Sentenza 19 luglio 2010
Sentenza 3 giugno 2022
Parere definitivo 16 ottobre 2023
Decreto cautelare 26 luglio 2024
Ordinanza cautelare 30 agosto 2024
Accoglimento
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 02/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00008/2025REG.PROV.COLL.
N. 00139/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2023, proposto da
IS LU, FR e NC S.S., già IS LU, NG FR e NC S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
contro
AG-Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza non definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Seconda) n. 02983/2010 e della sentenza definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Prima) n. 00894/2022 avente ad oggetto l’annullamento:
1. comunicazione AGEA di Prot. n. 6273 datata 30 luglio 2003 ad oggetto: Regime quote latte – Compensazione nazionale del periodo 2002/03
2. - nonché ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto al momento del deposito del ricorso, ed in particolare del provvedimento AGEA di compensazione nazionale relativo al periodo 2002/2003, atto citato senza alcuna ulteriore specificazione nella comunicazione AGEA di Prot. n. 6273 del 30 luglio 2003 qui impugnata, nonché della nota AGEA di Prot. n. 6275 datata 30 luglio 2003, e relativi allegati, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AG-Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Angela Palmisano, per delega dell'avvocato Maddalena Aldegheri, e Massimo Di Benedetto dell’Avvocatura Generale dello Stato.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
IS LU, FR e NC S.S. azienda agricola – già IS LU, NG FR e NC S.S. – ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza non definitiva del T.A.R. per il NE, n. 2983/2010 e della sentenza definitiva del T.A.R. per il NE, Sezione Prima, n. 894/2022 di reiezione del ricorso proposto avverso: i) la comunicazione dell’AG prot. n. 6273 del 30.7.2003 (avente ad oggetto: “Regime quote latte – Compensazione nazionale del periodo 2002/03 Nota informativa, codice azienda n. 61563”); ii) ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, e, in particolare, il provvedimento dell’AG di compensazione nazionale relativo al periodo 2002/2003 e la nota dell’AG prot. n. 6275 del 30.7.2003 e i relativi allegati.
2. In punto di fatto, l’appellante – dopo aver premesso una ricostruzione del sistema delle quote latte ha esposto di aver impugnato i provvedimenti indicati al punto 1 della presente sentenza dinanzi al T.A.R. per il NE e di aver articolato tredici motivi, suddivisi in tre gruppi.
2.1. Del primo gruppo facevano parte i motivi relativi a vizi propri degli atti impugnati (1-7), così rubricati: i) “Illegittimità per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE n. 3950/92 e 536/93, dell’art. 4, L. n. 468/92, dell’art. 1, commi 1, 7, 15 e 16 L. n. 118/99, dell’art. 1, commi 4 e 5, L. n. 79/00 e degli artt. 3 e 7 L. n. 241/90 per mancanza di motivazione e violazione di procedimento tipizzato – Eccesso di potere”; ii) “Illegittimità comunitaria dell’art. 1, comma 8 e 21 ter, L. n. 118/99, dell’art. 1, comma 5, L. n. 79/00 e degli atti derivati per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE 3950/92, ora modificato dal Reg. CE n. 1256/99 e CEE 536/93, ora sostituito dal Reg. CE n. 1392/01, per previsione di categorie privilegiate di produttori che usufruiscono della compensazione nazionale in via prioritaria; mancata disapplicazione dell’art. 1, comma 8, L. n. 118/99 – Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e segg. e 7 e segg. L. 241/90) - Eccesso di potere”; iii) “Violazione e falsa applicazione dei Regg. CEE n. 3950/92 e 536/93, nonché dell’art. 4 L. n. 468/92, dell’art. 1, commi 1, 7, 8 e 12, L. n. 118/99, dell’art. 1, commi 4 e 5, L. n. 79/00 e degli artt. 3 e segg. e 7 e segg. L. n. 241/90 – mancanza di motivazione – violazione di procedimento tipizzato – eccesso di potere”; iv) “Illegittimità comunitaria derivata per violazione dell’art. 2, n. 2, Reg. CEE 3950/92, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia CEE in sentenza del 29.4.1999 in causa C-288/97 tra Consorzio Caseifici Altopiano di Asiago / Regione NE; mancata disapplicazione della L. n. 468/92, nonché della L. n. 79/00, come modificata dalla L. n. 388/00 – Eccesso di potere”; v) “Violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE n. 3950/92, come modificato dal Reg. CE n. 1256/99 e n. 536/93, ora sostituito dal Reg. CE n. 1392/01 per ritardato invio della comunicazione di compensazione - Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della L. n. 354/2000, dell’art. 1, commi 1, 15 e 16 L. n. 6 118/99, dell’art. 1, comma 5, L. n. 79/00, degli artt. 3 e segg. e 7 e segg. L. 241/90 – Eccesso di potere”; vi) “Illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge: incompetenza – Eccesso di potere”; vii) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e segg. 3 artt. 7 segg. L. n. 241/90; dell’art. 1, comma 1, L. n. 118/99; dell’art. 3, par. 3, del Reg. CEE 536/93, ora sostituito dall’art. 7 del Reg. CE 1392/2001 – Eccesso di potere”.
