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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/09/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
n. 2113 del 6.7.2022
Oggetto: differenze retributive
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n.
610/2022del Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Gallucci, Parte_1
in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Lecce al
Viale F. Lo Re n. 6,
APPELLANTE PRINCIPALE - APPELLATA INCIDENTALE contro
, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
APPELLATA PRINCIPALE – APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Salvatore Graziuso, in virtù di procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliato in
Lecce al Viale Marche n. 14 presso gli uffici della sua Avvocatura APPELLATO
All'udienza del 9.7.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso depositato innanzi al Giudice del lavoro presso il Tribunale di Lecce il
29.11.2017 , premesso di lavorare dal Gennaio 1982 alle Parte_1 dipendenze in qualità di collaboratrice ed esperta di lingua Controparte_3
spagnola (di seguito sinteticamente indicata anche come CEL), aveva dedotto: -che il
31.3.2010 aveva sottoscritto un accordo conciliativo con la predetta Università, con cui erano state stabilite le somme dovute dall'ente a titolo di differenze retributive dall'inizio del rapporto di lavoro e fino al 31.12.2008; -che nello stesso accordo era stato previsto che per il periodo successivo al 01.01.2009 sarebbe stato applicato il Contratto Collettivo
Decentrato del 29.6.2009; -che tale Contratto, all'art.18, prevedeva l'applicazione ai CEL del trattamento economico riconosciuto ai ricercatori confermati a tempo determinato, ai quali i CEL erano parificati ex 1.n.63/2004 e 1 n.240/2010, e del trattamento integrativo di ateneo in relazione all'esperienza acquisita a decorrere dal primo contratto di lavoro;
- che con sentenza n. 1485/2016 il Tribunale di Lecce aveva condannato l a CP_1
regolarizzare la posizione retributiva fino a giugno 2013; -che per il periodo successivo,
a decorrere da luglio 2013, l aveva corrisposto retribuzioni inferiori a quelle CP_1
dovute con riferimento al parametro del ricercatore confermato (classe VI, scatti 8, aumento del 10%) ed era quindi debitrice delle differenze, pari ad € 3.205,54 annui per gli anni 2014, 2015, e 2016; mentre per i periodo 1.1.2017/30.11.2017 la somma ancora dovuta sarebbe pari ad € 11,21 (complessivamente € 12.231,88); -che inoltre l' CP_1
doveva restituirle importi (€ 5.051,98 ed € 2.796,84) illegittimamente trattenuti sulle buste paga del 12.5.2010 e del 18.4.2011 a titolo di oneri previdenziali relativi alle differenze retributive costituenti oggetto del verbale di conciliazione del 2010 e ulteriori importi (€ 719,36 ed € 306,90) trattenuti sulle buste paga l 17.1.2014 e del 20.3.2017.
La ricorrente aveva quindi chiesto la condanna de11'Università del Salento al pagamento dell'importo complessivo di € 21.106,96, oltre accessori.
Costituitasi in giudizio, l aveva eccepito 1'infondatezza Controparte_1
dell'avverso ricorso, di cui aveva chiesto il rigetto. Più in particolare, aveva sostenuto la correttezza dei pagamenti effettuati, nonché la prescrizione estintiva relativamente alla domanda riguardante le trattenute previdenziali relative alle retribuzioni dovute in virtù dell'accordo conciliativo del 2010.
Con separata memoria, si era costituito l' , chiedendo che, in caso di accoglimento CP_2 della domanda. l' fosse condannata al pagamento dei contributi maturati sulle CP_1
differenze retributive richieste dalla ricorrente.
Con la sentenza n. 2113 del 6.7.2022, il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato l' a pagare l'importo di €1.026,26, Controparte_1 corrispondente all'importo degli oneri previdenziali trattenuti dall' sulle CP_1
retribuzioni arretrate erogate con le buste paga di gennaio 2014 e di marzo 2017, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Sul punto il Tribunale ha ribadito il consolidato principio giurisprudenziale di legittimità
(Cass. n.19790/2011) secondo cui al datore di lavoro è consentito procedere alle trattenute previdenziali poste a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento di quanto dovuto nel periodo. Con riferimento al resto il Giudice ha rigettato la domanda tendente ad ottenere il pagamento di differenze retributive per il periodo da luglio 2013 in poi, evidenziando, in base alle buste paga, che fino a gennaio 2014 erano stati erogati i trattamenti integrativi-arretrati, e che da gennaio 2014 era stato adeguato il trattamento retributivo integrativo a quello previsto per il ricercatore a tempo definito, dovendo applicarsi il Contratto Collettivo decentrato del 2013, efficace dal 2014, che prevedeva un limite (pari ad C 38.000,00) alla retribuzione dei CEL. Ha aderito al principio espresso dal Tribunale di Lecce, tra le stesse parti, nella sentenza n.4482/2016, secondo cui il contratto collettivo successivo può prevedere disposizioni meno favorevoli per il lavoratore rispetto a quello precedente.
