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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/06/2025, n. 9367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9367 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA TREDICESIMA SEZIONE
Il Tribunale di Roma, Tredicesima Sezione, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Corbo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
Funzionario Responsabile Contenzioso e rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Controparte_2
ST
APPELLATA nonché contro
(C.F. ), nato a [...] [...] e ivi residente a[...] CodiceFiscale_1 CP_1 del Forte Trionfale 38
APPELLATO CONTUMACE
oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale conclusioni: per parte appellante: “Piaccia al Giudice del gravame, in accoglimento del presente appello e in modifica parziale della sentenza di primo grado: Nel merito: - accertare e dichiarare come le condizioni fisiche dell'appellante susseguenti al sinistro non permettevano allo stesso di sostenere a undici giorni dall'incidente, un impegno fisico quale quello corrispondente all'organizzazione di una mostra e cioè affrontare un viaggio di sedici ore in Brasile, portare il bagaglio relativo alla permanenza di oltre una settimana, trasportare e collaborare nell'allestimento della mostra e rispettare tutti gli impegni sociali e mondani susseguenti a una manifestazione del genere;
- accertare e dichiarare che tale partecipazione non sarebbe stata conforme alle prescrizioni di riposo impartite dai vari medici che hanno avuto in cura l'appellante in seguito al sinistro e sarebbe stata oltremodo imprudente. - per l'effetto, condannare il Sig. proprietario del veicolo danneggiante, CP_3
Co in solido con Controparte_5
al risarcimento in favore dell' odierno attore anche delle somme tutte atte a risarcire ogni
[...] danno patrimoniale Quindi, condannare gli appellati, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'odierno appellante, del danno patrimoniale, prendendo come parametro le seguenti somme indicative: A TITOLO DI: DANNO EMERGENTE: Euro 10.000, importo pari al 50% del compenso previsto per l'esecuzione del contratto sottoscritto con la (all. 14); A TITOLO DI DANNO CP_6
DA LUCRO CESSANTE PER PERDITA DI CHANCE: stimato in via indicativa in Euro 7.000; Per un totale di euro 17.000. IN SUBORDINE Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento del minore importo in favore dell'attore, delle somme tutte atte a risarcire ogni danno patrimoniale.
INTERESSI Oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, a far tempo dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo”. per parte appellate: “Piaccia all' Ill.mo sig. Giudice di Pace - contrariis rejectis;
- NEL MERITO: rigettare la domanda attorea per i motivi sopra argomentati ed esposti per lite temeraria ex art. 91
c.p.c. con conseguente condanna dell'istante, alla refusione delle spese, delle competenze e degli onorari oltre IVA e C.P.A. del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la Assicurazioni e Controparte_1 al fine di ottenere la parziale riforma della sentenza n. 6482/21, Repert. 2402/21, CP_3 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma, III Sezione Civile, Dott.ssa Amelia Rosano, il 16 marzo
2021, nella causa iscritta al N.R.G. 61800/2021 e depositata in cancelleria il 17 novembre 2016, non notificata, con la quale, dichiarata la esclusiva responsabilità del convenuto nella CP_3 produzione del sinistro avvenuto il 14/03/2017, il G.d.P. accoglieva la domanda di risarcimento del danno.
Il giudice di prime cure condannava l' Controparte_1 al pagamento, in favore dell'attore, a titolo del risarcimento dei danni non patrimoniali, della somma di euro 1.386,61 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
condannava, altresì, al pagamento delle spese Controparte_7 stragiudiziali che liquidava in euro 700,00 ( di cui 300,00 per la CTP) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali in favore del procuratore antistatario dell'attore e delle spese del giudizio, che liquidava in complessivi euro 1.694,00 di cui 794,00 (di cui 520,00 per la CTU) per spese, euro 900,00 per compensi professionali, oltre IVA CPA e rimborso spese generali.
A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'erroneità della impugnata sentenza, limitatamente al mancato riconoscimento di quanto richiesto a titolo di danno emergente e di danno da lucro cessante per la perdita di chance.
Si costituivain giudizio l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o Controparte_1 improcedibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e contestando, nel merito, l'assunto avversario poiché infondato, in fatto e in diritto.
Pur ritualmente convenuto, non si costituiva nel presente giudizio CP_3
La causa, con ordinanza del 20.8.2024,, era trattenuta in decisione da questo giuidce con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
L'appello proposto da è infondato e deve essere rigettato per quanto di seguito Parte_1 esposto.
Quanto al danno patrimoniale lamentato dall'appellante, riguardante le ricadute lavorative e reddittuali dell'infortunio sull'attività lavorativa svolta dall'appellante, occorre preliminarmente inquadrare la fattispecie invocata.
Il danno patrimoniale si compone di due voci: danno emergente e lucro cessante. In particolare, con il primo si suole definire la perdita di un bene facente già parte del patrimonio del danneggiato, trattasi non solo di un bene materialmente disponibile ma anche di un bene che si ha diritto di conseguire. Il lucro cessante, invece, rappresenta il mancato guadagno ovvero il mancato ingresso di un nuovo bene
(di un diritto o di un'utilità) nel patrimonio del danneggiato;
ne è un classico esempio il caso del soggetto che perde occasioni di lavoro e di guadagno a causa di una lesione fisica.
La distinzione tra danno emergente e lucro cessante ha rilevanza sul piano della prova, in quanto il danno emergente concerne la perdita di un bene il più delle volte già esistente.
Il lucro cessante, invece, si fonda su un'ipotesi proiettata nel futuro. L' onere probatorio gravante sul danneggiato è quindi ben più rigido poiché presuppone una dimostrazione probabilistica, ancorata al riscontro di un guadagno patrimoniale in capo al danneggiato se l'evento dannoso non si fosse verificato. Ed infatti, in tal senso, si è espressa la Suprema Corte: "Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità".
(Cfr. Cass. Civ. n. 23304/2007)
Un illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona può determinare, altresì, un danno da incapacità lavorativa, concetto quest'ultimo che ha assunto nel tempo caratteri diversi e speculari: incapacità lavorativa specifica ed incapacità lavorativa generica.
Per incapacità lavorativa generica, che può atteggiarsi come totale perdita o riduzione, si allude alla potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto, ed è definita dalla giurisprudenza come “la sopravvenuta inidoneità del soggetto danneggiato allo svolgimento delle attività lavorative che, in base alle condizioni fisiche, alla preparazione professionale e culturale, sarebbe stato in grado di svolgere” (Cass. Civ., 9 marzo 2001, n. 3519). Ne discende l'inquadramento legittimo di tale forma di danno nella generale figura del danno biologico, estendibile a tutti i soggetti che devono essere risarciti di un danno psicofisico, indipendentemente dalla loro collocazione professionale e dalla loro capacità di produrre reddito.
L'incapacità lavorativa specifica, invece, consiste nella contrazione attuale o potenziale dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, e con essa si allude all'attività lavorativa realmente svolta dal soggetto, rapportata al reddito da essa prodotta. Il soggetto legittimato ad ottenere tale ristoro deve dimostrare di aver percepito un reddito e di non essere più in grado, in seguito all'evento dannoso, di percepire eguale importo ovvero, nel caso in cui non fosse percettore di reddito, di non poter più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione.
Anche la richiesta di risarcimento della capacità lavorativa specifica va ricondotta nell'ambito del danno patrimoniale, così come chiarito dalla Suprema Corte: “La menomazione della capacità lavorativa specifica, configurando un pregiudizio patrimoniale, va ricondotta nell'ambito del danno patrimoniale e non del danno biologico” (Cass. Civ. n. 17464 del 2007).
La prova del danno in seguito ad un sinistro che compromette la capacità lavorativa richiede la dimostrazione di un pregiudizio economico diretto e attuale, derivante dalla perdita o riduzione del reddito causata dalla lesione.
Il danneggiato deve provare che la riduzione della capacità lavorativa ha avuto un impatto sulla sua possibilità di guadagno e che tale impatto è una diretta conseguenza del sinistro.
In altri termini, la prova del danno emergente richiede una dimostrazione specifica e circostanziata della riduzione della capacità Peraltro, a ben vedere, nel giudizio di primo grado il non ha Pt_1 formulato una domanda di risarcimento di danni per riduzione della capacità lavorativa, generica o specifica, quanto, piuttosto, una domanda di risarcimento per la mancata possibilità di recarsi all'estero per svolgere un impegno lavorativo precedentemente assunto. In ogni caso detta domanda risultava effettivamente sfornita di prova del danno e del nesso causale.
L'appellante, contrariamente a quanto da lui sostenuto, ha subìto un inabilità temporanea di soli sette giorni, come accertato dal ctu;
tale inabilità non avrebbe potuto impedire all'attore di partecipare all'evento in relazione al quale ha chiesto riconoscersi la perdita di (mostra in Brasile)che Per_1 si è celebrato il 1 aprile 2017, ben 18 giorni dopo l'incidente del 14 marzo 2017. Anche il grado di invalidità permanente, davvero minimo (1%) che di per sé non avrebbe impedito all'attore di viaggiare e lavorare, non giustifica la richiesta risarcitoria, sia per quanto concerne la richiesta di pagamento di un danno così detto emergente (che consiste nella perdita economica che il patrimonio del creditore ha subito per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore) sia per quanto concerne il danno da lucro cessante, ossia per il mancato guadagno che si sarebbe prodotto se l'inadempimento non fosse stato posto in essere.
In conclusione, il Giudice di Prime Cure ha, quindi, condiviso gli esiti della c.t.u. medico legale, ritenendole esaurienti sotto il profilo tecnico logico, laddove, accertando i danni subiti dall'attore a seguito del sinistro occorso, ha escluso che gli stessi potessero incidere sull'attività lavorativa e, in merito al dedotto danno da perdita di chance, ha correttamente rilevato come il non avesse Pt_1 sufficientemente provato che la mancata partecipazione all'evento programmato fosse stata conseguenza delle lesioni, peraltro modeste, riportate nel sinistro, essendosi limitato ad allegare la difficoltà di intraprendere un viaggio in virtù della lesione subita. Un disagio, più che una obiettiva impossibilità.
L'appello, quindi, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, non essendovi ragione per una compensazione anche parziale, e si liquidano nel dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 55/2014, con riferimento ai valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando definitivamente pronunciando, in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto da a conferma della sentenza del Parte_1
G.d.P. di Roma n. 6482/21, Repert. 2402/21, pronunciata dal Giudice di Pace di Roma, III Sezione
Civile, Dott.ssa Amelia Rosano, il 16 marzo 2021, nella causa iscritta al N.R.G. 61800/2021 e depositata in cancelleria il 17 novembre 2016, così provvede:
- respinge l'appello come da motivazione;
- condanna in favore di Parte_1 Controparte_1 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro
[...]
2.540,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA, IVA rimborso contributo unificato.
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2025 Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Corbo
Il Tribunale di Roma, Tredicesima Sezione, in persona del giudice dott.ssa Fabiana Corbo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Vittorio Amedeo MARINELLI Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del Controparte_1
Funzionario Responsabile Contenzioso e rappresentato e difeso dall' Avv. Andrea Controparte_2
ST
APPELLATA nonché contro
(C.F. ), nato a [...] [...] e ivi residente a[...] CodiceFiscale_1 CP_1 del Forte Trionfale 38
APPELLATO CONTUMACE
oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale conclusioni: per parte appellante: “Piaccia al Giudice del gravame, in accoglimento del presente appello e in modifica parziale della sentenza di primo grado: Nel merito: - accertare e dichiarare come le condizioni fisiche dell'appellante susseguenti al sinistro non permettevano allo stesso di sostenere a undici giorni dall'incidente, un impegno fisico quale quello corrispondente all'organizzazione di una mostra e cioè affrontare un viaggio di sedici ore in Brasile, portare il bagaglio relativo alla permanenza di oltre una settimana, trasportare e collaborare nell'allestimento della mostra e rispettare tutti gli impegni sociali e mondani susseguenti a una manifestazione del genere;
- accertare e dichiarare che tale partecipazione non sarebbe stata conforme alle prescrizioni di riposo impartite dai vari medici che hanno avuto in cura l'appellante in seguito al sinistro e sarebbe stata oltremodo imprudente. - per l'effetto, condannare il Sig. proprietario del veicolo danneggiante, CP_3
Co in solido con Controparte_5
al risarcimento in favore dell' odierno attore anche delle somme tutte atte a risarcire ogni
[...] danno patrimoniale Quindi, condannare gli appellati, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell'odierno appellante, del danno patrimoniale, prendendo come parametro le seguenti somme indicative: A TITOLO DI: DANNO EMERGENTE: Euro 10.000, importo pari al 50% del compenso previsto per l'esecuzione del contratto sottoscritto con la (all. 14); A TITOLO DI DANNO CP_6
DA LUCRO CESSANTE PER PERDITA DI CHANCE: stimato in via indicativa in Euro 7.000; Per un totale di euro 17.000. IN SUBORDINE Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento del minore importo in favore dell'attore, delle somme tutte atte a risarcire ogni danno patrimoniale.
INTERESSI Oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, a far tempo dalla data del sinistro e fino all'effettivo soddisfo”. per parte appellate: “Piaccia all' Ill.mo sig. Giudice di Pace - contrariis rejectis;
- NEL MERITO: rigettare la domanda attorea per i motivi sopra argomentati ed esposti per lite temeraria ex art. 91
c.p.c. con conseguente condanna dell'istante, alla refusione delle spese, delle competenze e degli onorari oltre IVA e C.P.A. del presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la Assicurazioni e Controparte_1 al fine di ottenere la parziale riforma della sentenza n. 6482/21, Repert. 2402/21, CP_3 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma, III Sezione Civile, Dott.ssa Amelia Rosano, il 16 marzo
2021, nella causa iscritta al N.R.G. 61800/2021 e depositata in cancelleria il 17 novembre 2016, non notificata, con la quale, dichiarata la esclusiva responsabilità del convenuto nella CP_3 produzione del sinistro avvenuto il 14/03/2017, il G.d.P. accoglieva la domanda di risarcimento del danno.
Il giudice di prime cure condannava l' Controparte_1 al pagamento, in favore dell'attore, a titolo del risarcimento dei danni non patrimoniali, della somma di euro 1.386,61 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
condannava, altresì, al pagamento delle spese Controparte_7 stragiudiziali che liquidava in euro 700,00 ( di cui 300,00 per la CTP) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali in favore del procuratore antistatario dell'attore e delle spese del giudizio, che liquidava in complessivi euro 1.694,00 di cui 794,00 (di cui 520,00 per la CTU) per spese, euro 900,00 per compensi professionali, oltre IVA CPA e rimborso spese generali.
A sostegno del gravame l'appellante deduceva l'erroneità della impugnata sentenza, limitatamente al mancato riconoscimento di quanto richiesto a titolo di danno emergente e di danno da lucro cessante per la perdita di chance.
Si costituivain giudizio l' eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o Controparte_1 improcedibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e contestando, nel merito, l'assunto avversario poiché infondato, in fatto e in diritto.
Pur ritualmente convenuto, non si costituiva nel presente giudizio CP_3
La causa, con ordinanza del 20.8.2024,, era trattenuta in decisione da questo giuidce con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*
L'appello proposto da è infondato e deve essere rigettato per quanto di seguito Parte_1 esposto.
Quanto al danno patrimoniale lamentato dall'appellante, riguardante le ricadute lavorative e reddittuali dell'infortunio sull'attività lavorativa svolta dall'appellante, occorre preliminarmente inquadrare la fattispecie invocata.
Il danno patrimoniale si compone di due voci: danno emergente e lucro cessante. In particolare, con il primo si suole definire la perdita di un bene facente già parte del patrimonio del danneggiato, trattasi non solo di un bene materialmente disponibile ma anche di un bene che si ha diritto di conseguire. Il lucro cessante, invece, rappresenta il mancato guadagno ovvero il mancato ingresso di un nuovo bene
(di un diritto o di un'utilità) nel patrimonio del danneggiato;
ne è un classico esempio il caso del soggetto che perde occasioni di lavoro e di guadagno a causa di una lesione fisica.
La distinzione tra danno emergente e lucro cessante ha rilevanza sul piano della prova, in quanto il danno emergente concerne la perdita di un bene il più delle volte già esistente.
Il lucro cessante, invece, si fonda su un'ipotesi proiettata nel futuro. L' onere probatorio gravante sul danneggiato è quindi ben più rigido poiché presuppone una dimostrazione probabilistica, ancorata al riscontro di un guadagno patrimoniale in capo al danneggiato se l'evento dannoso non si fosse verificato. Ed infatti, in tal senso, si è espressa la Suprema Corte: "Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit - connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità".
(Cfr. Cass. Civ. n. 23304/2007)
Un illecito lesivo dell'integrità psicofisica della persona può determinare, altresì, un danno da incapacità lavorativa, concetto quest'ultimo che ha assunto nel tempo caratteri diversi e speculari: incapacità lavorativa specifica ed incapacità lavorativa generica.
Per incapacità lavorativa generica, che può atteggiarsi come totale perdita o riduzione, si allude alla potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto, ed è definita dalla giurisprudenza come “la sopravvenuta inidoneità del soggetto danneggiato allo svolgimento delle attività lavorative che, in base alle condizioni fisiche, alla preparazione professionale e culturale, sarebbe stato in grado di svolgere” (Cass. Civ., 9 marzo 2001, n. 3519). Ne discende l'inquadramento legittimo di tale forma di danno nella generale figura del danno biologico, estendibile a tutti i soggetti che devono essere risarciti di un danno psicofisico, indipendentemente dalla loro collocazione professionale e dalla loro capacità di produrre reddito.
L'incapacità lavorativa specifica, invece, consiste nella contrazione attuale o potenziale dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, e con essa si allude all'attività lavorativa realmente svolta dal soggetto, rapportata al reddito da essa prodotta. Il soggetto legittimato ad ottenere tale ristoro deve dimostrare di aver percepito un reddito e di non essere più in grado, in seguito all'evento dannoso, di percepire eguale importo ovvero, nel caso in cui non fosse percettore di reddito, di non poter più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione.
Anche la richiesta di risarcimento della capacità lavorativa specifica va ricondotta nell'ambito del danno patrimoniale, così come chiarito dalla Suprema Corte: “La menomazione della capacità lavorativa specifica, configurando un pregiudizio patrimoniale, va ricondotta nell'ambito del danno patrimoniale e non del danno biologico” (Cass. Civ. n. 17464 del 2007).
La prova del danno in seguito ad un sinistro che compromette la capacità lavorativa richiede la dimostrazione di un pregiudizio economico diretto e attuale, derivante dalla perdita o riduzione del reddito causata dalla lesione.
Il danneggiato deve provare che la riduzione della capacità lavorativa ha avuto un impatto sulla sua possibilità di guadagno e che tale impatto è una diretta conseguenza del sinistro.
In altri termini, la prova del danno emergente richiede una dimostrazione specifica e circostanziata della riduzione della capacità Peraltro, a ben vedere, nel giudizio di primo grado il non ha Pt_1 formulato una domanda di risarcimento di danni per riduzione della capacità lavorativa, generica o specifica, quanto, piuttosto, una domanda di risarcimento per la mancata possibilità di recarsi all'estero per svolgere un impegno lavorativo precedentemente assunto. In ogni caso detta domanda risultava effettivamente sfornita di prova del danno e del nesso causale.
L'appellante, contrariamente a quanto da lui sostenuto, ha subìto un inabilità temporanea di soli sette giorni, come accertato dal ctu;
tale inabilità non avrebbe potuto impedire all'attore di partecipare all'evento in relazione al quale ha chiesto riconoscersi la perdita di (mostra in Brasile)che Per_1 si è celebrato il 1 aprile 2017, ben 18 giorni dopo l'incidente del 14 marzo 2017. Anche il grado di invalidità permanente, davvero minimo (1%) che di per sé non avrebbe impedito all'attore di viaggiare e lavorare, non giustifica la richiesta risarcitoria, sia per quanto concerne la richiesta di pagamento di un danno così detto emergente (che consiste nella perdita economica che il patrimonio del creditore ha subito per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore) sia per quanto concerne il danno da lucro cessante, ossia per il mancato guadagno che si sarebbe prodotto se l'inadempimento non fosse stato posto in essere.
In conclusione, il Giudice di Prime Cure ha, quindi, condiviso gli esiti della c.t.u. medico legale, ritenendole esaurienti sotto il profilo tecnico logico, laddove, accertando i danni subiti dall'attore a seguito del sinistro occorso, ha escluso che gli stessi potessero incidere sull'attività lavorativa e, in merito al dedotto danno da perdita di chance, ha correttamente rilevato come il non avesse Pt_1 sufficientemente provato che la mancata partecipazione all'evento programmato fosse stata conseguenza delle lesioni, peraltro modeste, riportate nel sinistro, essendosi limitato ad allegare la difficoltà di intraprendere un viaggio in virtù della lesione subita. Un disagio, più che una obiettiva impossibilità.
L'appello, quindi, non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza, non essendovi ragione per una compensazione anche parziale, e si liquidano nel dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 55/2014, con riferimento ai valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando definitivamente pronunciando, in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello proposto da a conferma della sentenza del Parte_1
G.d.P. di Roma n. 6482/21, Repert. 2402/21, pronunciata dal Giudice di Pace di Roma, III Sezione
Civile, Dott.ssa Amelia Rosano, il 16 marzo 2021, nella causa iscritta al N.R.G. 61800/2021 e depositata in cancelleria il 17 novembre 2016, così provvede:
- respinge l'appello come da motivazione;
- condanna in favore di Parte_1 Controparte_1 al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro
[...]
2.540,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA, IVA rimborso contributo unificato.
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2025 Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Corbo