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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 4271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4271 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51037 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 11/03/1977), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. BRESSAN GIOVANNI giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(CASERTA (CE), 15/07/1978), con il CP_1
patrocinio dell'avv. BERRUTI GIUSEPPE MARIA giusta 2
procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 febbraio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 29 luglio Parte_1
2011 contraeva in Roma matrimonio concordatario con CP_1
e che dall'unione nasceva la figlia (Roma,
[...] Per_1
14/08/2014), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, pertanto, dichiararsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e precisamente: ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, la figlia verrà affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione settimanale alternata,
fissando la residenza presso l'abitazione del padre, sita in Roma,
Piazza Gondar n. 22, ed il genitore, nella settimana di sua 3
competenza, dovrà agevolare e consentire all'altro di parlare al telefono con la minore almeno due volte al giorno, rispettando gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, nulla verrà
versato a titolo di mantenimento della minore in quanto Per_1
ciascuna parte provvederà al mantenimento della medesima durante il periodo di permanenza della figlia presso ciascun genitore, il padre si farà interamente carico delle spese inerenti alla iscrizione, retta scolastica e del doposcuola (per un massimo di due pomeriggi a settimana) della figlia minore presso l'Istituto
San Leone Magno di Roma mentre tutte le altre spese straordinarie verranno ripartite al 50% fra i coniugi, il regime di frequentazione come in atti, la casa coniugale, di esclusiva proprietà del Sig.
rimane in godimento al medesimo, essendosene Pt_1 CP_1
spontaneamente allontanata da quasi due anni;
che in sede
[...]
di precisazione delle conclusioni non veniva reiterata la domanda di accollo delle spese scolastiche come sopra indicata.
All'uopo il deduceva che, nell'estate dell'anno 2021, Pt_1
si erano palesate delle problematiche tra le parti quando la CP_1
iniziava a manifestare insofferenza, ansia e un senso di prigionia;
che, nel mese di agosto 2021, il ricorrente anzidetto assecondava la moglie lasciando che la medesima tornasse a casa dalle vacanza un paio di giorni prima per asseriti motivi di lavoro mentre il 4
ricorrente rimaneva con la figlia;
che successivamente la resistente si mostrava sempre più distaccata ed insofferente, usciva frequentemente la sera per asseriti motivi di lavoro, nei fine settimana effettuava dei viaggi con amiche, che anche quando era in casa si isolava chiudendosi nel bagno con il cellulare;
che a nulla valevano i tentativi del ricorrente di aprire un dialogo ed a seguito dell'ennesima discussione per i suddetti motivi, una sera di ottobre 2021 la resistente usciva di casa a tarda sera, rifiutandosi di dire dove andava, per poi ritornare la mattina successiva;
che in seguito il ricorrente rinveniva casualmente una ricevuta di una camera di hotel per due persone per il giorno coincidente con quello in cui si era allontanata di notte;
che da ottobre 2021 la moglie si disinteressava ancor di più della famiglia delegando i compiti al marito;
che quest'ultimo infine trovava alcuni appunti della stessa dai quali si evinceva una relazione extraconiugale con altro uomo;
che dopo lunga reticenza, la medesima ammetteva di avere una relazione con un' altra persona;
che il ricorrente tentava di recuperare la situazione ma la mattina del 24 gennaio 2022, la resistente si presentava con la valigia comunicando al marito e alla figlia di volersene andare da casa e da quel momento si allontanava per 2 giorni rendendosi irreperibile;
che solo due settimane dopo la resistente chiedeva al ricorrente di incontrare 5
un giorno nel corso del weekend;
che quindi le parti Per_1
concordavano un regime di frequentazione con la figlia ossia una settimana ciascuno provvedendo in tale periodo al suo mantenimento;
che dopo una lunga trattativa, inoltre, i coniugi presentavo un ricorso congiunto per la separazione con udienza fissata per il giorno 06 ottobre 2023 ma il procedimento veniva dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti.
Si costituiva in giudizio , la quale CP_1
preliminarmente rinunciava ad analoga causa iscritta al
RG.52977/2023 innanzi alla dott.ssa Moretti, in quanto promossa in epoca successiva al presente giudizio, e nel merito deduceva che il rapporto di coppia era entrato in crisi a causa delle continue ed incuranti ingerenze della famiglia del in Pt_1
particolare del padre e della sorella;
che i primi episodi risalivano all'anno 2012 quando le parti effettuavano la ristrutturazione della casa che il aveva ricevuto in Pt_1
donazione dalla propria;
che la famiglia del medesimo, ed in particolare il padre, decideva autonomamente di imporre le proprie scelte sulla ristrutturazione dell'appartamento al punto che il ricorrente chiedeva alla resistente di non entrare nemmeno in casa durante i lavori;
che inoltre altro “scoglio per la vita della
coppia” occorreva a seguito della nascita prematura della figlia 6
che doveva stare 3 settimane in terapia intensiva prenatale e la medesima , a causa della perdita del liquido spinale nel CP_1
corso del parto cesareo, era costretta a degenza ospedaliera e poi domiciliare senza poter allattare al figlia al seno;
che successivamente, a causa dello stato di salute della bambina veniva iscritta all'asilo nido solo nell'ultimo anno per cui veniva assunta la signora , con il doppio ruolo di accudimento Parte_2
della figlia durante l'assenza lavorativa dei genitori e governo in casa dei suoceri dove a tutt'oggi risiede;
che la Pt_1
tata/badante assumeva degli atteggiamenti di interferenza nella vita familiare e la richiesta avanzata dalla resistente di sostituirla non veniva avallata dal ricorrente per il timore che, riducendo l'orario di lavoro, la medesima potesse lasciare anche il ruolo di badante/colf; che quest'ultima assumeva un ruolo sempre più
ambiguo tant'è che riusciva anche a farsi intestare una polizza vita ed a ricevere una vettura di seconda mano già acquistata dalla resistente;
che in seguito, nell'anno 2018, Per_1
contraeva una polmonite molto grave che la costringeva ad una degenza all'ospedale Gemelli ed in tal periodo, in cui veniva pure diagnosticato per errore un tumore alla minore, la resistente subiva “un tracollo emotivo” e decideva di intraprendere una terapia psicologica e ridurre l'orario di lavoro;
che, superata la 7
fase della malattia della figlia, la resistente riprendeva il proposito di avere un atro figlio ma il marito opponeva un categorico rifiuto manifestando di aver maturato unilateralmente la decisione di non avere altri figli;
