Ordinanza cautelare 9 maggio 2024
Ordinanza cautelare 4 settembre 2024
Sentenza 15 maggio 2025
Accoglimento
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 2117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2117 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02117/2026REG.PROV.COLL.
N. 05817/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5817 del 2025, proposto da
Ministero dell'Interno, U.T.G. - FE di Avellino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Morbidelli e dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Barbato Iannuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 893/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dalla ricorrente incidentale -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. EL PA e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- (di qui in poi “la Società” o “la Società appellata”) - società attiva nel settore della produzione e vendita di calcestruzzo, con capitale sociale interamente detenuto dai fratelli -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-ed appartenente ad una più ampia holding facente capo ai membri della medesima famiglia -OMISSIS-- è stata attinta dal provvedimento prot. n. 101982 del 8 dicembre 2023, con il quale il Prefetto di Avellino ha respinto l’istanza di permanenza dell’impresa nella cd. white list , con valore di documentazione antimafia interdittiva.
2. La Società ha impugnato il provvedimento, unitamente agli atti connessi e conseguenziali, dinanzi al T.a.r. per la Campania, Salerno proponendo altresì ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento prot. n. 19568 del 1° marzo 2024, con il quale il Prefetto di Avellino, in sede di autotutela, ha confermato il diniego di iscrizione nella white list .
3. Nel giudizio di primo grado ha proposto atto di intervento ad adiuvandum la società -OMISSIS--OMISSIS-, facente capo alla famiglia dei germani -OMISSIS-, destinataria anche essa della comunicazione di avvio del procedimento relativo all’applicazione di informativa interdittiva antimafia da parte della FE di Avellino.
4. Con ordinanza cautelare n. 158/2024, confermata in grado di appello dall’ordinanza di questa Sezione n. 2567/2024, il T.a.r. ha disposto il riesame della posizione della società ricorrente, relativamente alla possibilità di applicare le misure di cui all’articolo 94 bis del D.lgs. n. 159/2011, rilevando una insufficiente motivazione in ordine alle ragioni per le quali l’Amministrazione aveva ritenuto insussistente un pericolo di agevolazione solo occasionale.
5. In adempimento dell’ordinato riesame, la FE ha emanato il provvedimento di conferma prot. n. 61377 del 10 luglio 2024, rilevando la persistenza di elementi atti a ritenere concreto e non occasionale il pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa, considerando nuovamente insussistenti gli estremi per l’applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ai sensi dell’articolo 94-bis cit.
6. Il provvedimento di conferma è stato gravato con un secondo ricorso per motivi aggiunti, seguito da un terzo ricorso per motivi aggiunti, diretto a contestare l’ulteriore documentazione depositata in giudizio dall’Amministrazione, ed è stato sospeso dal T.a.r. con l’ordinanza cautelare n. 310/2024.
7. Con la sentenza in questa sede impugnata, il primo giudice ha dichiarato improcedibili il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti, relativamente all’impugnazione di provvedimenti integralmente superati e sostituiti dal nuovo provvedimento prot. n. 61377 del 10 luglio 2024, sul quale si era conseguentemente appuntato l’interesse demolitorio della società ricorrente. Ciò posto, il T.a.r. ha accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti, annullando tale ultimo provvedimento, limitatamente al profilo del difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti per la concessione delle misure di prevenzione collaborativa, confermando nel contempo la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale di pericolo dell’infiltrazione mafiosa posta a fondamento del diniego di iscrizione nella white list . Infine, il primo giudice ha disposto l’assorbimento dei motivi proposti con il terzo ricorso per motivi aggiunti, poiché relativi ad una vicenda giudiziaria non menzionata nei provvedimenti impugnati e definita con provvedimento di archiviazione del G.I.P. di Avellino (cfr. certificazione depositata in data 30 aprile 2025).
8. Hanno proposto appello il Ministero dell’Interno e la FE di Avellino, lamentando la violazione dell’art. 94-bis del D.lgs. n. 159/2011 e la contraddittorietà della sentenza impugnata, deducendo che i legami della famiglia -OMISSIS-con la criminalità organizzata, lungi dal risultare occasionali od episodici, si erano nel tempo concretati in veri e propri patti con le organizzazioni criminali. Peraltro, gli appellanti hanno dedotto che anche i plurimi elementi posti a fondamento dell’asserita “bonifica” della Società appellata dovevano ritenersi inconsistenti ed indimostrati, rappresentando che la cessione delle quote sociali da parte di uno dei germani -OMISSIS-- fuoriuscito dalla società - era stata effettuata ad un valore molto lontano da quello effettivo, essendo peraltro emersa la cointestazione ai fratelli -OMISSIS--di alcuni conti correnti bancari utilizzati per comuni investimenti, sintomatica della natura fittizia della cessione, ai fini dell'elusione della normativa in materia antimafia.
