Articolo 97 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 96Articolo 98
Versione
13 novembre 1960
Art. 97. Richiamo in servizio

L'impiegato in disponibilita' e' richiamato in servizio, sentito il Consiglio di amministrazione, quando entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione abbia luogo una vacanza nella medesima qualifica del suo ruolo.
L'impiegato riassunto in servizio prende posto nel ruolo in cui e' richiamato con l'anzianita' che aveva alla data del collocamento in disponibilita', e con lo stipendio inerente.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960