Art. 16. Commissione dell'informazione 1. Il Consiglio istituisce nel proprio seno una commissione speciale, composta da un numero di membri non superiore a quindici e preposta alla raccolta, all'organizzazione e all'elaborazione dell'informazione nelle materie di cui agli articoli 10 e 17. La commissione e' presieduta dal presidente del CNEL o, su sua delega, da un consigliere scelto tra gli esperti di cui al comma 1 dell'articolo 2 .
2. La commissione:
a) richiede alle istituzioni pubbliche, che sono tenute a fornirle, informazioni sull'andamento retributivo, sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione e sull'efficienza degli uffici e servizi;
b) ha facolta' di disporre indagini, anche di natura campionaria, sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro nel settore privato. I datori di lavoro sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste con i vincoli e le garanzie di cui all' articolo 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628 ;
c) svolge direttamente tramite il personale del CNEL studi e ricerche, anche comparative, in materia di mercato del lavoro, di contratti collettivi, di retribuzioni e di condizioni di lavoro;
c-bis) elabora con cadenza almeno annuale, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Rapporto nazionale sulle retribuzioni, articolato per settori economici omogenei ((e per ambiti territoriali omogenei)) , da trasmettere ((alle Camere)) e da pubblicare in apposita sezione del sito ((internet)) istituzionale, contenente: (( 1) )) l'analisi dei livelli retributivi applicati; (( 2) )) i dati di copertura contrattuale e i livelli di retribuzione minima contrattuale praticati nei principali settori produttivi; (( 3) )) la valutazione degli effetti delle politiche di sostegno alla contrattazione collettiva eventualmente adottate; (( 4) )) ulteriori elementi conoscitivi ((, ivi compresi indicatori relativi al costo della vita, ai costi abitativi, alla componente energetica e al potere di acquisto delle retribuzioni nei diversi ambiti territoriali,)) utili a valutare l'efficacia del sistema retributivo nazionale alla luce dei principi di cui all' articolo 36 della Costituzione ;
d) impartisce le direttive per l'organizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17;
e) impartisce le direttive per l'organizzazione della banca dei dati di cui all'articolo 17;
f) procede alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive. A tal fine, le organizzazioni interessate trasmettono al CNEL l'elenco dei propri rappresentanti secondo le modalita' fissate dal regolamento di cui all'articolo 20. Il CNEL pubblica annualmente l'elenco degli organismi suddetti, nonche' la lista dei nominativi dei rappresentanti delle categorie presenti in tali organismi.
2. La commissione:
a) richiede alle istituzioni pubbliche, che sono tenute a fornirle, informazioni sull'andamento retributivo, sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione e sull'efficienza degli uffici e servizi;
b) ha facolta' di disporre indagini, anche di natura campionaria, sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro nel settore privato. I datori di lavoro sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste con i vincoli e le garanzie di cui all' articolo 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628 ;
c) svolge direttamente tramite il personale del CNEL studi e ricerche, anche comparative, in materia di mercato del lavoro, di contratti collettivi, di retribuzioni e di condizioni di lavoro;
c-bis) elabora con cadenza almeno annuale, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Rapporto nazionale sulle retribuzioni, articolato per settori economici omogenei ((e per ambiti territoriali omogenei)) , da trasmettere ((alle Camere)) e da pubblicare in apposita sezione del sito ((internet)) istituzionale, contenente: (( 1) )) l'analisi dei livelli retributivi applicati; (( 2) )) i dati di copertura contrattuale e i livelli di retribuzione minima contrattuale praticati nei principali settori produttivi; (( 3) )) la valutazione degli effetti delle politiche di sostegno alla contrattazione collettiva eventualmente adottate; (( 4) )) ulteriori elementi conoscitivi ((, ivi compresi indicatori relativi al costo della vita, ai costi abitativi, alla componente energetica e al potere di acquisto delle retribuzioni nei diversi ambiti territoriali,)) utili a valutare l'efficacia del sistema retributivo nazionale alla luce dei principi di cui all' articolo 36 della Costituzione ;
d) impartisce le direttive per l'organizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17;
e) impartisce le direttive per l'organizzazione della banca dei dati di cui all'articolo 17;
f) procede alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive. A tal fine, le organizzazioni interessate trasmettono al CNEL l'elenco dei propri rappresentanti secondo le modalita' fissate dal regolamento di cui all'articolo 20. Il CNEL pubblica annualmente l'elenco degli organismi suddetti, nonche' la lista dei nominativi dei rappresentanti delle categorie presenti in tali organismi.