2.2. Del secondo gruppo facevano parte i motivi relativi all’illegittimità del Q.R.I. per il periodo 2002/2003, così rubricati: i) “Violazione e falsa applicazione dei Regg. CEE n. 3950/92, ora modificato dal CE n. 1256/99, n. 536/93 ora sostituito dal Reg. CEE 1392/2001, n. 749/00 e n. 603/01 per: - assegnazioni di QRI retroattive e basate su precedenti assegnazioni illegittime; - illegittima limitazione in peius della produzione aziendale; - conseguenti illegittime compensazioni - Mancata disapplicazione delle LL. n. 5/98, n. 118/99 e n. 79/00, e dei decreti ministeriali del 17.02.1998, n. 159/99 e del 19 aprile 2001 per contrasto con i Regg. CEE sopra citati - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e segg. e 7 e segg. L. n. 241/90 - Eccesso di potere”; ii) “Illegittimità comunitaria per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE n. 3950/92, ora modificato dal Reg. CE n. 1256/99, n. 536/93, ora sostituito dal Reg. CE 1392/01, n. 749/00 e n. 603/01 per assegnazioni di QRI e effettuazione di compensazione in mancanza di accertamento dell’effettiva quantità di latte prodotto e commercializzato in Italia - Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 7, L. n. 468/92, degli artt. 2 e 3 D.P.R. 569/93, dell’art. 1, comma 7, L. n. 118/99, dell’art. 1, commi 4 e 5, L. n. 79/00 e degli artt. 3 e 7, L. n. 241/90 - Eccesso di potere - (illegittimità propria degli atti impugnati, in via derivata, per illegittimità comunitaria delle LL. n. 5/98, 118/99 e n. 79/00 e dei D.M. 17.02.98, 7 n. 159/99 e 19.4.01)”; iii) “Illegittimità per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE n. 3950/92, ora modificato dal Reg. CE n. 1256/99, e n. 536/93, ora sostituito dal Reg. CE n. 1329/01, dell’art. 1, commi 5, 7 e 21 ter, L. n. 118/99, degli art. 1 e 3 D.M. n. 159/99 e dell’art. 1, commi 3, 4 e 5 L. n. 79/00 (per assegnazione di QRI su dati non definitivamente accertati; - per successive rettifiche) - Eccesso di potere”; iv) “Illegittimità per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE n. 3950/92, ora modificato dal Reg. CE n. 1256/99, n. 536/93, ora sostituito dal Reg. CE 1329/01, n. 749/00 e n. 603/01; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1, 2, 3 e 5 L. n. 5/98, dell’art. 1, commi 3, 4, 21 e 21 bis L. n. 118/99, dell’art. 1, comma 1, 1bis, 3 e 8bis, L. n. 79/00 e degli artt. 3 e 7, L. n. 241/90 (mancato accertamento delle effettive quantità di latte prodotto e commercializzato nei periodi precedenti agli atti impugnati posti a base dell’assegnazione dei QRI per i periodi successivi su cui si basa la compensazione impugnata; mancata ridistribuzione del QGG; mancato aggiornamento dei QRI; difetto di motivazione; attribuzione di QRI ripartito in quota A e quota B; taglio della quota B; mancato aggiornamento ed assegnazione di QRI aggiuntivi nei modi previsti dalla legge) - Eccesso di potere – (illegittimità propria degli atti impugnati e derivata per contrarietà al diritto comunitario e illegittimità degli atti presupposti)”.
2.3. Del terzo gruppo facevano parte i c.d. “motivi generali”, così rubricati: i) “Illegittimità per violazione di legge: violazione di ordine del giudice (mancato rispetto dalla sospensione amministrativa degli atti presupposti agli atti impugnati) – Eccesso di potere”; ii) “Quadro sintetico dei profili di illegittimità comunitaria e costituzionale delle disposizioni normative italiane in materia di quote latte”.
