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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/04/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola Presidente
- dr. Michele Prencipe Consigliere
- dr. Gaetano Labianca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento nr. R.G. V.G. 1484/2024, avente ad oggetto reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Bari sez. fallimentare n.
277/2024, depositata in data 15.10.2024;
TRA
, con sede legale in Gravina di Parte_1
Puglia, in persona dell'omonimo titolare, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico
Fabio Ambrosecchia e Angelo Cavallo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio;
- Reclamante - contro in persona Controparte_1 del curatore fallimentare Avv. Giuseppe Vulpis;
- Contumace - nonché
Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari
- intervenuto –
OGGETTO: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del
15.4.2025.
Fatto.
pagina 1 di 4 Con reclamo depositato in data 14.11.2024, la ditta individuale Parte_1
in persona del titolare impugnava la sentenza di
[...] Parte_1 apertura della liquidazione giudiziale n. 107/2023 emessa dal Tribunale di Bari, sezione fallimentare, in data 15.10.2024, eccependo, con un unico motivo, l'insussistenza dei presupposti oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121
CCII.
All'uopo, esponeva che, nelle dichiarazioni dei redditi depositate nei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, aveva dichiarato un attivo patrimoniale inferiore ad € 300.000,00, ricavi lordi inferiori ad
€ 200.000,00 e debiti inferiori ad € 500.000,00, sicchè non poteva essere assoggettata a liquidazione giudiziale.
Ritualmente notificato il reclamo ed il decreto di convocazione delle parti, nessuno si costituiva per la curatela, che rimaneva contumace.
Il Sostituto Procuratore Generale, con nota del 20.11.2024, chiedeva il rigetto del reclamo.
All'udienza del 15.4.2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
Diritto.
Il reclamo è infondato.
Va premesso che la novella legislativa ha confermato i precedenti [di cui al d.l.vo n.
5/06, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 169/08, (art. 1, c. 2, lett. a, b e c)] requisiti di non fallibilità e, in particolare:
(a) un attivo patrimoniale, da ricondursi alle voci di cui all'art. 2424 c.c. (cfr. Cass. civ.,
Sez. 1, n. 22150 del 29/10/2010; nello specifico l'attivo patrimoniale ricomprende, a tal fine, le immobilizzazioni, l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti;
cfr. Cass. civ. Sez. VI – 1, 05/09/2018, n. 21647), di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 300.000,00 ex art. 1, co. 2, lett. a, l.f.;
b) ricavi superiori annualmente ad euro 200.000,00 ex art. 1, co.2, lett. b, l.f., per l'individuazione dei quali occorre fare riferimento alle voci n. 1 -«ricavi delle vendite e delle prestazioni» - e n. 5 - «altri ricavi e proventi» - dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1,
10/12/2018, n. 31825; Sez. 6 - 1, n. 4526 del 05/03/2015; Sez. 1, n. 28667 del
27/12/2013;
pagina 2 di 4 c) una esposizione debitoria superiore alla soglia di € 500.000,00 ex art. 1, co. 2, lett. c., legge fallimentare (cfr., quanto alla nozione di debiti scaduti, Cass. civ., Sez. I,
9.10.2015, n.20296).
E sia l'attivo patrimoniale, sia i ricavi, devono computarsi in base agli ultimi tre esercizi anteriori al deposito della istanza di fallimento (cfr. Cass. civ. Sez. I, 14-01-2016, n.
501); quanto ai debiti, la scadenza che rileva è quella maturata al momento della decisione anziché al momento della presentazione dell'istanza di fallimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9.10.2015, n.20296).
Com'è noto, la prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità incombe sull'imprenditore debitore (cfr. Cass. civ., Sez. I, 13/02/2019, n. 4245; Sez. 1, n. 625 del
15/01/2016; Sez. 1, n. 14790 del 30/06/2014), tant'è vero che, in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fall., come sostituito dal d.lgs. n. 169 del 2007, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, legge fall., sostituito dal d.lgs. n. 169 cit. (cfr. Cass. civ. Sez. I, 31/05/2012, n. 8769).
Ciò posto, va detto che il primo Giudice ha evidenziato che, dalla situazione contabile dal depositata e sottoscritta relativa all'anno 2022, era emersa la presenza di Parte_1 ricavi superiori ad € 200.000,00 (in particolare, € 140.860,82 per vendite di prodotti finiti ed € 74.785,56 per corrispettivi), oltre che debiti, scaduti e non pagati, superiori ad €
30.000,00.
In sede di gravame, il reclamante ha deposito dichiarazioni dei redditi (UNICO 2021,
2022 e 2023) dai quali sussisterebbero, a suo giudizio, ricavi inferiori a € 200.000,00.
Tuttavia, esaminando l'UNICO 2023, relativo ai redditi anno 2022, si legge (pur non essendo stato prodotto il quadro RG relativo ai ricavi), al quadro RF2 (compilato dagli esercenti impresa commerciale che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria), destinato all'indicazione dei componenti positivi annotati nelle scritture contabili, rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale che deve coincidere con quanto indicato nei modelli rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, che vi sono componenti positivi di reddito (e dunque ricavi) annotati nelle scritture contabili, per €
219.161,00.
pagina 3 di 4 Non sussistono, dunque, nel caso di specie, i requisiti per ritenere che l'impresa individuale non possa essere assoggettata a liquidazione giudiziale (posto che il possesso dei requisiti di non assoggettabilità a liquidazione giudiziale deve essere congiunto, per cui l'insussistenza di uno di essi determina l'assoggettabilità dell'impresa a liquidazione).
Ne deriva che il reclamo va rigettato, in quanto infondato.
Nulla per le spese, in assenza di costituzione.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo;
nulla per le spese;
pone a carico del reclamante l'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile, del 15.4.2025
Il Consigliere est. dr. Gaetano Labianca
Il Presidente dr.ssa Maria Mitola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola Presidente
- dr. Michele Prencipe Consigliere
- dr. Gaetano Labianca Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento nr. R.G. V.G. 1484/2024, avente ad oggetto reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Bari sez. fallimentare n.
277/2024, depositata in data 15.10.2024;
TRA
, con sede legale in Gravina di Parte_1
Puglia, in persona dell'omonimo titolare, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico
Fabio Ambrosecchia e Angelo Cavallo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio;
- Reclamante - contro in persona Controparte_1 del curatore fallimentare Avv. Giuseppe Vulpis;
- Contumace - nonché
Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari
- intervenuto –
OGGETTO: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del
15.4.2025.
Fatto.
pagina 1 di 4 Con reclamo depositato in data 14.11.2024, la ditta individuale Parte_1
in persona del titolare impugnava la sentenza di
[...] Parte_1 apertura della liquidazione giudiziale n. 107/2023 emessa dal Tribunale di Bari, sezione fallimentare, in data 15.10.2024, eccependo, con un unico motivo, l'insussistenza dei presupposti oggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121
CCII.
All'uopo, esponeva che, nelle dichiarazioni dei redditi depositate nei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, aveva dichiarato un attivo patrimoniale inferiore ad € 300.000,00, ricavi lordi inferiori ad
€ 200.000,00 e debiti inferiori ad € 500.000,00, sicchè non poteva essere assoggettata a liquidazione giudiziale.
Ritualmente notificato il reclamo ed il decreto di convocazione delle parti, nessuno si costituiva per la curatela, che rimaneva contumace.
Il Sostituto Procuratore Generale, con nota del 20.11.2024, chiedeva il rigetto del reclamo.
All'udienza del 15.4.2025, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
Diritto.
Il reclamo è infondato.
Va premesso che la novella legislativa ha confermato i precedenti [di cui al d.l.vo n.
5/06, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 169/08, (art. 1, c. 2, lett. a, b e c)] requisiti di non fallibilità e, in particolare:
(a) un attivo patrimoniale, da ricondursi alle voci di cui all'art. 2424 c.c. (cfr. Cass. civ.,
Sez. 1, n. 22150 del 29/10/2010; nello specifico l'attivo patrimoniale ricomprende, a tal fine, le immobilizzazioni, l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti;
cfr. Cass. civ. Sez. VI – 1, 05/09/2018, n. 21647), di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 300.000,00 ex art. 1, co. 2, lett. a, l.f.;
b) ricavi superiori annualmente ad euro 200.000,00 ex art. 1, co.2, lett. b, l.f., per l'individuazione dei quali occorre fare riferimento alle voci n. 1 -«ricavi delle vendite e delle prestazioni» - e n. 5 - «altri ricavi e proventi» - dello schema obbligatorio di conto economico previsto dall'art. 2425, lett. A, cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 1,
10/12/2018, n. 31825; Sez. 6 - 1, n. 4526 del 05/03/2015; Sez. 1, n. 28667 del
27/12/2013;
pagina 2 di 4 c) una esposizione debitoria superiore alla soglia di € 500.000,00 ex art. 1, co. 2, lett. c., legge fallimentare (cfr., quanto alla nozione di debiti scaduti, Cass. civ., Sez. I,
9.10.2015, n.20296).
E sia l'attivo patrimoniale, sia i ricavi, devono computarsi in base agli ultimi tre esercizi anteriori al deposito della istanza di fallimento (cfr. Cass. civ. Sez. I, 14-01-2016, n.
501); quanto ai debiti, la scadenza che rileva è quella maturata al momento della decisione anziché al momento della presentazione dell'istanza di fallimento (cfr. Cass. civ., Sez. I, 9.10.2015, n.20296).
Com'è noto, la prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità incombe sull'imprenditore debitore (cfr. Cass. civ., Sez. I, 13/02/2019, n. 4245; Sez. 1, n. 625 del
15/01/2016; Sez. 1, n. 14790 del 30/06/2014), tant'è vero che, in tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito, da parte dell'imprenditore raggiunto da istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, quarto comma, legge fall., come sostituito dal d.lgs. n. 169 del 2007, si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, che è onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali quale causa di esenzione dal fallimento, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, legge fall., sostituito dal d.lgs. n. 169 cit. (cfr. Cass. civ. Sez. I, 31/05/2012, n. 8769).
Ciò posto, va detto che il primo Giudice ha evidenziato che, dalla situazione contabile dal depositata e sottoscritta relativa all'anno 2022, era emersa la presenza di Parte_1 ricavi superiori ad € 200.000,00 (in particolare, € 140.860,82 per vendite di prodotti finiti ed € 74.785,56 per corrispettivi), oltre che debiti, scaduti e non pagati, superiori ad €
30.000,00.
In sede di gravame, il reclamante ha deposito dichiarazioni dei redditi (UNICO 2021,
2022 e 2023) dai quali sussisterebbero, a suo giudizio, ricavi inferiori a € 200.000,00.
Tuttavia, esaminando l'UNICO 2023, relativo ai redditi anno 2022, si legge (pur non essendo stato prodotto il quadro RG relativo ai ricavi), al quadro RF2 (compilato dagli esercenti impresa commerciale che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria), destinato all'indicazione dei componenti positivi annotati nelle scritture contabili, rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale che deve coincidere con quanto indicato nei modelli rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, che vi sono componenti positivi di reddito (e dunque ricavi) annotati nelle scritture contabili, per €
219.161,00.
pagina 3 di 4 Non sussistono, dunque, nel caso di specie, i requisiti per ritenere che l'impresa individuale non possa essere assoggettata a liquidazione giudiziale (posto che il possesso dei requisiti di non assoggettabilità a liquidazione giudiziale deve essere congiunto, per cui l'insussistenza di uno di essi determina l'assoggettabilità dell'impresa a liquidazione).
Ne deriva che il reclamo va rigettato, in quanto infondato.
Nulla per le spese, in assenza di costituzione.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo;
nulla per le spese;
pone a carico del reclamante l'obbligo d'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile, del 15.4.2025
Il Consigliere est. dr. Gaetano Labianca
Il Presidente dr.ssa Maria Mitola
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