Avverso tale decisione ha proposto appello , con ricorso Parte_1
depositato il 26.10.2022, lamentandone l'erroneità nella parte in cui non aveva tenuto adeguatamente conto delle pattuizioni intervenute ne1l'Accordo conciliativo del 2010, che obbligava le parti a regolamentare il rapporto di lavoro secondo l'Accordo di Ateneo
(o Contratto Collettivo Decentrato del 29.6.2009), senza che vi fosse alcun richiamo ad eventuali contratti successivi. Più in dettaglio, con il primo motivo di censura l'appellante ha sostenuto l'erroneità dei calcoli dell' per quanto attiene alle somme erogate dal 2013 al 2017, CP_1 evidenziando come dalle stesse asserzioni dell' la retribuzione mensile da CP_1 riconoscere ad essa appellante ammonterebbe ad € 3.076,00 e non ad € 2.876,00 quanto invece effettivamente pagato.
Inoltre, tenendo conto che il monte ore previsto per i CEL dell' Controparte_1
sarebbe di 550 ore, mentre la retribuzione annuale di un ricercatore confermato sarebbe modulata su un monte ore di 500 ore, alla dovrebbe essere riconosciuta una Parte_1
retribuzione aumentata del 10%, corrispondente al maggior numero di ore svolte.
L'appellante, poi, sostiene l'inefficacia del contratto collettivo decentrato del 2014 perché stipulato con sigle sindacali non rappresentative della maggior parte dei CEL;
ha precisato che l'art.26 l.n.240/2010 era stato superato da normativa successiva (1.ri.167/2017-
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti da1l'appartenenza dell'Ita1ia
a11'Unione europea - Legge europea 2017; Decreto Interministeriale 765/2019 -
Adozione dello schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera e criteri di ripartizione del cofinanziamento delle Università per la stipula dei relativi contratti) finalizzata a dare attuazione effettiva ai principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea in materia, che quindi prevedeva l'applicazione di un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, proporzionale all'impegno orario assolto, con riconoscimento di scatti biennali a far data dalla 1.n.240/2010, fatta eccezione per il periodo di blocco stipendiale ex d.l. ri.78/2010, e fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli.
Con il secondo motivo, l'appellante censura quella parte della sentenza in cui il Tribunale, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall' , CP_1
aveva dichiarato estinto il diritto alla restituzione delle somme trattenute sulla retribuzione nelle buste paga del 12.5.2010 e del 18.4.2011: l'appellante ha sostenuto che, trattandosi di contributi previdenziali illegittimamente trattenuti dall'Università, il diritto fatto valere in giudizio sarebbe stato regolato dall'art.2033 c.c. e sarebbe stato sottoposto a prescrizione decennale, avendo come presupposto la ripetizione di indebito o l'arricchimento senza causa. Ha pertanto chiesto che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l fosse condannata a versare gli ulteriori £ 20.080,70 o la diversa CP_1
somma ritenuta di giustizia.
L' ha eccepito 1'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il Controparte_1
rigetto. Ha poi proposto appello incidentale sostenendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui alla CEL, in aggiunta alla somma di € 1.026,26, erano stati riconosciuti gli interessi e la rivalutazione, laddove non poteva che essere riconosciuta la maggior somma fra rivalutazione e interessi, non potendosi cumulare le due voci per i crediti dei dipendenti pubblici nei confronti dell'amministrazione.
Nella propria memoria di costituzione l' ha chiesto che fosse riconosciuta in suo CP_2
favore la contribuzione eventualmente dovuta in caso di soccombenza della parte datrice di lavoro.
All'udienza di discussione del 9.7.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va subito detto che la presente controversia ha contenuto del tutto analogo, se non sovrapponibile, ad altra promossa da altra CEL nei confronti dell' , Controparte_1
decisa da questa Corte con sentenza n. 204/2024 (Pres. Botrugno, Rel. Corbascio) che, peraltro, ha recentemente superato anche il vaglio della S.C., che l'ha confermata con ordinanza n.15501/2025. Conseguentemente, nella motivazione della presente sentenza saranno richiamate parti della precedente decisione, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
L'appello risulta infondato.
In relazione alle differenze retributive, appare condivisibile quanto sostenuto dalla difesa erariale in ordine alla corretta applicazione del Contratto Decentrato in vigore nel momento storico in cui vennero riconosciute le differenze medesime.
