TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:
Dott. Carlo Calvaresi Presidente
Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 85-1/2024 r.g. p.u. promosso da: in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Poloni (C.F. Parte_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brugherio (MB), al Via C.F._1
Tonale, n. 32/M, in forza di procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di (c.f. e p.iva ); CP_1 P.IVA_1
-resistente contumace-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data
07/05/2024 nei confronti di CP_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; rilevato che la debitrice non si è costituita nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e ritenuto doversi pertanto dichiararne la contumacia;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che parte resistente ha la propria sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in Alba Adriatica
(TE), da oltre un anno dal deposito del ricorso;
rilevato che la creditrice istante vanta nei confronti della resistente un credito di euro 11.015,18 oltre interessi e spese per la fornitura di merci in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 197/2023 del 03/01/2023, dichiarato esecutivo in data 08/05/2023, con conseguente sussistenza, in capo alla stessa, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalla ricorrente ed alla esposizione gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali al 18/06/2024, per complessivi euro 94.742,30 (al netto degli importi sospesi, pari ad euro 18.907,13) (cfr. nota di Agenzia delle Entrate Riscossione acquisita in data 18/06/2024); considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale il commercio all'ingrosso e al dettaglio “di tutti i prodotti alimentari freschi, surgelai e congelati, compreso il loro import ed export” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto, in mancanza di elementi di prova di segno contrario evincibili dalla istruttoria espletata, che difetti in relazione alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) CCII non essendosi la stessa costituita, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, al fine di contrastare
1 l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e non avendo, pertanto, assolto all'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 121 CCII;
ritenuto, in particolare, che non possano essere valorizzati, sotto il profilo in esame, i dati emergenti dalla documentazione acquisita ex officio in quanto, da un lato, relativi alle sole annualità 2018
(Modello IVA 2019, relativo al periodo di imposta 2018), 2019 (Modello 770/2020), 2020
(dichiarazione Irap 2020 e Modello Iva 2021, relativo al periodo di imposta 2020), 2021 (Modello
Iva 2022, relativo al periodo di imposta 2021) e 2022 (Modello Iva 2023, relativo al periodo di imposta 2022) e, dall'altro, in quanto non afferenti alla esposizione debitoria gravante sulla resistente;
ritenuto che
la resistente, che risulta ancora attiva dalla visura camerale storica in atti, versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni come desumibile dai seguenti elementi: inadempimento del debito in essere nei confronti della ricorrente e dei creditori istituzionali;
mancato deposito dei bilanci successivi al 2020; mancata costituzione nel presente procedimento nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza;
irreperibilità presso la sede legale in sede di notifica del decreto ingiuntivo sopra menzionato da parte della ricorrente;
elevazione a suo carico di protesti per complessivi euro 33.380,54; ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara la contumacia di in persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva ); CP_1 P.IVA_1 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in persona del l.r.p.t. (c.f. e CP_1
p.iva ), con sede legale in Alba Adriatica, alla Via Roma, n. 139/A; P.IVA_1 nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura nomina il Dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base dei Persona_1 presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce
2 il giorno 07/05/2025 alle ore 9:45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:
Dott. Carlo Calvaresi Presidente
Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 85-1/2024 r.g. p.u. promosso da: in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Poloni (C.F. Parte_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brugherio (MB), al Via C.F._1
Tonale, n. 32/M, in forza di procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di (c.f. e p.iva ); CP_1 P.IVA_1
-resistente contumace-
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data
07/05/2024 nei confronti di CP_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; rilevato che la debitrice non si è costituita nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza e ritenuto doversi pertanto dichiararne la contumacia;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che parte resistente ha la propria sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in Alba Adriatica
(TE), da oltre un anno dal deposito del ricorso;
rilevato che la creditrice istante vanta nei confronti della resistente un credito di euro 11.015,18 oltre interessi e spese per la fornitura di merci in forza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 197/2023 del 03/01/2023, dichiarato esecutivo in data 08/05/2023, con conseguente sussistenza, in capo alla stessa, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dalla ricorrente ed alla esposizione gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali al 18/06/2024, per complessivi euro 94.742,30 (al netto degli importi sospesi, pari ad euro 18.907,13) (cfr. nota di Agenzia delle Entrate Riscossione acquisita in data 18/06/2024); considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale il commercio all'ingrosso e al dettaglio “di tutti i prodotti alimentari freschi, surgelai e congelati, compreso il loro import ed export” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto, in mancanza di elementi di prova di segno contrario evincibili dalla istruttoria espletata, che difetti in relazione alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1, lett. d) CCII non essendosi la stessa costituita, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, al fine di contrastare
1 l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e non avendo, pertanto, assolto all'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 121 CCII;
ritenuto, in particolare, che non possano essere valorizzati, sotto il profilo in esame, i dati emergenti dalla documentazione acquisita ex officio in quanto, da un lato, relativi alle sole annualità 2018
(Modello IVA 2019, relativo al periodo di imposta 2018), 2019 (Modello 770/2020), 2020
(dichiarazione Irap 2020 e Modello Iva 2021, relativo al periodo di imposta 2020), 2021 (Modello
Iva 2022, relativo al periodo di imposta 2021) e 2022 (Modello Iva 2023, relativo al periodo di imposta 2022) e, dall'altro, in quanto non afferenti alla esposizione debitoria gravante sulla resistente;
ritenuto che
la resistente, che risulta ancora attiva dalla visura camerale storica in atti, versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1 lett. b) CCII, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni come desumibile dai seguenti elementi: inadempimento del debito in essere nei confronti della ricorrente e dei creditori istituzionali;
mancato deposito dei bilanci successivi al 2020; mancata costituzione nel presente procedimento nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione della udienza;
irreperibilità presso la sede legale in sede di notifica del decreto ingiuntivo sopra menzionato da parte della ricorrente;
elevazione a suo carico di protesti per complessivi euro 33.380,54; ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara la contumacia di in persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva ); CP_1 P.IVA_1 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in persona del l.r.p.t. (c.f. e CP_1
p.iva ), con sede legale in Alba Adriatica, alla Via Roma, n. 139/A; P.IVA_1 nomina la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura nomina il Dott. Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base dei Persona_1 presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce
2 il giorno 07/05/2025 alle ore 9:45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
3