2. La commissione:
a) richiede alle istituzioni pubbliche, che sono tenute a fornirle, informazioni sull'andamento retributivo, sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione e sull'efficienza degli uffici e servizi;
b) ha facolta' di disporre indagini, anche di natura campionaria, sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro nel settore privato. I datori di lavoro sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste con i vincoli e le garanzie di cui all' articolo 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628 ;
c) svolge direttamente tramite il personale del CNEL ((...)) studi e ricerche, anche comparative, in materia di mercato del lavoro, di contratti collettivi, di retribuzioni e di condizioni di lavoro;
d) impartisce le direttive per l'organizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17;
e) impartisce le direttive per l'organizzazione della banca dei dati di cui all'articolo 17;
f) procede alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive. A tal fine, le organizzazioni interessate trasmettono al CNEL l'elenco dei propri rappresentanti secondo le modalita' fissate dal regolamento di cui all'articolo 20. Il CNEL pubblica annualmente l'elenco degli organismi suddetti, nonche' la lista dei nominativi dei rappresentanti delle categorie presenti in tali organismi.