Ma ancor più risolutivo è quanto si legge nella sentenza di primo grado, in cui si dà atto che le somme versate alla sono corrispondenti a quanto dovuto come risulta Parte_1 dalla relazione redatta dall'Ufficio Stipendi dell'ateneo leccese, in esecuzione della sentenza n. 4882/2015 inter partes. Rispetto al contenuto della predetta relazione, le contestazioni dell'appellante appaiono generiche e comunque infondate. Orbene, dalle buste di paga in atti emerge che alla veniva corrisposto un Parte_1
importo mensile netto di € 2.876,00, che moltiplicato per 13 mensilità dà un totale di €
37.388,00, diverso ed inferiore da quello, indicato dall'appellante (€
2.839,45X13=36.912,86) quale proprio del ricercatore confermato a tempo determinato con classe VI scatto n. 8.
La tabella allegata al Contratto Decentrato del 2009, depositato in atti dalla stessa appellante (doc. n. 2 del fascicolo di primo grado), richiamata dall'art 18 del contratto medesimo ed applicata dall'Università appellata, è già rapportato al monte ore (550) dei
CEL, sicchè anche la pretesa maggiorazione rivendicata in appello, non è dovuta. Peraltro vi è corrispondenza fra quanto indicato in tabella e le buste paga dell'appellante.
In altra parte del primo motivo, si censura la decisione di primo grado per aver ritenuto applicabile per il periodo successivo e cioè dal 2014 al 2017 il Contratto Collettivo
Decentrato in vigore.
Sul punto, appare opportuno richiamare il contenuto della citata sentenza n. 1204/2024di questa Corte.
<<1…occorre preliminarmente rilevare che la nuova normativa richiamata nell'atto di appello (l.n.167 del 20.11.2017 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea- Legge europea 2017”; Decreto
Interministeriale n.765/2019 “Adozione dello schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera e criteri di ripartizione del cofinanziamento delle Università per la stipula dei relativi contratti”) non trova applicazione al caso di specie, essendo entrata in vigore in epoca successiva agli anni e ai mesi a cui si riferiscono le pretese creditorie azionate da1l'originaria ricorrente, odierna appellante, e non avendo essa efficacia retroattiva.
Pertanto il trattamento economico spettante alla ricorrente nella qualità di CEL per gli anni dal 2014 al 2017 (fino al mese di novembre, come indicato in ricorso) non può che essere quello determinato sulla base del Contratto Collettivo Decentrato pro tempore vigente, ossia sulla base del Contratto sottoscritto il 10.12.2013, apparendo evidente che il verbale di accordo conciliativo intercorso tra le parti il 31.3.2010, nella parte in cui aveva previsto che il periodo successivo al 01.01.2009 sarebbe stato “coperto” con 1'applicazione del Contratto Collettivo Decentrato del 29.6.2009, ha implicitamente comportato l'adesione delle parti della conciliazione anche all'art.1 del predetto Contratto
Decentrato del 2009, secondo il quale il Contratto stesso “conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di apposito CCNL (...) o di diverso contratto collettivo decentrato”.
Pertanto, la regolazione degli aspetti retributivi del rapporto di lavoro in esame, per gli anni dal 2014 al 2017, sulla base del nuovo Contratto Collettivo Decentrato stipulato il
10.12.2013 non soltanto risponde all'ordinaria regola “tempus regit actum”, ma è altresì coerente con la previsione pattizia intervenuta tra le parti il 31.3.2010.
e quindi inammissibile (oltre che non provata), è l'eccezione sollevata solo in CP_4
secondo grado dall'appellante circa l'asserita limitata rappresentatività della parte sindacale che ha sottoscritto il Contratto Decentrato del 10.12.2013.
In definitiva, non essendovi elementi concreti che evidenzino una errata attuazione, da parte dell' , del Contratto Collettivo Decentrato del 10.12.2013 nella CP_1
quantificazione della retribuzione erogata per tale periodo (2014-2017), la domanda della ricorrente/appellante diretta ad ottenere pagamenti differenziali per il medesimo periodo sulla base di criteri o disposizioni differenti non può trovare accoglimento>>.
Sul punto, ha avuto modo di esprimersi, come detto, anche la Corte di Cassazione, che nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza n. 264/2024 citata, ha affermato che in relazione all'ultrattività del Contratto Decentrato del 2013, qwuesta
Corte “,,,ha, invece, fornito un'interpretazione non implausibile e conforme al diritto, la previsione di un'ultrattività del contratto integrativo sarebbe contraria al sistema delle fonti delineato dalla legge del 1995, che, pur qualificando il rapporto di natura privatistica, ha rinviato alla disciplina della contrattazione collettiva che, in ragione della natura pubblica del datore di lavoro, è quella di comparto, disciplinata, all'epoca, dall'art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993 e, successivamente, dagli artt. 40 e ss. del d.lgs. n.
