4 In ogni caso i coniugi, faranno riferimento, in caso di dubbi, alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Consiglio nazionale Forense 29.11.2017 e successive eventuali modifiche.
7- Il contributo ordinario e i vari rimborsi di spese straordinarie dovranno essere accreditati sul conto corrente personale della signora
Pt_1
8- I coniugi concordano che l'assegno unico relativo alla minore verrà percepito al 100% dalla signora come già in essere Per_1 Pt_1
al momento, e il signor si impegna a sottoscrivere l'eventuale CP_1
documentazione che richiedesse l'INPS o altro Ente.
9- Il conto corrente attualmente intestato ad entrambi i coniugi verrà
chiuso non appena possibile, ossia non appena verrà stipulato il rogito della vendita della casa coniugale, il cui ricavato verrà ivi depositato per poi essere diviso fra i coniugi in par ti uguali;
la provvista attuale e che residuerà sul conto corrente (fermo restando quanto convenuto per il ricavato dalla vendita della casa coniugale) sarà di spettanza esclusiva della signora avendone il sig. già ritirato la metà a lu i Pt_1 CP_1
spettante. Mentre il ricavato da investimento di azioni che pure poggeranno sul predetto conto corrente comune sarà nuovamente diviso a metà fra i coniugi. Il denaro contante accantonato dai coniugi e custodito nella casa famigliare sarà diviso fra i con iugi. I gioielli della bambina saranno custoditi dalla madre.
10- Le parti rinunciano reciprocamente ad un assegno di mantenimento essendo autosufficienti o comunque potenzialmente in grado di esserli.
5 11- I presenti accordi avranno efficacia da quando i coniugi, venduta e liberata la casa coniugale, vivranno ognuno nella propria nuova abitazione,
come meglio descritto sopra.
12- Spese compensate“.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è
causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1°,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al la figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
6 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato
civile del Comune di Uggiano La Chiesa (LE) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge (atto di matrimonio n . 1,anno 2022, parte 2, serie A).
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 15.9.2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Marisella Gatti
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