3. Con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe il T.A.R. per il NE ha respinto i motivi di ricorso del primo e del terzo gruppo di censure (punti 2.1 e 2.3 della presente sentenza) e ha sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della decisione del T.A.R. per il Lazio su altro ricorso relativo all’assegnazione delle quote, ritenuto pregiudiziale per la decisione dei motivi afferenti al secondo gruppo. Con sentenza n. 6462/2014 il (transitata in rem iudicatam per omessa impugnazione) il T.A.R. per il Lazio ha respinto tale ricorso. Il T.A.R. per il NE ha, quindi, fissato l’udienza pubblica per la trattazione dei rimanenti motivi (secondo gruppo), che ha respinto con la sentenza definitiva indicata in epigrafe.
4. La parte ha, quindi, impugnato le due sentenze del T.A.R. per il NE (avendo articolato riserva di appello avverso la sentenza non definitiva). Si è costituita in giudizio AG, chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile, o, comunque, di respingerlo in quanto infondato. All’udienza del 28.11.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
B. SUI MOTIVI DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA NON DEFINITIVA DEL T.A.R. PER IL VENETO.
5. Passando ad esaminare i motivi di ricorso in appello il Collegio osserva come, con il primo motivo, la parte abbia dedotto l’erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha respinto il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio. Con tale motivo la parte aveva dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per contrarietà al diritto comunitario (e, in particolare, all’art. 2, n. 1, del Reg. CEE n. 3950/92 ed al Reg. CEE n. 536/03) dell’art. 1, comma 8, della Legge n. 118/1999 e dell’art. 1, comma 5, L. n. 79/2000, in quanto il legislatore italiano, pur avendo scelto di effettuare la compensazione a livello nazionale tra le maggiori e le minori quantità prodotte, aveva, però, previsto che detta compensazione sarebbe avvenuta, anche per il periodo 2002/2003, per “categorie prioritarie”, in contrasto con la normativa comunitaria, la quale imponeva che: i) il prelievo supplementare che lo Stato membro era tenuto a pagare alla NI fosse ripartito tra tutti i produttori di latte che, superando la quota loro assegnata, avevano contribuito al superamento della quota nazionale [art. 2, n. 1, primo capoverso, Reg. (CEE) n. 3950/92]; ii) nel caso in cui lo Stato membro avesse scelto di effettuare la compensazione nazionale, questa sarebbe dovuta avvenire tra tutti i produttori che avevano contribuito al superamento del Q.G.G. nazionale in via lineare, proporzionalmente alle quote attribuite agli stessi, e non per “categorie prioritarie”, così da escludere dal pagamento intere categorie di produttori, “lasciando inalterato lo splafonamento dei produttori non rientranti in tale categorie”.
5.1. La parte ha, quindi, dedotto l’illegittimità degli atti impugnati per le ragioni sopra indicate, evidenziando che la contrarietà della normativa interna e degli atti impugnati al diritto unionale avrebbe configurato una ipotesi di nullità, trattandosi di norme attributive di potere.
5.2. Il motivo può essere esaminato congiuntamente al nono, con il quale la parte ha riproposto le censure articolate al punto 13.1 del ricorso introduttivo del giudizio, fondate anch’esse sulla ritenuta illegittimità di una compensazione nazionale eseguita per categorie prioritarie, anziché proporzionalmente tra tutti i produttori.
5.3. Osserva, in primo luogo, il Collegio come, avendo la parte articolato appositi motivi di annullamento degli atti adottati da AG per contrasto del meccanismo di compensazione con il diritto unionale, non occorra porsi la questione relativa alla possibilità di ricondurre tale violazione nell’alveo della nullità del provvedimento per contrarietà al diritto unionale (su tale questione cfr., comunque, Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 maggio 2024, n. 4565). In secondo luogo, deve osservarsi come la questione articolata dalla parte non sia preclusa da precedenti giudicati sul punto. Deve, infatti, evidenziarsi come la questione sia stata esaminata dalla sentenza non definitiva del T.A.R. per il NE, la quale aveva sospeso il giudizio limitatamente alla trattazione dei motivi relativi al Q.R.I., stante la pendenza di causa pregiudiziale dinanzi al T.A.R. per il Lazio. Quest’ultimo si è pronunciato con riferimento a tale aspetto, che, tuttavia, non assorbe le questioni relative al meccanismo di compensazione predisposto dal legislatore, e, quindi, le censure propriamente relative all’imputazione del prelievo supplementare. Lo conferma anche la sentenza definitiva del T.A.R. per il NE, nella parte in cui ha affermato in modo condivisibile che “il già avvenuto esercizio della cognizione di questo Giudice Amministrativo in merito al preteso vizio legato al sistema di riassegnazione-compensazione delle quote-latte in eccesso esclude che lo stesso possa essere nuovamente trattato e deciso in questo grado e la questione potrà eventualmente essere rimessa in discussione soltanto mediante appello ma il difetto della stabilità del giudicato (perché è stata proposta riserva di appello avverso la sentenza non definitiva) non osta in alcun modo alla preclusione” alla cognizione da parte del T.A.R. di tali questioni, rimesse al Giudice dell’impugnazione della sentenza non definitiva.