165 del 2001 nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, in linea con i principi che, all'esito della privatizzazione dei rapporti di impiego pubblico, ispirano la disciplina dell'impiego contrattualizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, principi che la Corte Costituzionale (di recente, Corte Cost. n. 253 del 2022) ha più volte richiamato e valorizzato (così, Cass., Sez. L., 23/05/2023, n. 14108)”.
Anche in relazione al secondo motivo di appello, con cui si sostiene l'erroneità del termine quinquennale di prescrizione applicato dal Tribunale alla pretesa della ricorrente di ottenere il pagamento dell'importo corrispondente alla quota di contribuzione previdenziale prevista a suo carico, che l'Università ha trattenuto nel pagamento delle retribuzioni arretrate avvenuto con le buste paga del 12.5.2010 e del 18.4.201, può farsi integrale richiamo alla motivazione della sentenza n. 2094/2024, come segue.
“Giuridicamente corretta è l'affermazione del Tribunale secondo cui l'oggetto della domanda giudiziale è una parte della retribuzione. Si tratta, invero, di quella parte che, invece di essere corrisposta alla lavoratrice, è stata trattenuta da1l'Università per effettuare il versamento della quota di contribuzione previdenziale nella misura prevista a carico del soggetto assicurato.
La natura del relativo importo resta sempre retributiva, con la conseguenza che opera il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
Infondata è la diversa prospettazione della natura del diritto azionato, proposta nell'atto di appello, nel quale si sostiene che si tratterebbe di una pretesa finalizzata a far valere una ripetizione di indebito o un arricchimento senza causa: sotto il primo profilo si evidenzia, infatti, che non vi è stata alcuna dazione da parte della lavoratrice verso l'Università, tale da configurare, nel ricorso introduttivo del giudizio, una pretesa restitutoria di indebito;
sotto il secondo profilo si rileva che nello stesso ricorso non è stata prospettata alcuna azione di arricchimento senza causa, la quale, peraltro, stante il suo carattere sussidiario e residuale (v. art.2042 c.c.), avrebbe richiesto specifiche e tempestive allegazioni fattuali.
Non è contestato il decorso del quinquennio prescrizionale dai pagamenti relativi alle buste paga del 12.5.2010 e del 18.4.2011 fino alla notifica del ricorso quale l'atto finalizzato all'interruzione”.
L'appello principale va quindi respinto.
Merita, invece, accoglimento l'appello incidentale. Invero, il primo Giudice è caduto in errore nel condannare l' al pagamento, a CP_1
titolo di accessori sulla sorte capitale di € 1.026,26 sia gli interessi che la rivalutazione monetaria.
Deve, infatti, farsi applicazione dell'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n.
724, che vieta il cumulo delle due voci in relazione ai crediti dei dipendenti pubblici derivanti dal rapporto di lavoro.
La giurisprudenza, peraltro, ha chiarito che tale divieto si applica anche ai crediti di natura risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro, compresi quelli per omissione contributiva
(Cass. Civ. Sez. Lav., sent. 2 luglio 2020, n. 13624).
Conseguentemente la sentenza impugnata va modificata con la previsione che l' deve essere condannata al pagamento della maggior somma dovuta fra CP_1
interessi legali e rivalutazione.
Le spese di lite di questo grado sono regolate, nel rapporto tra appellante e , in CP_1
base al generale principio di soccombenza. Sussistono invece idonei motivi di compensazione delle spese ex art.92 c.p.c., letto alla luce di Corte Cost. n.77/2018, nei confronti dell' , evocato per litis denuntiatio. CP_2
La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 26.10.2022 da
[...]
, nei confronti di e , Parte_1 Controparte_5 CP_2
in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, nonché sull'appello incidentale proposto dall' , nei confronti di Controparte_1 Parte_1 Pt_1
, con comparsa di risposta depositata l'11.3.2024, avverso la sentenza del
[...]
6.7.2022 N. 2113 del Tribunale di Lecce così provvede:
RIGETTA l'appello principale;
ACCOGLIE l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna l' al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 1.026,26, CP_1
oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione monetaria;
conferma per il resto la sentenza predetta;
condanna l'appellante principale al pagamento, in favore dell' , Controparte_1 delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge. Dichiara compensate le spese nei confronti dell' . CP_2
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 9.7.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi
n. 2113 del 6.7.2022
Oggetto: differenze retributive
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n.
