CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 221/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
NC RA, EL
CIAMPI RA MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 54/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti - Via Giorgione N. 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale NO - Piazza Sandro Pertini N. 1 03100 NO FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036M00777 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036M00777 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Si veda lo svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate, e depositato il 15.1.2025, la Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TKQ036M00777/2024 per l'anno
2019, notificato via pec dall'Ufficio in data 22.11.2024 con cui l'Ufficio ha recuperato ai fini IRES costi indeducibili per € 108.152,13 per carenza dei requisiti di certezza, inerenza e competenza richiesti dall'articolo
109 TUIR, e minori componenti negati ai fini IRAP per € 71.217,39
A motivo del gravame deduceva che l'imposta non era dovuta.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate argomentando in merito alla legittimità del proprio operato.
Successivamente perveniva richiesta congiunta formulata a verbale di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo conciliativo.
Chiedevano quindi entrambe dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
La Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere a norma dell'art. 95 DECRETO LEGISLATIVO
14 novembre 2024, n. 175, Testo unico della giustizia tributaria, entrato in vigore il 29/11/2024. Tale norma, infatti, rubricata come “Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere” prevede che il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
E nel caso in esame ricorre certamente, alla luce della conciliazione intervenuta, un caso di cessazione della materia del contendere diverso da uno dei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge
Occorre dunque provvedere sulle spese, come del resto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità del comma 3 dell'art. 46 d. lvo 546/1992 limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 59 T.U. cit. per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, come convenuto fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese. NO lì
26.01.2026 Il EL dott. Francesco Mancini Il V. Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
NC RA, EL
CIAMPI RA MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 54/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti - Via Giorgione N. 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale NO - Piazza Sandro Pertini N. 1 03100 NO FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036M00777 IRES-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ036M00777 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Si veda lo svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato alla Agenzia delle Entrate, e depositato il 15.1.2025, la Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TKQ036M00777/2024 per l'anno
2019, notificato via pec dall'Ufficio in data 22.11.2024 con cui l'Ufficio ha recuperato ai fini IRES costi indeducibili per € 108.152,13 per carenza dei requisiti di certezza, inerenza e competenza richiesti dall'articolo
109 TUIR, e minori componenti negati ai fini IRAP per € 71.217,39
A motivo del gravame deduceva che l'imposta non era dovuta.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio la Agenzia delle Entrate argomentando in merito alla legittimità del proprio operato.
Successivamente perveniva richiesta congiunta formulata a verbale di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo conciliativo.
Chiedevano quindi entrambe dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
La Corte riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere a norma dell'art. 95 DECRETO LEGISLATIVO
14 novembre 2024, n. 175, Testo unico della giustizia tributaria, entrato in vigore il 29/11/2024. Tale norma, infatti, rubricata come “Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere” prevede che il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
E nel caso in esame ricorre certamente, alla luce della conciliazione intervenuta, un caso di cessazione della materia del contendere diverso da uno dei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge
Occorre dunque provvedere sulle spese, come del resto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 274/2005, che ha dichiarato la illegittimità del comma 3 dell'art. 46 d. lvo 546/1992 limitatamente alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 59 T.U. cit. per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, come convenuto fra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese. NO lì
26.01.2026 Il EL dott. Francesco Mancini Il V. Presidente dott. Carlo Zannini