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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 15/04/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2531 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 20/12/2023,
DA
(cf: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 31/10/1981 rappresentata e difesa dall' avv. CAPRA CONSUELO , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI DENISE e dall'avv. BERTOGLIO MONICA, elettivamente domiciliato presso l'avv. BERTOGLIO, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21/03/2025
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata telematicamente il Parte_1
28/11/2024; Per come precisate con nota depositata telematicamente il CP
29/11/2024;
* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 20/12/2023, premesso di aver intrattenuto Parte_1
una relazione more uxorio con , unione dalla quale è nata la figlia (nata il CP Per_1
13/12/2012), chiedeva a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale. La ricorrente, in particolare, domandava l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente della stessa presso di sé e regolamentazione della frequentazione paterna come precisata in ricorso, l'assegnazione della casa familiare e, inoltre, un assegno di mantenimento indiretto da parte del padre in favore della figlia pari a € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con imposizione al padre del pagamento della metà della rata del mutuo acceso per l'acquisto della abitazione familiare.
Con comparsa depositata il 26/02/2024, si costituiva in giudizio , chiedendo il CP rigetto delle domande attoree;
il resistente chiedeva inoltre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento paritetico presso entrambi i genitori, l'assegnazione della casa familiare e un assegno di mantenimento in favore della figlia in misura pari a € 150 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva inoltre di disporre la necessità del consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione di foto della minore e per l'espatrio di quest'ultima.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., ove, avversate le difese di controparte, formulavano richiesta di prova sulle circostanze indicate.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c. tenutasi il 09/04/2024, il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, constatata la situazione di attuale convivenza dei genitori, disponeva l'ascolto della minore riservando all'esito l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Espletato l'adempimento, concesso un rinvio per tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata il 04/07/2024 il Giudice Delegato assumeva in via temporanea e urgente provvedimenti del seguente tenore: “1) Affida la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento della Per_1
stessa presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) Assegna alla ricorrente la casa familiare sita in Piadena Drizzona, via Ponchielli 10, con obbligo di rilascio per entro il 30 settembre 2024; CP
3) Dispone che la frequentazione paterna avvenga, dal momento dell'effettivo rilascio della casa, con i seguenti tempi e modalità: SETTIMANA 1: Nella settimana in cui la madre effettuerà il turno lavorativo del mattino, il padre potrà tenere con sé , con pernottamento, dal lunedì all'uscita Per_1
da scuola, fino al giovedì mattina allorquando il padre accompagnerà la figlia a scuola;
nel fine settimana la bambina rimarrà con la madre;
SETTIMANA 2: Nella settimana in cui la madre effettuerà il turno del pomeriggio, il padre potrà tenere con sé , con pernottamento, dal giovedì Per_1 dall'uscita da scuola, fino al lunedì mattina allorquando il padre accompagnerà la figlia a scuola;
nel fine settimana la bambina rimarrà con il padre;
è così, in alternanza, per le restanti settimane del mese, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, nell'interesse della prole;
vacanze estive: quindici giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
per il restante periodo si seguirà il calendario ordinario, sono sempre fatti salvi migliori e diversi accordi tra le parti;
durante le festività natalizie per metà dei rispettivi periodi in via alternata di anno in anno dal 23 al 30 dicembre e dal
30 dicembre al 6 gennaio;
vacanza pasquali e altre festività in via alternata di anno in anno;
4) dispone che, con decorrenza dalla mensilità dell'effettivo rilascio della casa, ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento di per i tempi in cui è presso di sé; Per_1
5) dispone che, con decorrenza dalla mensilità dell'effettivo rilascio della casa, i genitori provvedano al pagamento nella misura del 50% alle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il
Tribunale;”
Con lo stesso provvedimento, il Giudice si pronunciava sulle richieste istruttorie delle parti fissando il calendario del processo.
Esaurita l'istruzione e assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza del 17/02/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 14/04/2025.
*
La responsabilità genitoriale
In proposito, entrambe le parti hanno concluso per l'affidamento condiviso della figlia minore;
la madre ne ha chiesto il collocamento prevalente presso di sé, mentre il padre ha insistito per il collocamento paritario alternato.
Il Collegio, all'esito del giudizio, ritiene che debba essere confermato il vigente regime già disposto dal Giudice Delegato con provvedimento temporaneo ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Al riguardo, preme rammentare che il Giudice deve preferire la formula dell'affidamento condiviso salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore;
in particolare, perché possa derogarsi alla regola, è necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per i minori.
Applicando tali principi nel caso di specie, osserva il Collegio che le parti, pur dando prova di una latente conflittualità, hanno dimostrato un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita di nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti Per_1
della vita quotidiana. Inoltre, la minore, sentita dal Giudice delegato, ha manifestato un sincero attaccamento a entrambi i genitori. Pertanto, in difetto di elementi tali da indicare profili di inidoneità, può confermarsi l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente Per_1 all'interesse della stessa al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità.
Quanto al collocamento della prole, è opportuno rammentare che l'affidamento condiviso, di per sé, non impone, ai fini della sua attuazione pratica, una imprescindibile matematica suddivisione paritaria dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore (Cass. n. 17222 del 16/06/2021). Il criterio di riferimento nella decisione deve essere il prevalente interesse morale e materiale del minore, da valutare all'esito di un giudizio prognostico in merito alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno svolto in precedenza i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto nonché della personalità di ciascun genitore delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (v. Cass. n. 18087 del 14/09/2013). In questo scenario, l'ipotesi del collocamento alternato è da ritenersi praticabile unicamente quando sussista un preciso accordo tra tutti i soggetti coinvolti, compresi i figli, che, sufficientemente cresciuti e maturi, condividano un simile stile di vita. In mancanza, una turnazione paritaria, invece, non appare adeguata per garantire un regime di vita razionale per i figli e per i genitori in quanto i minori sarebbero costretti a continui cambi di residenza e di gestione nel quotidiano, situazione che può facilmente determinare la perdita dei necessari punti di riferimento.