610/2022del Ruolo Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Gallucci, Parte_1
in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Lecce al
Viale F. Lo Re n. 6,
APPELLANTE PRINCIPALE - APPELLATA INCIDENTALE contro
, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
APPELLATA PRINCIPALE – APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
Salvatore Graziuso, in virtù di procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliato in
Lecce al Viale Marche n. 14 presso gli uffici della sua Avvocatura APPELLATO
All'udienza del 9.7.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
FATTO
Con ricorso depositato innanzi al Giudice del lavoro presso il Tribunale di Lecce il
29.11.2017 , premesso di lavorare dal Gennaio 1982 alle Parte_1 dipendenze in qualità di collaboratrice ed esperta di lingua Controparte_3
spagnola (di seguito sinteticamente indicata anche come CEL), aveva dedotto: -che il
31.3.2010 aveva sottoscritto un accordo conciliativo con la predetta Università, con cui erano state stabilite le somme dovute dall'ente a titolo di differenze retributive dall'inizio del rapporto di lavoro e fino al 31.12.2008; -che nello stesso accordo era stato previsto che per il periodo successivo al 01.01.2009 sarebbe stato applicato il Contratto Collettivo
Decentrato del 29.6.2009; -che tale Contratto, all'art.18, prevedeva l'applicazione ai CEL del trattamento economico riconosciuto ai ricercatori confermati a tempo determinato, ai quali i CEL erano parificati ex 1.n.63/2004 e 1 n.240/2010, e del trattamento integrativo di ateneo in relazione all'esperienza acquisita a decorrere dal primo contratto di lavoro;
- che con sentenza n. 1485/2016 il Tribunale di Lecce aveva condannato l a CP_1
regolarizzare la posizione retributiva fino a giugno 2013; -che per il periodo successivo,
a decorrere da luglio 2013, l aveva corrisposto retribuzioni inferiori a quelle CP_1
dovute con riferimento al parametro del ricercatore confermato (classe VI, scatti 8, aumento del 10%) ed era quindi debitrice delle differenze, pari ad € 3.205,54 annui per gli anni 2014, 2015, e 2016; mentre per i periodo 1.1.2017/30.11.2017 la somma ancora dovuta sarebbe pari ad € 11,21 (complessivamente € 12.231,88); -che inoltre l' CP_1
doveva restituirle importi (€ 5.051,98 ed € 2.796,84) illegittimamente trattenuti sulle buste paga del 12.5.2010 e del 18.4.2011 a titolo di oneri previdenziali relativi alle differenze retributive costituenti oggetto del verbale di conciliazione del 2010 e ulteriori importi (€ 719,36 ed € 306,90) trattenuti sulle buste paga l 17.1.2014 e del 20.3.2017.
La ricorrente aveva quindi chiesto la condanna de11'Università del Salento al pagamento dell'importo complessivo di € 21.106,96, oltre accessori.
Costituitasi in giudizio, l aveva eccepito 1'infondatezza Controparte_1
dell'avverso ricorso, di cui aveva chiesto il rigetto. Più in particolare, aveva sostenuto la correttezza dei pagamenti effettuati, nonché la prescrizione estintiva relativamente alla domanda riguardante le trattenute previdenziali relative alle retribuzioni dovute in virtù dell'accordo conciliativo del 2010.
Con separata memoria, si era costituito l' , chiedendo che, in caso di accoglimento CP_2 della domanda. l' fosse condannata al pagamento dei contributi maturati sulle CP_1
differenze retributive richieste dalla ricorrente.
Con la sentenza n. 2113 del 6.7.2022, il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato l' a pagare l'importo di €1.026,26, Controparte_1 corrispondente all'importo degli oneri previdenziali trattenuti dall' sulle CP_1
retribuzioni arretrate erogate con le buste paga di gennaio 2014 e di marzo 2017, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Sul punto il Tribunale ha ribadito il consolidato principio giurisprudenziale di legittimità
(Cass. n.19790/2011) secondo cui al datore di lavoro è consentito procedere alle trattenute previdenziali poste a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento di quanto dovuto nel periodo. Con riferimento al resto il Giudice ha rigettato la domanda tendente ad ottenere il pagamento di differenze retributive per il periodo da luglio 2013 in poi, evidenziando, in base alle buste paga, che fino a gennaio 2014 erano stati erogati i trattamenti integrativi-arretrati, e che da gennaio 2014 era stato adeguato il trattamento retributivo integrativo a quello previsto per il ricercatore a tempo definito, dovendo applicarsi il Contratto Collettivo decentrato del 2013, efficace dal 2014, che prevedeva un limite (pari ad C 38.000,00) alla retribuzione dei CEL. Ha aderito al principio espresso dal Tribunale di Lecce, tra le stesse parti, nella sentenza n.4482/2016, secondo cui il contratto collettivo successivo può prevedere disposizioni meno favorevoli per il lavoratore rispetto a quello precedente.
