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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 12/03/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Donatella Aru CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 141 di RACL dell'anno 2020 proposta da
(già in Parte_1 Controparte_1
persona del procuratore speciale pro tempore, Dott.ssa giusta procura Parte_2
speciale del 26 gennaio 2018 a rogito del notaio , rep 133299 fascicolo Per_1
42121, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Patrizi ( – CodiceFiscale_1
PEC: – fax 0623329403) e Corrado Chessa ed Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Corrado Chessa, sito in
Cagliari, Corso Vittorio Emanuele I, giusta procura in calce al ricorso in appello.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
25.05.1963, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Pileggi (CF:
- PEC ,– FAX C.F._3 Email_2
068558892) e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma alla Via Chiana n. 48, come da procura in calce alla memoria di costituzione.
1 APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Il ricorrente, informatore scientifico del farmaco alle dipendenze della Sigma
Pers dal 1988 e assegnato, sino al gennaio 2012, alla linea Specialist, ha impugnato il provvedimento del 15 gennaio 2013 con il quale la società convenuta, dopo averlo già in precedenza sospeso, senza rotazione, dal lavoro e dalla retribuzione per 12 mesi con decorrenza dal 18 gennaio 2012 nell'ambito della procedura di CIGS per crisi aziendale attivata il 28 novembre 2011, lo aveva nuovamente sospeso, senza rotazione, dal lavoro e dalla retribuzione per ulteriori 24 mesi nell'ambito della procedura di CIGS per riorganizzazione/ristrutturazione aziendale attivata il 13 dicembre 2012.
Il ricorrente, in particolare, ha sostenuto, sia la natura fittizia delle ragioni, e cioè
l'avvenuta soppressione di due linee di informazione scientifica, la Specialist e la
RE, che avevano condotto alla sua sospensione, sia l'insussistenza delle ragioni, e cioè l'infungibilità degli informatori sospesi rispetto a quelli lasciati in attività, che la società convenuta aveva addotto per giustificare la mancata rotazione e ha, quindi, domandato che il provvedimento di sospensione del 15 gennaio 2013 fosse dichiarato illegittimo e che la società resistente fosse condannata a risarcirgli, sia il danno patrimoniale subito, in misura pari all'integrale trattamento economico che gli sarebbe spettato dalla data della sospensione, sia i danni non patrimoniali alla professionalità e all'immagine professionale da forzata inattività e alla salute subiti a cagione della censurata condotta del datore di lavoro.
La società convenuta, costituitasi nella fase di merito, ha innanzitutto eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, persistendo da più di sei mesi, alla data di introduzione del presente giudizio, la cessazione della dipendenza aziendale in precedenza pacificamente istituita presso il domicilio del ricorrente.
Quanto al merito delle censure formulate dal ricorrente, la società datrice di lavoro ha ribadito la legittimità del proprio operato, osservando, per quanto di rilievo, come la scelta di sopprimere dal 2012 la linea Specialist e di sospendere gli ISF alla
2 stessa assegnati fosse derivata dal fatto che la linea in questione, sebbene diversamente articolata nel territorio, mostrasse una sovrapposizione di farmaci e di medici specialisti soprattutto con la linea Cardio.
In particolare, al dicembre 2011, la linea Specialist visitava solo una selezione di n. 12.138 medici specialisti, mentre la linea Cardio visitava n. 49.990 medici, di cui n.
34.936 medici di medicina generale e n. 15.054 medici specialisti, dei quali n.
6.786 visitati anche dalla linea Specialist.
Dei n.
5.352 medici specialisti residui visitati solo dalla linea Specialist, la società, per il 2013, aveva deciso di mantenere l'informazione solo verso n.
2.090 medici specialisti, che si era deciso di assegnare alla linea Cardio, in aggiunta ai medici di medicina generale (n. 34.936) e agli specialisti (n. 8.268) che nel 2011 non venivano visitati dalla linea Specialist.
La società convenuta ha, quindi, aggiunto che in ciascuna zona coperta da un operavano 4 e che benché ciascuno dei cinque ISF avesse nei CP_3 Parte_3
propri schedari circa 200 medici da visitare (gli solo medici specialisti e CP_3 gli all'incirca in egual misura medici generici e medici specialisti), a parità Parte_3
di zona gli visitavano più medici specialisti, oltre che, in aggiunta, anche Parte_3
medici generici.
D'altra parte, ha precisato la società convenuta, pur rispondendo al vero che gli presentavano due prodotti non presentati dagli (il e CP_3 Parte_3 CP_4
l ) e che gli presentavano un solo prodotto non presentato dagli CP_5 Parte_3 [...]
(il , la predetta circostanza andava valutata alla stregua del fatto che CP_3 Parte_4
i prodotti ed erano destinati ad essere presentati a n. 486 medici CP_4 CP_5
diabetologi, mentre il veniva presentato a tutti i medici, a circa, quindi, 40.000 Parte_4
destinatari.
Con riferimento alla eventuale rotazione dei lavoratori sospesi, la società resistente ha allegato di avere scelto di escludere la predetta opzione al fine di garantire la continuità della relazione professionale fiduciaria già sviluppata dagli ISF delle linee non soppresse con il maggior numero di medici sopra indicato e di evitare, quindi, discontinuità nella predetta relazione, ciò soprattutto in considerazione della mancanza di fungibilità degli ISF, a cagione del forte legame professionale fiduciario con i medici del territorio, della conoscenza maturata nel tempo delle abitudini, anche prescrittive,
3 dei medici, della formazione specifica posseduta dagli stessi sui prodotti farmaceutici presentati e del differente approccio richiesto dal diverso target di riferimento.
La scelta opposta, ha proseguito la società, avrebbe, quindi, comportato, sia un calo della produttività, sia la necessità di affrontare ulteriori costi di gestione, sia problemi di affiancamento da parte dell'Area Manager, tutte situazione in contrasto, quindi, con il fine della CIGS.
In occasione del piano di risanamento e ristrutturazione del 2013, ha aggiunto la società, era stata, quindi, confermata la scelta di riduzione della rete di informazione scientifica, con l'integrale soppressione delle posizioni di lavoro appartenenti alle due linee Specialist e RE (rispettivamente 24 e 79 posizioni residue al 17 gennaio
2013), con l'accentramento delle attività delle medesime sulle linee residue e con la conferma, per le medesime esigenze evidenziate in precedenza, della scelta di evitare qualunque rotazione.
Sostenuta, quindi, la conseguente insussistenza di tutti i danni richiesti dal ricorrente, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale la società convenuta ha rilevato come l'eventuale dichiarazione di illegittimità della sospensione per mancata rotazione non avrebbe, comunque, mai potuto comportare il riconoscimento, in favore del ricorrente, delle integrali differenze retributive maturate nel periodo di sospensione, dal momento che sarebbero spettate, al più, al medesimo le differenze maturate nei soli mesi in cui sarebbe dovuto rientrare in servizio a fronte della rotazione. Differenze, peraltro, nella fattispecie in concreto non riconoscibili, in considerazione della mancata allegazione, da parte del dei lavoratori con i CP_2
quali sarebbe dovuto andare in rotazione e dei mesi nei quali avrebbe dovuto riprendere servizio.
La società convenuta ha, quindi, concluso, in via pregiudiziale, perché fosse dichiarata l'incompetenza del giudice adito e, nel merito, in via principale, per il rigetto delle domande proposte.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 887 del 14-6-2019, ha parzialmente accolto la domanda del ricorrente, con un dispositivo del seguente contenuto:
“…condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata rotazione, di una somma pari alla differenza tra la retribuzione lorda che il ricorrente avrebbe percepito dal 18 gennaio
4 2013 al 17 gennaio 2015 qualora non fosse stato sospeso dalla società convenuta e il trattamento di integrazione salariale percepito nel medesimo periodo, con sottrazione dalla indicata differenza, a titolo di aliunde perceptum, della retribuzione lorda allo stesso erogata dalla a cagione del rapporto di lavoro intercorso Controparte_6
dal 19 maggio 2014 al 31 dicembre 2014, come risultante dai prospetti paga e dalla CU
2015 prodotti il 4 giugno 2019; dispone con separata ordinata per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda proposta dal ricorrente per il risarcimento del danno alla salute;
rigetta le altre domande di danno proposte.”
Propone appello la società, cui resiste l'appellato con memoria. La controversia
è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'adita Corte di Appello di Cagliari, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in riforma parziale dell'impugnata sentenza: - accogliere il proposto appello e, previo annullamento della impugnata sentenza, accogliere integralmente la domanda introduttiva del giudizio di primo grado con conseguente accertamento della legittimità della sospensione in cassa integrazione del sig. CP_2
- In subordine: in caso di accertamento dell'illegittimità della sospensione in Cigs riformare la sentenza nella parte in cui condanna la Società al pagamento delle integrali differenze retributive per tutto il periodo di sospensione e limitazione della stessa al solo periodo in cui, per effetto della rotazione, il sig. avrebbe dovuto CP_2
prestare servizio, ovvero quattro mesi o il differente periodo che la Corte riterrà idoneo detratto l'aliude perceptum;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio In via Istruttoria: a) Si insiste per la prova per testi per come articolata nella memoria di primo grado”
Per l'appellato:
L'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari voglia rigettare il ricorso in appello con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Una prima parte dell'atto d'appello è destinata, formalmente, ad effettuare una premessa ed a descrivere le precedenti fasi del giudizio. In tale esposizione, che dovrebbe essere in via di mero fatto, paiono invece contenute valutazioni e contenuti difensivi, che sono perciò scollegati da qualsiasi riferimento a parti della sentenza impugnate e che difettano, perciò, di specificità. Si premette quindi che l'appello verrà esaminato a partire dall'enunciazione dei motivi, che inizia a pag. 13 con l'espressa titolazione di “MOTIVI”
1° motivo di appello: ERRATA COMPRENSIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE IN ATTI – FORNITA PROVA DELLA VALIDITÀ DEL
RAZIONALE DI NON ROTAZIONE PER I 24 MESI DELLA CIGS PER
RIORGANIZZAZIONE - CARENZA DI MOTIVAZIONE
2° motivo di appello: ERRATO ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE IN
ATTI – VALUTAZIONE NEL MERITO DELLE SCELTE AZIENDALI –
OMESSA MOTIVAZIONE
I due motivi verranno trattati unitariamente, visto che coinvolgono sempre la critica alla valutazione dei fatti compiuta dalla sentenza appellata.
I motivi iniziano con una contestazione di fondo sull'impostazione della sentenza, che ha ritenuto di effettuare una valutazione sulla fungibilità delle posizioni degli informatori scientifici (ISF) limitandosi ad una parte della rete di distribuzione, anziché a tutta, come richiesto dall'appellante.
Sulla base di questa sostanziale differenza è stato poi articolato tutto l'appello, con la conseguenza che gli argomenti utilizzati e le aggregazioni di dati a fini esplicativi, apparentemente inconciliabili in via di accertamento dei fatti, sono invece tutte conseguenze di questa differente impostazione logica iniziale e, conseguentemente, di una differente base di calcolo che si veniva via via a formare. La soluzione della questione implica perciò, a cascata, la soluzione di molteplici argomenti utilizzati dall'appello, tutti conseguenti all'impostazione di partenza.
In realtà, la società appellante, nel sostenere che la valutazione sulla fungibilità degli informatori, ai fini della rotazione in GIGS, andrebbe fatta in relazione a tutti gli informatori e tutta la rete di distribuzione dei vari farmaci, poiché “Gli ISF o sono tutti fungibili a prescindere dalla linea di appartenenza, o non lo sono.” (appello pag. 16), compie un'affermazione apodittica, che tenta di giustificare con argomenti di logica
6 generale, ma che non può essere condivisa. Essa è frutto della persistente impostazione della società appellante, che tenta di giustificare il proprio provvedimento organizzativo dal punto di vista della impostazione generale ed in astratto, sia dal punto di vista della fungibilità che dell'importanza del rapporto fiduciario medico-informatore, ma che finisce per formulare un'affermazione apodittica e parziale. Essa è inoltre contraddetta dalla stessa società, che non ha mai effettuato alcuna valutazione complessiva degli ISF di tutte le linee, ai fini della fungibilità, ma ha sempre stabilito una diretta corrispondenza tra gli ISF in forza alle linee soppresse e la scelta delle persone da collocare in GIGS.
Con la scelta argomentativa, infatti, la società non affronta tutto il problema, ma si limita all'esame della regolarità generale e formale del provvedimento organizzativo, dimenticandosi della fase in cui, successivamente alla regolamentazione formale, si passa alla verifica dal punto di vista applicativo e si verifica la corrispondenza tra previsione generale ed attuazione concreta.
Questo è invece quello che fa la sentenza appellata, con impostazione logica che deve essere condivisa e che appare evidente a questa Corte. In una prima parte, infatti, la sentenza appellata effettua una prima valutazione della procedura nel suo complesso, mettendo in luce diversi elementi indiziari di sospetto sulla corrispondenza tra ragioni apparenti ed effettive del collocamento in GIGS, e nella seconda parte passa alla verifica della corrispondenza dei criteri dal punto di vista applicativo, ovvero sia effettua il controllo della coincidenza tra la disciplina formale e l'attuazione sostanziale del rapporto, che non è altro che l'oggetto ordinario della quasi generalità delle controversie in materia di rapporto di lavoro, come esperienza giudiziaria costante.
Nel compiere la verifica dal punto di vista attuativo, ciò fa con metodo “a Par campione”, nello specifico limitato ad una sola posizione di con attribuzioni paragonabili a quelle dell'appellato, ritenendo che le posizioni dei due fossero fungibili e che gli ostacoli alla rotazione sollevati dalla società non fossero in realtà tali, giungendo a ritenere ingiustificato il collocamento dell'appellato in a zero ore e la CP_7
sua mancata rotazione.
Anche questo metodo di verifica si deve ritenere corretto ed ispirato anche a logiche di economia processuale. Ai fini di verificare la fondatezza della domanda
Par dell'appellato, infatti, è sufficiente verificare se anche in uno solo dei casi di
7 mantenuti in servizio l'applicazione dei criteri non fosse giustificata e che, perciò, si rivelasse illegittima la scelta di non far ruotare il ricorrente almeno con l'ISF specificamente comparato. Il metodo adottato dal Tribunale deve perciò essere condiviso, come sopra accennato.
Nello specifico della prima parte della sentenza, in cui si valuta in linea generale la congruità dei criteri, la critica dell'appello è sempre fondata sul fatto che la comparazione avrebbe dovuto essere effettuata in relazione a tutte le linee di distribuzione in essere, e non solo limitata alle linee “Specialist”, cui era addetto il ricorrente, e “Cardio”. Ancora una volta si deve invece confermare la validità dell'approccio del Tribunale che, dovendo appunto effettuare una comparazione, ha posto in relazione due linee di propaganda farmaceutica particolarmente omogenee tra loro. Il testo della sentenza, nella parte appellata, è interamente trascritto nell'appello e si omette in questa sede di trascriverlo ulteriormente.
Si prosegue criticando la valutazione in fatto ed i dati indicati dalla sentenza
(pagg. 6 e 7), che richiama sul punto il doc. 31 ed i punti da 72 a 75 della memoria difensiva della società, affermando che il doc. 31 non conterrebbe quanto affermato dalla motivazione e che i dati risultanti dai punti da 72 a 75 sarebbero diversi da quanto affermato nella motivazione.
L'esame del documento suddetto, correttamente descritto nella sentenza come: Par
“documento di presentazione della revisione organizzativa delle linee degli , prodotto al n. 31”, mette in luce che esso contiene esattamente quanto riportato in sentenza, la cui provenienza è contestata nel motivo di appello. In particolare contiene l'affermazione secondo cui vi era “completa sovrapposizione di medici coperti e prodotti” con la linea Cardio. Non si comprende, perciò, ove possano rinvenirsi le lamentate difformità, peraltro neppure specificate nell'appello. Quanto alle difformità rispetto a quanto contenuto nei punti da 72 a 75 della memoria difensiva, la critica si risolve nell'affermare che nel ragionamento non si era tenuto conto dei medici di medicina generale, ma solo degli specialisti, frutto dell'impostazione generale dell'argomentazione dell'appellante, come appena messo in evidenza. Risultano quindi non contestati specificamente i dati estrapolati dalla sentenza, che vanno confermati in questa sede: “…all'esito della riorganizzazione del 2013, ben 8.876 (6.786 + 1.604 +
486) dei 12.138 medici specialisti che venivano visitati dagli erano CP_3
8 ancora visitati dagli ISF della linea Cardio e tra questi 8.876 ben 2.090 (1604 + 486) che in precedenza gli ISF della linea Cardio non visitavano affatto (punti da 72 a 75 della memoria difensiva). “. Il seguito del motivo di appello elenca dei dati che non fanno che confermare quanto già evidenziato nella sentenza, ovvero sia che una gran parte dei medici specialisti prima visitati dalla linea Specialist, continuavano ad essere visitati dalla linea Cardio, e solo nella parte terminale del motivo si evidenzia l'argomento che si intende utilizzare, ovvero sia l'affermazione secondo cui sarebbe corretta la scelta aziendale di non far ruotare il dipendenti in CIGS ai fini della maggior efficienza aziendale, che stava attraversando un momento di crisi. La successiva esplicazione, relativa ai conteggi da effettuare nel rapporto tra addetti all'informazione e zone da coprire, è però anch'essa congrua con il presupposto iniziale dell'appellante, per cui estrapola dati e formula valutazioni riguardo a tutti gli ISF interessati dalla riorganizzazione. Si è già detto in precedente che questo metodo non è ritenuto valido da questa Corte, per cui tutta la parte critica relativa all'illustrazione delle cifre, grafici compresi, non è condivisibile.
Secondo ordine di preminenza logica, si deve adesso portare l'esame sulla parte della motivazione dedicata alla verifica dal punto di vista attuativo, pertanto nel punto in cui si effettua la valutazione comparativa tra la posizione dell'appellato e quella di un altro informatore, che è in grado di risolvere il problema della valutazione dell'effettività del criterio organizzativo utilizzato.
Esso è oggetto principalmente del secondo motivo di appello, ferme restando le critiche, comuni ai due motivi, sulla dannosità dell'effettuazione della rotazione, in quanto l'acquisizione di un avviamento con i medici di nuova assegnazione all'informatore, avrebbe comportato una perdita per la società nei primi periodi, prima cioè che si formasse un rapporto fiduciario medico-informatore.
Anche in questa parte della sentenza appellata le critiche si basano principalmente su una diversa impostazione logica: ci si lamenta cioè che ci si sia limitati a comparare l'appellato con la posizione della sola e non con CP_8 quella di tutti gli altri informatori e che ci si sia limitati alla valutazione relativa all'anno
2012 (anno della soppressione della linea in contestazione n.d.e.) e non si siano invece considerati i dati del 2013.
9 Anche in questa parte della sentenza si deve ritenere non assoggettata a critica specifica l'estrapolazione dei dati nella stessa compiuta. Si trascrive, in questa sola occasione, il testo della stessa al fine di meglio esplicare l'osservazione.
“La società convenuta ha allegato (punto 192 della memoria difensiva) che dei
230 medici visitati nel 2013 dalla ISF Cardio Murtas ben 98, e cioè il 42,6% del totale, erano già visitati nel 2011 dal CP_2
Dall'esame incrociato del tabulato di provenienza aziendale prodotto nella fase cautelare dal ricorrente al n. 43° e del tabulato prodotto nella medesima fase dalla società convenuta al n. 73, si evince che dei complessivi 230 medici affidati alla CP_8 nel 2012, cioè all'indomani della soppressione della linea Specialist, ben 127 non fossero nel 2011 affidati alla e che la quasi totalità dei 230 medici poi affidati CP_8
alla nel 2012 operassero nel 2011 in tre zone (Cagliari 06, Cagliari 07, Cagliari CP_8
08) affidate al ” CP_2
L'unica critica sulla consistenza dei dati viene compiuta a pag. 31 dell'appello, dove si dice che la non era subentrata al nelle zone suddette e che essa CP_8 CP_2
già nel 2011 e 2012 visitava le zone 06/07/08. La critica appare formulata in modo equivoco, poiché la sentenza non afferma che vi era stata una successione nelle zone tra il e la e l'errore che l'appello afferma di riscontrare è solo apparente, CP_2 CP_8 come risulta dall'esame della documentazione.
Al riguardo è necessario fare una premessa: l'appellato non ha nuovamente depositato in questa fare il proprio fascicolo di parte, già depositato nelle precedenti fasi verosimilmente in formato cartaceo. Tutto quello che risulta esistente dal punto di vista telematico sono alcuni elenchi di documenti, quasi tutti privi del documento elencato.
La parte appellante, dal suo canto, produce una copiosa documentazione cartacea, che però non è di facile consultazione: solo per fare un esempio, il doc. 73), che la sentenza richiama, come pure l'appello a pag. 31, relativo proprio al punto in contestazione, è presente in due cartelle diverse ed in due esemplari, e si tratta di documenti completamente differenti tra loro, per cui vi è una doppia numerazione di una consistente parte della documentazione. Questa Corte ritiene che sia pertinente il doc. 73 consistente in una tabella riportante, medico per medico, l'assegnazione al 2011
e quella al 2013, relativa alle zone 06/07/08, nonché i successivi nn. 74-75-76, sempre
10 relativi a diverse aggregazioni di dati nelle zone in discussione, i medici da visitare e gli informatori interessati all'attuale verifica.
Ebbene, dall'esame della suddetta documentazione, risulta evidente che le zone
06-07-08, prendendo come riferimento il 2011, erano visitate sia dal che dalla CP_2
ovviamente riguardo ai diversi medici a ciascuno assegnati. Risulta inoltre CP_8
confermato che dei 230 medici visitati dalla nel 2013, ben 98 fossero nel 2011 CP_8
assegnati al Gli altri conteggi effettuati dalla sentenza nel passo sopra riportato CP_2
non sono specificamente contestati e si devono perciò ritenere accertati anche in questa sede.
A questo punto, rilevato che l'obiezione in esame deriva da una errata comprensione del contenuto della decisione da parte dell'appello, si devono esaminare le obiezioni di merito.
Dai fatti esposti e sotto il profilo della fungibilità delle due posizioni in esame, risulta che effettivamente tra il e la vi erano anzitutto in comune le CP_2 CP_8
principali zone coperte, ovvero sia proprio la 06-07-08, e che il portafoglio medici da visitare della all'esito della riorganizzazione al 2012 (230), fosse al 42,6% CP_8
composto da medici già seguiti dal fino al 2011 (98). Per completare il quadro, CP_2 il portafoglio totale della (230), anche a prescindere dal all'esito della CP_8 CP_2
riorganizzazione del 2012, era composto da 127 medici di nuova assegnazione sul totale, come riporta la stessa sentenza appellata, derivando i dati dalla memoria di costituzione della società: “il numero di medici con i quali il avrebbe dovuto CP_2
intrecciare una nuova relazione, e cioè 132, (così la convenuta nel punto 158 della memoria difensiva della fase cautelare) è sostanzialmente coincidente con il numero dei medici con i quali la aveva dovuto instaurare, all'atto della soppressione della CP_8 linea Specialist, una nuova relazione (127)…”
Sotto il profilo della fungibilità tra le due posizioni, quindi, non solo tra i farmaci delle due linee vi era completa sovrapposizione, con l'eccezione del Parte_4
per il prima non presentato, e dei farmaci ed per la che CP_2 CP_4 CP_5 CP_8
aveva dovuto partecipare ad un percorso formativo relativamente a questi due, ma anche una sovrapposizione del 42,6% relativamente ai medici da visitare, con la conseguenza che la aveva dovuto creare un avviamento nei confronti di 127 nuovi medici, CP_8
prima non conosciuti. Il di contro, avrebbe dovuto creare un avviamento verso CP_2
11 una quantità di medici di poco superiore (132) relativamente al portafogli complessivo, percentuale che si ritiene non determinante rispetto ad un concreto interesse aziendale in termini di preferenza dell'uno rispetto all'altro.
L'obiezione relativa al periodo preso in considerazione, ovvero sia che non si debba aver riguardo al periodo della prima riorganizzazione (2012), ma all'anno successivo, oggetto di impugnazione in quanto il provvedimento di collocazione in
CIGS era stato nuovamente adottato proprio in quest'anno è infondata, come già rilevato dalla sentenza impugnata e dalla sentenza di questa Corte n. 162 del 18-6-2018, poiché è la stessa società che, nell'adozione del nuovo provvedimento del 2013, ha meramente richiamato e confermato le ragioni della collocazione in CIGS dell'anno precedente. Non solo, ma si deve aggiungere che la società appellante non può ragionevolmente pretendere che si valutino solo le variazioni nelle composizioni dei portafogli avvenute nel 2013, escludendo invece quelle dell'anno precedente, già ritenute illegittime in primo e secondo grado. I comportamenti illegittimi, infatti, vanno a produrre i propri effetti anche su quelli successivi ed è errata la tesi difensiva della società che, frazionando i comportamenti in relazione all'anno di cui si verificano, pretende di valutarli singolarmente per togliere loro rilevanza e spezzettare e sottrarre perciò il comportamento complessivo ad una valutazione unitaria.
Gli elementi di dubbio sull'affermata infungibilità delle prestazioni degli informatori, già evidenziati riguardo alla valutazione generale sulla riorganizzazione, trovano perciò conferma e maggior rilevanza nel caso in questione.
Il profilo dell'economicità delle scelte societarie riguardo all'esclusione della rotazione si basa sostanzialmente su due affermazioni:
1. Il rapporto fiduciario tra medico ed informatore è essenziale, tanto che quando un informatore viene sostituito, nei primi mesi si riscontra un calo della produttività.
2. Gli oneri derivanti dalla necessità di formare gli informatori, che eventualmente dovessero ruotare, sui nuovi farmaci da propagandare sono un costo ingiustificato.
Per quanto riguarda il punto 1), già l'affermazione che la vendibilità del farmaco fosse principalmente collegata al rapporto fiduciario tra medico e informatore, piuttosto che alla bontà del farmaco stesso, è da ritenersi poco verosimile e non è dimostrata dalle allegazioni della società, come del resto già ritenuto dalla sentenza di questa Corte n.
162 del 18-6-2018, resa tra le stesse parti e relativa al provvedimento di collocamento in
12 GIGS del 2012, cui si fa richiamo anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.. Si deve solo aggiungere che le allegazioni della società riguardano pochi casi esemplificati, per cui non si può presumere che tale effetto si potesse produrre in ogni occasione, e che esso riguarda solo un limitato periodo di tempo, tale da escludere che nell'arco di tempo considerato dal provvedimento di collocamento in GIGS in discussione (due anni) gli eventuali effetti ad esso dovuti non si potessero riassorbire con l'avviamento creato dagli informatori, nel seguito della rotazione.
Nello specifico della comparazione qui effettuata l'affermazione si presenta comunque come non rilevante: viste le percentuali di medici di nuova assegnazione, già sopra illustrate, tanto la che il avrebbero dovuto visitare una forte CP_8 CP_2
quantità degli stessi, con percentuali quasi identiche tra loro, per cui la società avrebbe dovuto affrontare un'analoga diseconomicità tanto in un caso che nell'altro. Non sussiste pertanto un interesse economico tale da far preferire un informatore all'altro sotto questo profilo e da escludere la rotazione.
Per quanto riguarda il punto 2), già nella sentenza appellata si evidenzia che il nel caso di rotazione, avrebbe dovuto formarsi in relazione ad un unico CP_2
farmaco per lui nuovo, il mentre la si era dovuta formare su due: Parte_4 CP_8
ed . Al riguardo la società afferma che il primo di essi era destinato ad CP_4 CP_5
essere presentato anche ai medici di medicina generale (MGG), mentre gli altri due sono a pochi specialisti, ma tale affermazione non presenta coerenza logica con le premesse: se l'oggetto d'esame è il costo organizzativo derivante dalla necessità di preparare un medico in relazione ad un nuovo farmaco, allora il punteggio non può che essere di 1 per il e 2 per la con un maggior onere per la società nel caso di CP_2 CP_8 quest'ultima. Il numero dei destinatari dell'attività, di conseguenza, è totalmente irrilevante sul punto.
In conclusione, la comparazione effettuata in concreto ha messo in evidenza che non vi erano i presupposti per escludere la rotazione del almeno limitatamente CP_2 alla posizione della e tanto basta a rendere infondati i due motivi d'appello qui CP_8
in esame congiunto.
3° motivo di appello: SULLA ERRATA QUANTIFICAZIONE DELLE
SOMME DA EROGARE A TITOLO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE PER IL
PERIODO DI SOSPENSIONE IN CIGS PER RIORGANIZZAZIONE
13 Col terzo motivo di appello la società lamenta di essere stata condannata al risarcimento del danno in misura integrale, come se avesse avuto diritto a lavorare ininterrottamente, mentre la stessa sentenza riconosce che avrebbe dovuto ruotare almeno con la informatrice CP_8
Il motivo è meritevole di accoglimento: il risarcimento deve coprire un danno effettivo, in questo caso la perdita della retribuzione, e non pare corretto avere a parametro l'integrale differenziale retributivo, solo con detrazione di quanto percepito a titolo di integrazione salariale, poiché la sentenza, proprio nella parte che si è appena confermata, non accerta il diritto a lavorare senza interruzione dovuta al collocamento in GIGS, ma afferma che questo era illegittimo in quanto non prevedeva rotazione, almeno con la informatrice CP_8
L'obiezione sollevata dalla risposta dell'appellato è che si tratterebbe delle conseguenze della nullità del provvedimento aziendale di collocamento in GIGS, che sarebbe stato eliminato dalla pronuncia. L'argomento però non è condivisibile: nessuna nullità o inefficacia è stata accertata e dichiarata dalla sentenza e, del resto, essa riguarderebbe unicamente l'aspetto della legittimità del provvedimento di collocamento in CIGS e non disciplinerebbe l'intero rapporto qui in contestazione. Quello che è stato accertato è che l'appellato aveva la legittima aspettativa di lavorare a rotazione almeno con un altro informatore, per cui con la percentuale del 50%. La fattispecie va inquadrata nella perdita di chance e risarcita secondo i normali criteri del danno. Appare perciò corretto, proseguendo con la linea interpretativa già adottata dalla sentenza di questa Corte n. 162 del 18-6-2018, calcolare in danno in proporzione all'aspettativa di lavoro dell'appellato.
Presumendo una rotazione al 50%, egli ha perduto la retribuzione relativa al
50% del periodo lavorativo, mentre per il restante ha percepito legittimamente il trattamento di CIGS. In relazione a questo 50% deve essere accertato il suo diritto alla percezione dell'importo corrispondente alle retribuzioni relative, in questo caso con detrazione da quanto dovuto del corrispondente 50% del trattamento di integrazione salariale, comunque percepito. Ad ulteriore modifica della sentenza appellata, non deve essere disposta la detrazione dell'aliunde perceptum dalla a Controparte_6
cagione del rapporto di lavoro intercorso dal 19 maggio 2014 al 31 dicembre 2014,
14 poiché non è possibile riferire la percezione di tale somma al periodo che avrebbe dovuto essere lavorato o, invece, a quello di legittimo collocamento in CIGS.
Rimangono assorbite le ulteriori questioni già non esaminate in primo grado, diffusamente riproposte dall'appello.
In conclusione, la sentenza appellata deve essere riformata nei limitati termini di cui in motivazione e, per il resto, confermata. Le spese possono essere parzialmente compensate, visto il molto parziale accoglimento dell'appello e per il resto seguono la soccombenza sostanziale, liquidate sui valori medi di tariffa, come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie nei limiti di cui in motivazione l'appello proposto e, in riforma parziale della sentenza appellata, che conferma per il resto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata rotazione, di una somma pari alla metà della differenza tra la retribuzione lorda che il ricorrente avrebbe percepito dal 18 gennaio 2013 al 17 gennaio 2015 qualora non fosse stato sospeso dalla società convenuta e la metà del trattamento di integrazione salariale percepito nel medesimo periodo, senza sottrazione dell'aliunde perceptum relativo alla retribuzione lorda allo stesso erogata dalla a cagione Controparte_6
del rapporto di lavoro intercorso dal 19 maggio 2014 al 31 dicembre 2014.
Rigetta per il resto l'appello proposto.
Compensa per 1/3 tra le parti le spese di giudizio e condanna l'appellante alla rifusione della parte restante in favore dell'appellato, che liquida in €. 4.410,00 per il secondo grado, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA.
Cagliari, 22-2-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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