Ebbene, nel caso oggetto del presente giudizio, appare innanzitutto impraticabile l'alternanza dei genitori nella casa familiare, così come richiesta dalla parte resistente, in mancanza di una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò funzionale;
inoltre, la turnazione dei genitori risulterebbe vieppiù complicata in quanto gli stessi genitori dovrebbero disporre di altre due soluzioni abitative per le settimane di spettanza dell'altro genitore.
Parimenti, il Collegio reputa che un collocamento paritario, con alternanza settimanale - come richiesto dal padre - , in questa situazione concreta, non risponda all'esigenza della figlia (di soli 12 anni) a mantenere i suoi punti di riferimento nonché a conservare le sue abitudini di vita, frequentare gli stessi luoghi e salvaguardare i rapporti affettivi. Tale opzione, infatti, non consentirebbe alla minore di mantenere un radicamento stabile nell'habitat domestico e di conservare l'organizzazione quotidiana sino a oggi sperimentata, organizzazione che comprende, tra l'altro, una assidua frequentazione con la nonna materna, che da sempre espleta compiti di cura e accudimento a supporto dei genitori (la minore, infatti, ha raccontato di trascorrere il tempo con la nonna e di recarsi da lei frequentemente quando i genitori sono impegnati al lavoro o durante la sospensione scolastica). Dunque, nel perseguimento del regime più adeguato a garantire un percorso di crescita sereno alla minore, ritiene il Tribunale che, allo stato, la soluzione maggiormente rispondente all'interesse di sia quella di mantenere un collocamento prevalente presso il genitore di riferimento, quello Per_1
che ha sin qui principalmente espletato i compiti di cura e accudimento, ossia la madre.
In questa direzione, ribadita l'assenza di una piena armonia tra i genitori, devono valorizzarsi i bisogni e i desideri della minore, come emersi anche in sede di ascolto giudiziale, atteso che ha Per_1
espresso chiaramente la propria volontà di rimanere, di preferenza, con la madre, che rappresenta per lei il genitore di riferimento (“Mi porta in giro molto di più la mamma”, " Mi porta in giro molto di più la mamma” la mamma mi aiuta di più” – ndr. a fare i compiti;
“Non ci ho pensato tanto però preferirei stare con la mamma perché comunque è lei che fa tutto, che mi aiuta con i compiti, che stira, che lava i piatti”; cfr. verbale dell'ascolto giudiziale).
La modulazione concreta della permanenza presso ciascun genitore, d'altra parte, deve tenere in considerazione le disponibilità delle parti e, soprattutto, i bisogni della figlia, che richiedono non tanto una simmetrica e paritaria ripartizione fra la madre e il padre, quanto una significativa relazione con ciascun genitore (cfr. Cass. sez. I, n. 3652/2020; Cass. sez. I, n. 19323/2020; Cass. sez. I, n.
31902/2018). In quest'ottica, per disporre l'assetto più confacente al benessere e alla crescita armoniosa della minore, devono tenersi in considerazione, da un lato, le esigenze e la routine di e, dall'altro lato, gli impegni dei genitori, atteso che la madre svolge un lavoro su turni (con Per_1
alternanza settimanale mattina/pomeriggio), mentre il padre si reca al lavoro giornalmente intorno alle 8/8.30 del mattino, pur conservando una certa flessibilità.
Dunque, al fine di agevolare le parti nella gestione della minore garantendo al contempo la necessaria e opportuna stabilità alla bambina, ritiene il Tribunale di disporre che , starà con il padre Per_1
con il seguente calendario: SETTIMANA 1: dal martedì pomeriggio (indicativamente dalle 18.30 o dal termine delle attività extrascolastiche) fino al venerdì mattina, allorquando il padre accompagnerà la figlia a scuola;
SETTIMANA 2: il padre potrà tenere con sé , da giovedì pomeriggio (con Per_1
prelevamento a scuola) fino alla domenica sera (indicativamente ore 21:30) allorquando il padre accompagnerà la figlia presso la casa materna;
è così, in alternanza, per le restanti settimane del mese, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, nell'interesse della prole.
Preme ribadire che, a parere del Collegio, tale regime, pur non raggiungendo una alternanza paritaria,
è idoneo a garantire a una ampia frequentazione con ciascun genitore, con il quale la minore Per_1
condividerà gli opportuni momenti di quotidianità e, parimenti, anche di svago e di relax (coincidenti, di regola con il weekend); al contempo, la modulazione individuata assicura alla minore un radicamento stabile presso la casa della madre, con la quale ella conserva una relazione preferenziale,
e così preserva le sue attuali consuetudini di vita. Si provvede come in dispositivo in ordine alla ripartizione dei tempi di vacanza scolastica e delle festività, nell'esclusivo interesse della minore a conservare un equilibrato e continuativo rapporto con ciascun genitore.
Da ultimo, vista la domanda del resistente, è bene precisare che la pubblicazione sui social network di fotografie ritraenti soggetti minori di età richiede il necessario preventivo consenso esplicito di entrambi i genitori ai sensi dell'art. 320 c.c., in quanto si tratta di un atto che eccede l'ordinaria amministrazione avente ad oggetto il trattamento di dati personali sensibili (in termini Trib. Rieti, 15 ottobre 2022, n. 443). Nulla deve pertanto il Tribunale statuire in punto.
*
Assegnazione della casa familiare
Al collocamento prevalente della figlia presso la residenza della madre consegue l'assegnazione in favore di parte ricorrente dell'immobile già adibito a casa familiare sita in Piadena Drizzona, via
Ponchielli 10 (in comproprietà), ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della figlia dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare.
In merito deve il Collegio sottolineare che il provvedimento, a prescindere dai suoi risvolti economici per il genitore assegnatario, ha l'esclusiva funzione di non modificare il contesto relazionale e sociale all'interno del quale il minore ha vissuto prima dell'inasprirsi del conflitto familiare (in termini, ex multis, Cass. 33610 del 2021). Dunque, anche in caso di frequentazione pressoché paritetica con ciascun genitore, il minore conserva un interesse a mantenere un radicamento presso il luogo in cui è cresciuto e ha trascorso i decisivi anni della sua vita con entrambi i genitori sicché il Giudice può, anche in questi casi, procedere alla assegnazione in funzione di tutela del benessere della prole, allo scopo di non comprometterne lo sviluppo equilibrato (in termini Cass. ord. 5738/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, il Collegio osserva che mantiene un significativo legame con Per_1 la casa familiare, ove ha sempre vissuto e che a tutt'oggi rappresenta il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita, dovendosi pertanto procedere alla assegnazione. Deve precisarsi, al riguardo, che l'allontanamento della ricorrente dalla casa familiare
(avvenuto da luglio a settembre del 2024), del tutto temporaneo e coincidente con le vacanze scolastiche, non ha reciso il legame necessario ai fini del provvedimento di assegnazione. Del resto, il Giudice delegato aveva già provveduto alla assegnazione, quantomeno in via temporanea, sicchè evidentemente, nelle more del trasferimento del padre, la ricorrente ha cercato una soluzione transitoria per porre fine alla convivenza con il compagno, divenuta insostenibile. Del resto, la situazione era sentita come esasperante da , tanto da spingerla a Parte_1 formulare denuncia querela nei confronti di per un episodio aggressivo avvenuto CP
nel mese di giugno 2024.
Pertanto, tenuto conto di tutti questi elementi, considerato che il resistente si è allontanato dalla casa familiare il 30 settembre 2024 (ossia nel termine indicato dal Giudice) e nella abitazione è rimasta a vivere con la figlia, può accogliersi la domanda di assegnazione. Parte_1
Resta da precisare che l'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. si estende anche ai mobili e agli arredi poiché i figli hanno diritto a conservare l'habitat familiare in cui sono cresciuti, che è composto non solo dalle mura domestiche, ma anche dagli arredi, dai comfort e dai servizi che durante la convivenza hanno caratterizzato lo standard di vita familiare. Infatti, identificata come centro di aggregazione e unificazione della famiglia, la casa familiare deve intendersi come un'entità complessiva che ricomprende tendenzialmente anche i beni mobili che ne costituiscono l'arredo (in termini, Cass. 16691/2024).
Con riferimento alle spese relative alla casa familiare trovano applicazione i principi di diritto comune: le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del coniuge assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie rimangono a carico di ciascun coniuge in ragione del titolo di proprietà (e sono dunque da suddividere al 50 %), le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I
19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836).
Infine, con riferimento al pagamento della rata di mutuo e agli obblighi da imporre a carico di CP
, come richiesto dalla ricorrente sulla base delle pattuizioni tra gli stesi intercorse, si
[...]
applicano i principi di diritto di autonomia contrattuale delle parti, non potendo il Tribunale né confermare né disporre quanto previsto concordemente dalle parti, trattandosi di domanda qui inammissibile.
Resta fermo, in ogni caso, che l'assegnazione della casa familiare e la ripartizione dei relativi oneri dovranno comunque essere considerati in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, anche in applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c.
* Le statuizioni economiche
Quanto ai profili economici, deve il Collegio rammentare che, ai fini della determinazione dei rispettivi oneri di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare tale ricostruzione sulla base dei documenti depositati dalle parti e dei dati acquisiti in sede istruttoria, anche tenuto conto che il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225). In tal senso depone l'art. 473 bis.18 c.p.c., a mente del quale il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete
è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c.
Tanto premesso, quando alle condizioni economiche delle parti dell'odierno giudizio, esaminati i documenti prodotti e i dati acquisiti, devono svolgersi le seguenti considerazioni. ha dichiarato di essere impiegata come operaia su turni con compenso Parte_1 di € 1900 mensili. Dalla documentazione in atti si evince, più in dettaglio, che ella è stata assunta presso “Ballarini” il 2/10/2000 e, nel 2023, ha percepito i seguenti compensi: € 1724,97 nel mese di gennaio, € 1574,79 nel mese di febbraio, € 1372,23 nel mese di marzo, € 1652,40 nel mese di aprile,
€ 1466,22 nel mese di maggio, € 2921,47 nel mese di giugno, € 1622,83 nel mese di luglio, € 1534,57 nel mese di agosto, € 1899,53 nel mese di settembre, € 1933,76 nel mese di ottobre, € 1924,13 nel mese di novembre.
Invero, dalle dichiarazioni fiscali depositate emergono i seguenti dati: nel 2023 Parte_1 ha maturato redditi da lavoro dipendente per € 26871, imposta netta € 3887, addizionale
[...] regionale dovuta € 371, addizionale comunale dovuta € 134 (v. Mod. 730/2024); nel 2022 ella ha maturato redditi da lavoro dipendente per € 22959, imposta netta € 2528, addizionale regionale dovuta
€ 310, addizionale comunale dovuta € 115 (v. Mod. 730/2023); nel 2021, redditi per € 26445, imposta netta € 4860, addizionale regionale dovuta € 365, addizionale comunale dovuta € 91 (v. Mod.
730/2022); nel 2020 ella ha maturato redditi da lavoro dipendente per € 22211, imposta netta € 3292, addizionale regionale dovuta € 298, addizionale comunale dovuta € 74 (v. Mod. 730/2021).