Avverso tale decisione ha proposto appello , con ricorso Parte_1
depositato il 26.10.2022, lamentandone l'erroneità nella parte in cui non aveva tenuto adeguatamente conto delle pattuizioni intervenute ne1l'Accordo conciliativo del 2010, che obbligava le parti a regolamentare il rapporto di lavoro secondo l'Accordo di Ateneo
(o Contratto Collettivo Decentrato del 29.6.2009), senza che vi fosse alcun richiamo ad eventuali contratti successivi. Più in dettaglio, con il primo motivo di censura l'appellante ha sostenuto l'erroneità dei calcoli dell' per quanto attiene alle somme erogate dal 2013 al 2017, CP_1 evidenziando come dalle stesse asserzioni dell' la retribuzione mensile da CP_1 riconoscere ad essa appellante ammonterebbe ad € 3.076,00 e non ad € 2.876,00 quanto invece effettivamente pagato.
Inoltre, tenendo conto che il monte ore previsto per i CEL dell' Controparte_1
sarebbe di 550 ore, mentre la retribuzione annuale di un ricercatore confermato sarebbe modulata su un monte ore di 500 ore, alla dovrebbe essere riconosciuta una Parte_1
retribuzione aumentata del 10%, corrispondente al maggior numero di ore svolte.
L'appellante, poi, sostiene l'inefficacia del contratto collettivo decentrato del 2014 perché stipulato con sigle sindacali non rappresentative della maggior parte dei CEL;
ha precisato che l'art.26 l.n.240/2010 era stato superato da normativa successiva (1.ri.167/2017-
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti da1l'appartenenza dell'Ita1ia
a11'Unione europea - Legge europea 2017; Decreto Interministeriale 765/2019 -
Adozione dello schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera e criteri di ripartizione del cofinanziamento delle Università per la stipula dei relativi contratti) finalizzata a dare attuazione effettiva ai principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea in materia, che quindi prevedeva l'applicazione di un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, proporzionale all'impegno orario assolto, con riconoscimento di scatti biennali a far data dalla 1.n.240/2010, fatta eccezione per il periodo di blocco stipendiale ex d.l. ri.78/2010, e fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli.
Con il secondo motivo, l'appellante censura quella parte della sentenza in cui il Tribunale, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall' , CP_1
aveva dichiarato estinto il diritto alla restituzione delle somme trattenute sulla retribuzione nelle buste paga del 12.5.2010 e del 18.4.2011: l'appellante ha sostenuto che, trattandosi di contributi previdenziali illegittimamente trattenuti dall'Università, il diritto fatto valere in giudizio sarebbe stato regolato dall'art.2033 c.c. e sarebbe stato sottoposto a prescrizione decennale, avendo come presupposto la ripetizione di indebito o l'arricchimento senza causa. Ha pertanto chiesto che, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l fosse condannata a versare gli ulteriori £ 20.080,70 o la diversa CP_1
somma ritenuta di giustizia.
L' ha eccepito 1'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il Controparte_1
rigetto. Ha poi proposto appello incidentale sostenendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui alla CEL, in aggiunta alla somma di € 1.026,26, erano stati riconosciuti gli interessi e la rivalutazione, laddove non poteva che essere riconosciuta la maggior somma fra rivalutazione e interessi, non potendosi cumulare le due voci per i crediti dei dipendenti pubblici nei confronti dell'amministrazione.
Nella propria memoria di costituzione l' ha chiesto che fosse riconosciuta in suo CP_2
favore la contribuzione eventualmente dovuta in caso di soccombenza della parte datrice di lavoro.
All'udienza di discussione del 9.7.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va subito detto che la presente controversia ha contenuto del tutto analogo, se non sovrapponibile, ad altra promossa da altra CEL nei confronti dell' , Controparte_1
decisa da questa Corte con sentenza n. 204/2024 (Pres. Botrugno, Rel. Corbascio) che, peraltro, ha recentemente superato anche il vaglio della S.C., che l'ha confermata con ordinanza n.15501/2025. Conseguentemente, nella motivazione della presente sentenza saranno richiamate parti della precedente decisione, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
L'appello risulta infondato.
In relazione alle differenze retributive, appare condivisibile quanto sostenuto dalla difesa erariale in ordine alla corretta applicazione del Contratto Decentrato in vigore nel momento storico in cui vennero riconosciute le differenze medesime.
Ma ancor più risolutivo è quanto si legge nella sentenza di primo grado, in cui si dà atto che le somme versate alla sono corrispondenti a quanto dovuto come risulta Parte_1 dalla relazione redatta dall'Ufficio Stipendi dell'ateneo leccese, in esecuzione della sentenza n. 4882/2015 inter partes. Rispetto al contenuto della predetta relazione, le contestazioni dell'appellante appaiono generiche e comunque infondate. Orbene, dalle buste di paga in atti emerge che alla veniva corrisposto un Parte_1
importo mensile netto di € 2.876,00, che moltiplicato per 13 mensilità dà un totale di €
37.388,00, diverso ed inferiore da quello, indicato dall'appellante (€
2.839,45X13=36.912,86) quale proprio del ricercatore confermato a tempo determinato con classe VI scatto n. 8.
La tabella allegata al Contratto Decentrato del 2009, depositato in atti dalla stessa appellante (doc. n. 2 del fascicolo di primo grado), richiamata dall'art 18 del contratto medesimo ed applicata dall'Università appellata, è già rapportato al monte ore (550) dei
CEL, sicchè anche la pretesa maggiorazione rivendicata in appello, non è dovuta. Peraltro vi è corrispondenza fra quanto indicato in tabella e le buste paga dell'appellante.
In altra parte del primo motivo, si censura la decisione di primo grado per aver ritenuto applicabile per il periodo successivo e cioè dal 2014 al 2017 il Contratto Collettivo
Decentrato in vigore.
Sul punto, appare opportuno richiamare il contenuto della citata sentenza n. 1204/2024di questa Corte.
<<1…occorre preliminarmente rilevare che la nuova normativa richiamata nell'atto di appello (l.n.167 del 20.11.2017 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea- Legge europea 2017”; Decreto
Interministeriale n.765/2019 “Adozione dello schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera e criteri di ripartizione del cofinanziamento delle Università per la stipula dei relativi contratti”) non trova applicazione al caso di specie, essendo entrata in vigore in epoca successiva agli anni e ai mesi a cui si riferiscono le pretese creditorie azionate da1l'originaria ricorrente, odierna appellante, e non avendo essa efficacia retroattiva.
Pertanto il trattamento economico spettante alla ricorrente nella qualità di CEL per gli anni dal 2014 al 2017 (fino al mese di novembre, come indicato in ricorso) non può che essere quello determinato sulla base del Contratto Collettivo Decentrato pro tempore vigente, ossia sulla base del Contratto sottoscritto il 10.12.2013, apparendo evidente che il verbale di accordo conciliativo intercorso tra le parti il 31.3.2010, nella parte in cui aveva previsto che il periodo successivo al 01.01.2009 sarebbe stato “coperto” con 1'applicazione del Contratto Collettivo Decentrato del 29.6.2009, ha implicitamente comportato l'adesione delle parti della conciliazione anche all'art.1 del predetto Contratto
Decentrato del 2009, secondo il quale il Contratto stesso “conserva la propria efficacia fino alla stipulazione di apposito CCNL (...) o di diverso contratto collettivo decentrato”.
Pertanto, la regolazione degli aspetti retributivi del rapporto di lavoro in esame, per gli anni dal 2014 al 2017, sulla base del nuovo Contratto Collettivo Decentrato stipulato il
10.12.2013 non soltanto risponde all'ordinaria regola “tempus regit actum”, ma è altresì coerente con la previsione pattizia intervenuta tra le parti il 31.3.2010.
e quindi inammissibile (oltre che non provata), è l'eccezione sollevata solo in CP_4
secondo grado dall'appellante circa l'asserita limitata rappresentatività della parte sindacale che ha sottoscritto il Contratto Decentrato del 10.12.2013.
In definitiva, non essendovi elementi concreti che evidenzino una errata attuazione, da parte dell' , del Contratto Collettivo Decentrato del 10.12.2013 nella CP_1
quantificazione della retribuzione erogata per tale periodo (2014-2017), la domanda della ricorrente/appellante diretta ad ottenere pagamenti differenziali per il medesimo periodo sulla base di criteri o disposizioni differenti non può trovare accoglimento>>.
Sul punto, ha avuto modo di esprimersi, come detto, anche la Corte di Cassazione, che nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza n. 264/2024 citata, ha affermato che in relazione all'ultrattività del Contratto Decentrato del 2013, qwuesta
Corte “,,,ha, invece, fornito un'interpretazione non implausibile e conforme al diritto, la previsione di un'ultrattività del contratto integrativo sarebbe contraria al sistema delle fonti delineato dalla legge del 1995, che, pur qualificando il rapporto di natura privatistica, ha rinviato alla disciplina della contrattazione collettiva che, in ragione della natura pubblica del datore di lavoro, è quella di comparto, disciplinata, all'epoca, dall'art. 45 del d.lgs. n. 29 del 1993 e, successivamente, dagli artt. 40 e ss. del d.lgs. n.