9. Tali elementi, compiutamente rappresentati e documentati dalla FE di Avellino, sarebbero stati a parere degli appellanti completamente obliterati dal primo giudice, il quale, dopo aver riconosciuto “ la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale di pericolo dell’infiltrazione mafiosa ”, basata su “ significativi elementi di fatto, sintomatici di un rischio di collegamento con organizzazioni malavitose ” e l’ininfluenza della misura di self-cleaning costituita dall’ estromissione di -OMISSIS--OMISSIS-dalle società del gruppo imprenditoriale (rimasto di fatto nelle mani dei germani), aveva poi contraddittoriamente privato di ogni rilevanza gli ulteriori elementi allegati dalla FE (cessione delle quote societarie ad un valore molto più basso di quello effettivo e riscontro di conti correnti cointestati ai tre fratelli -OMISSIS-).
10. Si è costituita la Società -OMISSIS- chiedendo la reiezione del gravame.
11. La Società appellata ha proposto appello incidentale, chiedendo la reiezione dell’appello principale ed istando per la riforma della sentenza nella parte in cui il primo giudice, pur accogliendo il ricorso, aveva respinto i primi due motivi del secondo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo sussistenti i tentativi di infiltrazione mafiosa nell’impresa.
12. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 l’appello è stato introitato per la decisione.
13. L’appello principale è fondato, mentre l’appello incidentale risulta infondato.
14. La sentenza impugnata ha correttamente valutato il quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento interdittivo prot. n. 19568 del 1°marzo 2024, ritenendolo idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale di pericolo di infiltrazione mafiosa, poiché fondato su significativi elementi di fatto, sintomatici di un rischio di collegamento con organizzazioni malavitose, supportati da ampia attività investigativa e documentazione giudiziaria. La decisione ha, inoltre, correttamente riscontrato l’inidoneità delle misure di self-cleaning adottate dalla Società (estromissione di -OMISSIS--OMISSIS-) ad elidere il pericolo di condizionamento mafioso, in ragione del perdurante controllo sull’impresa da parte degli altri due fratelli, di cui, uno in particolare, coinvolto personalmente e direttamente in significativi rapporti di cointeressenza con la criminalità organizzata.
15. La sentenza, tuttavia, non ha correttamente valutato gli esiti dell’attività di indagine posta dalla FE a fondamento della conferma dell’insussistenza dei presupposti necessari a riconoscere la natura solo occasionale dell’agevolazione, ritenendo il provvedimento prot. n. 61377 del 10 luglio 2024 non adeguatamente motivato.
16. Procedendo con ordine, assume rilievo preliminare l’esame dei motivi di appello incidentale (ripresi anche da -OMISSIS--OMISSIS-) diretti a contestare la riscontrata sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento interdittivo (primi due motivi del secondo ricorso per motivi aggiunti in primo grado).
16.1. Assume in particolare l’appellante incidentale che non sussisterebbe alcuna continuità della gestione aziendale della Società con imprese riconducibili a -OMISSIS- -OMISSIS-, né alcuna interferenza con il clan dei “-OMISSIS-”, esclusa espressamente dalla sentenza del Tribunale di Santa -OMISSIS- Capua Vetere n. 620/2009; inoltre, che i fratelli -OMISSIS-non sarebbero soggetti pericolosi, né delinquenti mafiosi e che, anzi, gli stessi sono stati vittima di estorsioni. Infine, l’appellante incidentale ha dedotto la genericità ed il carattere risalente delle dichiarazioni di vari pentiti poste a fondamento del provvedimento impugnato, evidenziando che meri contatti o il semplice “dialogo” con le consorterie criminali, soprattutto in territori ad alto indice di densità mafiosa, non possono tradursi automaticamente in un asservimento e/o in un’agevolazione, essendo la Società risultata iscritta nella white list per oltre 10 anni.
16.2. Tali deduzioni sono infondate.
16.3. La prognosi di permeabilità criminale dell’impresa risulta fondata su elementi indiziari assistiti da plurimi riscontri, che depongono, in maniera univoca e concludente, nel senso di una consolidata e ramificata interazione della Società e del relativo gruppo imprenditoriale con la criminalità organizzata. Il dialogo con le consorterie criminali, anziché limitarsi alla fase genetica della costituzione della Società, ha interessato costantemente l’attività imprenditoriale del gruppo e dei fratelli -OMISSIS-, i quali, nel corso di decenni, hanno dimostrato di essere in grado di rapportarsi e di intessere rapporti commerciali con i gruppi criminali divenuti via via egemoni sui diversi territori di riferimento, in particolare nell’ambito degli appalti pubblici.
16.4. Emerge in particolare dagli atti impugnati e dalla copiosa documentazione allegata, che i soci -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-, i quali annoverano tutti numerosissimi precedenti penali, anche in tema di gestione illecita di rifiuti, corruzione e turbata libertà di scelta del contraente (reati particolarmente significativi in ambito antimafia), sono nipoti di un elemento di spicco (oramai defunto) della “Nuova camorra organizzata” e della “Nuova famiglia”.
16.5. -OMISSIS--OMISSIS-è risultato, a seguito di accertamenti effettuati dall’autorità giudiziaria (cfr. ordinanza cautelare n. 159/2022 citata in atti), un interlocutore del clan camorristico “-OMISSIS-, al quale è risultato essersi ripetutamente rivolto al fine di ottenere la riscossione di alcuni crediti, ed è emerso nell’ambito di un’intercettazione ambientale con altro imprenditore ritenuto vicino all’omonimo clan in relazione ad un episodio di corruzione relativo alla gestione di appalti pubblici. Lo stesso, inoltre, risulta essere stato avvicinato da altro imprenditore avellinese (la cui società è stata sottoposta a sequestro giudiziario) per intercedere presso alcuni sindaci locali in relazione all’installazione di colonnine per la raccolta di olii vegetali esausti, installazione poi effettivamente avvenuta ed in relazione alla quale l’Autorità di pubblica sicurezza ha riscontrato alcune anomalie nelle relative procedure amministrative, che hanno portato al rinvio a giudizio di un sindaco per estorsione aggravata dal metodo mafioso e turbativa d’asta.
16.6. I rapporti di -OMISSIS--OMISSIS-con il clan “-OMISSIS-” sono inoltre emersi anche nell’ambito di altra indagine condotta dalla Procura distrettuale di Salerno (O.C.C. n. 10369/2003) relativa alle infiltrazioni del gruppo camorristico nel tratto salernitano dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria.
16.7. Anche la figura di -OMISSIS--OMISSIS-è emersa (tra l’altro unitamente allo zio -OMISSIS-) nell’ambito di un’indagine svolta a carico dei componenti del clan camorristico “-OMISSIS-” (O.C.C. n. 26026/2003), nonché di altro procedimento della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli (in occasione di un interrogatorio di un collaboratore di giustizia in data 14 maggio 2008), in relazione al pagamento di tangenti connesse all’assegnazione di appalti.
16.8. Ancora, -OMISSIS--OMISSIS-e -OMISSIS--OMISSIS-sono risultati titolari della Immobiliare -OMISSIS-, che detiene le quote della -OMISSIS- (unitamente ad altra società croata con amministratore unico -OMISSIS--OMISSIS-) colpita da interdittiva antimafia emessa dalla FE di Firenze nell’anno 2023.
16.9. Infine, -OMISSIS--OMISSIS-è risultato rappresentate della -OMISSIS-(poi fusasi con la Immobiliare -OMISSIS-rappresentata da -OMISSIS--OMISSIS-) fino all’anno 2015 (allorquando gli è subentrata la sorella -OMISSIS-), in ambigui rapporti commerciali con la -OMISSIS-, sottoposta a sequestro penale, rappresentata da altro soggetto ritenuto contiguo al clan camorristico “Nuovo Clan -OMISSIS-”, come emerso dall’attività di indagine confluita in diversi procedimenti penali dinanzi alla Procura di Napoli, D.D.A., negli anni 2017 e 2018.
16.10. Alla luce di tale variegato compendio istruttorio, emerge l’inconsistenza delle blande ed in gran parte indimostrate deduzioni dell’appellante incidentale, che si arrestano alla soglia della mera contestazione, essendo chiaramente emerso dal soprarichiamato quadro indiziario che i germani -OMISSIS-hanno ripetutamente intrattenuto rapporti, anche economici, con i clan, non solo per il tramite di -OMISSIS--OMISSIS-(estromesso nell’anno 2023 dalla gestione societaria), ma anche del fratello -OMISSIS-e per il tramite di diverse società facenti parte o riconducibile al gruppo -OMISSIS-(Immobiliare -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-).