In corso di giudizio è emerso che la ricorrente dal mese di febbraio 2022 al mese di agosto 2023 ha usufruito di 1029 ore di cassa integrazione;
in suddetto periodo ella ha svolto una parallela attività di cameriera presso una enoteca. Resta da precisare in merito che in sede di istruttoria orale il sig.
escusso in qualità di teste, ha confermato la sporadicità della collaborazione prestata da Tes_1
comunque cessata a febbraio 2024. Parte_1
Infine, risulta in atti che la ricorrente si occupa della pulizia delle scale condominiali, ritraendo un compenso di € 40 mensili per 11 mensilità.
Quanto invece alla situazione reddituale di , egli ha dichiarato di essere impiegato CP con stipendio mensile di € 1700 circa, oltre straordinari e buoni pasto (di circa € 100 mensili). Dalla documentazione versata in atti egli risulta impiegato a tempo indeterminato presso Impea srl con stipendio mensile di circa 1700 euro (v. buste paga in atti: aprile 2023 € 1685; maggio 2023 €
1783; agosto 2023 € 1711).
Dalla Certificazione Unica del 2023 si evince un compenso complessivo di € 26886,70 (imposta netta
€ 4288,07); dalla C.U. 2022 un reddito da lavoro dipendente di € 26134,86 (imposta netta € 5050,06); la C.U. 2021 evidenzia un reddito di € 22717,95 (imposta netta € 4317,63). Il Mod. 730/2024 evidenzia un reddito imponibile di € 28677,00 (imposta netta € 4806, addizionale regionale € 402, addizionale comunale € 145).
Quanto alla situazione abitativa, deve rilevarsi che e CP Pt_1 Parte_1
sono comproprietari della casa ex familiare, gravata da mutuo cointestato contratto nel 2012 di complessivi € 88.000; la rata mensile ammonta a € 530 circa (v. estratto conto cointestato).
Il padre ha lasciato la casa familiare il 30 settembre 2024 (come dichiarato dai difensori all'udienza del 4/11/2024) e si è trasferito in immobile condotto in locazione con canone mensile di € 500 (v. contratto in atti).
Orbene, illustrate le condizioni economiche e personali delle parti come risultanti dagli atti, preme rammentare che, ai sensi dell'art. 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, queste ultime non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Nel caso di specie, tenendo conto dei redditi dei genitori, dei risparmi, degli oneri a loro carico e della disponibilità di alloggio di proprietà, anche in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c., in applicazione del criterio cardine della proporzionalità, considerata l'ampia frequentazione di con il padre, reputa il Collegio che le parti debbano provvedere Per_1
esclusivamente al mantenimento diretto della prole.
Infatti, emerge agli atti che non sussiste una significativa forbice nella capacità economica dei genitori, che vantano redditi pressoché paritetici, disponendo la ricorrente di uno stipendio attualmente leggermente superiore a quello del resistente. Il padre, del resto, avendo lasciato la casa familiare, è tenuto a sostenere oneri abitativi come sopra dettagliati, mentre la madre ha mantenuto il godimento della abitazione cointestata. Dunque, tenendo conto della redditualità dei genitori, degli oneri a loro carico e della assegnazione della casa familiare nonché degli ampi spazi di frequentazione paterna, ribadito che entrambe le parti devono concorrere al pagamento del mutuo cointestato in base alle obbligazioni assunte, pare al Collegio che le esigenze economiche siano soddisfatte senza previsione di alcun onere di mantenimento indiretto a favore del genitore collocatario prevalente.
Parimenti, quanto alle spese straordinarie, ossia quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime dei figli, le parti continueranno a concorrere al 50%, in quanto non sono state documentate singole esigenze di spesa di importo particolarmente elevato e, parimenti, non sono state rappresentate significative e particolari ragioni che giustifichino una deroga al criterio ordinario di ripartizione.
Quanto all'assegno unico, il Tribunale, ribadito quanto sopra, in difetto di domanda di diversa, non può che disporre che l'erogazione venga ripartita paritariamente tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in conformità al dettato del decreto legislativo n. 230/2021 art.
6. Anche di tale elemento, in ogni caso, si è tenuto conto nella quantificazione degli oneri di mantenimento in favore della figlia minore.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto dell'oggetto e dell'esito del giudizio e del comportamento processuale delle parti, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, così statuisce:
1. AFFIDA la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa Per_1
presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. ASSEGNA alla ricorrente la casa familiare sita in Piadena Drizzona, via Ponchielli 10 (in comproprietà), con tutti gli arredi;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé con i seguenti tempi e modalità: Per_1
SETTIMANA 1: dal martedì pomeriggio (indicativamente dalle 18:30 o dal termine delle attività extrascolastiche) fino al venerdì mattina, allorquando il padre accompagnerà la figlia a scuola;
SETTIMANA 2: il padre potrà tenere con sé , da giovedì (con prelevamento Per_1
a scuola) fino alla domenica sera (indicativamente ore 21:30) allorquando il padre accompagnerà la figlia presso la casa materna;
è così via, in alternanza, per le restanti settimane del mese;
nelle vacanze estive, trascorrerà quindici giorni anche non Per_1
consecutivi con ciascun genitore da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
per il restante periodo si seguirà il calendario ordinario;
durante le festività natalizie, metà del periodo con ciascun genitore in via alternata di anno in anno dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
vacanze pasquali per metà del periodo con ciascun genitore, con alternanza annuale del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; le altre festività saranno regolate in via alternata di anno in anno;
sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, nell'interesse della prole.
4. DISPONE che le parti provvedano al mantenimento diretto della prole e sostengano, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il
Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5. DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 14/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 20/12/2023,
DA
(cf: ) nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 31/10/1981 rappresentata e difesa dall' avv. CAPRA CONSUELO , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. FERRARI DENISE e dall'avv. BERTOGLIO MONICA, elettivamente domiciliato presso l'avv. BERTOGLIO, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21/03/2025
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
Per come precisate con nota depositata telematicamente il Parte_1
28/11/2024; Per come precisate con nota depositata telematicamente il CP
29/11/2024;
* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 20/12/2023, premesso di aver intrattenuto Parte_1
una relazione more uxorio con , unione dalla quale è nata la figlia (nata il CP Per_1
13/12/2012), chiedeva a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale. La ricorrente, in particolare, domandava l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente della stessa presso di sé e regolamentazione della frequentazione paterna come precisata in ricorso, l'assegnazione della casa familiare e, inoltre, un assegno di mantenimento indiretto da parte del padre in favore della figlia pari a € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con imposizione al padre del pagamento della metà della rata del mutuo acceso per l'acquisto della abitazione familiare.