che pertanto la crisi si acuiva e “ la vita della famiglia rimaneva così appiattita tra il lavoro e
le vacanze estive obbligate presso la casa dei genitori del marito
a Santa Marinella e ”; che inoltre il marito coltivava Persona_2
sempre più i propri interessi (fumettistica, cosplay, attività
sportive, attività imprenditoriale di gestione eventi e compravendita giocattoli e gadget); che pertanto nell'anno 2021
il rapporto della coppia era ormai logoro e privo di qualunque intimità da 3 anni;
che dal 2021 le parti vivevano come separati in casa senza condividere più neanche il letto matrimoniale;
che sul finire dell'anno 2021 la resistente intraprendeva una mera amicizia con un altro uomo il quale peraltro veniva ricoverato per aver contratto il virus sars-cov19 rimanendo in ospedale fino alla fine del medesimo anno;
che, successivamente perdurando lo stato di crisi, la coppia concordava un allontanamento temporaneo della resistente dalla casa familiare ed il contestuale avvio di una terapia di coppia, iniziata ma poi poco curata ed abbandonata;
che infine in data 18 gennaio 2022 la resistente comunicava al marito di aver trovato un appartamento in 8
prossimità dell'istituto scolastico della figlia indicandogli la data prevista della “sua uscita” da casa per il 24 gennaio successivo e, successivamente, il ricorrente cambiava repentinamente la chiave della casa familiare e rimuoveva gran parte dei beni personali della;
che nel contempo le parti concordavano la CP_1
gestione e la frequentazione della figlia e la resistente, a sua volta, concordava con il proprio datore di lavoro la riduzione delle trasferte lavorative per i successivi due anni;
che comunque la resistente continuava a frequentare la ormai ex casa familiare cenando con il ricorrente e la figlia;
che le parti effettuavano alcune sedute di terapia di coppia e la resistente proponeva al marito un viaggio in Francia per poter stare insieme e provare a ricucire la situazione;
che tale viaggio veniva effettuato seppur il ricorrente si manifestava sempre distratto dai suoi interessi;
che infine al ritorno la resistente trascorreva due settimane presso la casa familiare con l'obiettivo di rivalutare la situazione ma il marito si impegnava in viaggi di lavoro e uscite serali;
che pertanto la resistente reperiva l'immobile in cui effettivamente poi si trasferiva a vivere e distante 300 metri dalla ex casa familiare;
che infine a settembre la medesima riceveva un proposta di separazione consensuale ma non andava a buon fine e anzi nascevano incomprensioni sulla gestione della figlia 9
culminate nell'episodio del mese di dicembre 2023 che si concludeva con un intervento della Polizia presso la casa paterna a seguito di sollecitazione della che recatasi presso CP_1
l'abitazione del ricorrente, non riusciva ad accedere ed il ricorrente le impediva di parlare con la figlia;
che solo dopo l'intervento della polizia, che redigeva un verbale, la CP_1
poteva accedere nella abitazione dove rimaneva a cena alla presenza dei familiari del e alla richiesta della resistente di Pt_1
farli allontanare veniva invitata dal ricorrente a lasciare l'abitazione; che il giorno successivo, a mezzo del proprio legale,
la chiedeva la consegna delle nuove chiavi che il si CP_1 Pt_1
era impegnato a riconsegnarle come dichiarato in occasione dell'intervento della polizia il giorno prima, ma poi il medesimo non dava seguito e nemmeno consentiva alla resistente di accedere alla ex casa familiare per riprendere i propri effetti personali nonché la cassetta di sicurezza ove erano riposti i propri beni preziosi, motivo per cui la resistente integrava la querela presentata in occasione del suindicato episodio di dicembre 2023.
La concludeva pertanto con la richiesta di dichiarare CP_1
l'autonomia economica delle parti, disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre;
10
regolamentare il regime di frequentazione nel rapporto 10/4
giorni (madre/padre), disporre un assegno mensile in favore della resistente per il mantenimento della figlia, ed a carico del dell'importo di 750,00 euro/mese, oltre al 50% delle Pt_1
spese extra salvo quelle scolastiche da porre integralmente a carico del padre ove vorrà mantenere l'iscrizione presso l'attuale istituto scolastico, richiesta quest'ultima che non veniva reiterata in sede di precisazione conclusioni;
assegnazione della casa familiare alla resistente a meno che il ricorrente contribuisca al
50% all'acquisto di altro immobile tramite mutuo ipotecario da intestare quanto alla nuda proprietà alla minore ed in usufrutto alla madre.
Alla prima udienza dell'08 aprile 24 comparivano personalmente le parti e il Giudice si riservava sui provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Con ordinanza del 10 aprile 24 il giudice adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente: “autorizza i coniugi a
vivere separati con obbligo di reciproco rispetto disponendo che
ognuno provveda autonomamente al proprio mantenimento;
la figlia minore (Roma, 14/08/2014) è affidata in Per_1
modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la 11
casa paterna in Roma Piazza Gondar n. 22, esercizio disgiunto
della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su
questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione
della vita quotidiana durante i tempi di permanenza di Per_1
presso ciascun genitore e congiunto relativamente alle decisioni
di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la
salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore terrà
con sé : a) a settimane alterne dall'orario di uscita Per_1
scolastico del lunedì ovvero dalle ore 09.00 in caso di chiusura
scolastica al lunedì successivo (ingresso a scuola ovvero fino
alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); b) per metà della
durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da
alternare negli anni le principali festività; c) ad anni alterni per
l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali;
d) per metà
della durata delle vacanze scolastiche estive, secondo un
calendario da concordare tra le parti entro il mese di maggio di
ciascun anno, con la precisazione che in difetto di diverso
accordo, ciascun genitore terrà con sé per due settimane Per_1
consecutive nei mesi di luglio e agosto, alternando negli anni la
settimana in cui è ricompreso il compleanno di (14 Per_1
agosto); dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento 12
ordinario diretto di durante i tempi di permanenza della Per_1
stessa presso ciascuno di loro;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il
pagamento delle spese extra afferenti con le Per_1
specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
assegna la casa familiare sita in Roma Piazza Gondar n. 22
al padre dando atto che la resistente se ne è già allontanata.
Manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio II di
svolgere, in raccordo e collaborazione con i servizi specialistici
della ASL di riferimento territoriale che lo stesso Servizio avrà
cura di contattare”
Con sentenza non definitiva n. 6810 del 18/04/24 il
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti.
In data 02-03 dicembre 24 il servizio sociale depositava la relazione relativa alla situazione familiare della minore disposta dal Giudice.
Con ordinanza del 07 novembre 2024 il Giudice d'appello rigettava il reclamo avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti e il giudice delegato riservava la decisione sul ricorso ex art. 473bis.39 c.p.c. della all'esito del deposito della CP_1
relazione del servizio sociale. 13
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti,
all'udienza del 18/02/2025 svoltasi con modalità cartolari, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status ed avendo entrambe le parti richiesto di dichiarare la reciproca autonomia economica, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulle domande accessorie relative alla figlia.
Dalla relazione del Servizio sociale – Municipio II di Roma
del 29/11/24 emerge che “ è una ragazza vivace e Per_1
socievole, si racconta in modo autentico ed in entrambe le visite
domiciliari è stata entusiasta di mostrare la sua camera, le sue
cose e di raccontare e di raccontare di lei, dei suoi amici e delle
sue passioni. La ragazza si mostra legata affettivamente ad
entrambi i genitori ed afferma di poter contare su di loro per
qualsiasi necessità…..Rispetto al collocamento ed alla
frequentazione dei genitori afferma che non è sempre Per_1
facile per lei stare tanti giorni lontano da uno o dall'altro
genitore. Certe volte, dice, vorrebbe stare un po' di più dalla
mamma altre dal papà oppure afferma che le piacerebbe se
magari mentre sta dal papà la mamma potesse andarla a trovare
o aiutarla con i compiti………In un colloquio congiunto con la
psicologa la minore ha espresso il desiderio di una flessibilità 14
maggiore da parte dei suoi genitori, ha confidato che a volte
vorrebbe passare più tempo con la madre ma il padre
sembrerebbe opporsi a questo”.
La ragazza frequenta il percorso psicologico nella medesima scuola ed emerge come “l'emozione predominante sia il senso
di colpa, non vuole che nessuno dei due genitori possa pensare
che lei abbia più voglia di passare il suo tempo con l'uno
rispetto all'altro”.
Orbene alla luce delle risultante della relazione dei servizi sociali il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per confermare l'affido condiviso e il regime di frequentazione paritario già disposto in sede di provvedimenti provvisori e meglio specificato in dispositivo che prevede una frequentazione alternata tra i genitori atteso che la ragazza appare serena ma con l'ulteriore precisazione tuttavia che la “questione tempo di permanenza della figlia dai genitori” non può e non deve divenire un campo di battaglia tra le parti e che va assecondata la volontà
della ragazza, che si approssima all'adolescenza e quindi sempre più autonoma, di poter passare eventualmente e talvolta - anche se non sistematicamente – qualche ora o rimanere uno o due giorni in più con l'uno o l'altro genitore, oppure sentirlo telefonicamente, quando permane dall'altro, quando dalla 15
medesima richiesto e senza ovviamente stravolgere la natura di regime alternato vigente.
Venendo al rapporto tra i genitori, dalla relazione dei servizi sociali emerge come “entrambi riconoscono il grado di
conflittualità attualmente presente tra loro che non favorisce una
serena condivisione del ruolo genitoriale” ed il Servizio sociale ha concluso nel senso di “indirizzare la coppia genitoriale verso
un percorso di coordinazione genitoriale al fine di avviare un
processo alternativo di risoluzione delle controversie”.
Alla luce di tutte le superiori risultanze ritiene il Tribunale
di condividere la valutazione del servizio sociale e pertanto di invitare le parti ad intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale al fine di non compromettere o mettere a repentaglio il buon rapporto che ciascun genitore ha con la figlia per via dei conflitti tra le parti.
Quanto alla richiesta di parte resistente in merito alla casa familiare ritiene il Tribunale che tale domanda non può trovare accoglimento atteso che la predetta si è allontanata da tempo dalla suddetta abitazione e che l'acquisto di un altro appartamento tra le parti a nome della figlia ed usufrutto della madre esula dalla competenza di questo Tribunale. 16
Relativamente infine ai rapporti economici tra le parti, va innanzitutto confermato che ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento come peraltro richiesto da entrambi.
Venendo alla domanda di mantenimento per la figlia formulata dalla resistente dalla documentazione economica in atti emerge quanto segue.
Il dipendente presso la con un reddito Pt_1 CP_2
mensile di Euro 2.915,00 circa oltre bonus annuale di circa Euro
8.000 lordi (come da ricorso), ha dichiarato redditi per Euro
52.465 per l'anno 2021, (dich. redditi 2022), per Euro 43.324 per l'anno 2023 (solo CUD 2024), Euro 40.977 in “via indicativa”
per l'anno 2024 (CUD 2025 provvisorio), ha un conto corrente presso la banca con saldi al 31/1/25 di Euro 119.623,61; è
proprietario dell'appartamento sito in Roma, piazza Gondar 22
(11 vani) dove abita e di cui una parte locato al canone annuo lordo di Euro 13.200+ 2 box in piazza Adis Abeba, 9; di contro non ha depositato gli estratti conto integrali e la dichiarazione sostitutiva.
