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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 28/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1153/2022 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. MARGARUCCI CLAUDIO;
elettivamente domiciliato in C.SO CAVOUR 40/B MACERATA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. MARCIELLO UGO;
elettivamente domiciliato in VIA S. ALTAMURA N. 64 71121 FOGGIA, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo – vendita bene mobile
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26.11.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Infondata, e quindi da respingersi, l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 227/2022 del 05.03.2022, notificato il 30.03.2022, per l'importo di euro
20.880,00, oltre interessi ed accessori, reso da Tribunale di Macerata in favore della CP_1
pagina 1 di 3 Ascensori, quale importo dovuto in forza della fattura n. 2842 del 17.04.2009 intestata alla
[...]
relativa all'acquisto di impianto elevatore. CP_2
2 - Il credito azionato in via monitoria si riferisce alla della quale Controparte_2
l'opponente era socio illimitatamente responsabile unitamente a , Persona_1 Per_2
e , anch'essi ingiunti con il medesimo decreto ingiuntivo nelle
[...] Controparte_3 rispettive quote di partecipazione sociale.
2.1 - Per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese in data
12.01.2018, gli ex soci della snc sono subentrati illimitatamente nei debiti facenti capo alla società estinta, incluso quello in esame, ai sensi dell'art. 2312 c.c.
3 - Il decreto in esame non è stato opposto dai condebitori (soci) nei confronti dei quali pure era stato pronunciato: diversamente da quanto sostenuto dall'opposto, costoro non sono parti necessarie nel presente giudizio, con la conseguenza della infondatezza della tesi della improcedibilità della opposizione per asserita violazione del contraddittorio.
4 - Sull'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'opponente va osservata la mancata prova della decorrenza: nelle “condizioni di pagamento” nell'offerta di fornitura del
23.04.2007 (sottoscritta dalla snc) si legge testualmente “… 60% alla consegna del materiale meccanico;
40% al funzionamento…”; ciononostante, non è emersa né la data di consegna del materiale né quella del primo funzionamento del macchinario: trattandosi di circostanze la cui prova è a carico dell'opponente che eccepisce la prescrizione (e quindi ha l'onere di individuarne e provarne anche i termini), non può che farsi riferimento alla disciplina generale sul tempo dell'adempimento (art. 1183 c.c.) che prevede l'esigibilità immediata della prestazione, coincidente, nel caso di specie con la data di emissione della fattura, cioè il 17.04.2009.
4.2 - Risulta in atti il sollecito del pagamento del 19.03.2012 rivolto alla e Controparte_2 incontestatamente ricevuta da quest'ultima il 26.03.2012. Tale atto è idoneo a interrompere il decorso della prescrizione non solo nei confronti della società di persone ma anche nei confronti dei singoli soci illimitatamente responsabili. Interruzione intervenuta certamente prima del decorso del termine decennale anche a volerlo far decorrere dalla data della fattura azionata
(17.4.09).
4.3 - Risulta inoltre la missiva del 11.05.2021 rivolta a (socio della snc) e Persona_1 da quest'ultimo ricevuta il 22.06.2021 (entro i 10 anni decorrenti dalla data del 26.03.2012);
pagina 2 di 3 missiva che anch'essa costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione anche nei confronti degli altri debitori solidale (art. 1310 co. 1 c.c.).
4.4 - Del tutto irrilevante la data di cancellazione della snc debitrice originaria dal momento che il termine della prescrizione decennale ordinaria dell'azione del creditore sociale insoddisfatto verso il socio decorre dal momento in cui inizia a maturare il termine di prescrizione previsto per l'azione nei confronti della società.
5 - Altresì infondata la domanda di riduzione del prezzo (art. 1490 c.c.) per asseriti vizi dell'impianto elevatore (perdite di olio, bruciarsi dei faretti e mancato arresto a livello).
5.1 – L'estrema genericità della domanda (neppure viene dedotta l'epoca della scoperta degli asseriti vizi) oltre che la mancanza della prova dei vizi (e men che meno della loro denuncia), non può che comportarne il rigetto.
6 – Segue la conferma dell'impugnato decreto.
7- Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. anche alla luce del rifiuto dell'opponente della proposta conciliativa del giudice del pagamento di importo inferiore (decurtazione degli interessi moratori e delle spese) a quello di cui all'impugnato decreto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, respinge l'opposizione avanzata da avverso il decreto ingiuntivo n. 227/2022 del Parte_1
05.03.2022, notificato il 30.03.2022 che per l'effetto dichiara definitivamente esecutorio;
CONDANNA a sostenere le spese del giudizio che liquida in favore della Parte_1 ingiungente nella somma di euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.; CONDANNA altresì al Parte_1 Co pagamento, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., in favore della della somma di Controparte_1 euro 3.000,00.
Macerata, 28 marzo 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Luigi Reale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1153/2022 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1 assistito dall'avv. MARGARUCCI CLAUDIO;
elettivamente domiciliato in C.SO CAVOUR 40/B MACERATA, presso il difensore nei confronti di
, C.F. Controparte_1 P.IVA_1 assistito e difeso dall'avv. MARCIELLO UGO;
elettivamente domiciliato in VIA S. ALTAMURA N. 64 71121 FOGGIA, presso il difensore;
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo – vendita bene mobile
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 26.11.24 riportandosi all'atto introduttivo ed alla memoria ex art. 183 c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
* * * * *
1 - Infondata, e quindi da respingersi, l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 227/2022 del 05.03.2022, notificato il 30.03.2022, per l'importo di euro
20.880,00, oltre interessi ed accessori, reso da Tribunale di Macerata in favore della CP_1
pagina 1 di 3 Ascensori, quale importo dovuto in forza della fattura n. 2842 del 17.04.2009 intestata alla
[...]
relativa all'acquisto di impianto elevatore. CP_2
2 - Il credito azionato in via monitoria si riferisce alla della quale Controparte_2
l'opponente era socio illimitatamente responsabile unitamente a , Persona_1 Per_2
e , anch'essi ingiunti con il medesimo decreto ingiuntivo nelle
[...] Controparte_3 rispettive quote di partecipazione sociale.
2.1 - Per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese in data
12.01.2018, gli ex soci della snc sono subentrati illimitatamente nei debiti facenti capo alla società estinta, incluso quello in esame, ai sensi dell'art. 2312 c.c.
3 - Il decreto in esame non è stato opposto dai condebitori (soci) nei confronti dei quali pure era stato pronunciato: diversamente da quanto sostenuto dall'opposto, costoro non sono parti necessarie nel presente giudizio, con la conseguenza della infondatezza della tesi della improcedibilità della opposizione per asserita violazione del contraddittorio.
4 - Sull'eccezione di prescrizione decennale sollevata dall'opponente va osservata la mancata prova della decorrenza: nelle “condizioni di pagamento” nell'offerta di fornitura del
23.04.2007 (sottoscritta dalla snc) si legge testualmente “… 60% alla consegna del materiale meccanico;
40% al funzionamento…”; ciononostante, non è emersa né la data di consegna del materiale né quella del primo funzionamento del macchinario: trattandosi di circostanze la cui prova è a carico dell'opponente che eccepisce la prescrizione (e quindi ha l'onere di individuarne e provarne anche i termini), non può che farsi riferimento alla disciplina generale sul tempo dell'adempimento (art. 1183 c.c.) che prevede l'esigibilità immediata della prestazione, coincidente, nel caso di specie con la data di emissione della fattura, cioè il 17.04.2009.
4.2 - Risulta in atti il sollecito del pagamento del 19.03.2012 rivolto alla e Controparte_2 incontestatamente ricevuta da quest'ultima il 26.03.2012. Tale atto è idoneo a interrompere il decorso della prescrizione non solo nei confronti della società di persone ma anche nei confronti dei singoli soci illimitatamente responsabili. Interruzione intervenuta certamente prima del decorso del termine decennale anche a volerlo far decorrere dalla data della fattura azionata
(17.4.09).
4.3 - Risulta inoltre la missiva del 11.05.2021 rivolta a (socio della snc) e Persona_1 da quest'ultimo ricevuta il 22.06.2021 (entro i 10 anni decorrenti dalla data del 26.03.2012);
pagina 2 di 3 missiva che anch'essa costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione anche nei confronti degli altri debitori solidale (art. 1310 co. 1 c.c.).
4.4 - Del tutto irrilevante la data di cancellazione della snc debitrice originaria dal momento che il termine della prescrizione decennale ordinaria dell'azione del creditore sociale insoddisfatto verso il socio decorre dal momento in cui inizia a maturare il termine di prescrizione previsto per l'azione nei confronti della società.
5 - Altresì infondata la domanda di riduzione del prezzo (art. 1490 c.c.) per asseriti vizi dell'impianto elevatore (perdite di olio, bruciarsi dei faretti e mancato arresto a livello).
5.1 – L'estrema genericità della domanda (neppure viene dedotta l'epoca della scoperta degli asseriti vizi) oltre che la mancanza della prova dei vizi (e men che meno della loro denuncia), non può che comportarne il rigetto.
6 – Segue la conferma dell'impugnato decreto.
7- Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c. anche alla luce del rifiuto dell'opponente della proposta conciliativa del giudice del pagamento di importo inferiore (decurtazione degli interessi moratori e delle spese) a quello di cui all'impugnato decreto.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, respinge l'opposizione avanzata da avverso il decreto ingiuntivo n. 227/2022 del Parte_1
05.03.2022, notificato il 30.03.2022 che per l'effetto dichiara definitivamente esecutorio;
CONDANNA a sostenere le spese del giudizio che liquida in favore della Parte_1 ingiungente nella somma di euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 spese generali 15%, cap, iva e spese vive documentate.; CONDANNA altresì al Parte_1 Co pagamento, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., in favore della della somma di Controparte_1 euro 3.000,00.
Macerata, 28 marzo 2025.
Il Giudice dr. Luigi Reale
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