Con comparsa depositata il 26/02/2024, si costituiva in giudizio , chiedendo il CP rigetto delle domande attoree;
il resistente chiedeva inoltre l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento paritetico presso entrambi i genitori, l'assegnazione della casa familiare e un assegno di mantenimento in favore della figlia in misura pari a € 150 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva inoltre di disporre la necessità del consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione di foto della minore e per l'espatrio di quest'ultima.
Le parti depositavano le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., ove, avversate le difese di controparte, formulavano richiesta di prova sulle circostanze indicate.
All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c. tenutasi il 09/04/2024, il Giudice Delegato, sentite personalmente le parti, constatata la situazione di attuale convivenza dei genitori, disponeva l'ascolto della minore riservando all'esito l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Espletato l'adempimento, concesso un rinvio per tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata il 04/07/2024 il Giudice Delegato assumeva in via temporanea e urgente provvedimenti del seguente tenore: “1) Affida la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento della Per_1
stessa presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2) Assegna alla ricorrente la casa familiare sita in Piadena Drizzona, via Ponchielli 10, con obbligo di rilascio per entro il 30 settembre 2024; CP
3) Dispone che la frequentazione paterna avvenga, dal momento dell'effettivo rilascio della casa, con i seguenti tempi e modalità: SETTIMANA 1: Nella settimana in cui la madre effettuerà il turno lavorativo del mattino, il padre potrà tenere con sé , con pernottamento, dal lunedì all'uscita Per_1
da scuola, fino al giovedì mattina allorquando il padre accompagnerà la figlia a scuola;
nel fine settimana la bambina rimarrà con la madre;
SETTIMANA 2: Nella settimana in cui la madre effettuerà il turno del pomeriggio, il padre potrà tenere con sé , con pernottamento, dal giovedì Per_1 dall'uscita da scuola, fino al lunedì mattina allorquando il padre accompagnerà la figlia a scuola;
nel fine settimana la bambina rimarrà con il padre;
è così, in alternanza, per le restanti settimane del mese, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, nell'interesse della prole;
vacanze estive: quindici giorni anche non consecutivi con ciascun genitore;
per il restante periodo si seguirà il calendario ordinario, sono sempre fatti salvi migliori e diversi accordi tra le parti;
durante le festività natalizie per metà dei rispettivi periodi in via alternata di anno in anno dal 23 al 30 dicembre e dal
30 dicembre al 6 gennaio;
vacanza pasquali e altre festività in via alternata di anno in anno;
4) dispone che, con decorrenza dalla mensilità dell'effettivo rilascio della casa, ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento di per i tempi in cui è presso di sé; Per_1
5) dispone che, con decorrenza dalla mensilità dell'effettivo rilascio della casa, i genitori provvedano al pagamento nella misura del 50% alle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il
Tribunale;”
Con lo stesso provvedimento, il Giudice si pronunciava sulle richieste istruttorie delle parti fissando il calendario del processo.
Esaurita l'istruzione e assegnati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., all'udienza del 17/02/2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 14/04/2025.
*
La responsabilità genitoriale
In proposito, entrambe le parti hanno concluso per l'affidamento condiviso della figlia minore;
la madre ne ha chiesto il collocamento prevalente presso di sé, mentre il padre ha insistito per il collocamento paritario alternato.
Il Collegio, all'esito del giudizio, ritiene che debba essere confermato il vigente regime già disposto dal Giudice Delegato con provvedimento temporaneo ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Al riguardo, preme rammentare che il Giudice deve preferire la formula dell'affidamento condiviso salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore;
in particolare, perché possa derogarsi alla regola, è necessario che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per i minori.
Applicando tali principi nel caso di specie, osserva il Collegio che le parti, pur dando prova di una latente conflittualità, hanno dimostrato un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita di nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti Per_1
della vita quotidiana. Inoltre, la minore, sentita dal Giudice delegato, ha manifestato un sincero attaccamento a entrambi i genitori. Pertanto, in difetto di elementi tali da indicare profili di inidoneità, può confermarsi l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente Per_1 all'interesse della stessa al fine di garantire l'attuazione della bigenitorialità.
Quanto al collocamento della prole, è opportuno rammentare che l'affidamento condiviso, di per sé, non impone, ai fini della sua attuazione pratica, una imprescindibile matematica suddivisione paritaria dei tempi di permanenza del minore con ciascun genitore (Cass. n. 17222 del 16/06/2021). Il criterio di riferimento nella decisione deve essere il prevalente interesse morale e materiale del minore, da valutare all'esito di un giudizio prognostico in merito alla capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno svolto in precedenza i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto nonché della personalità di ciascun genitore delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (v. Cass. n. 18087 del 14/09/2013). In questo scenario, l'ipotesi del collocamento alternato è da ritenersi praticabile unicamente quando sussista un preciso accordo tra tutti i soggetti coinvolti, compresi i figli, che, sufficientemente cresciuti e maturi, condividano un simile stile di vita. In mancanza, una turnazione paritaria, invece, non appare adeguata per garantire un regime di vita razionale per i figli e per i genitori in quanto i minori sarebbero costretti a continui cambi di residenza e di gestione nel quotidiano, situazione che può facilmente determinare la perdita dei necessari punti di riferimento.
Ebbene, nel caso oggetto del presente giudizio, appare innanzitutto impraticabile l'alternanza dei genitori nella casa familiare, così come richiesta dalla parte resistente, in mancanza di una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò funzionale;
inoltre, la turnazione dei genitori risulterebbe vieppiù complicata in quanto gli stessi genitori dovrebbero disporre di altre due soluzioni abitative per le settimane di spettanza dell'altro genitore.
Parimenti, il Collegio reputa che un collocamento paritario, con alternanza settimanale - come richiesto dal padre - , in questa situazione concreta, non risponda all'esigenza della figlia (di soli 12 anni) a mantenere i suoi punti di riferimento nonché a conservare le sue abitudini di vita, frequentare gli stessi luoghi e salvaguardare i rapporti affettivi. Tale opzione, infatti, non consentirebbe alla minore di mantenere un radicamento stabile nell'habitat domestico e di conservare l'organizzazione quotidiana sino a oggi sperimentata, organizzazione che comprende, tra l'altro, una assidua frequentazione con la nonna materna, che da sempre espleta compiti di cura e accudimento a supporto dei genitori (la minore, infatti, ha raccontato di trascorrere il tempo con la nonna e di recarsi da lei frequentemente quando i genitori sono impegnati al lavoro o durante la sospensione scolastica). Dunque, nel perseguimento del regime più adeguato a garantire un percorso di crescita sereno alla minore, ritiene il Tribunale che, allo stato, la soluzione maggiormente rispondente all'interesse di sia quella di mantenere un collocamento prevalente presso il genitore di riferimento, quello Per_1
che ha sin qui principalmente espletato i compiti di cura e accudimento, ossia la madre.
In questa direzione, ribadita l'assenza di una piena armonia tra i genitori, devono valorizzarsi i bisogni e i desideri della minore, come emersi anche in sede di ascolto giudiziale, atteso che ha Per_1
espresso chiaramente la propria volontà di rimanere, di preferenza, con la madre, che rappresenta per lei il genitore di riferimento (“Mi porta in giro molto di più la mamma”, " Mi porta in giro molto di più la mamma” la mamma mi aiuta di più” – ndr. a fare i compiti;
“Non ci ho pensato tanto però preferirei stare con la mamma perché comunque è lei che fa tutto, che mi aiuta con i compiti, che stira, che lava i piatti”; cfr. verbale dell'ascolto giudiziale).
La modulazione concreta della permanenza presso ciascun genitore, d'altra parte, deve tenere in considerazione le disponibilità delle parti e, soprattutto, i bisogni della figlia, che richiedono non tanto una simmetrica e paritaria ripartizione fra la madre e il padre, quanto una significativa relazione con ciascun genitore (cfr. Cass. sez. I, n. 3652/2020; Cass. sez. I, n. 19323/2020; Cass. sez. I, n.
31902/2018). In quest'ottica, per disporre l'assetto più confacente al benessere e alla crescita armoniosa della minore, devono tenersi in considerazione, da un lato, le esigenze e la routine di e, dall'altro lato, gli impegni dei genitori, atteso che la madre svolge un lavoro su turni (con Per_1
alternanza settimanale mattina/pomeriggio), mentre il padre si reca al lavoro giornalmente intorno alle 8/8.30 del mattino, pur conservando una certa flessibilità.
Dunque, al fine di agevolare le parti nella gestione della minore garantendo al contempo la necessaria e opportuna stabilità alla bambina, ritiene il Tribunale di disporre che , starà con il padre Per_1
con il seguente calendario: SETTIMANA 1: dal martedì pomeriggio (indicativamente dalle 18.30 o dal termine delle attività extrascolastiche) fino al venerdì mattina, allorquando il padre accompagnerà la figlia a scuola;
SETTIMANA 2: il padre potrà tenere con sé , da giovedì pomeriggio (con Per_1
prelevamento a scuola) fino alla domenica sera (indicativamente ore 21:30) allorquando il padre accompagnerà la figlia presso la casa materna;
è così, in alternanza, per le restanti settimane del mese, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, nell'interesse della prole.
Preme ribadire che, a parere del Collegio, tale regime, pur non raggiungendo una alternanza paritaria,
è idoneo a garantire a una ampia frequentazione con ciascun genitore, con il quale la minore Per_1
condividerà gli opportuni momenti di quotidianità e, parimenti, anche di svago e di relax (coincidenti, di regola con il weekend); al contempo, la modulazione individuata assicura alla minore un radicamento stabile presso la casa della madre, con la quale ella conserva una relazione preferenziale,
e così preserva le sue attuali consuetudini di vita. Si provvede come in dispositivo in ordine alla ripartizione dei tempi di vacanza scolastica e delle festività, nell'esclusivo interesse della minore a conservare un equilibrato e continuativo rapporto con ciascun genitore.
Da ultimo, vista la domanda del resistente, è bene precisare che la pubblicazione sui social network di fotografie ritraenti soggetti minori di età richiede il necessario preventivo consenso esplicito di entrambi i genitori ai sensi dell'art. 320 c.c., in quanto si tratta di un atto che eccede l'ordinaria amministrazione avente ad oggetto il trattamento di dati personali sensibili (in termini Trib. Rieti, 15 ottobre 2022, n. 443). Nulla deve pertanto il Tribunale statuire in punto.
*
Assegnazione della casa familiare
Al collocamento prevalente della figlia presso la residenza della madre consegue l'assegnazione in favore di parte ricorrente dell'immobile già adibito a casa familiare sita in Piadena Drizzona, via
Ponchielli 10 (in comproprietà), ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della figlia dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare.