165 del 2001 nelle diverse versioni succedutesi nel tempo, in linea con i principi che, all'esito della privatizzazione dei rapporti di impiego pubblico, ispirano la disciplina dell'impiego contrattualizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, principi che la Corte Costituzionale (di recente, Corte Cost. n. 253 del 2022) ha più volte richiamato e valorizzato (così, Cass., Sez. L., 23/05/2023, n. 14108)”.
Anche in relazione al secondo motivo di appello, con cui si sostiene l'erroneità del termine quinquennale di prescrizione applicato dal Tribunale alla pretesa della ricorrente di ottenere il pagamento dell'importo corrispondente alla quota di contribuzione previdenziale prevista a suo carico, che l'Università ha trattenuto nel pagamento delle retribuzioni arretrate avvenuto con le buste paga del 12.5.2010 e del 18.4.201, può farsi integrale richiamo alla motivazione della sentenza n. 2094/2024, come segue.
“Giuridicamente corretta è l'affermazione del Tribunale secondo cui l'oggetto della domanda giudiziale è una parte della retribuzione. Si tratta, invero, di quella parte che, invece di essere corrisposta alla lavoratrice, è stata trattenuta da1l'Università per effettuare il versamento della quota di contribuzione previdenziale nella misura prevista a carico del soggetto assicurato.
La natura del relativo importo resta sempre retributiva, con la conseguenza che opera il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.
Infondata è la diversa prospettazione della natura del diritto azionato, proposta nell'atto di appello, nel quale si sostiene che si tratterebbe di una pretesa finalizzata a far valere una ripetizione di indebito o un arricchimento senza causa: sotto il primo profilo si evidenzia, infatti, che non vi è stata alcuna dazione da parte della lavoratrice verso l'Università, tale da configurare, nel ricorso introduttivo del giudizio, una pretesa restitutoria di indebito;
sotto il secondo profilo si rileva che nello stesso ricorso non è stata prospettata alcuna azione di arricchimento senza causa, la quale, peraltro, stante il suo carattere sussidiario e residuale (v. art.2042 c.c.), avrebbe richiesto specifiche e tempestive allegazioni fattuali.
Non è contestato il decorso del quinquennio prescrizionale dai pagamenti relativi alle buste paga del 12.5.2010 e del 18.4.2011 fino alla notifica del ricorso quale l'atto finalizzato all'interruzione”.
L'appello principale va quindi respinto.
Merita, invece, accoglimento l'appello incidentale. Invero, il primo Giudice è caduto in errore nel condannare l' al pagamento, a CP_1
titolo di accessori sulla sorte capitale di € 1.026,26 sia gli interessi che la rivalutazione monetaria.
Deve, infatti, farsi applicazione dell'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n.
724, che vieta il cumulo delle due voci in relazione ai crediti dei dipendenti pubblici derivanti dal rapporto di lavoro.
La giurisprudenza, peraltro, ha chiarito che tale divieto si applica anche ai crediti di natura risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro, compresi quelli per omissione contributiva
(Cass. Civ. Sez. Lav., sent. 2 luglio 2020, n. 13624).
Conseguentemente la sentenza impugnata va modificata con la previsione che l' deve essere condannata al pagamento della maggior somma dovuta fra CP_1
interessi legali e rivalutazione.
Le spese di lite di questo grado sono regolate, nel rapporto tra appellante e , in CP_1
base al generale principio di soccombenza. Sussistono invece idonei motivi di compensazione delle spese ex art.92 c.p.c., letto alla luce di Corte Cost. n.77/2018, nei confronti dell' , evocato per litis denuntiatio. CP_2
La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 26.10.2022 da
[...]
, nei confronti di e , Parte_1 Controparte_5 CP_2
in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, nonché sull'appello incidentale proposto dall' , nei confronti di Controparte_1 Parte_1 Pt_1
, con comparsa di risposta depositata l'11.3.2024, avverso la sentenza del
[...]
6.7.2022 N. 2113 del Tribunale di Lecce così provvede:
RIGETTA l'appello principale;
ACCOGLIE l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, condanna l' al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 1.026,26, CP_1
oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione monetaria;
conferma per il resto la sentenza predetta;
condanna l'appellante principale al pagamento, in favore dell' , Controparte_1 delle spese di questo grado, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge. Dichiara compensate le spese nei confronti dell' . CP_2
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 9.7.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi