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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/05/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 16760/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. TARANTINO ERASMO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 16:34 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16760 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. TARANTINO ERASMO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con le avv.te MOSTACCHI SILVANA e
CERNIGLIARO DELIA
- resistente - oggetto: assegno sociale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 05/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il diritto di al percepimento dell'assegno Parte_1
sociale, per l'effetto condannando l' al pagamento dello stesso con CP_1
decorrenza gennaio 2024;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida CP_1
in € 1.800,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 19/11/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di essere titolare di assegno sociale n.078-550004040062/AS a far data dal 1° giugno 2015 e che decorrere dal gennaio 2024, ed a tutt'oggi, l' CP_1
non ha più corrisposto la prestazione in oggetto;
che con nota del 29/07/2024 l' ricalcolava l'importo mensile CP_1
dell'assegno sociale da liquidare al ricorrente a decorrere dall'agosto 2024
(euro 735,05), senza, tuttavia, mai provvedere al pagamento di alcun rateo della suddetta prestazione,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “ CP_1
Ritenere e dichiarare la sussistenza del diritto del Sig. Parte_1
alla percezione dell'assegno sociale n.078-550004040062/AS a decorrere dal gennaio 2024 e a tutt'oggi, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 6,
L.335/1995; per l'effetto Ritenere e dichiarare illegittimo il mancato pagamento dell'assegno sociale in favore del ricorrente, a decorrere dal mese di gennaio 2024, ovvero per il periodo e/o con la decorrenza ritenuti dal Giudicante in seguito ad attività istruttoria;
Condannare l' al CP_1
pagamento di tutte le somme non corrisposte in favore del Sig. Parte_1
a titolo di assegno sociale a decorrere dal mese di gennaio 2024,
[...]
ovvero per il periodo e/o con la decorrenza ritenuti dal Giudicante in seguito ad attività istruttoria”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che la prestazione era stata sospesa per non avere il percipiente comunicato i redditi del 2017, non aveva prodotto il passaporto all'Istituto né aveva comprovato la propria residenza nel territorio nazionale, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato. Deduce la parte ricorrente il proprio diritto alla percezione della prestazione per l'anno 2024 trovandosi nelle condizioni economiche previste dalla norma (art. 3 comma 6° della L.
8.8.1995 n. 335), avendo infatti percepito nell'anno 2023 i soli redditi dell'assegno sociale, come da certificazioni in atti.
Deduce l' la correttezza del proprio operato in ragione CP_1
dell'applicazione dell'art. 13 comma 6° del DL 78/2010- L. 122/2010, modificativo dell'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ("10-bis Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.".
Deve quindi essere rilevato che, a dire dell' , la prestazione non è CP_2
stata più erogata, non per il percepimento di redditi incidenti sul reddito, ma per il mancato riscontro entro trenta giorni alla richiesta di chiarimenti del 4 luglio 2023 sul reddito prodotto nell'anno 2017 e sulla permanenza nel territorio nazionale;
comunicazione allegata come inviata a mezzo raccomandata a/r.
Tale invio però è appunto allegato dall' , ma non sufficientemente CP_2
provato, giacché non viene prodotto alcun avviso di ricevimento, né comunque di spedizione;
apparendo all'evidenza che, chi in esercizio del diritto/dovere di controllo, adotti un provvedimento ablativo di un diritto, con la sola motivazione del mancato riscontro ad una comunicazione che processualmente deve ritenersi mai fatta, ha travisato il disposto della norma di legge invocata a supporto della propria azione.
Il sopracitato art. 13 n.6 del D.L.78/2010 dispone infatti l'obbligo di comunicazione dei redditi incidenti sulla prestazione e la sospensione della prestazione in caso di mancata comunicazione. Sospensione poi tramutata in revoca in caso di reiterata mancata comunicazione nei successivi 60 giorni.
Desumendo necessariamente, se non la perentorietà, quantomeno la ricettizietà di tali comunicazioni.
Osservando che l'art.35, comma 8, Decreto-Legge 207 del 31.12.2008 convertito con modificazioni dalla L. 27.2.2009, n.14, ha introdotto precise modalità per l'attività di controllo e accertamento, prevedendo che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”; osservando poi che il successivo comma 10 bis, introdotto dall'art. 13, comma 6, della legge 30 luglio 2010 n.122 statuisce che “In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”, appare evidente che – pretermettendo per ipotesi la circostanza della mancata ricezione di una “tardiva” richiesta di comunicazione dei redditi risalenti, non smentita nei fatti dall' - il provvedimento di CP_2
sospensione della prestazione nel 2024 , avrebbe dovuto essere adottato in caso di mancato comunicazione dei redditi dell'anno precedente, non a quello relativo ad un periodo di molto antecedente, manifestando così un non corretto utilizzo della norma suddetta, non modificabile nei termini dalla parte chiamata ad applicarla.
Ancora, è utile osservare che, qualora venisse inviata nel 2025 una richiesta di comunicazione dei redditi dell'anno 2017 e tale richiesta venisse disattesa, o emergessero redditi incidenti, ciò darebbe luogo ad una possibile azione di ripetizione dell'indebito per l'anno in questione, ma non la soppressione del diritto per gli anni successivi ove il reddito non fosse superiore alla soglia.
Per tutti questi motivi, esaminata la certificazione tributaria in atti, ritenendo la sospensione della prestazione del tutto immotivata, il ricorso va accolto, dichiarando il diritto del ricorrente al percepimento della prestazione per l'anno 2024.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 05/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 05/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 16760/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. TARANTINO ERASMO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 16:34 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16760 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. TARANTINO ERASMO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con le avv.te MOSTACCHI SILVANA e
CERNIGLIARO DELIA
- resistente - oggetto: assegno sociale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 05/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara il diritto di al percepimento dell'assegno Parte_1
sociale, per l'effetto condannando l' al pagamento dello stesso con CP_1
decorrenza gennaio 2024;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida CP_1
in € 1.800,00, oltre spese generali, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 19/11/2024, la parte ricorrente in epigrafe premettendo: di essere titolare di assegno sociale n.078-550004040062/AS a far data dal 1° giugno 2015 e che decorrere dal gennaio 2024, ed a tutt'oggi, l' CP_1
non ha più corrisposto la prestazione in oggetto;
che con nota del 29/07/2024 l' ricalcolava l'importo mensile CP_1
dell'assegno sociale da liquidare al ricorrente a decorrere dall'agosto 2024
(euro 735,05), senza, tuttavia, mai provvedere al pagamento di alcun rateo della suddetta prestazione,
conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “ CP_1
Ritenere e dichiarare la sussistenza del diritto del Sig. Parte_1
alla percezione dell'assegno sociale n.078-550004040062/AS a decorrere dal gennaio 2024 e a tutt'oggi, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 6,
L.335/1995; per l'effetto Ritenere e dichiarare illegittimo il mancato pagamento dell'assegno sociale in favore del ricorrente, a decorrere dal mese di gennaio 2024, ovvero per il periodo e/o con la decorrenza ritenuti dal Giudicante in seguito ad attività istruttoria;
Condannare l' al CP_1
pagamento di tutte le somme non corrisposte in favore del Sig. Parte_1
a titolo di assegno sociale a decorrere dal mese di gennaio 2024,
[...]
ovvero per il periodo e/o con la decorrenza ritenuti dal Giudicante in seguito ad attività istruttoria”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, rappresentando che la prestazione era stata sospesa per non avere il percipiente comunicato i redditi del 2017, non aveva prodotto il passaporto all'Istituto né aveva comprovato la propria residenza nel territorio nazionale, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruttoria, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato. Deduce la parte ricorrente il proprio diritto alla percezione della prestazione per l'anno 2024 trovandosi nelle condizioni economiche previste dalla norma (art. 3 comma 6° della L.
8.8.1995 n. 335), avendo infatti percepito nell'anno 2023 i soli redditi dell'assegno sociale, come da certificazioni in atti.
Deduce l' la correttezza del proprio operato in ragione CP_1
dell'applicazione dell'art. 13 comma 6° del DL 78/2010- L. 122/2010, modificativo dell'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ("10-bis Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.".
Deve quindi essere rilevato che, a dire dell' , la prestazione non è CP_2
stata più erogata, non per il percepimento di redditi incidenti sul reddito, ma per il mancato riscontro entro trenta giorni alla richiesta di chiarimenti del 4 luglio 2023 sul reddito prodotto nell'anno 2017 e sulla permanenza nel territorio nazionale;
comunicazione allegata come inviata a mezzo raccomandata a/r.
Tale invio però è appunto allegato dall' , ma non sufficientemente CP_2
provato, giacché non viene prodotto alcun avviso di ricevimento, né comunque di spedizione;
apparendo all'evidenza che, chi in esercizio del diritto/dovere di controllo, adotti un provvedimento ablativo di un diritto, con la sola motivazione del mancato riscontro ad una comunicazione che processualmente deve ritenersi mai fatta, ha travisato il disposto della norma di legge invocata a supporto della propria azione.
Il sopracitato art. 13 n.6 del D.L.78/2010 dispone infatti l'obbligo di comunicazione dei redditi incidenti sulla prestazione e la sospensione della prestazione in caso di mancata comunicazione. Sospensione poi tramutata in revoca in caso di reiterata mancata comunicazione nei successivi 60 giorni.
Desumendo necessariamente, se non la perentorietà, quantomeno la ricettizietà di tali comunicazioni.
Osservando che l'art.35, comma 8, Decreto-Legge 207 del 31.12.2008 convertito con modificazioni dalla L. 27.2.2009, n.14, ha introdotto precise modalità per l'attività di controllo e accertamento, prevedendo che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”; osservando poi che il successivo comma 10 bis, introdotto dall'art. 13, comma 6, della legge 30 luglio 2010 n.122 statuisce che “In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”, appare evidente che – pretermettendo per ipotesi la circostanza della mancata ricezione di una “tardiva” richiesta di comunicazione dei redditi risalenti, non smentita nei fatti dall' - il provvedimento di CP_2
sospensione della prestazione nel 2024 , avrebbe dovuto essere adottato in caso di mancato comunicazione dei redditi dell'anno precedente, non a quello relativo ad un periodo di molto antecedente, manifestando così un non corretto utilizzo della norma suddetta, non modificabile nei termini dalla parte chiamata ad applicarla.
Ancora, è utile osservare che, qualora venisse inviata nel 2025 una richiesta di comunicazione dei redditi dell'anno 2017 e tale richiesta venisse disattesa, o emergessero redditi incidenti, ciò darebbe luogo ad una possibile azione di ripetizione dell'indebito per l'anno in questione, ma non la soppressione del diritto per gli anni successivi ove il reddito non fosse superiore alla soglia.
Per tutti questi motivi, esaminata la certificazione tributaria in atti, ritenendo la sospensione della prestazione del tutto immotivata, il ricorso va accolto, dichiarando il diritto del ricorrente al percepimento della prestazione per l'anno 2024.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 05/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini