Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/01/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3306 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 24/1/2025 e vertente
TRA
(già , (P.I. .F.), RT PAte_2 P.IVA_1 con l'avvocato Lucio Perugini nel cui studio in Artena, Via E. Fermi 6 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
(C.F. ), con l'avvocato Bruno CP_1 C.F._1
Botta nel cui studio in Roma Via Arno 38 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 571 pubblicata l'11/3/2024 del Tribunale di Velletri.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 9
Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto infondata ein fatto e in diritto.
Concessi i termini ex art. 183 VI co. n. 2 cpc la causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti, con l'esame di diversi testi, con riconvocazione del CTU a chiarimenti e rinviata all'udienza del 27 novembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, tenutasi nella forma della trattazione scritta, avendo le parti precisato le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarato che l'autovettura Mini Clubman, Tg. EA 831 LY compravenduta dalla convenuta all'attrice fosse inidonea all'uso pattuito, dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita del 25/03/2019, condannato la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice delle somme sborsate e al risarcimento dei danni quantificati in € 14.093,70; condannato la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice liquidate in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e CPA.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “La domanda attrice è fondata e pertanto deve essere accolta. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di mancato esperimento della negoziazione assistita. E' indubbio che nel caso di specie non esista l'obbligo di esperimento del procedimento di negoziazione assistita rilevato da controparte.
In effetti se è vero che la legge imponga la negoziazione assistita per taluni tipi di procedimento, tuttavia lo stesso art. 3, co. 1 del D.L. n. 132/2014 precisa “Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”. È altrettanto indiscusso che, nella fattispecie, si tratti di un contratto tra consumatore e professionista, considerando le relative nozioni presenti nel codice del consumo: il primo è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (art. 3, lett. a), cod. cons.), mentre professionista è la “persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario” (art. 3, lett. c), cod. cons.).
pag. 2 di 9 Ugualmente deve essere rigettata la richiesta di autorizzazione alla chiamta in causa del terzo. Rileva il Tribunale che nell'ordinanza di differimento udienza, tale differimento aveva luogo in quanto la data fissata da parte attrice non coincideva con il calendario di udienza del giudicante. Quindi il differimento si deve ritenere ex art. 168 bis co. 4 c.p.c. anche se per mero errore materiale è stato indicato l'art. 168 bis comma 5 c.p.c...; pertanto l'udienza in citazione era fissata per il 23.04.2021 e parte convenuta doveva costituirsi venti giorni prima e quindi il 03.04.2021, invece, si è costituita il 06.04.2021 e così facendo è decaduta dalla possibilità di chiamare in causa il terzo.
Le risultanze istruttorie hanno pienamente confermato gli assunti dell'attrice. I testi escussi di parte attrice hanno confermato che la vettura presentava seri problemi che non sono stati risolti neanche con l'intervento meccanico.
Considerato che la convenuta declinava ogni invito alla risoluzione della problematica, l'attrice era costretta ad esperire Accertamento Tecnico Preventivo, al fine di verificare la situazione del mezzo.
Espletate le incombenze di legge per il procedimento di cui sopra, nella assenza della parte convenuta, non presente alle operazioni peritali, benché fosse stata regolarmente convocata, il CTU ING. Per_1 giungeva alle seguenti conclusioni “il malfunzionamento di
[...] combustione era di vecchia datazione e quindi antecedente all'acquisto, considerata la testa del secondo pistone praticamente pulita;
per quanto riguarda il gioco tra pistoni e cilindri, è evidentemente un problema di usura in condizioni prolungate di malfunzionamento (dell'ordine di almeno una o due decine di migliaia di chilometri) e si deve pertanto ritenere presente al momento dell'acquisto del veicol”. (v. pag. 15 perizia in atti). Inoltre, il CTU ascoltato all'udienza del 25/10/2023 a chiarimenti ha precisato “che in relazione al trafilaggio d'olio veniva consumato in misura maggiore del consentito dello 0.05 % perché le fasce elastiche non permettevano più l'effetto raschia olio durante la salita e discesa del pistone, di solito un usura del genere non avviene nell'arco di 5 .00,00 Km ma di circa 20.00,00 Km ed è per questo che si ritiene che sia da porre a carico del venditore. È stata venduta senza olio o c'era un consumo eccesivo di olio. Il vizio era occulto. Il vizio già c'era al momento della vendita. Se il tappo di scarico dell'acqua viene a mancare e si danneggia la macchina non può camminare se non per un numero limitato di KM”. Sulla testimonianza del teste di parte convenuta, si rileva come la stessa sia ininfluente, oltre che irrilevante e che comunque poiché il CTU ha confermato il vizio occulto, l'ha di fatto resa inutile. Quindi, dall'istruttoria è emerso che i vizi lamentati dall'attrice sono preesistenti all'acquisto dell'autovettura da parte della stessa e pag. 3 di 9 incidono in maniera determinante sul funzionamento del mezzo, rendendolo inidoneo all'uso pattuito, il che giustifica la domanda di risoluzione del contratto de quo e la richiesta di rimborso e risarcimento delle spese annesse e connesse, effettuate sul mezzo e la richiesta di risarcimento dei danni.
D'altronde la Giurisprudenza in casi del genere, è molto chiara, “Il
Codice del consumo prevede una presunzione a favore del consumatore, inserita nell'art.132 terzo comma, a norma del quale si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data…. (omissis) ne deriva che ove il difetto si manifesti entro tale termine, il consumatore gode di un'agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la sussistenza del vizio e gravando conseguentemente sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita…” (Corte di Cassazione, II sezione civile, n. 13148 del 30 giugno 2020) ed ancora, si afferma in altra pronuncia della Corte Suprema di Cassazione che “ Da un punto di vista normativo, l'art.1490 c.c. sancisce che il venditore è tenuto a
-garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore- . Di conseguenza, in presenza di dette anomalie, su richiesta dell'acquirente, può essere pronunciata la risoluzione del contratto di vendita, ex art. 1492 c.c., “. (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con ordinanza del 30 marzo 2017, n. 8285).
Si deve inoltre rilevare che i ricoveri in officina si sono susseguiti a ritmi serrati, ma la problematica non è stata mai risolta, neanche dopo la ATP la si è attivata per la riparazione e/o sostituzione, ciò rende Pt_2 pertanto applicabile la risoluzione del contratto.
Per quanto riguarda il quantum debeatur si ritengono legittime le richieste avanzate dalla della restituzione del prezzo di acquisto CP_1 della vettura, compreso il passaggio di proprietà, nonché l'importo delle successive riparazione per far funzionare il veicolo, nonché i noleggi effettuati per sopperire agli spostamenti per una somma totale di € 14.093,70. Pertanto, dichiara che l'autovettura Mini Clubman, Tg. EA 831 LY, compravenduta dalla convenuta all'attrice è inidonea all'uso pattuito. Dichiara la risoluzione del contratto di compravendita, stipulato tra l'attrice ed il convenuto in data 25/03/2019 e per l'effetto condanna la convenuta alla restituzione in favore dell'attrice delle somme sborsate e al risarcimento dei danni, subiti e subendi, quantificati in € 14.093,70. Le spese di lite seguono la soccombenza. In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse pag. 4 di 9 vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa. Pertanto, utilizzando i parametri di cui al D.M. 147/2022 per la fascia di valore ed applicando i compensi minimi vista la non complessità delle questioni trattate, deve condannarsi la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano in € 2.540,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.”.
§ 3. – Ha proposto appello principale (già RT PAte_2
, rassegnando le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ecc.ma Corte di
[...] Appello di Roma, accogliere il presente appello e, per l'effetto: 1) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata n. 571/2024 ed RG 485/21 Tribunale Civile di Velletri per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello in ragione delle eccezioni e deduzioni sopra rappresentate per grave violazione dei principi reggenti il contraddittorio delle parti, ex artt. 166,
167, 168 bis IV - V co. cpc. e 269 cpc. così statuendo la nullità dell'impugnata sentenza disponendo, conseguentemente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 354 c.p.c.. In ogni caso ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare integralmente la domanda avanzata dall'appellata per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 571/24 emessa dal Tribunale di Velletri Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Pasqualucci, nell'ambito del giudizio N.R.G. 485/2021, depositata in cancelleria in data 11.03.2024, accogliere tutte le conclusioni già avanzate in prime cure che qui si riportano: “IN VIA PRELIMINARE: Per quanto sopra esposto.............., si formula istanza affinché l'Ill.mo Sig. Tribunale adito voglia emanare provvedimento di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (C.F. e P.IVA: Controparte_2
), in persona del proprio legale rappresentante p.t., con sede P.IVA_2 P.IVA_ in Gemonio (VA), alla Via Mulino Della Prea n. 25 (C.A.P.: ), all'uopo rinviando la data dell'udienza; IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Rigettare tutte le domande attoree per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esplicitate nel presente atto, e, contestualmente, per l'effetto, accertare e dichiarare che la in persona del proprio PAte_2 legale rappresentante p.t., ha correttamente adempiuto a tutti gli obblighi sulla stessa gravanti in merito alla compravendita della vettura Mini
Clubman tg. EA 831 LY avendo provveduto a vendere alla Sig.ra CP_1
il bene predetto esattamente corrispondente alla descrizione
[...] effettuata nella certificazione di conformità anche con riferimento all'età ed all'effettivo chilometraggio della vettura;
IN VIA SUBORDINATA: e, nella sola denegata ipotesi di riconoscimento di responsabilità, anche solo parziale, in capo alla venditrice per le difettosità PAte_2 riscontrate sul veicolo oggetto di compravendita, accertare e dichiarare pag. 5 di 9 l'effettiva somma dovuta alla luce di tutti i motivi di doglianza esposti e previo accoglimento di istanza di rinnovazione/integrazione della CTU depositata in atti, e, per effetto della chiamata del terzo in causa, condannare la terza chiamata in causa (C.F. e P.IVA: Controparte_2
), in persona del proprio legale rappresentante p.t., con sede P.IVA_2 in Gemonio (VA), alla Via Mulino Della Prea n. 25 (C.A.P.: 21036), in considerazione dell'effettivo costo del ricambio e della necessaria manodopera come documentato nelle superiori premesse, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice, nella misura effettivamente accertata in corso di causa e/o nella diversa quantificazione ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO: condannare controparti alla refusione delle spese processuali di lite da corrispondersi in favore dei sottoscritti Procuratori siccome antistatari”. Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali del 15%, ed accessori di legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio oltre rimborso del contributo unificato del grado di appello da corrispondersi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, ove di necessità alla definizione del giudizio, si chiede l'ammissione delle istanze non ammesse in primo grado e debitamente reiterate in tutti i precedenti scritti difensivi e note di trattazione scritta.”.
Ha resistito e proposto appello incidentale CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, ferme le statuizioni sulla responsabilità e condanna dell'appellante di cui alla sentenza di I grado: 1)Dichiarare inammissibile l'appello proposto da controparte per tutti i motivi su esposti e come meglio precisato in narrativa sul punto della riforma totale della sentenza, poiché non sono stati impugnati i capi relativi alla condanna per la risoluzione e i danni subiti dalla 2) nel merito rigettare il CP_1 gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi su esposti;
3) In accoglimento dell'Appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado, Sentenza n. 571/2024 pubbl. il 11/03/2024 RG n. 485/2021
Repert. n. 739/2024 del 11/03/2024, Tribunale di Velletri, nella parte in cui omette di sentenziare sulle spese legali dell'ATP e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle stesse , quantificate in 4.739,26 comprensivi di spese CTU, oltre contributo unificato in euro 145,50, come da nota spese allegata in I grado, Con vittoria di spese e onorari, anche del presente giudizio.”.
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, l'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 24/1/2025.
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i pag. 6 di 9 motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass.
n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – L'appello principale contiene un unico motivo con cui
(già si duole della decisione del RT PAte_2 Tribunale che ha negato l'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo sul presupposto che si fosse tardivamente costituita e fosse quindi decaduta dalla facoltà di allargare il contraddittorio al terzo. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la decadenza, perché l'udienza fissata in citazione sarebbe stata quella del 23/4/2021, differita con provvedimento che espressamente menzionava l'art. 168 quinto comma c.p.c. al 27/4/2021, sicchè la costituzione del 6/4/2021 avrebbe dovuto essere considerata tempestiva ai fini dell'istanza di chiamata in causa in quanto intervenuta nel termine di venti giorni.
Il motivo è infondato.
L'udienza del 23/4/2021 è stata rinviata d'ufficio al 27/4/2021 sull'espresso presupposto che il Giudice designato non tenesse udienza in quella giornata, sicchè il differimento all'udienza immediatamente pag. 7 di 9 successiva è stato disposto ai sensi dell'art. 168 quarto comma c.p.c., dovendo considerarsi un mero refuso la menzione nell'ordinanza del 18/3/2021 dell'art. 168 quinto comma c.p.c.. Costituendosi il 6/4/2021 senza il rispetto dei venti giorni prima dell'udienza, così come fissata in citazione, era quindi PAte_2 decaduta dalla facoltà chiamare in causa un proprio asserito garante.
Tanto perché la giurisprudenza ha chiarito che, ai fini dell'osservanza del termine di costituzione dell'art. 166 cod. proc. civ., deve aversi riguardo in via esclusiva all'udienza indicata nell'atto di citazione e non anche a quella successiva, cui la causa sia stata rinviata d'ufficio, ai sensi dell'art. 168 bis, comma quarto, cod. proc. civ., in ragione del calendario delle udienze del giudice designato (Cass. 12490/2007). E' vero che la stessa giurisprudenza ammette la riapertura dei termini per il deposito della comparsa di costituzione nel caso in cui abbia trovato applicazione il differimento d'ufficio di cui all'art. 168 bis, quinto comma, tuttavia non avrebbe potuto giovarsi di tale PAte_2 rimessione in termini, in mancanza di tale differimento. Non vale neppure assumere che nell'ordinanza del 18/3/2021 il giudice avrebbe espressamente menzionato l'art. 168 quinto comma c.p.c., perché tale menzione costituisce semmai un errore, a fronte dell'evidente rinvio d'ufficio effettuato ai sensi dell'art. 168 quarto comma c.p.c., dovendo nella qualificazione di un provvedimento prevalere la sostanza rispetto alla forma. In ogni caso, il diniego del Tribunale all'allargamento del contraddittorio, pure fondato, indicherebbe l'esercizio di un potere ordinatorio del giudice in ragione dell'economia dei giudizi, senza pregiudizio per la per che ben avrebbe potuto far PAte_2 valere ogni diritto verso il proprio garante in altra sede.
In altri termini di diniego del Tribunale si è risolto in una decisione tutta processuale che non incide sulle domande così come formulabili in separati giudizi, tanto che la stessa statuizione non è censurabile in sede di impugnazione, risultando oltretutto l'appello inammissibile.
§ 6. – L'appello incidentale proposto da contiene un CP_1 unico motivo di censura della prima sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciare sulla domanda di rimborso delle spese dell'ATP.
Il motivo è fondato.
Le spese dell'ATP avrebbero dovuto essere liquidate dal Tribunale nell'ambito del giudizio di merito, a motivo del generale principio di causalità delle spese, meritando di essere liquidate, ex decreto n. 147 del
13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi, in complessivi € 2.337,00 per competenze, di cui € 567,00 per lo studio della controversia, €
pag. 8 di 9 709,00 per la fase introduttiva ed € 1.061,00 per la fase istruttoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge, nonché in € 145,50 per spese vive ed € 1.774,07 per anticipazioni a favore del CTU.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri minimi attesa la semplicità delle questioni prospettate.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante principale.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RT PA (già , nei confronti di contro la PAte_2 CP_1 sentenza n. 571 pubblicata l'11/3/2024 resa tra le parti dal Tribunale di Velletri, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello principale;
2. – accoglie l'appello incidentale, e, in parziale riforma della sentenza, condanna la alla rifusione in favore di RT
delle spese dell'ATP liquidate in complessivi € CP_1
2.337,00 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge, nonché in € 145,50 per spese vive ed € 1.774,07 per anticipazioni a favore del CTU;
3. – conferma per il resto la sentenza impugnata;
4. – condanna la al pagamento delle spese di lite del RT presente grado in favore di liquidate in CP_1 complessivi € 2.906,00, di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione,
€ 956,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
5. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante principale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 24/1/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 9 di 9