5.4. Chiarita l’ammissibilità dei motivi in esame, il Collegio ritiene gli stessi fondati alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 27 giugno 2019, causa C-348/2018. Tale sentenza ha, infatti, escluso la possibilità per il legislatore nazionale di introdurre categorie preferenziali nella fase di compensazione, ritenuta, invece, legittima dalla sentenza non definitiva (punti 4.4-4.9). La sentenza della C.G.U.E. ha, infatti, affermato che risulta chiaramente da tutte le versioni linguistiche dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 che è senz’altro la ripartizione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, vale a dire la riassegnazione di tali quantitativi, a dover essere effettuata in modo “proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore” e che il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito in base al superamento del quantitativo di riferimento di cui dispone ciascun produttore (v. anche, sentenza del 5 maggio 2011, C230/09 e C231/09). Secondo la Corte, l’art. 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 stabilisce dunque un criterio in base al quale deve essere effettuata la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati. Inoltre, considerato che tale disposizione non menziona nessun altro criterio, né rinvia alla competenza degli Stati membri per stabilire criteri che siano loro propri, il suddetto criterio di ripartizione proporzionale deve essere considerato come il solo in base al quale deve essere effettuata la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati.
5.5. In ragione delle affermazioni della Corte di Giustizia, le censure articolate dalla parte devono, quindi, ritenersi fondate, e comportano, pertanto, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, in riforma in parte qua della sentenza di primo grado.
6. L’accoglimento dei motivi comporta l’obbligo per AG di provvedere alla rideterminazione della compensazione in conformità con le statuizioni della presente sentenza, e, in sostanza, con la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Dovendosi riprovvedere all’esercizio del potere il Collegio ritiene di non assorbire le ulteriori censure relative ai provvedimenti di compensazione, onde conformare la successiva attività amministrativa alla luce delle statuizioni che saranno rese in relazione ai motivi dedotti.
7. Procedendo ad esaminare i motivi di appello articolati avverso la sentenza non definitiva del T.A.R. occorre, quindi, soffermare la trattazione sul terzo motivo, con il quale è stato, in sostanza, riproposto il primo motivo del ricorso introduttivo. Con tale motivo la parte aveva dedotto l’illegittimità degli atti impugnati in quanto: i) AG si era limitata ad inviare una semplice nota informativa dalla quale risultava solo il quantitativo di produzione non compensato, ma non aveva comunicato ai produttori né gli esiti della compensazione nazionale, né gli importi imputati a titolo di prelievo supplementare, impedendo, di fatto, la possibilità di verificare la correttezza dell’esubero produttivo imputato; ii) i produttori non erano stati notiziati dell’avvio del procedimento e non erano stati messi in grado neppure di poter aderire alla rateizzazione; iii) la compensazione era stata effettuata su dati di produzione e di commercializzazione non verificati.
7.1. Il motivo non può essere accolto, dovendosi condividere quanto affermato dal Giudice di primo grado, secondo il quale l’omessa comunicazione dei dati della compensazione nazionale non aveva, invero, comportato alcuna lesione della posizione giuridica dell’appellante, essendo la stessa interessata a conoscere (e, eventualmente, a contestare) i soli dati relativi alla propria posizione, e non potendosi, invece, ritenere ammissibili censure di carattere generalizzato o relative alla posizione di altri. Del resto, i dati nazionali erano, comunque, agevolmente conoscibili dalla parte, come pure affermato dal T.A.R. e non contestato dall’odierna parte appellante.
7.2. Inoltre, deve ricordarsi come, secondo la giurisprudenza di questo Consiglio, le garanzie procedimentali non possono, tuttavia, ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare, specificamente, gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2022, n. 9183; Id., Sez. VI, 27 aprile 2020, n. 2676; Id., Sez. VI, 29 febbraio 2019, n. 1405). Nel caso di specie, la parte non ha neppure dedotto quale deduzione sostanziale e – come spiegato – relativa alla propria posizione, avrebbe inteso introdurre nel procedimento, ove l’AG avesse comunicato l’avvio del procedimento. Fermo restando quanto si dirà infra, non poteva, altresì, ritenersi esclusa la possibilità di rateizzazione, che, tra l’altro, presuppone logicamente l’accertamento del debito e, quindi, la comunicazione individuale del quantitativo di produzione non compensato.
7.3. In relazione, poi, alla dedotta inesattezza dei dati, deve condividersi quanto affermato da questo Consiglio, che ha ritenuto inammissibili censure fondate sulla generica illegittimità “ora delle previsioni nazionali relative al recupero supplementare rispetto alla normativa comunitaria o ai principi costituzionali, ora della violazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo, nonché della procedura normata dall'articolo 8-quinquies della legge 33 del 2009, ora gli errori nella determinazione dell'an e del quantum intimato, senza mai dedurre effetti specifici e diretti a loro pregiudizio correlati ai vizi dedotti, tale da non rendere possibile il riferire le censure alle singole posizioni” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 agosto 2023, n. 7684; Id., Sez. III, 7 giugno 2022, n. 4630).
8. Con il quarto motivo la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha respinto il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio. Con tale motivo la parte aveva evidenziato una serie di illegittimità nell’operato dell’Agenzia relativamente alle operazioni di compensazione, sia con riferimento alla normativa comunitaria che a quella nazionale, e, in particolare, aveva ritenuto illegittima la decurtazione dell’eventuale quota integrativa ricevuta dalla Regione, e, in generale, la determinazione della compensazione senza prima aver verificato i dati e senza utilizzare l’intero monte quote assegnato all’Italia, conteggiando 10.266.115 tonnellate, a fronte delle 10.298.399 riconosciute dalla NI europea, ed aumentando così l’esubero di almeno 32.284 tonnellate.
8.1. Il motivo non può essere accolto sia perché si sostanzia in affermazioni generiche e non riferite alla singola posizione della parte sia perché non tiene conto della circostanza che la compensazione non aveva quale condizione necessaria la preventiva analitica e definitiva verifica dei dati. Al contrario, la normativa in materia (art. 1, comma 12, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1999, n. 118; art. 1 commi 4 e 5, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2000, n. 79) dettava termini inderogabili per l’effettuazione della compensazione nazionale, sulla base dei risultati dei modelli L.1. ricevuti. La sussistenza di tali termini rendeva, quindi, non necessario procedere a una verifica preventiva, integrale e definitiva dei dati, ben potendosi, comunque, procedere a successive rettifiche. Rettifiche che, ove richieste mediante la proposizione di ricorso giurisdizionale avverso gli atti adottati da AG, impongono la produzione di evidenze puntuali in ordine alla presenza di anomalie, che, tuttavia, non sono state dedotte dalla parte, con conseguente impossibilità di ritenere la censura fondata. Né la parte ha fornito evidenze in ordine agli scostamenti del monte quote generale e all’incidenza di tale scostamento sulla propria posizione.
9. Con il quinto motivo la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha respinto il quarto motivo del ricorso di primo grado. Con tale motivo la parte aveva evidenziato come AG avesse, in sostanza, imposto agli acquirenti il versamento delle somme che erano obbligati a trattenere in corso di campagna in caso di consegne oltre la quota disponibile, in violazione di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia con la sentenza che aveva deciso la causa C-288/97, secondo cui l’acquirente non aveva l’obbligo di trattenere tale somma ma solo la facoltà, come, poi, riconosciuto anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 26435/2006.
9.1. Il motivo non può essere accolto muovendo, in sostanza, dalla ritenuta contrarietà dell’ordinamento interno in parte qua al diritto unionale. Tale contrasto è stato, tuttavia, escluso dalla Corte di Cassazione, la quale ha evidenziato che: i) la C.G.U.E., con la sentenza del 29 aprile 1999, causa C-288/97, aveva statuito che l’art. 2, n. 2, del Regolamento n. 3950/1992 doveva essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero caseari, tale disposizione - prevedendo una facoltà – non imponeva alcun obbligo; ii) si poneva, quindi, il problema di stabilire se la normativa interna fosse in contrasto con quella unionale o, al contrario, costituisse solo “un logico, necessario e legittimo completamento”; iii) doveva, quindi, osservarsi che l’ottavo considerando contenuto nel regolamento CEE n. 3950/1992 chiariva che, al fine di garantire la finalità di assicurare il versamento alla NI del prelievo dovuto per la violazione delle c.d. quote latte, il sistema migliore fosse quello di facoltizzare l'acquirente a trattenere il corrispettivo del prelievo sul prezzo del prodotto conferito, ponendo allo stesso tempo a carico degli stati membri l'obbligo di predisporre i mezzi per assicurare la riscossione presso i venditori, che erano in realtà gli effettivi debitori; iv) in tale ottica e tenuto presente che la finalità dell'intera normativa che regolava la materia era quella di determinare le quantità di latte e prodotti derivati da produrre, assicurando il rispetto dei limiti di produzione stabiliti, attraverso prelievi sul prezzo dei prodotti, l’imposizione dell'obbligo del prelievo di cui all'art. 5 della L. n. 468/1992, non era in contrasto con il regolamento, essendo, al contrario, finalizzata proprio a rendere certo il raggiungimento delle finalità perseguite dalla CEE con l'istituzione delle c.d. “quote latte” (Cassazione n. 1236/2002).
10. Con il sesto motivo la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha respinto il quinto motivo del ricorso introduttivo del giudizio, con il quale era stata ipotizzata l’illegittimità degli atti impugnati per il ritardato invio della compensazione e la mancata possibilità di accedere alla rateizzazione. Con il motivo di appello in esame la parte ha incentrato le proprie censure sul solo segmento della decisione con cui il Giudice di primo grado ha evidenziato come la parte non avesse dimostrato né di aver richiesto la rateizzazione né che un’eventuale richiesta fosse stata negata, con conseguente carenza di interesse alla proposizione della censura. La parte ha dedotto l’illogicità della sentenza in quanto non poteva darsi prova di aver richiesto una rateizzazione di cui non era stata data facoltà di presentazione.
10.1. La censura non può accogliersi per il dirimente rilievo che le note impugnate non hanno escluso, in alcun modo, la possibilità di richiedere la rateizzazione e, pertanto, non può riscontrarsi una simile illegittimità negli atti impugnati dalla parte.
11. Con il settimo motivo la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha respinto il sesto motivo del ricorso introduttivo del giudizio, con il quale era stata dedotta l’incompetenza del Dirigente della U.O. Prodotti Animali ad effettuare la compensazione.
11.1. Sul punto il T.A.R. ha osservato che non era dato comprendere quale disposizione vietasse la costituzione dell’unità in questione e che, in ogni caso, la compensazione nazionale consisteva in una serie di operazioni materiali, prive di contenuto provvedimentale, e, come tali, non imputabili ad uno specifico soggetto dell’Ente ma alla struttura nel suo complesso.
11.2. La parte ha evidenziato come fosse onere dell’AG dimostrare che la compensazione fosse stata effettuata dal soggetto competente e che le argomentazioni del T.A.R. fossero meramente ipotetiche, generiche e prive di fondamenti normativi.
11.3. La censura è infondata in quanto, essa stessa, non supportata da alcun riferimento normativo dal quale inferire l’incompetenza del soggetto che ha sottoscritto le note di accompagnamento alle imputazioni di prelievo supplementare, essendo, quindi, rimasto indimostrato il fondamento giuridico della censura.
12. Con l’ottavo motivo la parte ha dedotto l’erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha respinto il settimo motivo del ricorso di primo grado, con il quale era stata eccepita l’illegittimità degli atti impugnati, sia per violazione di legge che per eccesso di potere, in quanto privi degli elementi essenziali previsti (soggetto, oggetto, volontà, forma, motivazione) e dei requisiti imposti dalla L. n. 241/90, nonché per violazione dell’art. 3, par. 3, del Regolamento CEE 536/93, poi sostituito dall’art. 7 del Regolamento CE 1392/01, in quanto non comunicati a mezzo di formale notifica.
12.1. Sul punto, il T.A.R. ha evidenziato che: i) le due note contenevano, nei limiti attribuiti alla loro funzione, tutti gli elementi prescritti dall’ordinamento vigente; ii) la parte non aveva avuto difficoltà a individuare oggetto e contenuto degli stessi, desumendone la lesività per il suo interesse, e li aveva, conseguentemente, impugnati, pur in mancanza del riferimento alla ricorribilità (che, comunque, costituiva una mera irregolarità); iii) i produttori non avevano, comunque, titolo a lamentarsi di incompletezza degli allegati alla nota indirizzata ai primi acquirenti, che erano, del resto, in grado di determinare gli importi trattenuti e da trasferire all’Amministrazione, salvo il caso – non verificatosi nell’ipotesi in esame – che la compensazione avesse imposto, invece, al produttore la restituzione, parziale o totale, del prelievo autorizzato, e l’A.G.E.A. avesse ordinato i pagamenti; iv) le modalità di comunicazione erano conformi all’ordinamento interno.
12.2. La parte ha evidenziato che: i) i produttori non erano responsabili del versamento del prelievo al superamento della quota ma solo in caso di superamento della quota nazionale e, pertanto, avevano il diritto di conoscere con esattezza le ragioni per le quali l’AG si aveva ritenuti responsabili del versamento di un determinato quantitativo di prelievo; ii) gli atti amministrativi dovevano essere formati in conformità alla L. n. 241/1990 e la necessità della notifica si desumeva dalla disposizione di cui all’art. 21-bis della L. n. 241/1990.
12.3. Le deduzioni non possono essere condivise. In primo luogo, deve osservarsi come la parte abbia invocato la necessità di conformare gli atti alle previsioni di cui alla L. n. 241/1990, ma non abbia, invero, contestato le affermazioni del T.A.R. che aveva evidenziato come gli elementi inseriti nelle note erano tali da poter ritenersi ritenere assicurata la loro conformità alla L. n. 241/1990. La parte non ha, inoltre, contestato l’affermazione del Giudice di primo grado, secondo cui i contenuti delle note erano tali da consentire alla parte una piena cognizione degli stessi e l’articolazione di un analitico ricorso giurisdizionale. In parte qua il motivo deve, quindi, ritenersi inammissibile per non aver contestato le ragioni poste a fondamento della decisione. Il motivo è, altresì, inammissibile nella parte in cui ha richiamato l’art. 21-bis della L. n. 241/1990, senza, tuttavia, indicare quali sarebbero state le ragioni di non conformità della comunicazione alle previsioni in materia. La prima parte del motivo è, invece, infondata, in quanto gli elementi necessari per una chiara ricostruzione della posizione singolare erano contenuti nelle note e non è stata esplicitata quale ulteriore esigenza conoscitiva si sarebbe dovuta soddisfare, tenuto conto anche del fatto che la parte ha, comunque, articolato un analitico e puntuale ricorso, come evidenziato anche dal T.A.R.
13. In definitiva, devo accogliersi le sole censure articolate nel primo e nel nono motivo di ricorso, mentre gli altri motivi vanno respinti per le ragioni sin qui esposte.
C. SUI MOTIVI DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEFINITIVA DEL T.A.R. PER IL VENETO.
14. Passando ai motivi di appello avverso la sentenza definitiva del T.A.R. per il NE deve osservarsi come la parte abbia racchiuso nel secondo motivo le censure già contenute nei motivi n. 8, n. 9, n. 10 e n. 11 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
14.1. Il T.A.R. ha respinto tali motivi osservando come le deduzioni relative alla legittimità della determinazione della quota individuale di riferimento assegnata alla parte all’inizio della campagna lattiera erano state affrontate e decise dalla sentenza n. 6459/2014 del T.A.R. per il Lazio, divenuta definitiva. In ragione di ciò il T.A.R. ha ritenuto preclusa la disamina di tali questioni, non potendosi rimettere in discussione giudicati nazionali in ragione delle successive sentenze della Corte di Giustizia. In sostanza, secondo il T.A.R. “per quanto riguarda i motivi del secondo gruppo – illegittimità derivata da quella degli atti presupposti, di assegnazione dei quantitativi di riferimento individuali – in relazione ai quali era stata disposta la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., la preclusione al loro riesame [era] imposta dalla intangibilità del giudicato formatosi sulla citata sentenza T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 18 giugno 2014, n. 6459 di rigetto del ricorso pregiudiziale”.
14.2. La parte ha dedotto l’erroneità della sentenza e, in particolare, ha osservato che: i) lo Stato italiano non aveva rettificato i Q.R.I. a seguito di controlli, ma li aveva assegnati in via retroattiva, in modo non conforme alla normativa unionale (punto 3.1 del motivo); ii) il T.A.R. per il Lazio aveva ritenuto che la determinazione del Q.R.I. fosse coerente con i dati reali, ma tale assunto era privo di fondamento; iii) l’inattendibilità dei dati emergeva da numerose indagini governative; iv) le risultanze di tali indagini non erano state esaminate dalle pronunce del T.A.R. per il Lazio e del Consiglio di Stato richiamate per relationem dal T.A.R. per il NE; v) in un regime di contingentamento come quello in esame, era obbligo dello Stato dimostrare la correttezza dei dati posti a fondamento del sistema.
