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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 26/11/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO – Collegio civile – riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Ennio RICCI consigliere dr. Rita CAROSELLA consigliere pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 325/2020 R.G., avverso l'ordinanza ex art. 702 bis e ss.
c.p.c. del 22/10/2020, emessa dal Tribunale di Larino nella causa civile n. 169/2020
R.G., avente ad oggetto: risarcimento del danno da infiltrazione
TRA
p.Iva ), in persona del l.r.p.t., ing. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Ilenia Corbo, domiciliataria -
[...]
C avv. b. , in virtù di procura speciale allegata alla Email_1 Pt_1 Pt_1 citazione in appello
APPELLANTE
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 [...]
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Carmine Di Risio e Nicola C.F._3
Marisi, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Vasto (CH) alla via G.B.
Vico, n.5, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Il ha proposto appello avverso l'ordinanza del 22/10/2020, Pt_1 Parte_1 emessa dal Tribunale di Larino, che ha dichiarato la responsabilità dell'ente per i danni provocati dall'irregolare deflusso delle acque piovane alle abitazioni di CP_1
e , quantificati in € 4.191,78 a favore del primo ed in € 2.126,61 a Controparte_2 favore della seconda, condannando di conseguenza il a ripristinare il corretto Pt_1 percorso naturale di smaltimento delle acque bianche, oltre che alle spese di giudizio. Si sono costituiti in giudizio e eccependo CP_1 Controparte_2 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, il rigetto nel merito per infondatezza in fatto e in diritto, con la conferma dell'ordinanza gravata;
2.-- All'udienza del 17/01/2024, sostituita dal deposito di note scritte, il collegio, preso atto del decesso di avvenuto l'11/08/2021, certificato dall'avv. Risio, Controparte_2 ha dichiarato l'interruzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 300 c.p.c., con ordinanza del 18/01/2024, ritualmente comunicata in pari data ai procuratori delle parti costituite.
Dalla data di tale comunicazione sono decorsi tre mesi senza che la parte interessata abbia presentato istanza di riassunzione: deve essere pertanto dichiarata d'ufficio l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 305 e 307, ult.co, c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009.
3.-- Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite, che, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
PTM pronunciando definitivamente sull'appello proposto dal in Parte_1 persona del l.r.p.t., nei confronti di e , avverso CP_1 Controparte_2
l'ordinanza del 22/10/2020 del Tribunale di Larino, così provvede:
a) dichiara l'estinzione del giudizio;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 20/11/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente estensore