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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/06/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Sezione Civile
N. R.G. 2077/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MORSANUTTO GIOVANNA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
RESISTENTE- CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 10 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 08/06/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PORDENONE. Disposta la comparizione delle parti, dato atto dell'impraticabilità del tentativo di conciliazione, dinanzi al giudice relatore designato è stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio.
Il giudice relatore ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al Collegio
per la decisione parziale sullo status.
La domanda di scioglimento deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso,
del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b, numero 2,
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) decorrente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con sentenza n. 705/2019 di data 13 settembre 2019 e pubblicata il 2 ottobre 2019; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice istruttore sulle domande accessorie.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in il 08/06/2012 ; CP_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto 42, parte II, serie C);
RIMETTE
la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 10.03.2025.
RINVIA
all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
09/06/2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Dott.ssa Maria Paola Costa
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Sezione Civile
N. R.G. 2077/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. ), con l'Avv. Parte_1 C.F._1
MORSANUTTO GIOVANNA
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
RESISTENTE- CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 10 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 08/06/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PORDENONE. Disposta la comparizione delle parti, dato atto dell'impraticabilità del tentativo di conciliazione, dinanzi al giudice relatore designato è stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio.
Il giudice relatore ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti ed ha disposto la prosecuzione del giudizio, la causa è stata quindi rimessa al Collegio
per la decisione parziale sullo status.
La domanda di scioglimento deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso,
del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b, numero 2,
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) decorrente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con sentenza n. 705/2019 di data 13 settembre 2019 e pubblicata il 2 ottobre 2019; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice istruttore sulle domande accessorie.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in il 08/06/2012 ; CP_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto 42, parte II, serie C);
RIMETTE
la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 10.03.2025.
RINVIA
all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
09/06/2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Dott.ssa Maria Paola Costa
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