16.11.Sussistono, pertanto, validi elementi sintomatici idonei e sufficienti a fondare la prognosi di permeabilità mafiosa della società sulla base della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, in relazione:
- ai rapporti di parentela tra i soci e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, risultando evidente che tale rapporto, per la sua natura ed intensità lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, di diritto o di fatto e che le decisioni sulla sua attività sono state essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia (Cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2024, n. 1925; id., 19 gennaio 2024, n. 614; id., 17 ottobre 2023, n. 9016; id., 27 settembre 2023, n. 8395; id., n. 4856/2023, cit.; id., 3 novembre 2022, n. 9558; id., 7 giugno 2021, n. 4300; id., 14 ottobre 2020, n. 6204);
- ai ripetuti e non occasionali contatti con soggetti coinvolti in sodalizi criminali (Cfr. Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2023, n. 7081; id., 25 maggio 2023, n. 5163; id., 8 luglio 2020, n. 4372; id., 11 giugno 2018, n. 3496);
- all’esistenza di rilevanti rapporti imprenditoriali e cointeressenze economiche tra l’impresa interessata ed altri operatori, a loro volta ritenuti esposti al rischio di influenza criminale e già raggiunti da un’informativa interdittiva (Cons. Stato, sez. III, 3 gennaio 2024, n. 132; id., 8 agosto 2023, n. 7674; id., 23 marzo 2023, n. 2953; id., 26 maggio 2016, n. 2232; C.g.a.r.s., 15 aprile 2022, n. 484).
16.12. La natura variegata del quadro indiziario, riferito a tutti e tre i germani -OMISSIS-ed ad alla complessiva strutturazione in forma di holding del gruppo societario, che depongono per la natura plurimotivata del provvedimento impugnato, rendono ininfluente, di contro, l’estromissione di -OMISSIS--OMISSIS-dalla Società e dal gruppo, poiché tale allontanamento, adottato alla stregua di una misura di self-cleaning , non ha intaccato la sostanziale e perdurante riconducibilità dell’impresa ai fratelli -OMISSIS-e -OMISSIS-, quest’ultimo coinvolto personalmente e direttamente in significative interessenze con la criminalità organizzata.
17. Venendo all’appello principale, viene in particolare in rilievo il segmento procedimentale successivo all’ordinanza cautelare di riesame del T.a.r. campano n. 158/2024, culminato nel provvedimento di conferma prot. n. 61377 del 10 luglio 2024.
17.1. Il primo giudice ha ritenuto la motivazione del provvedimento carente in relazione agli elementi che escluderebbero l’occasionalità dell’agevolazione, avendo la FE richiamato in maniera generica l’attività imprenditoriale della famiglia -OMISSIS-, senza distinzione tra i diversi componenti e senza tener conto del diverso grado di “contatto” di ciascuno di essi con esponenti dei clan camorristici. Pertanto, ha proseguito il T.a.r. campano, la FE non avrebbe spiegato, in concreto, per quale motivo le misure di prevenzione collaborativa non sarebbero risultate applicabili alla Società e per quale ragione le misure di self-cleaning non si sarebbero dimostrate idonee a provare l’intendimento della compagine sociale di recidere ogni legame con la criminalità organizzata.
17.2. Queste conclusioni non possono essere condivise.
17.3. Innanzitutto, esse contraddicono apertamente la premessa logica, costituita dall’ininfluenza dell’estromissione di -OMISSIS--OMISSIS-dalla compagine sociale. E’ un fatto che la Società, dopo tale esclusione, sia rimasta nelle mani dei fratelli -OMISSIS-e -OMISSIS-, quest’ultimo risultato in contatto con i clan camorristici, e che l'Amministratore delegato sia risultato essere un "uomo di fiducia" della società.
Tanto è stato ripetutamente evidenziato dall’Amministrazione nel provvedimento di conferma.
17.4. Inoltre, nel medesimo provvedimento, la FE ha puntualmente dato conto delle ragioni per le quali, le dedotte misure di self-cleaning conseguenti sempre all’uscita di -OMISSIS--OMISSIS-dalla società, non sono risultate espressive di un percorso di riallineamento sui binari della legalità.
17.5. In particolare, la FE ha evidenziato che la cessione delle quote societarie del fratello estromesso era avvenuta ad un valore molto più basso di quello effettivo e che, fino alla data del 30 settembre 2023, sul conto corrente di -OMISSIS--OMISSIS-non risultava effettuato alcun versamento del valore delle quote, a fronte di un termine per il versamento stabilito al 21 luglio 2023. Inoltre, la FE ha dato conto della perdurante esistenza di alcuni conti correnti cointestati ai tre fratelli -OMISSIS-, utilizzati per investimenti in fondi e titoli azionari.
17.6. La prima delle soprarichiamate emergenze istruttorie è suffragata dal documento del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Avellino (agli atti del giudizio di primo grado), nel quale viene chiaramente contestato l’utilizzo del metodo di calcolo del valore nominale della quota, in luogo del metodo patrimoniale. In buona sostanza, la FE ha chiarito che i contraenti (fratelli -OMISSIS-) hanno sottovalutato il suddetto valore rispetto a quello reale, il che non può trovare giustificazione, come pure precisato dall’Amministrazione, nell’esiguo utile di bilancio degli ultimi tre esercizi, sia perché desunto da bilanci presentati per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022 contraddistinti da forte congiuntura economica negativa a livello globale, sia perché non espressivi del superiore valore reale-effettivo del patrimonio dell’impresa (che per ammissione della Società è un operatore economico di primaria rilevanza nazionale, risultando la più grande cava della Regione Campania).
17.7. La seconda emergenza istruttoria concerne il mancato versamento del valore delle quote sul conto corrente di -OMISSIS--OMISSIS-, entro il termine del 21 luglio 2023 e fino alla data del 30 settembre 2023. La difesa della Società ha dedotto che tale adempimento sarebbe comunque intervenuto successivamente, in data 7 ottobre 2023, ma la FE ha evidenziato che il danaro è affluito su di un conto corrente diverso da quello indicato nell’atto di cessione, a seguito delle richieste di chiarimento da parte dell’istituto di credito segnalante.
17.8. La terza, infine, concerne l’esistenza di alcuni conti correnti cointestati ai tre fratelli -OMISSIS-, che la Società appellata ha giustificato in relazione alla necessità di gestire l’eredità paterna, precisando che gli stessi erano stati gestiti separatamente ed allegando all’uopo la perizia contabile versata in atti. Tali deduzioni non colgono nel segno, poichè l’oggetto del rilievo concerne il fatto che i suddetti conti sono stati utilizzati per investimenti in fondi e titoli azionari, il che conferma una perdurante cointeressenza nella gestione delle finanze da parte dei germani -OMISSIS-.
17.9. Per tali ragioni, le sopra richiamate circostanze, considerate nel loro complesso, costituiscono elementi idonei ad essere valorizzati onde inferire una persistente opacità nella gestione societaria, ostativa all’inizio di un percorso di bonifica, il quale avrebbe dovuto riguardare, in primis , tutti e tre i germani -OMISSIS-, in ragione degli evidenziati elementi di controindicazione a carico di -OMISSIS-e -OMISSIS-, che continuano ad esercitare il controllo sull’impresa; inoltre, la Società avrebbe dovuto fornire la prova di una reale, concreta e definitiva estromissione di -OMISSIS--OMISSIS-dagli interessi collegati all’impresa, circostanza quest’ultima smentita dal sopra richiamato sistema di liquidazione delle quote e dalla persistenza di interessi patrimoniali tra i tre fratelli e soci.
17.10. La valorizzazione di tali elementi costituisce, pertanto, esercizio legittimo della discrezionalità che connota le valutazioni dell’Amministrazione in questa materia, di cui la FE ha compiutamente dato atto nella motivazione del provvedimento impugnato, dovendosi ritenere che in effetti le ambigue modalità di valutazione del valore delle quote, il ritardo nel versamento del corrispettivo e la persistenza di conti correnti cointestati utilizzati per investimenti comuni depongano, sulla base della consueta regola del “più probabile che non”, per l’assenza di una reale volontà di bonifica, rendendo perdurante il pericolo di infiltrazione.
18. Per queste ragioni, l’appello principale deve essere accolto e quello incidentale deve essere respinto, disponendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la reiezione del secondo ricorso per motivi aggiunti, proposto in primo grado dalla Società appellata.
19. Le spese del doppio grado possono essere compensate in ragione della particolare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale e respinge l’appello incidentale e, per l’effetto, respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti proposto dalla Società appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la Società appellata e quella interveniente, nonché ogni altro soggetto, persona fisica o giuridica, nominativamente indicato nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA De IS, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
EL PA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL PA | NA De IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.