In merito deve il Collegio sottolineare che il provvedimento, a prescindere dai suoi risvolti economici per il genitore assegnatario, ha l'esclusiva funzione di non modificare il contesto relazionale e sociale all'interno del quale il minore ha vissuto prima dell'inasprirsi del conflitto familiare (in termini, ex multis, Cass. 33610 del 2021). Dunque, anche in caso di frequentazione pressoché paritetica con ciascun genitore, il minore conserva un interesse a mantenere un radicamento presso il luogo in cui è cresciuto e ha trascorso i decisivi anni della sua vita con entrambi i genitori sicché il Giudice può, anche in questi casi, procedere alla assegnazione in funzione di tutela del benessere della prole, allo scopo di non comprometterne lo sviluppo equilibrato (in termini Cass. ord. 5738/2023).
Ciò posto, nel caso di specie, il Collegio osserva che mantiene un significativo legame con Per_1 la casa familiare, ove ha sempre vissuto e che a tutt'oggi rappresenta il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita, dovendosi pertanto procedere alla assegnazione. Deve precisarsi, al riguardo, che l'allontanamento della ricorrente dalla casa familiare
(avvenuto da luglio a settembre del 2024), del tutto temporaneo e coincidente con le vacanze scolastiche, non ha reciso il legame necessario ai fini del provvedimento di assegnazione. Del resto, il Giudice delegato aveva già provveduto alla assegnazione, quantomeno in via temporanea, sicchè evidentemente, nelle more del trasferimento del padre, la ricorrente ha cercato una soluzione transitoria per porre fine alla convivenza con il compagno, divenuta insostenibile. Del resto, la situazione era sentita come esasperante da , tanto da spingerla a Parte_1 formulare denuncia querela nei confronti di per un episodio aggressivo avvenuto CP
nel mese di giugno 2024.
Pertanto, tenuto conto di tutti questi elementi, considerato che il resistente si è allontanato dalla casa familiare il 30 settembre 2024 (ossia nel termine indicato dal Giudice) e nella abitazione è rimasta a vivere con la figlia, può accogliersi la domanda di assegnazione. Parte_1
Resta da precisare che l'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. si estende anche ai mobili e agli arredi poiché i figli hanno diritto a conservare l'habitat familiare in cui sono cresciuti, che è composto non solo dalle mura domestiche, ma anche dagli arredi, dai comfort e dai servizi che durante la convivenza hanno caratterizzato lo standard di vita familiare. Infatti, identificata come centro di aggregazione e unificazione della famiglia, la casa familiare deve intendersi come un'entità complessiva che ricomprende tendenzialmente anche i beni mobili che ne costituiscono l'arredo (in termini, Cass. 16691/2024).
Con riferimento alle spese relative alla casa familiare trovano applicazione i principi di diritto comune: le spese condominiali ordinarie e le utenze sono a carico del coniuge assegnatario, mentre le spese condominiali straordinarie rimangono a carico di ciascun coniuge in ragione del titolo di proprietà (e sono dunque da suddividere al 50 %), le tasse e le imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I
19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I 22.2.2006 n. 3836).
Infine, con riferimento al pagamento della rata di mutuo e agli obblighi da imporre a carico di CP
, come richiesto dalla ricorrente sulla base delle pattuizioni tra gli stesi intercorse, si
[...]
applicano i principi di diritto di autonomia contrattuale delle parti, non potendo il Tribunale né confermare né disporre quanto previsto concordemente dalle parti, trattandosi di domanda qui inammissibile.
Resta fermo, in ogni caso, che l'assegnazione della casa familiare e la ripartizione dei relativi oneri dovranno comunque essere considerati in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, anche in applicazione di quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c.
* Le statuizioni economiche
Quanto ai profili economici, deve il Collegio rammentare che, ai fini della determinazione dei rispettivi oneri di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare tale ricostruzione sulla base dei documenti depositati dalle parti e dei dati acquisiti in sede istruttoria, anche tenuto conto che il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225). In tal senso depone l'art. 473 bis.18 c.p.c., a mente del quale il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete
è valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116 c.p.c., nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96 c.p.c.
Tanto premesso, quando alle condizioni economiche delle parti dell'odierno giudizio, esaminati i documenti prodotti e i dati acquisiti, devono svolgersi le seguenti considerazioni. ha dichiarato di essere impiegata come operaia su turni con compenso Parte_1 di € 1900 mensili. Dalla documentazione in atti si evince, più in dettaglio, che ella è stata assunta presso “Ballarini” il 2/10/2000 e, nel 2023, ha percepito i seguenti compensi: € 1724,97 nel mese di gennaio, € 1574,79 nel mese di febbraio, € 1372,23 nel mese di marzo, € 1652,40 nel mese di aprile,
€ 1466,22 nel mese di maggio, € 2921,47 nel mese di giugno, € 1622,83 nel mese di luglio, € 1534,57 nel mese di agosto, € 1899,53 nel mese di settembre, € 1933,76 nel mese di ottobre, € 1924,13 nel mese di novembre.
Invero, dalle dichiarazioni fiscali depositate emergono i seguenti dati: nel 2023 Parte_1 ha maturato redditi da lavoro dipendente per € 26871, imposta netta € 3887, addizionale
[...] regionale dovuta € 371, addizionale comunale dovuta € 134 (v. Mod. 730/2024); nel 2022 ella ha maturato redditi da lavoro dipendente per € 22959, imposta netta € 2528, addizionale regionale dovuta
€ 310, addizionale comunale dovuta € 115 (v. Mod. 730/2023); nel 2021, redditi per € 26445, imposta netta € 4860, addizionale regionale dovuta € 365, addizionale comunale dovuta € 91 (v. Mod.
730/2022); nel 2020 ella ha maturato redditi da lavoro dipendente per € 22211, imposta netta € 3292, addizionale regionale dovuta € 298, addizionale comunale dovuta € 74 (v. Mod. 730/2021).
In corso di giudizio è emerso che la ricorrente dal mese di febbraio 2022 al mese di agosto 2023 ha usufruito di 1029 ore di cassa integrazione;
in suddetto periodo ella ha svolto una parallela attività di cameriera presso una enoteca. Resta da precisare in merito che in sede di istruttoria orale il sig.
escusso in qualità di teste, ha confermato la sporadicità della collaborazione prestata da Tes_1
comunque cessata a febbraio 2024. Parte_1
Infine, risulta in atti che la ricorrente si occupa della pulizia delle scale condominiali, ritraendo un compenso di € 40 mensili per 11 mensilità.
Quanto invece alla situazione reddituale di , egli ha dichiarato di essere impiegato CP con stipendio mensile di € 1700 circa, oltre straordinari e buoni pasto (di circa € 100 mensili). Dalla documentazione versata in atti egli risulta impiegato a tempo indeterminato presso Impea srl con stipendio mensile di circa 1700 euro (v. buste paga in atti: aprile 2023 € 1685; maggio 2023 €
1783; agosto 2023 € 1711).
Dalla Certificazione Unica del 2023 si evince un compenso complessivo di € 26886,70 (imposta netta
€ 4288,07); dalla C.U. 2022 un reddito da lavoro dipendente di € 26134,86 (imposta netta € 5050,06); la C.U. 2021 evidenzia un reddito di € 22717,95 (imposta netta € 4317,63). Il Mod. 730/2024 evidenzia un reddito imponibile di € 28677,00 (imposta netta € 4806, addizionale regionale € 402, addizionale comunale € 145).
Quanto alla situazione abitativa, deve rilevarsi che e CP Pt_1 Parte_1
sono comproprietari della casa ex familiare, gravata da mutuo cointestato contratto nel 2012 di complessivi € 88.000; la rata mensile ammonta a € 530 circa (v. estratto conto cointestato).
Il padre ha lasciato la casa familiare il 30 settembre 2024 (come dichiarato dai difensori all'udienza del 4/11/2024) e si è trasferito in immobile condotto in locazione con canone mensile di € 500 (v. contratto in atti).
Orbene, illustrate le condizioni economiche e personali delle parti come risultanti dagli atti, preme rammentare che, ai sensi dell'art. 337 ter del codice civile, i genitori hanno il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e far fronte ad una molteplicità di esigenze, queste ultime non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Nel caso di specie, tenendo conto dei redditi dei genitori, dei risparmi, degli oneri a loro carico e della disponibilità di alloggio di proprietà, anche in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 337sexies c.c., in applicazione del criterio cardine della proporzionalità, considerata l'ampia frequentazione di con il padre, reputa il Collegio che le parti debbano provvedere Per_1
esclusivamente al mantenimento diretto della prole.
Infatti, emerge agli atti che non sussiste una significativa forbice nella capacità economica dei genitori, che vantano redditi pressoché paritetici, disponendo la ricorrente di uno stipendio attualmente leggermente superiore a quello del resistente. Il padre, del resto, avendo lasciato la casa familiare, è tenuto a sostenere oneri abitativi come sopra dettagliati, mentre la madre ha mantenuto il godimento della abitazione cointestata. Dunque, tenendo conto della redditualità dei genitori, degli oneri a loro carico e della assegnazione della casa familiare nonché degli ampi spazi di frequentazione paterna, ribadito che entrambe le parti devono concorrere al pagamento del mutuo cointestato in base alle obbligazioni assunte, pare al Collegio che le esigenze economiche siano soddisfatte senza previsione di alcun onere di mantenimento indiretto a favore del genitore collocatario prevalente.
Parimenti, quanto alle spese straordinarie, ossia quelle che per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime dei figli, le parti continueranno a concorrere al 50%, in quanto non sono state documentate singole esigenze di spesa di importo particolarmente elevato e, parimenti, non sono state rappresentate significative e particolari ragioni che giustifichino una deroga al criterio ordinario di ripartizione.
Quanto all'assegno unico, il Tribunale, ribadito quanto sopra, in difetto di domanda di diversa, non può che disporre che l'erogazione venga ripartita paritariamente tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in conformità al dettato del decreto legislativo n. 230/2021 art.
6. Anche di tale elemento, in ogni caso, si è tenuto conto nella quantificazione degli oneri di mantenimento in favore della figlia minore.
* le spese di lite
In applicazione dei principi di soccombenza e causalità, tenuto conto dell'oggetto e dell'esito del giudizio e del comportamento processuale delle parti, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza e/o eccezione, così statuisce:
1. AFFIDA la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa Per_1
presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2. ASSEGNA alla ricorrente la casa familiare sita in Piadena Drizzona, via Ponchielli 10 (in comproprietà), con tutti gli arredi;
3. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé con i seguenti tempi e modalità: Per_1
SETTIMANA 1: dal martedì pomeriggio (indicativamente dalle 18:30 o dal termine delle attività extrascolastiche) fino al venerdì mattina, allorquando il padre accompagnerà la figlia a scuola;
SETTIMANA 2: il padre potrà tenere con sé , da giovedì (con prelevamento Per_1
a scuola) fino alla domenica sera (indicativamente ore 21:30) allorquando il padre accompagnerà la figlia presso la casa materna;
è così via, in alternanza, per le restanti settimane del mese;
nelle vacanze estive, trascorrerà quindici giorni anche non Per_1
consecutivi con ciascun genitore da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
per il restante periodo si seguirà il calendario ordinario;
durante le festività natalizie, metà del periodo con ciascun genitore in via alternata di anno in anno dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio;
vacanze pasquali per metà del periodo con ciascun genitore, con alternanza annuale del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; le altre festività saranno regolate in via alternata di anno in anno;
sono fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, nell'interesse della prole.
4. DISPONE che le parti provvedano al mantenimento diretto della prole e sostengano, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto il 31.12.2015 tra il
Tribunale di Cremona, il COA di Cremona e l'AIAF Sez. Cremona, così come aggiornato con protocollo del 28.11.2024, da intendersi qui integralmente richiamato;
5. DICHIARA compensate le spese di lite.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 14/04/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato