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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/12/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
R.G. 5/2017
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente Dott. ssa Viviana Cusolito – Consigliera Dott. ssa Stefania La Rosa – Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5/2017, vertente tra
, c.f. – p. iva nato a Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
Reggio Calabria il 12.09.1960, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Domenico Iofrida e Agostino Pellerone ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del suo ultimo difensore, sito in Reggio Calabria alla via Aschenez Prolungamento Traversa Amendola n° 15
- appellante - e p. iva e c. f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pagani ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del medesimo, sito in Reggio Calabria alla Via S. Lucia al parco n.23
- appellato -
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Appello ha proposto appello avverso la sentenza n. 1071/2016, Parte_1 pubblicata in data 22 giugno 2016, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in pari data, a definizione del proc. n. 1570/2010, con la quale era stata parzialmente accolta la sua domanda di ripetizione d'indebito avente ad oggetto tre rapporti bancari intrattenuti con il Controparte_1
L'appellante ha chiesto la riforma parziale della sentenza, e la declaratoria di invalidità e nullità parziale dei contratti bancari oggetto di causa, in relazione all'applicazione di illegittimi interessi anatocistici per l'intero periodo di vigenza del contratto, all'applicazione di arbitrarie spese e commissioni di massimo scoperto e all'addebito di interessi non concordati né praticabili, con la conseguente rideterminazione della propria posizione debitoria.
***
2. - Estinzione del giudizio
All'udienza del 29 giugno 2017 è stata disposta a verbale la cancellazione della causa dal ruolo. Trattandosi di causa iniziata in primo grado dopo il 25 giugno 2008, l'estinzione avrebbe dovuto essere pronunciata assieme alla cancellazione, senza che la causa fosse riassumibile. Con decreto presidenziale del 30.10.2025 è stata fissata udienza per le determinazioni conseguenti alla mancata dichiarazione di estinzione ed è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte. All'udienza del 24.11.2025 fissata con il predetto decreto, non sono state depositate note scritte. Conseguentemente, il giudizio d'appello va dichiarato estinto.
3.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
4.- Doppio del contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018).
p.q.m.
pag. 2/3 la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1071/2016, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 22 giugno 2016, a definizione del proc. n. 1570/2010, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 28.11.2025
La Consigliera relatrice La Presidente Dott. ssa Stefania La Rosa Dott. ssa Patrizia Morabito
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
R.G. 5/2017
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente Dott. ssa Viviana Cusolito – Consigliera Dott. ssa Stefania La Rosa – Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5/2017, vertente tra
, c.f. – p. iva nato a Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
Reggio Calabria il 12.09.1960, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Domenico Iofrida e Agostino Pellerone ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del suo ultimo difensore, sito in Reggio Calabria alla via Aschenez Prolungamento Traversa Amendola n° 15
- appellante - e p. iva e c. f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Pagani ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale del medesimo, sito in Reggio Calabria alla Via S. Lucia al parco n.23
- appellato -
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Appello ha proposto appello avverso la sentenza n. 1071/2016, Parte_1 pubblicata in data 22 giugno 2016, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in pari data, a definizione del proc. n. 1570/2010, con la quale era stata parzialmente accolta la sua domanda di ripetizione d'indebito avente ad oggetto tre rapporti bancari intrattenuti con il Controparte_1
L'appellante ha chiesto la riforma parziale della sentenza, e la declaratoria di invalidità e nullità parziale dei contratti bancari oggetto di causa, in relazione all'applicazione di illegittimi interessi anatocistici per l'intero periodo di vigenza del contratto, all'applicazione di arbitrarie spese e commissioni di massimo scoperto e all'addebito di interessi non concordati né praticabili, con la conseguente rideterminazione della propria posizione debitoria.
***
2. - Estinzione del giudizio
All'udienza del 29 giugno 2017 è stata disposta a verbale la cancellazione della causa dal ruolo. Trattandosi di causa iniziata in primo grado dopo il 25 giugno 2008, l'estinzione avrebbe dovuto essere pronunciata assieme alla cancellazione, senza che la causa fosse riassumibile. Con decreto presidenziale del 30.10.2025 è stata fissata udienza per le determinazioni conseguenti alla mancata dichiarazione di estinzione ed è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte. All'udienza del 24.11.2025 fissata con il predetto decreto, non sono state depositate note scritte. Conseguentemente, il giudizio d'appello va dichiarato estinto.
3.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
4.- Doppio del contributo unificato
Essendo stata dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello, non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n. 14641/2020; Cass. n. 25485/2018).
p.q.m.
pag. 2/3 la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sez. civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1071/2016, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 22 giugno 2016, a definizione del proc. n. 1570/2010, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 28.11.2025
La Consigliera relatrice La Presidente Dott. ssa Stefania La Rosa Dott. ssa Patrizia Morabito
pag. 3/3