14.3. Le deduzioni sono, invero, inammissibili in quanto non colgono l’effettiva ratio decidendi della sentenza di primo grado che non ha richiamato la sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 6459/2014 per relationem, ponendola, quindi, a fondamento di una decisione di merito, ma per affermare la preclusione per il Giudice a conoscere questioni già esaminate da tale sentenza, avente valenza di giudicato. Né tale preclusione poteva ritenersi “superata” dalle successive pronunce della Corte di Giustizia, considerato che: i) la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha, ugualmente, posto in rilievo che la certezza del diritto è inclusa tra i principi generali riconosciuti nel diritto comunitario, sicché “il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, contribuisce a tale certezza e da ciò deriva che il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio, obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo” (cfr. sentenza NE & Heitz del 13 gennaio 2004); ii) anche la giurisprudenza europea successiva ha evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea (cfr., anche, le recenti sentenze della C.G.U.E. Randstad del 21 dicembre 2021 e Hoffmann-La Roche del 7 luglio 2022) (v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 maggio 2024, n. 4565).
14.4. In ogni caso, le censure sono infondate alla luce della giurisprudenza della Sezione che il Collegio condivide.
14.5. Come osservato dalla giurisprudenza di questo Consiglio, è, infatti, infondata la doglianza relativa alla determinazione “retroattiva” dei quantitativi di riferimento individuali in relazione all'annata lattiera; tale giurisprudenza richiama anche la posizione espressa dalla Corte Costituzionale (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. II, 4 marzo 2022, n. 1560; Id., Sez. III, 21 aprile 2022, n. 3047; nella giurisprudenza costituzione, cfr.: Corte Costituzionale, sentenza 7 luglio 2005, n. 272), e dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (sentenza 25 marzo 2004, in causa C-480), evidenziando che la natura non sanzionatoria dell'obbligo di pagamento del prelievo supplementare ne consente anche un ricalcolo successivo alla scadenza del termine di pagamento dei prelievi, nonché la non configurabilità in capo ai produttori di latte di un legittimo affidamento in ordine alla possibilità di produrre senza rispettare le quote da anni l'Unione europea ha imposto a tutela del mercato (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 gennaio 2023, n. 995).
14.6. Inoltre, secondo questo Consiglio, “le indagini, finanche governative, scaturite dai dubbi di legittimità del meccanismo (riguardanti l’attendibilità dei dati utilizzati nel tempo dall’AIMA e poi dall’AGEA) non sono in grado di scardinare l'intero sistema nazionale delle c.d. quote latte, né sono sufficienti per far ritenere assolto in capo ai produttori (e quindi agli appellanti) l’onere probatorio al punto da spostare sull'amministrazione l’obbligo di provare la bontà e la stessa veridicità dei dati utilizzati” (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 maggio 2019, n. 3202; Id., Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7481). In sostanza, non può procedersi ad annullare il Q.R.I. individuale in assenza di specifiche e puntuali allegazioni ed evidenze che si riferiscano al singolo produttore. Né le denunciate inefficienze ed irregolarità di carattere generale possono determinare un’inversione dell’onere della prova, esonerando il produttore dal fornire evidenze della dedotta ma indimostrata erroneità nell’attribuzione del Q.R.I. In difetto di elementi probatori specifici non può, quindi, affermarsi l’illegittimità del provvedimento impugnato evocando vicende generali che, seguendo la prospettiva dell’appellante, terminerebbero per annichilire l’intero sistema normativamente imposto dal diritto dell’Unione europea (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 agosto 2023, n. 7684).
15. In definitiva, il ricorso in appello deve essere accolto limitatamente al primo e al nono motivo. Gli altri motivi devono essere, invece, respinti. Per l’effetto, in parziale riforma della sentenza non definitiva di primo grado, i provvedimenti impugnati devono essere annullati nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.
16. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209; Id., 13 settembre 2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
17. Le spese di lite del doppio grado di giudizio possono essere compensate stante la soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente al primo e al nono motivo e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza non definitiva di primo grado, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e nei limiti indicati in motivazione. Respinge per il resto.
Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
NC Montedoro, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oreste Mario Caputo | NC Montedoro |
IL SEGRETARIO