La , presta attività lavorativa presso con la CP_1 CP_4
con una retribuzione media di circa euro 3.100,00 mensili -
[...]
nel periodo settembre 2023 - febbraio 2024, - per 14 mensilità;
ha un conto corrente presso Poste italiane con saldi al 31/12/22 di 17
Euro 85.152,03 al 31/12/23 di Euro 92.990,08 mentre al
31/12/24 di € 12.887,42 (come da dichiarazione sostitutiva), ha un conto di deposito Unicoop Tirreno;
conto deposito cooperativo Unicoop Tirreno con saldi al 31/12/22 di €
29.990,70 al 31/12/23 di €30.053,64 e al 31/12/24 di e
30.095,79; è proprietaria di un appartamento in via Dino
Penazzato 29 - Roma, di contro non ha depositato gli estratti conto integrali e l'ultima dichiarazione dei redditi in atti risale all'anno 2021 (redditi anno 2020), dal punto di vista passivo ha avuto reddito da locazione che risulterebbe cessato ad agosto
2024, sostiene oneri per la baby sitter per Euro 432 mensili ( di cui non vi è evidenza documentale); mentre sono ininfluenti i dedotti costi per la ristrutturazione della casa di via Pennazzato
perché non documentati.
Infine dal modello unico afferente i redditi dell'anno 2019-
2020-2021, si evince che la ha dichiarato redditi netti per CP_1
circa euro annui 39.079, 39.094, 49.074.
Entrambe le parti sono incorse in omissioni nel deposito della documentazione - a seconda della parte mancano estratti conto corrente, estratti carta di credito, dichiarazione sostitutiva -
che non consentono a questo Tribunale di avere un quadro del tutto esaustivo delle rispettive situazioni economiche. 18
Cionondimeno dalla documentazione in atti trova conferma che le parti sono percettrici di redditi da lavoro sostanzialmente equivalenti, che entrambe hanno un immobile di proprietà anche se di dimensioni significativamente diverse, 11 vani il e Pt_1
50 mq circa la . CP_1
Il Collegio reputa pertanto equo confermare che ciascun coniuge provveda al mantenimento della figlia nel periodo di permanenza della stessa presso ciascuno.
Quanto alle spese straordinarie vanno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ad eccezione di quelle scolastiche che nel caso in cui la ormai scuola media, pubblica o privata sia concordata dalle parti, vanno ripartite al 50% mentre nella ipotesi che la scuola media sia l'istituto privato San Leone Magno,
rispetto al quale la madre ha manifestato perplessità solo relativamente ai costi, i relativi oneri economici quali l'iscrizione e la retta scolastica rimarranno al 100% in capo al padre mentre l'eventuale doposcuola, se frequentato, in capo ad entrambi genitori al 50% ciascuno.
Ciò in considerazione delle spese che la madre deve sostenere a seguito dello spostamento in un nuovo alloggio sia esso in locazione sia la casa di proprietà, in ogni caso da rendere idoneo per ospitare la figlia, e delle spese per la baby sitter, non 19
contestate, mentre il ricorrente dispone di un appartamento senza oneri alloggiativi perché ricevuto in donazione e di ampia metratura di cui una parte viene locata.
Secondo il Protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre
2014 dal Tribunale di Roma con il locale Foro sono comprese nell'assegno perequativo di mantenimento le seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione,
spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro),
carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Le spese straordinarie afferenti la figlia sono da intendersi quelle con le seguenti specificazioni di cui al predetto Protocollo:
spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori,
suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, 20
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola,
prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car,
macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-
sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private,
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il 21
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato,
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della presente controversia e la parziale soccombenza reciproca giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51037/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
- la figlia minore (Roma, 14/08/2014) è affidata in Per_1
modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la casa paterna in Roma Piazza Gondar n. 22, 22
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana durante i tempi di permanenza di Per_1
presso ciascun genitore e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
- salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore terrà
con sé : Per_1
a) a settimane alterne dall'orario di uscita scolastico del lunedì ovvero dalle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica al lunedì successivo (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica);
b) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività;
c) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali;
d) per metà della durata delle vacanze scolastiche estive,
secondo un calendario da concordare tra le parti entro il mese di maggio di ciascun anno, con la precisazione che in difetto di diverso accordo, ciascun genitore terrà con 23
sé per due settimane consecutive nei mesi di Per_1
luglio e agosto, alternando negli anni la settimana in cui
è ricompreso il compleanno di (14 agosto); Per_1
e) per una settimana d'inverno (c.d. settimana bianca) ad anni alterni;
f) ad anni alterni in coincidenza con le festività nazionali o locali infrasettimanali;
g) la figlia trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma e del di lei compleanno e con il padre il giorno della festa del papà e del di lui compleanno;
h) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto di durante i Per_1
tempi di permanenza della stessa presso ciascuno di loro;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti , con le Per_1
specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014 sopra dettagliatamente indicato ad eccezione di quelle scolastiche per cui nel caso la scuola media, pubblica o privata sia concordata dalle parti, vanno ripartite al 50%
mentre nella ipotesi che la scuola media sia l'istituto privato San Leone Magno, i relativi oneri economici 24
quali l'iscrizione e la retta scolastica rimarranno al
100% in capo al padre mentre l'eventuale doposcuola, se frequentato, al 50% in capo a ciascun genitori;
i) assegna la casa familiare sita in Roma Piazza Gondar
n. 22 al padre dando atto che la resistente se ne è già
allontanata;
- invita ambo le parti ad intraprendere con sollecitudine un percorso di coordinazione genitoriale presso un centro o un professionista scelto di comune intesa anche previa consultazione dello Spazio Famiglie e Minori del
Tribunale.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51037 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(ROMA (RM), 11/03/1977), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. BRESSAN GIOVANNI giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(CASERTA (CE), 15/07/1978), con il CP_1
patrocinio dell'avv. BERRUTI GIUSEPPE MARIA giusta 2
procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18 febbraio 2025 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 29 luglio Parte_1
2011 contraeva in Roma matrimonio concordatario con CP_1
e che dall'unione nasceva la figlia (Roma,
[...] Per_1
14/08/2014), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, pertanto, dichiararsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e precisamente: ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, la figlia verrà affidata congiuntamente ad Per_1
entrambi i genitori, con collocazione settimanale alternata,
fissando la residenza presso l'abitazione del padre, sita in Roma,
Piazza Gondar n. 22, ed il genitore, nella settimana di sua 3
competenza, dovrà agevolare e consentire all'altro di parlare al telefono con la minore almeno due volte al giorno, rispettando gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, nulla verrà
versato a titolo di mantenimento della minore in quanto Per_1
ciascuna parte provvederà al mantenimento della medesima durante il periodo di permanenza della figlia presso ciascun genitore, il padre si farà interamente carico delle spese inerenti alla iscrizione, retta scolastica e del doposcuola (per un massimo di due pomeriggi a settimana) della figlia minore presso l'Istituto
San Leone Magno di Roma mentre tutte le altre spese straordinarie verranno ripartite al 50% fra i coniugi, il regime di frequentazione come in atti, la casa coniugale, di esclusiva proprietà del Sig.
rimane in godimento al medesimo, essendosene Pt_1 CP_1
spontaneamente allontanata da quasi due anni;
che in sede
[...]
di precisazione delle conclusioni non veniva reiterata la domanda di accollo delle spese scolastiche come sopra indicata.
All'uopo il deduceva che, nell'estate dell'anno 2021, Pt_1
si erano palesate delle problematiche tra le parti quando la CP_1
iniziava a manifestare insofferenza, ansia e un senso di prigionia;
che, nel mese di agosto 2021, il ricorrente anzidetto assecondava la moglie lasciando che la medesima tornasse a casa dalle vacanza un paio di giorni prima per asseriti motivi di lavoro mentre il 4
ricorrente rimaneva con la figlia;
che successivamente la resistente si mostrava sempre più distaccata ed insofferente, usciva frequentemente la sera per asseriti motivi di lavoro, nei fine settimana effettuava dei viaggi con amiche, che anche quando era in casa si isolava chiudendosi nel bagno con il cellulare;
che a nulla valevano i tentativi del ricorrente di aprire un dialogo ed a seguito dell'ennesima discussione per i suddetti motivi, una sera di ottobre 2021 la resistente usciva di casa a tarda sera, rifiutandosi di dire dove andava, per poi ritornare la mattina successiva;
che in seguito il ricorrente rinveniva casualmente una ricevuta di una camera di hotel per due persone per il giorno coincidente con quello in cui si era allontanata di notte;
che da ottobre 2021 la moglie si disinteressava ancor di più della famiglia delegando i compiti al marito;
che quest'ultimo infine trovava alcuni appunti della stessa dai quali si evinceva una relazione extraconiugale con altro uomo;
che dopo lunga reticenza, la medesima ammetteva di avere una relazione con un' altra persona;
che il ricorrente tentava di recuperare la situazione ma la mattina del 24 gennaio 2022, la resistente si presentava con la valigia comunicando al marito e alla figlia di volersene andare da casa e da quel momento si allontanava per 2 giorni rendendosi irreperibile;
che solo due settimane dopo la resistente chiedeva al ricorrente di incontrare 5
un giorno nel corso del weekend;
che quindi le parti Per_1
concordavano un regime di frequentazione con la figlia ossia una settimana ciascuno provvedendo in tale periodo al suo mantenimento;
che dopo una lunga trattativa, inoltre, i coniugi presentavo un ricorso congiunto per la separazione con udienza fissata per il giorno 06 ottobre 2023 ma il procedimento veniva dichiarato estinto per mancata comparizione delle parti.
Si costituiva in giudizio , la quale CP_1
preliminarmente rinunciava ad analoga causa iscritta al
RG.52977/2023 innanzi alla dott.ssa Moretti, in quanto promossa in epoca successiva al presente giudizio, e nel merito deduceva che il rapporto di coppia era entrato in crisi a causa delle continue ed incuranti ingerenze della famiglia del in Pt_1
particolare del padre e della sorella;
che i primi episodi risalivano all'anno 2012 quando le parti effettuavano la ristrutturazione della casa che il aveva ricevuto in Pt_1
donazione dalla propria;
che la famiglia del medesimo, ed in particolare il padre, decideva autonomamente di imporre le proprie scelte sulla ristrutturazione dell'appartamento al punto che il ricorrente chiedeva alla resistente di non entrare nemmeno in casa durante i lavori;
che inoltre altro “scoglio per la vita della
coppia” occorreva a seguito della nascita prematura della figlia 6
che doveva stare 3 settimane in terapia intensiva prenatale e la medesima , a causa della perdita del liquido spinale nel CP_1
corso del parto cesareo, era costretta a degenza ospedaliera e poi domiciliare senza poter allattare al figlia al seno;
che successivamente, a causa dello stato di salute della bambina veniva iscritta all'asilo nido solo nell'ultimo anno per cui veniva assunta la signora , con il doppio ruolo di accudimento Parte_2
della figlia durante l'assenza lavorativa dei genitori e governo in casa dei suoceri dove a tutt'oggi risiede;
che la Pt_1
tata/badante assumeva degli atteggiamenti di interferenza nella vita familiare e la richiesta avanzata dalla resistente di sostituirla non veniva avallata dal ricorrente per il timore che, riducendo l'orario di lavoro, la medesima potesse lasciare anche il ruolo di badante/colf; che quest'ultima assumeva un ruolo sempre più
ambiguo tant'è che riusciva anche a farsi intestare una polizza vita ed a ricevere una vettura di seconda mano già acquistata dalla resistente;
che in seguito, nell'anno 2018, Per_1
contraeva una polmonite molto grave che la costringeva ad una degenza all'ospedale Gemelli ed in tal periodo, in cui veniva pure diagnosticato per errore un tumore alla minore, la resistente subiva “un tracollo emotivo” e decideva di intraprendere una terapia psicologica e ridurre l'orario di lavoro;
che, superata la 7
fase della malattia della figlia, la resistente riprendeva il proposito di avere un atro figlio ma il marito opponeva un categorico rifiuto manifestando di aver maturato unilateralmente la decisione di non avere altri figli;
che pertanto la crisi si acuiva e “ la vita della famiglia rimaneva così appiattita tra il lavoro e
le vacanze estive obbligate presso la casa dei genitori del marito
a Santa Marinella e ”; che inoltre il marito coltivava Persona_2
sempre più i propri interessi (fumettistica, cosplay, attività
sportive, attività imprenditoriale di gestione eventi e compravendita giocattoli e gadget); che pertanto nell'anno 2021
il rapporto della coppia era ormai logoro e privo di qualunque intimità da 3 anni;
che dal 2021 le parti vivevano come separati in casa senza condividere più neanche il letto matrimoniale;
che sul finire dell'anno 2021 la resistente intraprendeva una mera amicizia con un altro uomo il quale peraltro veniva ricoverato per aver contratto il virus sars-cov19 rimanendo in ospedale fino alla fine del medesimo anno;
che, successivamente perdurando lo stato di crisi, la coppia concordava un allontanamento temporaneo della resistente dalla casa familiare ed il contestuale avvio di una terapia di coppia, iniziata ma poi poco curata ed abbandonata;
che infine in data 18 gennaio 2022 la resistente comunicava al marito di aver trovato un appartamento in 8
prossimità dell'istituto scolastico della figlia indicandogli la data prevista della “sua uscita” da casa per il 24 gennaio successivo e, successivamente, il ricorrente cambiava repentinamente la chiave della casa familiare e rimuoveva gran parte dei beni personali della;
che nel contempo le parti concordavano la CP_1
gestione e la frequentazione della figlia e la resistente, a sua volta, concordava con il proprio datore di lavoro la riduzione delle trasferte lavorative per i successivi due anni;
che comunque la resistente continuava a frequentare la ormai ex casa familiare cenando con il ricorrente e la figlia;
che le parti effettuavano alcune sedute di terapia di coppia e la resistente proponeva al marito un viaggio in Francia per poter stare insieme e provare a ricucire la situazione;
che tale viaggio veniva effettuato seppur il ricorrente si manifestava sempre distratto dai suoi interessi;
che infine al ritorno la resistente trascorreva due settimane presso la casa familiare con l'obiettivo di rivalutare la situazione ma il marito si impegnava in viaggi di lavoro e uscite serali;
che pertanto la resistente reperiva l'immobile in cui effettivamente poi si trasferiva a vivere e distante 300 metri dalla ex casa familiare;
che infine a settembre la medesima riceveva un proposta di separazione consensuale ma non andava a buon fine e anzi nascevano incomprensioni sulla gestione della figlia 9
culminate nell'episodio del mese di dicembre 2023 che si concludeva con un intervento della Polizia presso la casa paterna a seguito di sollecitazione della che recatasi presso CP_1
l'abitazione del ricorrente, non riusciva ad accedere ed il ricorrente le impediva di parlare con la figlia;
che solo dopo l'intervento della polizia, che redigeva un verbale, la CP_1
poteva accedere nella abitazione dove rimaneva a cena alla presenza dei familiari del e alla richiesta della resistente di Pt_1
farli allontanare veniva invitata dal ricorrente a lasciare l'abitazione; che il giorno successivo, a mezzo del proprio legale,
la chiedeva la consegna delle nuove chiavi che il si CP_1 Pt_1
era impegnato a riconsegnarle come dichiarato in occasione dell'intervento della polizia il giorno prima, ma poi il medesimo non dava seguito e nemmeno consentiva alla resistente di accedere alla ex casa familiare per riprendere i propri effetti personali nonché la cassetta di sicurezza ove erano riposti i propri beni preziosi, motivo per cui la resistente integrava la querela presentata in occasione del suindicato episodio di dicembre 2023.
La concludeva pertanto con la richiesta di dichiarare CP_1
l'autonomia economica delle parti, disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre;
10
regolamentare il regime di frequentazione nel rapporto 10/4
giorni (madre/padre), disporre un assegno mensile in favore della resistente per il mantenimento della figlia, ed a carico del dell'importo di 750,00 euro/mese, oltre al 50% delle Pt_1
spese extra salvo quelle scolastiche da porre integralmente a carico del padre ove vorrà mantenere l'iscrizione presso l'attuale istituto scolastico, richiesta quest'ultima che non veniva reiterata in sede di precisazione conclusioni;
assegnazione della casa familiare alla resistente a meno che il ricorrente contribuisca al
50% all'acquisto di altro immobile tramite mutuo ipotecario da intestare quanto alla nuda proprietà alla minore ed in usufrutto alla madre.
Alla prima udienza dell'08 aprile 24 comparivano personalmente le parti e il Giudice si riservava sui provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status.
Con ordinanza del 10 aprile 24 il giudice adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente: “autorizza i coniugi a
vivere separati con obbligo di reciproco rispetto disponendo che
ognuno provveda autonomamente al proprio mantenimento;
la figlia minore (Roma, 14/08/2014) è affidata in Per_1
modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la 11
casa paterna in Roma Piazza Gondar n. 22, esercizio disgiunto
della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su
questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione
della vita quotidiana durante i tempi di permanenza di Per_1
presso ciascun genitore e congiunto relativamente alle decisioni
di maggior importanza afferenti l'educazione, l'istruzione, la
salute e la scelta della residenza abituale;
salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore terrà
con sé : a) a settimane alterne dall'orario di uscita Per_1
scolastico del lunedì ovvero dalle ore 09.00 in caso di chiusura
scolastica al lunedì successivo (ingresso a scuola ovvero fino
alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica); b) per metà della
durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da
alternare negli anni le principali festività; c) ad anni alterni per
l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali;
d) per metà
della durata delle vacanze scolastiche estive, secondo un
calendario da concordare tra le parti entro il mese di maggio di
ciascun anno, con la precisazione che in difetto di diverso
accordo, ciascun genitore terrà con sé per due settimane Per_1
consecutive nei mesi di luglio e agosto, alternando negli anni la
settimana in cui è ricompreso il compleanno di (14 Per_1
agosto); dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento 12
ordinario diretto di durante i tempi di permanenza della Per_1
stessa presso ciascuno di loro;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il
pagamento delle spese extra afferenti con le Per_1
specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
assegna la casa familiare sita in Roma Piazza Gondar n. 22
al padre dando atto che la resistente se ne è già allontanata.
Manda al Servizio Sociale di Roma Capitale Municipio II di
svolgere, in raccordo e collaborazione con i servizi specialistici
della ASL di riferimento territoriale che lo stesso Servizio avrà
cura di contattare”
Con sentenza non definitiva n. 6810 del 18/04/24 il
Tribunale dichiarava la separazione personale delle parti.
In data 02-03 dicembre 24 il servizio sociale depositava la relazione relativa alla situazione familiare della minore disposta dal Giudice.
Con ordinanza del 07 novembre 2024 il Giudice d'appello rigettava il reclamo avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti e il giudice delegato riservava la decisione sul ricorso ex art. 473bis.39 c.p.c. della all'esito del deposito della CP_1
relazione del servizio sociale. 13
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti,
all'udienza del 18/02/2025 svoltasi con modalità cartolari, il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status ed avendo entrambe le parti richiesto di dichiarare la reciproca autonomia economica, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulle domande accessorie relative alla figlia.
Dalla relazione del Servizio sociale – Municipio II di Roma
del 29/11/24 emerge che “ è una ragazza vivace e Per_1
socievole, si racconta in modo autentico ed in entrambe le visite
domiciliari è stata entusiasta di mostrare la sua camera, le sue
cose e di raccontare e di raccontare di lei, dei suoi amici e delle
sue passioni. La ragazza si mostra legata affettivamente ad
entrambi i genitori ed afferma di poter contare su di loro per
qualsiasi necessità…..Rispetto al collocamento ed alla
frequentazione dei genitori afferma che non è sempre Per_1
facile per lei stare tanti giorni lontano da uno o dall'altro
genitore. Certe volte, dice, vorrebbe stare un po' di più dalla
mamma altre dal papà oppure afferma che le piacerebbe se
magari mentre sta dal papà la mamma potesse andarla a trovare
o aiutarla con i compiti………In un colloquio congiunto con la
psicologa la minore ha espresso il desiderio di una flessibilità 14
maggiore da parte dei suoi genitori, ha confidato che a volte
vorrebbe passare più tempo con la madre ma il padre
sembrerebbe opporsi a questo”.
La ragazza frequenta il percorso psicologico nella medesima scuola ed emerge come “l'emozione predominante sia il senso
di colpa, non vuole che nessuno dei due genitori possa pensare
che lei abbia più voglia di passare il suo tempo con l'uno
rispetto all'altro”.
Orbene alla luce delle risultante della relazione dei servizi sociali il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per confermare l'affido condiviso e il regime di frequentazione paritario già disposto in sede di provvedimenti provvisori e meglio specificato in dispositivo che prevede una frequentazione alternata tra i genitori atteso che la ragazza appare serena ma con l'ulteriore precisazione tuttavia che la “questione tempo di permanenza della figlia dai genitori” non può e non deve divenire un campo di battaglia tra le parti e che va assecondata la volontà
della ragazza, che si approssima all'adolescenza e quindi sempre più autonoma, di poter passare eventualmente e talvolta - anche se non sistematicamente – qualche ora o rimanere uno o due giorni in più con l'uno o l'altro genitore, oppure sentirlo telefonicamente, quando permane dall'altro, quando dalla 15
medesima richiesto e senza ovviamente stravolgere la natura di regime alternato vigente.
Venendo al rapporto tra i genitori, dalla relazione dei servizi sociali emerge come “entrambi riconoscono il grado di
conflittualità attualmente presente tra loro che non favorisce una
serena condivisione del ruolo genitoriale” ed il Servizio sociale ha concluso nel senso di “indirizzare la coppia genitoriale verso
un percorso di coordinazione genitoriale al fine di avviare un
processo alternativo di risoluzione delle controversie”.
Alla luce di tutte le superiori risultanze ritiene il Tribunale
di condividere la valutazione del servizio sociale e pertanto di invitare le parti ad intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale al fine di non compromettere o mettere a repentaglio il buon rapporto che ciascun genitore ha con la figlia per via dei conflitti tra le parti.
Quanto alla richiesta di parte resistente in merito alla casa familiare ritiene il Tribunale che tale domanda non può trovare accoglimento atteso che la predetta si è allontanata da tempo dalla suddetta abitazione e che l'acquisto di un altro appartamento tra le parti a nome della figlia ed usufrutto della madre esula dalla competenza di questo Tribunale. 16
Relativamente infine ai rapporti economici tra le parti, va innanzitutto confermato che ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento come peraltro richiesto da entrambi.
Venendo alla domanda di mantenimento per la figlia formulata dalla resistente dalla documentazione economica in atti emerge quanto segue.
Il dipendente presso la con un reddito Pt_1 CP_2
mensile di Euro 2.915,00 circa oltre bonus annuale di circa Euro
8.000 lordi (come da ricorso), ha dichiarato redditi per Euro
52.465 per l'anno 2021, (dich. redditi 2022), per Euro 43.324 per l'anno 2023 (solo CUD 2024), Euro 40.977 in “via indicativa”
per l'anno 2024 (CUD 2025 provvisorio), ha un conto corrente presso la banca con saldi al 31/1/25 di Euro 119.623,61; è
proprietario dell'appartamento sito in Roma, piazza Gondar 22
(11 vani) dove abita e di cui una parte locato al canone annuo lordo di Euro 13.200+ 2 box in piazza Adis Abeba, 9; di contro non ha depositato gli estratti conto integrali e la dichiarazione sostitutiva.
La , presta attività lavorativa presso con la CP_1 CP_4
con una retribuzione media di circa euro 3.100,00 mensili -
[...]
nel periodo settembre 2023 - febbraio 2024, - per 14 mensilità;
ha un conto corrente presso Poste italiane con saldi al 31/12/22 di 17
Euro 85.152,03 al 31/12/23 di Euro 92.990,08 mentre al
31/12/24 di € 12.887,42 (come da dichiarazione sostitutiva), ha un conto di deposito Unicoop Tirreno;
conto deposito cooperativo Unicoop Tirreno con saldi al 31/12/22 di €
29.990,70 al 31/12/23 di €30.053,64 e al 31/12/24 di e
30.095,79; è proprietaria di un appartamento in via Dino
Penazzato 29 - Roma, di contro non ha depositato gli estratti conto integrali e l'ultima dichiarazione dei redditi in atti risale all'anno 2021 (redditi anno 2020), dal punto di vista passivo ha avuto reddito da locazione che risulterebbe cessato ad agosto
2024, sostiene oneri per la baby sitter per Euro 432 mensili ( di cui non vi è evidenza documentale); mentre sono ininfluenti i dedotti costi per la ristrutturazione della casa di via Pennazzato
perché non documentati.
Infine dal modello unico afferente i redditi dell'anno 2019-
2020-2021, si evince che la ha dichiarato redditi netti per CP_1
circa euro annui 39.079, 39.094, 49.074.
Entrambe le parti sono incorse in omissioni nel deposito della documentazione - a seconda della parte mancano estratti conto corrente, estratti carta di credito, dichiarazione sostitutiva -
che non consentono a questo Tribunale di avere un quadro del tutto esaustivo delle rispettive situazioni economiche. 18
Cionondimeno dalla documentazione in atti trova conferma che le parti sono percettrici di redditi da lavoro sostanzialmente equivalenti, che entrambe hanno un immobile di proprietà anche se di dimensioni significativamente diverse, 11 vani il e Pt_1
50 mq circa la . CP_1
Il Collegio reputa pertanto equo confermare che ciascun coniuge provveda al mantenimento della figlia nel periodo di permanenza della stessa presso ciascuno.
Quanto alle spese straordinarie vanno poste a carico dei genitori nella misura del 50% ad eccezione di quelle scolastiche che nel caso in cui la ormai scuola media, pubblica o privata sia concordata dalle parti, vanno ripartite al 50% mentre nella ipotesi che la scuola media sia l'istituto privato San Leone Magno,
rispetto al quale la madre ha manifestato perplessità solo relativamente ai costi, i relativi oneri economici quali l'iscrizione e la retta scolastica rimarranno al 100% in capo al padre mentre l'eventuale doposcuola, se frequentato, in capo ad entrambi genitori al 50% ciascuno.
Ciò in considerazione delle spese che la madre deve sostenere a seguito dello spostamento in un nuovo alloggio sia esso in locazione sia la casa di proprietà, in ogni caso da rendere idoneo per ospitare la figlia, e delle spese per la baby sitter, non 19
contestate, mentre il ricorrente dispone di un appartamento senza oneri alloggiativi perché ricevuto in donazione e di ampia metratura di cui una parte viene locata.
Secondo il Protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre
2014 dal Tribunale di Roma con il locale Foro sono comprese nell'assegno perequativo di mantenimento le seguenti voci di spesa: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione,
spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro),
carburante, ricarica cellullare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, prescuola, dopo scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
Le spese straordinarie afferenti la figlia sono da intendersi quelle con le seguenti specificazioni di cui al predetto Protocollo:
spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori,
suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, 20
ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola,
prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car,
macchina, motorino, moto); c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-
sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private,
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il 21
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato,
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto della presente controversia e la parziale soccombenza reciproca giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51037/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
- la figlia minore (Roma, 14/08/2014) è affidata in Per_1
modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la casa paterna in Roma Piazza Gondar n. 22, 22
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana durante i tempi di permanenza di Per_1
presso ciascun genitore e congiunto relativamente alle decisioni di maggior importanza afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
- salvo diverso accordo tra le parti, ciascun genitore terrà
con sé : Per_1
a) a settimane alterne dall'orario di uscita scolastico del lunedì ovvero dalle ore 09.00 in caso di chiusura scolastica al lunedì successivo (ingresso a scuola ovvero fino alle ore 9.00 in caso di chiusura scolastica);
b) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività;
c) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali;
d) per metà della durata delle vacanze scolastiche estive,
secondo un calendario da concordare tra le parti entro il mese di maggio di ciascun anno, con la precisazione che in difetto di diverso accordo, ciascun genitore terrà con 23
sé per due settimane consecutive nei mesi di Per_1
luglio e agosto, alternando negli anni la settimana in cui
è ricompreso il compleanno di (14 agosto); Per_1
e) per una settimana d'inverno (c.d. settimana bianca) ad anni alterni;
f) ad anni alterni in coincidenza con le festività nazionali o locali infrasettimanali;
g) la figlia trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma e del di lei compleanno e con il padre il giorno della festa del papà e del di lui compleanno;
h) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto di durante i Per_1
tempi di permanenza della stessa presso ciascuno di loro;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti , con le Per_1
specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014 sopra dettagliatamente indicato ad eccezione di quelle scolastiche per cui nel caso la scuola media, pubblica o privata sia concordata dalle parti, vanno ripartite al 50%
mentre nella ipotesi che la scuola media sia l'istituto privato San Leone Magno, i relativi oneri economici 24
quali l'iscrizione e la retta scolastica rimarranno al
100% in capo al padre mentre l'eventuale doposcuola, se frequentato, al 50% in capo a ciascun genitori;
i) assegna la casa familiare sita in Roma Piazza Gondar
n. 22 al padre dando atto che la resistente se ne è già
allontanata;
- invita ambo le parti ad intraprendere con sollecitudine un percorso di coordinazione genitoriale presso un centro o un professionista scelto di comune intesa anche previa consultazione dello Spazio Famiglie e Minori del
Tribunale.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/03/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani